2° Contenuto Riservato: Uniemens, arriva il codice T3 per le scelte con il modulo TFR3

COMMENTO

DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 6 OTTOBRE 2026

Dalla competenza luglio 2026 il flusso Uniemens accoglie il nuovo valore T3 per le scelte sul TFR espresse con il modulo TFR3 dai lavoratori di prima assunzione. Per le denunce già inviate la data della scelta può essere anteriore al mese corrente.

Premessa

La Legge di Bilancio 2026 (art. 1, commi 204 e 205, della Legge n. 199/2025) ha introdotto, dal 1° luglio 2026, una nuova disciplina sulla destinazione del TFR per i dipendenti del settore privato di prima assunzione successiva al 30 giugno 2026, esclusi i lavoratori domestici.

Modificando l’articolo 8 del D.Lgs. n. 252/2005, è stata prevista l’adesione automatica alla previdenza complementare (comma 7 , con le modalità dei commi 7-bis e 7-ter ) e la facoltà del lavoratore, entro 60 giorni dalla prima assunzione, di rinunciarvi ed esercitare opzioni alternative (comma 7-quater ).
La stessa norma regola obblighi di comunicazione, decorrenza dei versamenti, adempimenti del datore e regime dei lavoratori non di prima assunzione (commi 7-quinquies , 8 e 9-bis ).

Entro i 60 giorni il lavoratore può conferire l’intero TFR maturando a un’altra forma pensionistica liberamente scelta oppure mantenerlo secondo l’articolo 2120 c.c.; la scelta può essere successivamente revocata, conferendo il TFR maturando a una forma pensionistica complementare. In caso di adesione automatica, il datore ne dà comunicazione al fondo di destinazione e avvia i versamenti dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, comprendendo quanto dovuto dalla data di prima assunzione, da cui decorre l’adesione (comma 7-quinquies ).

Modulo TFR3: a cosa serve

Il Decreto Lavoro-Economia del 4 settembre 2026 ha aggiornato la modulistica del D.M. 30 gennaio 2007, che aveva istituito i modelli TFR1 e TFR2, introducendo il modulo TFR3.

Con esso il lavoratore può:

  • rinunciare all’adesione automatica;
  • scegliere una diversa forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando;
  • mantenere il TFR secondo l’art. 2120 c.c.

Il modulo raccoglie, inoltre, le dichiarazioni dei lavoratori non di prima assunzione sulle scelte pregresse e sull’eventuale forma cui destinare il TFR maturando ed è lo strumento con cui il datore assolve gli obblighi informativi, documentali e di conservazione dell’articolo 8, commi 7-quater , 8 e 9-bis.

Il Decreto prevede la disponibilità del TFR3 anche in formato digitale sul sito del Ministero del Lavoro e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Lavoratori non di prima assunzione: regole diverse

Per chi non è alla prima assunzione ed è già iscritto a una forma pensionistica complementare con conferimento del TFR, il comma 9-bis prevede che il datore informi il lavoratore della possibilità di indicare, entro 60 giorni dall’assunzione, la forma cui destinare il TFR maturando; in mancanza di indicazione si applica l’adesione automatica dei commi da 7 a 7-ter.

Come già osservato dall’INPS nel Messaggio n. 2325/2026 , la norma non richiama il comma 7-quater; la facoltà di rinunciare all’adesione automatica o di mantenere il TFR in azienda è riservata ai lavoratori di prima assunzione.

Secondo le direttive COVIP del 19 giugno 2026, se il lavoratore non di prima assunzione dichiara di non avere alcuna adesione in essere con conferimento del TFR, il nuovo datore gestisce il TFR secondo l’art. 2120 c.c. e, ove ne ricorrano i presupposti, con conferimento al Fondo di Tesoreria.

Uniemens, il nuovo valore T3

Le procedure INPS sono state adeguate al fine di acquisire e validare nel flusso Uniemens le informazioni del modulo.

Dalla competenza luglio 2026:

ElementoNovità
<TipoScelta> di <GestioneTfr>; <DestinazioneTFR>Nuovo valore T3: scelta esplicita con mod. TFR3, lavoratori assunti dopo il 30 giugno 2026 (D.M. 4 settembre 2026, Allegato A )
<DataScelta> di <GestioneTfr>; <DestinazioneTFR>Validabile con data antecedente alla mensilità corrente, per chi ha già inviato i flussi da luglio 2026

Flussi già trasmessi: la data della scelta

I datori che hanno già inviato i flussi Uniemens per le mensilità comprese tra la competenza luglio 2026 e la pubblicazione del Messaggio possono indicare in <DataScelta> un valore anteriore al mese corrente, registrando così la data effettiva della scelta.

Arretrati di TFR e Fondo di Tesoreria: i codici causale

Il nuovo valore T3 si affianca alle istruzioni del Messaggio n. 2325/2026 sulle quote di TFR maturate tra l’assunzione e la scelta definitiva.

In quel periodo il regime di destinazione non è ancora individuato, e le quote assumono di fatto natura di competenze arretrate. Per la regolarizzazione si utilizzano i seguenti codici nell’elemento Tipo ImpPregCMT di GestioneTFR/MeseTFR/MeseTesoreria/Contribuzione/ImportoPregresso.

CodiceQuando si usa
CF05Versamento arretrati quote TFR Legge n. 199/2025, entro il mese successivo alla scelta del lavoratore, senza sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive
CF02Arretrati denunciati oltre il mese immediatamente successivo a quello della scelta
CF11Versamento delle maggiorazioni dovute, insieme al codice CF02

Per quanto non diversamente previsto restano ferme le indicazioni della Circolare n. 12 del 5 febbraio 2026, che ha istituito il codice CF05, e del Messaggio n. 1511 del 6 maggio 2026 e Messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026.

Riferimenti normativi:

Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.

Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.

Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise.