COMMENTO
DI GIULIO D’IMPERO | 7 Ottobre 2025
In attuazione dell’articolo 96 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2025, il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 agosto 2025 in vigore dal 16 settembre 2025. Con tale Decreto sono state definite forme, contenuti, termini e modalità per l’esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli Enti del Terzo Settore.
Premessa
Gli Enti del Terzo Settore interessati dalle disposizioni del Decreto Ministeriale sono i seguenti:
- Organizzazioni di volontariato,
- Associazioni di Promozione Sociale,
- Enti Filantropici,
- Reti Associative,
- Altri Enti del Terzo Settore che non rientrano nelle precedenti categorie.
Sono escluse dal controllo: le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, e le società di mutuo soccorso.
I controlli possono essere ordinari e straordinari.
I controlli sono effettuati nell’interesse pubblico ed a tutela della funzione sociale che gli Enti del Terzo Settore svolgono. Esulano da tali controlli le attività di vigilanza esercitate in materia di lavoro e legislazione sociale esercitate dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), oltre a tutte le altre tipologie di controlli che sono di competenza di altre amministrazioni pubbliche.
I controlli mirano ad accertare:
- la sussistenza e la permanenza dei requisiti utili a potersi iscrivere al RUNTS;
- il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- l’adempimento degli obblighi che derivano dall’iscrizione al RUNTS.
I risultati dei controlli effettuati dovranno essere riportati sul modello di verbale che verrà approvato dall’ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali presso cui è stato istituito l’ufficio statale del RUNTS.
Nella Provincia autonoma di Bolzano i controlli devono essere svolti nella lingua indicata dall’Ente del Terzo Settore sottoposto a controllo che potrà essere lingua italiana o tedesca.
Finanziamento dei controlli ordinari
I controlli ordinari sugli Enti del Terzo Settore effettuati sui soggetti autorizzati sono finanziati attraverso importi stabiliti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, considerando l’importo delle entrate dell’Ente riportato nei bilanci depositati relativi agli esercizi finanziari dell’ultimo triennio precedente all’inizio del controllo.
| Fascia | Importo massimo (euro) | Entrate dell’ente controllato |
| a) | 50,00 | Fino a euro 60.000,00 |
| b) | 100,00 | Da euro 60.000,01 a euro 300.000,00 |
| c) | 250,00 | Da 300.000,01 a euro 1.000.000,00 |
| d) | 500,00 | Oltre euro 1.000.000,00 |
Il contributo è erogato ogni anno nel seguente modo:
- un anticipo del 60% dell’importo previsto nella fascia a) moltiplicato per il numero di ETS che ciascun soggetto autorizzato prevede di controllare nell’anno di riferimento;
- il saldo sarà pagato considerando il numero dei controlli che risultano conclusi dai verbali che il RUNTS ha caricato.
Nel caso in cui l’importo erogato come anticipo risulti alla fine eccedente rispetto al contributo spettante alla fine, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali provvederà a ridurre il contributo dell’anno successivo.
Soggetti che possono effettuare i controlli
Possono effettuare controlli sugli Enti del Terzo Settore gli uffici del RUNTS, le Reti Associative Nazionali (RAN), e i Centri di Servizio al Volontariato (CSV).
Le RAN e i CSV, definiti “Soggetti autorizzati” per poter svolgere i controlli sugli ETS ai loro aderenti devono essere autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali previa loro specifica richiesta.
I soggetti che non sono già dipendenti della pubblica amministrazione incaricati di effettuare i controlli durante l’esercizio delle loro funzioni svolgono un pubblico servizio. Inoltre lo svolgimento del loro lavoro deve avvenire:
- con la professionalità e la diligenza richieste per espletare l’incarico affidato;
- senza che ci sia conflitto di interesse.
A chi svolge l’incarico viene richiesta la riservatezza sui fatti e sui documenti che ha acquisito ed esaminato, rispondendo inoltre della veridicità delle proprie attestazioni.
Ogni soggetto autorizzato quando deve effettuare controlli si dovrà servire di propri dipendenti, collaboratori o di professionisti esterni che dovranno avere i seguenti requisiti:
- aver frequentato con esito positivo dopo una prova finale uno dei corsi di formazione specifici, organizzati o da ordini professionali o da soggetti autorizzati, attraverso cui si acquisisce una preparazione tale da poter svolgere i controlli ordinari sugli Enti del Terzo Settore;
- essere in possesso di una comprovata esperienza, almeno triennale, riguardo la revisione, il controllo, gestione e consulenza ad Enti del Terzo Settore od in materia di Enti del Terzo Settore;
- appartenere ai soggetti individuati dall’articolo 2197 comma 2 del codice civile, ovvero tra coloro che risultano essere iscritti nel registro dei revisori legali o tra coloro che risultano negli albi professionali riconosciuti dal Ministero della giustizia o tra i docenti universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.
→ I corsi di formazione, i cui contenuti minimi saranno stabiliti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dovranno avere una durata non inferiore a 40 ore e dovranno prevedere una prova finale che, se superata, prevede il rilascio al partecipante di una apposita attestazione.
→ I soggetti autorizzati non possono incaricare la stessa persona di effettuare più di 3 procedure di controllo consecutive sullo stesso Ente del terzo Settore; mentre l’ufficio del RUNTS applica il principio di rotazione degli incarichi.
Spetta ai soggetti autorizzati inserire nel sistema RUNTS, entro il 15 marzo di ogni anno, una relazione relativa all’attività svolta l’anno precedente, in cui devono essere riportati i controlli avviati e quelli conclusi, gli esiti, le eventuali criticità emerse e le soluzioni suggerite per risolverle.
Controlli ordinari
I controlli ordinari devono essere effettuati almeno una volta ogni 3 anni su tutti gli Enti del Terzo Settore interessati.
Il controllo ordinario inizia nel momento in cui arriva la comunicazione via PEC all’Ente del Terzo Settore e devono terminare entro 90 giorni in uno dei seguenti modi:
- con la pubblicazione dell’attestazione di avvenuto controllo;
- con sottoposizione del verbale all’ufficio RUNTS competente al fine di adottare i provvedimenti nei confronti dell’Ente controllato.
I controlli ordinari avvengono esaminando la documentazione che è stata depositata al RUNTS, altri documenti ed attraverso dati ed informazioni che possono essere richiesti all’ETS.
I contatti tra il soggetto incaricato di effettuare il controllo e l’ETS sottoposto a controllo avvengono soltanto tramite PEC.
Solo quando dovesse rendersi necessario un approfondimento istruttorio, il soggetto incaricato del controllo potrà recarsi nella sede legale dell’Ente del Terzo Settore, oppure in altri luoghi dove l’Ente svolge la sua attività anche in collaborazione con al Pubblica Amministrazione. In questo caso l’ETS dovrà mettere a disposizione i libri sociali, i registri ed i documenti dell’ente. Invece se i controlli sono effettuati in località diversa da quella della sede legale dell’ETS questi documenti dovranno essere portati dal legale rappresentante dell’E.T.S. sottoposto a controllo.
Il soggetto incaricato che chiede copia dei libri sociali, dei registri e degli altri documenti può decidere di siglarli per impedire alterazioni o manomissioni.
Quando al termine del controllo risulta tutto regolare il soggetto incaricato dovrà redigere un verbale di avvenuto controllo senza rilievi, pubblicandolo sul RUNTS, ed inviandolo per PEC all’Ente del Terzo Settore. Inoltre spetta al soggetto responsabile del controllo emettere una attestazione di avvenuto controllo che dovrà essere pubblicata sul RUNTS.
Nel caso in cui a seguito del controllo dovessero emergere irregolarità che possono essere sanate, l’Ente del Terzo Settore sarà invitato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni. Nei 30 giorni successivi a tale scadenza il soggetto incaricato del controllo dovrà verificare che sia stato tutto regolarizzato scrivendolo nel verbale e seguendo poi l’iter previsto.
Invece se l’ETS non regolarizza la propria posizione nei termini, oppure se dal controllo emergono irregolarità non sanabili il soggetto incaricato dovrà inviare un verbale per PEC all’ETS concedendo 15 giorni di tempo per le controdeduzioni. Trascorso tale termine ed esaminate le controdeduzioni il soggetto incaricato formalizza con un verbale una proposta motivata, non vincolante per l’ufficio del RUNTS competente, del provvedimento da adottare.
Nel caso non si possa effettuare il controllo in quanto l’ETS risulta irreperibile, il soggetto incaricato del controllo propone all’Ufficio del RUNTS competente di procedere all’adozione del provvedimento di cancellazione dell’ETS dal RUNTS.
Controlli straordinari
Quando si decide di effettuare un controllo straordinario l’ufficio del RUNTS competente indica le motivazioni e l’oggetto del controllo che si intende effettuare, chiarendo se trattasi di un controllo generale o se si intende accertare altro, compresa la regolare fruizione del Social Bonus.
Il controllo straordinario, la cui durata non potrà essere superiore a 30 giorni, non influisce sulla scadenza del successivo controllo ordinario a cui deve essere sottoposto l’Ente del Terzo Settore.
Il controllo straordinario avviene con le stesse modalità del controllo ordinario e se il soggetto incaricato del controllo straordinario, dovesse ritenerlo opportuno, può decidere di acquisire e trattenere la documentazione sociale per l’intera durata del controllo. Inoltre può anche decidere di convocare, sentendoli informalmente, tutti i soggetti coinvolti nell’attività dell’Ente del Terzo Settore compresi i terzi interessati. Tali dichiarazioni, sottoscritte da chi le rilascia, vanno riportate in un apposito verbale che deve essere redatto da chi è stato incaricato ad effettuare il controllo straordinario. In alterativa le dichiarazioni vengono rese in forma libera con un atto sottoscritto dalla persona interessata che verranno allegate al verbale al termine delle verifiche.
Provvedimenti da adottare nei confronti dell’ETS
Gli uffici del Runts ricevono dal soggetto incaricato i verbali riferiti sia a controlli ordinari che straordinari in cui possono essere riportate le proposte di eventuali provvedimenti da adottare nei confronti dell’Ente del terzo Settore.
In questo caso il competente ufficio del RUNTS potrà decidere di adottare una delle seguenti decisioni:
– disporre un controllo straordinario, oppure un ulteriore approfondimento del controllo straordinario;
– diffidare l’ETS a regolarizzare la propria posizione, se sanabile entro un termine compreso tra 30 e 180 giorni, dal quale deve essere sottratto il termine già assegnato dopo il controllo ordinario che è compreso tra 30 e 90 giorni. Dovrà essere specificato nel provvedimento che la mancata ottemperanza delle indicazioni provocherà la cancellazione dal RUNTS dell’Ente del Terzo Settore;
– nel caso di irreperibilità dell’Ente del Terzo Settore o di mancata regolarizzazione nei termini stabiliti oppure nel caso in cui siano emerse irregolarità insanabili si provvederà alla cancellazione dal RUNTS dell’Ente del Terzo Settore.
Nel caso in cui l’Ente del Terzo Settore risulti essere una Fondazione il competente ufficio del RUNTS prima di procedere alla cancellazione dell’Ente dal Runts potrà decidere di:
- nominare e sostituire gli amministratori o dei rappresentanti, se le disposizioni riportate nell’atto di fondazione non possono essere attuate;
- nominare un commissario straordinario, nel caso in cui gli amministratori non agiscono o non hanno agito nel pieno rispetto dello statuto o dello scopo della fondazione o nel rispetto della legge;
- porre in essere altri provvedimenti consentiti dalla legge.
Gli uffici del RUNTS sono tenuti a trasmettere all’amministrazione finanziaria i risultati dei controlli effettuati nel caso in cui questi risultino rilevanti ai fini dell’eventuale assunzione di provvedimenti che interessano la stessa amministrazione.
Riferimenti normativi:
- Codice civile, art. 2197, comma 2
- D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 96
- D.M. 7 agosto 2025
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.