2° Contenuto Riservato: Tutto quesiti: Profili IVA legati alle esportazioni e figura dell’esportatore abituale – IVA in edilizia: principali casistiche

CIRCOLARE TUTTOQUESITI

Le risposte alle domande dei professionisti

DI STEFANO SETTI | 16 LUGLIO 2026

Si presentano le risposte ai quesiti pervenuti nel corso della 5ª e della 6ª Giornata del Percorso IVA 2026, dedicate all’approfondimento di due ambiti di particolare rilevanza nell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. La 5ª Giornata del 27 maggio, dal titolo “Profili IVA legati alle esportazioni e figura dell’esportatore abituale”, analizza il regime IVA delle esportazioni, le condizioni di non imponibilità, la disciplina dell’esportatore abituale, il plafond, le dichiarazioni d’intento e i principali aggiornamenti normativi, di prassi e giurisprudenziali. La 6ª Giornata del 24 giugno, dal titolo “IVA in edilizia: principali casistiche”, approfondisce la disciplina IVA nel settore delle costruzioni, con particolare riguardo alle imposte indirette, alla rettifica della detrazione IVA sui fabbricati, al reverse charge, all’autofattura e al relativo sistema sanzionatorio, preceduti dall’esame delle più recenti novità normative e di prassi.

Profili IVA legati alle esportazioni e figura dell’esportatore abituale

Quesito n. 1 – Stampi non consegnati ai clienti e conseguenze sui controlli

Domanda

Ho un cliente che produce bottoni e commercia nel mondo, ogni bottone ha uno stampo che sistematicamente non viene consegnato al cliente ma accatastato in un magazzino. Se avvenisse una verifica e si dimostra che lo stampo è ritirato nel magazzino è punibile comunque? Non vengono mai distrutti.

Risposta

Nel caso prospettato occorre distinguere il profilo civilistico da quello IVA.

Se il cliente produce bottoni su specifica richiesta del committente e realizza anche lo stampo, il corretto trattamento fiscale dipende dalla qualificazione dell’operazione.

La recente Cassazione n. 11502 del 28 aprile 2026 ha ribadito che il corrispettivo relativo allo stampo può beneficiare del regime di non imponibilità IVA come operazione accessoria alla cessione dei beni soltanto quando ricorrono congiuntamente alcuni presupposti: esistenza di un unico contratto di appalto, produzione dei beni mediante lo stampo e, soprattutto, trasferimento dello stampo al committente estero al termine della produzione, oppure sua distruzione o inservibilità.

Pertanto, la circostanza che lo stampo rimanga sistematicamente presso il produttore italiano, ancorché accatastato in un magazzino e identificato come appartenente al cliente, rappresenta un elemento di particolare criticità.

Infatti, qualora in sede di verifica emerga che gli stampi non sono mai stati trasferiti all’estero, né risultano distrutti o divenuti inutilizzabili, l’Amministrazione finanziaria potrebbe contestare l’applicazione del regime di non imponibilità IVA, ritenendo che la realizzazione dello stampo costituisca una prestazione autonoma e non un’operazione accessoria alla cessione dei bottoni. In tale ipotesi troverebbero applicazione le ordinarie regole di territorialità previste dall’art. 7-bis del D.P.R. n. 633/1972 per le cessioni di beni, con tutte le conseguenze in termini di fatturazione e adempimenti. Per meglio dire potrebbe considerare la cessione dello stampo rilevante ai fini IVA in Italia con richiesta dell’imposta e sanzioni in tema di errata fatturazione e omesso versamento IVA.

La Cassazione ha infatti precisato che il requisito del trasferimento fisico dello stampo costituisce elemento essenziale per mantenere il beneficio della non imponibilità e che non è sufficiente dimostrare che lo stampo appartenga economicamente al cliente o che venga custodito separatamente presso il produttore. La semplice permanenza dello stampo nel magazzino italiano, anche se destinato esclusivamente alle produzioni del cliente, non soddisfa di per sé i requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza.

Naturalmente occorre verificare attentamente il contenuto dei contratti. La stessa ordinanza n. 11502/2026 riconosce che, se il rapporto contrattuale è unitario e di durata, con forniture ripetute ancora in corso e con previsione del successivo trasferimento dello stampo alla cessazione del rapporto, il beneficio della non imponibilità può permanere fino al termine del contratto. Diversamente, se il rapporto si è esaurito e lo stampo continua a rimanere definitivamente in Italia, il rischio di contestazione diventa concreto.

In conclusione, la mera dimostrazione che lo stampo è custodito nel magazzino del produttore non è sufficiente ad escludere possibili rilievi. Anzi, se non è previsto o non avviene il successivo trasferimento dello stampo al cliente estero (ovvero la sua distruzione o inservibilità), proprio tale circostanza potrebbe costituire il principale elemento su cui fondare un’eventuale contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria. È quindi opportuno verificare, caso per caso, la struttura contrattuale, la durata del rapporto commerciale e la destinazione finale degli stampi.

Quesito n. 2 – Elettricista: quando produrre la dichiarazione IVA agevolata per emissione di scontrino

Domanda

Un elettricista emette fatture, ma ha anche un registratore di cassa. Succede che esegue dei piccoli lavori da un cliente privato emettendo poi uno scontrino. Può battere lo scontrino con IVA al 10%? Se sì, deve far firmare la dichiarazione per l’IVA agevolata e conservarla insieme alla copia dello scontrino?

Risposta

Sì, l’elettricista può documentare mediante documento commerciale (scontrino) le prestazioni rese nei confronti di clienti privati presso le proprie abitazioni, applicando l’aliquota IVA corretta in funzione della natura dell’intervento.

Con riferimento all’aliquota del 10%, occorre tuttavia distinguere due diverse situazioni.

Se la prestazione è oggettivamente soggetta all’aliquota IVA agevolata del 10% per espressa previsione normativa, non è necessario acquisire alcuna dichiarazione da parte del cliente. Si pensi, ad esempio, ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, per i quali l’agevolazione deriva direttamente dall’art. 7, comma 1, lett. b), della Legge n. 488/1999. In questi casi, qualora ricorrano oggettivamente tutti i presupposti previsti dalla legge, il documento commerciale può essere emesso direttamente con IVA al 10%.

Diversa è invece l’ipotesi in cui l’applicazione dell’aliquota agevolata sia subordinata alla sussistenza di particolari requisiti soggettivi od oggettivi, che il prestatore non è in grado di verificare autonomamente. È il caso, ad esempio, di interventi collegati a specifici titoli edilizi, opere di recupero edilizio o altre fattispecie agevolate per le quali l’agevolazione dipende da circostanze dichiarate dal committente.

In tali situazioni è opportuno, e nella pratica fortemente consigliabile, che l’elettricista acquisisca una dichiarazione sostitutiva del cliente, nella quale quest’ultimo attesti la sussistenza dei presupposti che consentono l’applicazione dell’IVA agevolata al 10%. Tale dichiarazione dovrà essere conservata unitamente alla documentazione dell’intervento (e quindi anche alla copia del documento commerciale), così da poter dimostrare, in caso di verifica, le ragioni dell’applicazione dell’aliquota ridotta.

In conclusione, la dichiarazione del cliente non è sempre necessaria: essa è richiesta solo quando l’applicazione dell’IVA al 10% dipende da requisiti che non sono oggettivamente desumibili dalla prestazione resa e che devono essere attestati dal committente. Negli altri casi, se la prestazione è di per sé riconducibile ad una fattispecie agevolata prevista dalla normativa IVA, il documento commerciale può essere emesso direttamente con aliquota del 10%, senza ulteriori formalità.

Quesito n. 3 – Invio fattura SDI: come conteggiare i 12 giorni

Domanda

In merito alla tempistica di invio delle fatture, da quale giorno si conta 12 giorni? Esempio, se la fattura ha data 31 dicembre va inviata entro l’11 gennaio o si può spedire il 12 gennaio senza incorrere in sanzioni?

Risposta

L’art. 21, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972 prevede che la fattura immediata debba essere emessa entro dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, individuata secondo le regole dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

A seguito dell’introduzione della fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 14/E/2019, ha chiarito che:

  • la data di effettuazione dell’operazione è quella riportata nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file XML;
  • la data di emissione della fattura coincide invece con la data di trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI), essendo quest’ultima oggettivamente attestata dal Sistema.

Pertanto, se l’operazione è effettuata il 31 dicembre e tale data viene indicata in fattura, il documento deve essere trasmesso allo SdI entro i dodici giorni successivi.

Nel caso prospettato:

  • data dell’operazione e della fattura: 31 dicembre;
  • ultimo giorno utile per la trasmissione allo SdI: 12 gennaio.

Di conseguenza, la fattura può essere trasmessa il 12 gennaio senza incorrere in alcuna sanzione. Solo un invio effettuato dal 13 gennaio risulterebbe tardivo.

Occorre inoltre evidenziare un aspetto importante chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 129 del 14 maggio 2020: l’obbligo di emissione della fattura non beneficia della proroga al primo giorno lavorativo successivo prevista dall’art. 7, comma 1, lett. h), del D.L. n. 70/2011. Ciò significa che, se il dodicesimo giorno cade di sabato o in un giorno festivo, il termine non slitta e la fattura dovrà comunque essere trasmessa entro quella data per evitare la tardività.

In conclusione, nell’esempio indicato, una fattura datata 31 dicembre può essere trasmessa allo SdI fino al 12 gennaio compreso, mantenendo la data del 31 dicembre nel file XML e senza incorrere in sanzioni. Solo l’invio dal giorno successivo determinerebbe una violazione dell’obbligo di tempestiva emissione previsto dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.

Quesito n. 4 – Acquisti gratuiti UE: gestione IVA e Intrastat

Domanda

Come deve essere gestito ai fini IVA, l’acquisto gratuito di beni di propria commercializzazione da un fornitore tedesco? Inoltre, con quale “Tipo documento” e codice natura (eventuale) usare ai fini SDI? Come gestire l’operazione ai fini INTRASTAT?

Risposta

Nel caso prospettato si ritiene che non sia configurabile un acquisto intracomunitario ai fini IVA, in quanto manca uno degli elementi essenziali richiesti dalla normativa, ossia l’onerosità dell’operazione.

Infatti, l’art. 38 del D.L. n. 331/1993 qualifica come acquisti intracomunitari esclusivamente gli acquisti a titolo oneroso della proprietà o di altro diritto reale su beni spediti o trasportati da un altro Stato membro nel territorio dello Stato. Nel caso in esame, invece, il fornitore tedesco trasferisce gratuitamente beni di propria commercializzazione, senza alcun corrispettivo. Pertanto, viene meno il presupposto oggettivo dell’acquisto intracomunitario.

Sotto il profilo IVA, l’operazione dovrà essere valutata secondo la normativa vigente nel Paese di partenza, ossia in Germania. Sarà quindi il fornitore tedesco a dover verificare se la cessione gratuita costituisca, secondo la disciplina IVA tedesca, un’operazione imponibile, assimilata ad una cessione onerosa oppure irrilevante ai fini dell’imposta. Dal lato italiano, invece, non si realizza un acquisto intracomunitario imponibile.

Conseguentemente, non sussiste l’obbligo di integrazione della fattura estera, né di emissione di un’autofattura ai sensi dell’art. 46 del D.L. n. 331/1993, proprio perché manca un acquisto intracomunitario rilevante ai fini IVA

Anche sotto il profilo della fatturazione elettronica, non deve essere trasmesso alcun documento al Sistema di Interscambio (SDI), in quanto non vi è un’operazione territorialmente rilevante in Italia da assoggettare agli obblighi previsti per gli acquisti intracomunitari. Pertanto, non occorre individuare né un Tipo Documento (ad esempio TD18) né un codice natura IVA, essendo tali adempimenti riservati alle operazioni effettivamente rilevanti ai fini dell’imposta nel territorio dello Stato.

Infine, con riferimento agli elenchi INTRASTAT, si ritiene che l’operazione non debba essere inclusa negli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari, proprio perché non integra un acquisto intracomunitario ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 331/1993, mancando il requisito dell’onerosità.

IVA in edilizia: principali casistiche

Quesito n. 1 – Triangolazione con soggetto UE ed extra-UE

Domanda

Come si deve gestire la vendita di un bene dall’Italia ad un soggetto svizzero che quest’ultimo (promotore della triangolazione) fa ritirare da un vettore da lui incaricato per poi farlo consegnare al suo cliente finale in altro Stato UE o extra UE? Quali sono i documenti di prova consegna obbligatori?

Risposta

Nel caso prospettato occorre innanzitutto distinguere due diverse fattispecie, poiché il trattamento IVA varia in funzione del Paese di destinazione finale dei beni e, soprattutto, del soggetto al quale è imputabile il trasporto.

Nel caso descritto, infatti, il soggetto italiano vende ad un cliente svizzero, il quale rivende i beni al proprio cliente finale situato in un altro Stato UE oppure in un Paese extra-UE e incarica direttamente un vettore del ritiro presso il fornitore italiano.

Tale operazione costituisce una cessione a catena (triangolazione) nella quale il promotore è il soggetto svizzero. La disciplina applicabile deve essere ricostruita alla luce degli artt. 7-bis e 8 del D.P.R. n. 633/1972, degli artt. 41 e seguenti del D.L. n. 331/1993, nonché dei principi elaborati dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate e dalla giurisprudenza.

Sotto il profilo sostanziale, la regola fondamentale è che le semplificazioni previste per le operazioni triangolari possono trovare applicazione soltanto quando i beni sono oggetto di un’unica movimentazione e il trasporto è effettuato a cura o a nome del primo cedente, oppure, nei casi oggi disciplinati dalle “Quick Fixes”, dal promotore della triangolazione alle condizioni previste dalla Direttiva n. 2018/1910/UE e dall’art. 41-ter del D.L. n. 331/1993. Viceversa, quando il trasporto è riconducibile esclusivamente al cliente finale o vengono meno i requisiti dell’invio diretto, la triangolazione non può beneficiare delle semplificazioni previste dalla normativa IVA.

Qualora il cliente svizzero faccia trasportare direttamente la merce dall’Italia al proprio cliente finale stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, la semplice circostanza che il primo acquirente sia un soggetto extra-UE impedisce di qualificare automaticamente la cessione effettuata dall’impresa italiana come una cessione intracomunitaria non imponibile ex art. 41 del D.L. n. 331/1993.

Sul punto la prassi amministrativa è particolarmente rigorosa. Le triangolazioni improprie che coinvolgono un soggetto extra-UE sono disciplinate in modo differente rispetto alle ordinarie triangolazioni comunitarie e, nel caso Italia → Svizzera → Stato UE, la cessione effettuata dall’operatore italiano nei confronti del soggetto svizzero costituisce, in linea generale, un’operazione imponibile IVA in Italia, in quanto non ricorrono né i presupposti della cessione intracomunitaria (mancando un cessionario identificato ai fini IVA in altro Stato membro) né quelli della cessione all’esportazione.

Di conseguenza, salvo particolari strutturazioni dell’operazione (ad esempio identificazione IVA del soggetto svizzero in uno Stato membro o diversa attribuzione del trasporto secondo le regole delle cessioni a catena), il fornitore italiano dovrà emettere fattura con IVA italiana.

Diversa è la situazione in cui il cliente finale si trovi fuori dall’Unione Europea.

In tale ipotesi può configurarsi una triangolazione all’esportazione, con applicazione dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, purché siano rispettate le condizioni richieste dalla norma.

In particolare, la prassi dell’Agenzia delle Entrate (tra cui Risoluzione n. 35/E/2010Risposta a interpello n. 283/2023) e la giurisprudenza della Corte di Cassazione richiedono che:

  • i beni siano trasportati direttamente fuori dal territorio unionale;
  • non transitino nella disponibilità del promotore della triangolazione;
  • il trasporto avvenga a cura del primo cedente oppure per suo conto.

Qualora tali condizioni risultino soddisfatte, la cessione effettuata dal soggetto italiano nei confronti del cliente svizzero può beneficiare del regime di non imponibilità IVA ex art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.

Occorre tuttavia prestare particolare attenzione ad un aspetto evidenziato dalla prassi amministrativa.

La Risoluzione n. 51/E del 4 marzo 1995 ha infatti precisato che la triangolazione viene meno qualora il trasporto sia affidato a cura o a nome del promotore della triangolazione, anziché del primo cedente, mentre non assume rilievo il fatto che le spese di trasporto siano economicamente sostenute dal promotore stesso. È quindi essenziale che il vettore operi, sotto il profilo giuridico, quale incaricato del cedente italiano e non esclusivamente del cliente svizzero.

Sotto il profilo documentale, la prova dell’uscita dei beni varia a seconda della destinazione finale.

Se i beni sono esportati fuori dall’Unione Europea, il documento principale è rappresentato dalla prova elettronica di uscita generata dal sistema doganale ECS/AIDA, ossia il messaggio di “risultati di uscita” collegato al relativo MRN (Movement Reference Number). La circolare ADM n. 16/D/2011 e la Risposta ad interpello n. 580/2020 hanno chiarito che, una volta completata la procedura doganale nel sistema AIDA, la fattura deve considerarsi regolarmente “vistata” ai fini della non imponibilità IVA.

Oltre alla prova doganale, è opportuno conservare:

  • il contratto o l’ordine di acquisto;
  • l’incarico di trasporto;
  • la lettera di vettura (CMR) firmata dal destinatario oppure altro documento equivalente;
  • il documento di trasporto (DDT);
  • ogni documento commerciale attestante la consegna della merce al destinatario finale.

Se invece la destinazione finale è un altro Stato membro, occorrerà conservare la documentazione prevista dall’art. 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011, introdotto dal Regolamento di esecuzione UE n. 2018/1912, nonché i chiarimenti contenuti nelle “Quick Fixes” comunitarie. In particolare, dovranno essere disponibili due elementi di prova tra loro coerenti (ad esempio CMR firmata, polizza di carico, fattura del trasportatore, attestazione di ricevimento, documentazione assicurativa, ecc.), idonei a dimostrare l’effettivo trasferimento dei beni nel diverso Stato membro.

Quesito n. 2 – Bonus per acquisto macchinario: profilo IVA e utilizzo

Domanda

Con un accordo commerciale, previo incasso del saldo della fornitura di un macchinario, le parti concordano che si riconosca al cliente un bonus di 100.000,00 euro (ad es.), utilizzabile solo per la fornitura di servizi di assistenza, interventi tecnici, ricambi e/o altre prestazioni che il cliente potrà richiedere al fornitore entro il 2026. Come operare ai fini IVA? Quali documenti emettere e quando?

Risposta

Nel caso prospettato occorre innanzitutto qualificare correttamente, sotto il profilo giuridico e fiscale, il bonus di 100.000 euro riconosciuto al cliente.

Dalla descrizione della fattispecie emerge che il cliente versa integralmente il corrispettivo della fornitura del macchinario e, solo successivamente, le parti concordano il riconoscimento di un importo spendibile esclusivamente per future prestazioni di assistenza tecnica, manutenzione, ricambi e altri servizi che potranno essere richiesti entro il 2026.

Tale fattispecie, a parere di chi scrive, non integra uno sconto sul prezzo del macchinario, bensì costituisce un credito commerciale (voucher interno o plafond commerciale) destinato ad essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di future prestazioni di servizi.

Infatti, gli sconti in denaro disciplinati dall’art. 13 del D.P.R. n. 633/1972 determinano una riduzione del corrispettivo dell’operazione originaria. La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli sconti riducono la base imponibile IVA della cessione cui si riferiscono (Risoluzione n. 36/E del 7 febbraio 2008), mentre la nota di variazione prevista dall’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 trova applicazione soltanto quando lo sconto riguarda il prezzo della cessione o prestazione già effettuata. Analogamente, la Risoluzione n. 82/E del 22 luglio 1998 ha precisato che lo sconto rappresenta una riduzione del corrispettivo e non un autonomo corrispettivo. Se, invece, lo sconto deriva da un accordo sopravvenuto non previsto nelle originarie condizioni contrattuali, il cedente può emettere nota di credito entro un anno dall’effettuazione dell’operazione ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972. Inoltre, la Cassazione n. 6659/2021 ha affermato che, quando la modifica del prezzo riguarda un contratto stipulato con atto pubblico, l’accordo modificativo deve risultare da idonea documentazione scritta.

Nel caso prospettato, tuttavia, il bonus non riduce il prezzo del macchinario, il quale rimane integralmente dovuto e viene integralmente incassato dal fornitore. L’importo di 100.000 euro non costituisce quindi uno sconto sul corrispettivo della vendita, ma rappresenta il riconoscimento di un credito che il cliente potrà utilizzare esclusivamente quale modalità di pagamento di future prestazioni. Ne consegue che non ricorrono i presupposti per l’emissione di una nota di variazione IVA ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto la base imponibile della cessione originaria del macchinario non viene modificata.

Pertanto, alla data della vendita del macchinario il fornitore dovrà emettere la normale fattura per l’intero corrispettivo pattuito, applicando l’IVA secondo il regime proprio del bene ceduto, senza operare alcuna riduzione dell’imponibile.

Contestualmente, o con separato accordo commerciale, sarà opportuno formalizzare per iscritto il riconoscimento del bonus, precisando:

  • l’importo complessivo disponibile;
  • le prestazioni per le quali esso può essere utilizzato;
  • il periodo di validità;
  • l’eventuale perdita del diritto in caso di mancato utilizzo entro la scadenza prevista.

Tale documento non assume rilevanza ai fini IVA, poiché non documenta né una cessione di beni né una prestazione di servizi ai sensi degli artt. 23 del D.P.R. n. 633/1972.

La rilevanza IVA sorgerà esclusivamente nel momento in cui saranno effettivamente eseguite le singole prestazioni di assistenza, manutenzione o fornitura di ricambi.

In tale momento il fornitore dovrà emettere regolare fattura relativa alla prestazione eseguita, applicando l’aliquota IVA propria del servizio o del bene fornito (generalmente il 22% per assistenza tecnica e ricambi, salvo specifiche eccezioni normative).

Dal punto di vista finanziario, il corrispettivo potrà essere regolato mediante compensazione totale o parziale con il bonus maturato dal cliente. La fattura dovrà quindi evidenziare il valore della prestazione, l’IVA dovuta e, eventualmente, che il pagamento viene effettuato mediante utilizzo del credito commerciale riconosciuto con il precedente accordo.

In altri termini, il bonus opera esclusivamente come modalità di estinzione del corrispettivo, mentre non modifica né anticipa il momento di effettuazione delle prestazioni future, che continuano a seguire le regole ordinarie previste dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.

Quesito n. 3 – Emissione della fattura ed esigibilità IVA

Domanda

Un contribuente emette una fattura TD01 con data maggio ma vengono riportati dei dati di aprile. Il software imputa l’IVA come fattura differita nella liquidazione di aprile. Bisogna però verificare se la fattura è stata incassata? Se non è stata incassata imputo l’IVA al mese di maggio?

Risposta

La risposta dipende, innanzitutto, dalla natura dell’operazione e non esclusivamente dalla circostanza che nella fattura TD01 siano stati richiamati dati riferiti al mese di aprile.

Occorre infatti distinguere se si tratti di una cessione di beni ovvero di una prestazione di servizi, poiché il momento di effettuazione dell’operazione è disciplinato dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 e determina il periodo di esigibilità dell’IVA.

Nel caso prospettato, la fattura è stata emessa nel mese di maggio (Tipo Documento TD01), ma riporta dati riferiti ad aprile. Se il software ha automaticamente imputato l’IVA nella liquidazione di aprile, è necessario verificare se tale imputazione sia corretta in funzione del momento di effettuazione dell’operazione e non semplicemente della descrizione riportata in fattura.

Se si tratta di una cessione di beni documentata da documento di trasporto (DDT), l’operazione si considera effettuata, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, alla data della consegna o spedizione della merce. In tale ipotesi, qualora la consegna sia avvenuta ad aprile e sia stato emesso un regolare DDT, il cedente avrebbe potuto emettere una fattura differita (TD24) entro il giorno 15 di maggio ai sensi dell’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972. In questo caso l’IVA sarebbe correttamente riferita alla liquidazione del mese di aprile, poiché la fatturazione differita differisce soltanto il termine di emissione della fattura, ma non sposta il momento di esigibilità dell’imposta, che continua a coincidere con il momento di effettuazione dell’operazione. La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che, salvo la particolare ipotesi delle triangolazioni interne domestiche di cui all’art. 21, comma 4, lett. b), del D.P.R. n. 633/1972, la fattura differita non posticipa l’esigibilità dell’IVA.

Diversa è la situazione se la fattura emessa a maggio è un TD01 (fattura immediata) e non una fattura differita. In tal caso occorre verificare se l’operazione sia stata effettivamente effettuata ad aprile oppure a maggio. Se la consegna del bene o la prestazione del servizio è avvenuta soltanto a maggio, il semplice richiamo nella descrizione di dati riferiti al mese di aprile non anticipa il momento di effettuazione dell’operazione e, conseguentemente, l’IVA dovrà concorrere alla liquidazione di maggio.

Particolare attenzione merita il caso delle prestazioni di servizi. Per tali operazioni il momento di effettuazione è individuato dall’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972 nel pagamento del corrispettivo, salvo che la fattura sia emessa anteriormente o che la prestazione abbia carattere continuativo secondo le regole specificamente previste dalla norma.

Pertanto, se la fattura TD01 riguarda una prestazione di servizi eseguita ad aprile ma emessa a maggio, è necessario verificare se il corrispettivo sia stato incassato nel mese di aprile.

Se il pagamento è avvenuto ad aprile, l’operazione si considera effettuata in quel mese e l’IVA è correttamente imputata nella liquidazione di aprile.

Se, invece, il pagamento non è ancora avvenuto e la fattura è stata emessa spontaneamente nel mese di maggio, il momento di effettuazione coincide con la data di emissione della fattura (art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972). In tale ipotesi l’IVA deve essere computata nella liquidazione di maggio e non in quella di aprile.

La stessa disciplina della fatturazione differita per prestazioni di servizi, prevista dall’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, conferma tale impostazione. La fattura differita può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo soltanto per prestazioni individuabili mediante idonea documentazione e già effettuate ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. L’Agenzia delle Entrate ha infatti chiarito che la fattura riepilogativa differita può comprendere esclusivamente le prestazioni per le quali si è già verificata l’esigibilità dell’imposta, ossia le prestazioni già effettuate ai sensi dell’art. 6 (Risposte ad interpello n. 389/2019n. 528/2019 e n. 8/2020).

Pertanto, nel caso descritto, la verifica dell’incasso è necessaria esclusivamente se la fattura riguarda una prestazione di servizi.

Se il documento si riferisce a una prestazione di servizi non ancora incassata e la fattura è stata emessa soltanto nel mese di maggio, l’IVA dovrà concorrere alla liquidazione di maggio, anche se nella descrizione sono richiamate attività svolte nel mese di aprile.

Quesito n. 4 – Acquisto immobile F/4: il regime IVA applicabile

Domanda

Un privato intende acquistare un immobile F/4. Non essendo stata definita la destinazione d’uso, qual è il regime IVA applicabile e quale la base imponibile, il corrispettivo? Si deve fare riferimento all’eventuale classificazione precedente, se l’immobile era già esistente prima dell’intervento? E se si trattasse di un nuovo edificio?

Risposta

Nel caso prospettato, la circostanza che l’immobile sia censito nella categoria catastale F/4 (“unità in corso di definizione”) assume rilievo determinante ai fini IVA. Infatti, secondo il consolidato orientamento dell’Agenzia delle Entrate, le categorie catastali del gruppo F hanno natura esclusivamente transitoria e non consentono di qualificare il bene né come fabbricato abitativo né come fabbricato strumentale. Per tale motivo, alle relative cessioni non si applica il regime di esenzione previsto dall’art. 10, comma 1, nn. 8-bis) e 8-ter), del D.P.R. n. 633/1972, bensì il regime di imponibilità IVA. Tale principio è stato espressamente affermato dall’Agenzia delle Entrate nella Risposta a interpello n. 167/2022, richiamata anche nell’allegato.

Conseguentemente, qualora il cedente sia un soggetto passivo IVA, la cessione dell’immobile F/4 dovrà essere assoggettata a IVA e la base imponibile sarà costituita dal corrispettivo pattuito, determinato secondo le regole ordinarie dell’art. 13 del D.P.R. n. 633/1972. Non trovano applicazione né il sistema del “prezzo-valore” né i criteri catastali, che operano esclusivamente ai fini dell’imposta di registro in presenza dei relativi presupposti.

Quanto alla possibilità di fare riferimento alla precedente classificazione catastale dell’immobile (ad esempio abitativa o strumentale prima dell’intervento edilizio), la risposta deve essere negativa. Ai fini dell’individuazione del regime IVA rileva infatti la classificazione catastale esistente al momento della cessione e non quella storica né l’utilizzo concreto dell’immobile. La stessa prassi amministrativa ribadisce che il trattamento IVA degli immobili è determinato esclusivamente dalla classificazione catastale vigente al momento dell’atto.

Analoga conclusione vale nell’ipotesi in cui si tratti di un nuovo edificio ancora censito in categoria F/4. Anche in questo caso, finché l’immobile permane nella categoria catastale transitoria F/4, continua ad applicarsi il regime di imponibilità IVA previsto dalla citata Risposta a interpello n. 167/2022, senza che assuma rilievo la futura destinazione d’uso (abitativa o strumentale) che verrà attribuita una volta ultimata la definizione catastale. Solo dopo l’attribuzione della categoria catastale definitiva troveranno applicazione le regole ordinarie previste dall’art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 per i fabbricati abitativi o strumentali.

Quesito n. 5 – Immobiliare di gestione fabbricato industriale: restituzione dei “decimi IVA”

Domanda

Nel 2026 la società ha investito nel rifacimento degli impianti caldo/freddo, infissi e pannelli fotovoltaici. L’immobile è locato ad aziende. Nella ipotesi di una eventuale vendita dovrà essere calcolata la restituzione dei decimi IVA? Alcuni investimenti sono stati imputati ad incremento immobile, altri a impianti.

Risposta

Nel caso prospettato, la restituzione dei cosiddetti “decimi IVA” deve essere valutata alla luce dell’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, che disciplina la rettifica della detrazione dell’IVA sui beni ammortizzabili.

Se l’immobile è attualmente locato ad aziende con operazioni che attribuiscono il diritto alla detrazione e, in occasione della futura cessione, l’operazione sarà imponibile IVA, in linea generale non sarà necessario procedere alla rettifica della detrazione, poiché non si verifica alcun mutamento della destinazione del bene che riduca il diritto alla detrazione. Diversamente, qualora la vendita avvenga in regime di esenzione IVA, potrebbe rendersi necessaria la rettifica della detrazione per i decimi ancora residui del periodo di osservazione decennale.

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati nel 2026, occorre distinguere:

  • gli interventi imputati a incremento del fabbricato (ad esempio infissi o interventi strutturali), per i quali opera il periodo di rettifica di dieci anni, decorrente dall’ultimazione dei lavori;
  • gli impianti contabilizzati autonomamente come beni ammortizzabili (ad esempio impianti caldo/freddo o impianto fotovoltaico, se iscritti separatamente), per i quali trova invece applicazione il periodo ordinario di rettifica di cinque anni, salvo che, per caratteristiche e incorporazione, possano essere qualificati come migliorie del fabbricato.

La prassi dell’Agenzia delle Entrate (Ris. n. 178/E/2009 e Risposta a interpello n. 131/2019) chiarisce infatti che le spese di manutenzione straordinaria e le migliorie su immobili seguono il regime decennale previsto per i fabbricati.

Pertanto, la verifica dovrà essere effettuata voce per voce, tenendo conto della qualificazione contabile e fiscale dell’investimento e, soprattutto, del regime IVA della futura cessione dell’immobile, che rappresenta l’elemento determinante ai fini dell’eventuale obbligo di rettifica della detrazione IVA

Quesito n. 6 – Applicazione del reverse charge alla autorimesse distaccate

Domanda

In un precedente corso è stato detto che il reverse charge art. 17, comma 6, lett. a-ter, non si applica alle autorimesse distaccate, perché non sono immobili abitativi/strumentali. La circolare n. 14/E/2015 parla solo di edifici in generale; quindi, anche le autorimesse indipendenti sono considerate edifici?

Risposta

Il presupposto oggettivo del reverse charge di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972 è che la prestazione di pulizia, demolizione, installazione di impianti o completamento sia resa relativamente a un edificio. La circolare n. 14/E/2015 non distingue tra edifici abitativi e strumentali, ma fa riferimento, più in generale, agli edifici.

La stessa Agenzia delle Entrate ha chiarito che per “edificio” deve intendersi qualsiasi costruzione coperta, dotata di autonomia strutturale e di accesso proprio, mentre restano esclusi i beni mobili e gli impianti autonomamente accatastati rispetto all’edificio (circolare n. 37/E/2015).

Ne consegue che un’autorimessa indipendente, purché costituisca un autonomo edificio, rientra nella nozione di edificio rilevante ai fini del reverse charge. Diversamente, non vi rientrano le semplici aree di parcheggio scoperte, le tettoie o altre strutture che non possiedono i requisiti dell’edificio.

Pertanto, l’affermazione secondo cui il reverse charge non si applicherebbe alle autorimesse distaccate non può essere generalizzata: occorre verificare caso per caso se l’autorimessa costituisca un vero e proprio edificio. Se tale requisito sussiste e la prestazione rientra tra quelle individuate dall’art. 17, comma 6, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972, il reverse charge trova applicazione indipendentemente dal fatto che l’autorimessa sia abitativa o strumentale.

Quesito n. 7 – Reverse charge: errata indicazione codice natura in fattura elettronica

Domanda

In fattura elettronica è stato indicato codice di subappalto art. 17/a anziché codice art. 17/a-ter per prestazioni di servizi in edilizia. È necessario stornare e riemettere la fattura con codice corretto?

Risposta

Nel caso di specie non si ritiene necessario procedere allo storno della fattura e alla sua riemissione con il corretto codice natura. L’errore, infatti, non produce effetti sostanziali, in quanto in entrambe le fattispecie trova applicazione il meccanismo del reverse charge. Si tratta, pertanto, di una mera irregolarità formale, non idonea a incidere sulla liquidazione dell’imposta e, conseguentemente, non sanzionabile.

Quesito n. 8 – Immobile abitativo utilizzato come strumentale

Domanda

Società che acquista un immobile categoria A da privato esente IVA. L’immobile è suscettibile di utilizzo come ufficio, quindi, strumentale ai fini di bilancio. Domanda: dovendolo invece un giorno cedere esso sarà da considerare strumentale in base alla classificazione in bilancio (22%) o comanderà la categoria catastale che identifica un abitativo? Quindi comanda la categoria o l’utilizzo reale?

Risposta

Ai fini dell’individuazione del corretto regime delle imposte indirette applicabile alla cessione di un immobile, assume rilievo esclusivamente la relativa classificazione catastale, mentre risulta irrilevante l’effettivo utilizzo cui il bene è concretamente destinato.

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