CIRCOLARE MONOGRAFICA
Il punto sulla disciplina vigente
DI EMANUELE MAESTRI | 28 LUGLIO 2025
A favore dei lavoratori (autonomi e/o dipendenti) che siano volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (in breve: CNSAS) è previsto il diritto ad astenersi dal prestare la propria attività per partecipare alle operazioni di soccorso e/o di esercitazione: la norma di riferimento è la Legge 18 febbraio 1992, n. 162, unitamente al D.M. 24 marzo 1994, n. 379. Per ristorare i volontari che siano lavoratori autonomi, anche per il 2025, è stato aggiornato l’importo dell’indennità loro spettante. Si propone il punto sulla disciplina vigente (giorni di permesso spettanti, trattamento economico, ecc.).
Permessi spettanti
L’articolo 1, co. 1, della Legge 18 febbraio 1992, n. 162, dispone che i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) del Club alpino italiano (CAI) hanno diritto ad astenersi dal lavoro per ogni giornata:
- in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni;
- successiva alle operazioni di soccorso che si siano protratte per più di 8 ore;
- successiva alle operazioni di soccorso che si siano protratte oltre le ore 24,00.
Ai sensi dell’articolo 1, co. 1, del D.M. 24 marzo 1994, n. 379, costituisce operazione di soccorso alpino e speleologico e relativa esercitazione, rispettivamente:
a) ogni intervento alpinistico o speleologico che sia volto al soccorso degli infortunati o di chi versi in stato di pericolo, nonché al recupero dei caduti; e
b) ogni corrispondente attività di addestramento organizzata a carattere nazionale o regionale.
PERMESSI SPETTANTI: TABELLA RIEPILOGATIVA | |
Fattispecie | Giorni di astensione dal lavoro spettanti |
Operazioni di soccorso alpino e speleologico concluse in giornata e durate meno di 8 ore | 1 giorno, a prescindere dall’effettiva durata dell’intervento di soccorso |
Esercitazioni di soccorso alpino e speleologico concluse in giornata e durate meno di 8 ore | 1 giorno, a prescindere dall’effettiva durata dell’esercitazione |
Operazioni di soccorso concluse in giornata ma durate più di 8 ore | Il giorno in cui ha avuto inizio l’intervento di soccorso e anche quello successivo |
Operazioni di soccorso protrattesi oltre le ore 24 del giorno di inizio | Il giorno in cui ha avuto inizio l’intervento di soccorso e anche quello successivo |
Nel computo del periodo di effettivo impiego dei volontari (a prescindere dal fatto che si tratti di dipendenti o lavoratori autonomi) deve essere compreso anche il tempo necessario per la ripresa dell’attività lavorativa (articolo 1, co. 4, del D.M. n. 379/1994).
Documenti giustificativi dell’assenza
Come previsto dall’articolo 1, co. 2, del D.M. 24 marzo 1994, n. 379, per giustificare l’assenza e la conseguente erogazione del trattamento economico, il sindaco del Comune dove sono state espletate le operazioni di soccorso o di esercitazione (oppure un suo delegato) rilascia una dichiarazione dalla quale deve risultare l’avvenuto impiego dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano; in caso di Comuni contigui, la dichiarazione è rilasciata dai sindaci (o dai loro delegati) dei comuni territorialmente competenti.
Il successivo co. 3 dispone poi che, ai fini della concessione della dichiarazione di cui sopra, i capi stazione o i capi squadra del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico attestano – tramite il delegato di zona – al/ai sindaco/i il contingente nominativo e numerico dei volontari impiegati nelle operazioni di soccorso o di esercitazione, con l’indicazione dell’ora di inizio e di ultimazione delle operazioni effettuate.
Una volta ottenuto tale documento, il lavoratore consegna la dichiarazione al datore che, per le giornate di impiego in operazioni di soccorso o di esercitazione, è tenuto a effettuare sui documenti di lavoro obbligatori le registrazioni comprovanti l’avvenuta astensione dal lavoro (articolo 2, co. 4, del Decreto Ministeriale n. 379/1994).
Infine, ai sensi dell’articolo 1, co. 5, del decreto in esame, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico – Sezione particolare del Club alpino italiano trasmette annualmente agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (oggi sedi territorialmente competenti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro) nonché agli Istituti previdenziali interessati, i nomi dei volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
Trattamento economico: lavoratori dipendenti e autonomi
L’articolo 1, co. 2, della Legge n. 162/1992, dispone che ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l’intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro per le attività di soccorso o di esercitazione: la retribuzione è corrisposta direttamente dal datore che, come si dirà meglio di seguito, ha la facoltà di chiederne il rimborso all’istituto di previdenza cui il dipendente è iscritto.
Per espressa previsione del co. 3 del citato articolo 1, anche i volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a percepire un’indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro per le attività di soccorso o di esercitazione; presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale è istituito un fondo di accantonamento per la corresponsione a tali lavoratori della predetta indennità.
L’indennità spettante ai lavoratori autonomi è aggiornata annualmente con apposito decreto del Ministero del Lavoro. Gli importi, per gli ultimi anni, sono quelli riportati nella tabella che segue: va però premesso che – ai fini dell’aggiornamento dell’indennità compensativa spettante ai lavoratori autonomi che si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività di soccorso alpino e speleologico o di esercitazione – si tiene conto della retribuzione media mensile spettante ai lavoratori dipendenti del settore industria.
Anno | Importo | Fonte |
2022 | 2.227,27 euro | Ministero del Lavoro, D.M. 19 aprile 2022, n. 76 |
2023 | 2.261,40 euro | Ministero del Lavoro, D.M. 13 aprile 2023, n. 61 |
2024 | 2.331,80 euro | Ministero del Lavoro, D.M. 8 maggio 2024, n. 78 |
2025 | 2.439,06 euro | Ministero del Lavoro, D.M. 22 maggio 2025, n. 73 |
Al fine di liquidare le indennità compensative del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività in esame, la retribuzione giornaliera viene calcolata dividendo la retribuzione mensile come segue:
- 22 giornate se la specifica attività di lavoro autonomo è svolta dal soggetto interessato nell’arco di 5 giorni per settimana;
ovvero - 26 giornate se la specifica attività di lavoro autonomo è svolta dal soggetto interessato nell’arco di 6 giorni per settimana (co. 2).
Lavoratori dipendenti: rimborso della retribuzione erogata per l’astensione
Come accennato sopra, il datore di lavoro può chiedere il rimborso all’Istituto previdenziale cui il dipendente è iscritto della retribuzione da lui direttamente corrisposta per i giorni di astensione dal lavoro per le attività di soccorso o di esercitazione (articolo 1, co. 2 , 2° periodo, della Legge n. 162/1992). I datori che intendono avvalersi di tale facoltà, per ottenere il rimborso, devono fare domanda alla competente sede provinciale dell’Istituto di previdenza.
L’Inps ha precisato che la retribuzione da rimborsare:
a) si compone di tutti gli elementi retributivi rientranti nel concetto di paga globale di fatto giornaliera che vengono corrisposti normalmente e in forma continuativa (ai lavoratori appartenenti alle categorie per le quali, ai fini assicurativi, vigono salari medi e convenzionali, il trattamento economico che il datore deve corrispondere al volontario è quello effettivo);
b) non è conguagliabile con gli importi dovuti per contributi assicurativi: è quindi dovuta la normale contribuzione.
Inoltre, analogamente a quanto stabilito per i riposi per la donazione di sangue, sono rimborsabili le sole giornate e ore di effettiva astensione dal lavoro: vanno cioè escluse le ore di lavoro prestate nella giornata prima dell’assenza o comunque effettuate dopo l’operazione di soccorso, nonché le giornate di riposo settimanale o festivo, di ferie, del sabato in caso di “settimana corta”, ecc. (INPS, Circolare 10 maggio 1995, n. 126 ).
La domanda di rimborso – che deve essere inviata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato l’operazione di soccorso oppure l’esercitazione – deve contenere quanto indicato di seguito:
- generalità del lavoratore che ha effettuato l’operazione di soccorso o l’esercitazione;
- importo della retribuzione corrisposta;
- attestazione del sindaco, o dei sindaci dei comuni territorialmente competenti (o di loro delegati), comprovante l’avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata;
- dichiarazione sottoscritta dal datore indicante la corrispondente astensione dal lavoro;
- dichiarazione del lavoratore attestante l’appartenenza al Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.
A chiusura di ogni esercizio finanziario, gli Istituti previdenziali inviano la richiesta di rimborso al Ministero del Lavoro. Alla domanda vanno allegate le dichiarazioni del presidente e dell’organo di controllo dell’Istituto attestanti che i rimborsi sono stati concessi nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di cui al D.M. n. 379/1994 (articolo 2, co. da 1 a 3 e 5, del D.M. n. 379/1994).
Quanto alle modalità di trasmissione della domanda di rimborso, dal 1° gennaio 2017, il canale esclusivo è quello telematico.
Rapporti di collaborazione
Per completare il quadro relativo all’argomento in esame, va ricordato che l’articolo 2, co. 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 – come modificato dall’articolo 1, co. 1, lettera a), del D.L. 3 settembre 2019, n. 101 (convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128) – per quanto qui di interesse, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente (nel testo previgente, prevalentemente) personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente (prima si faceva riferimento ai tempi e al luogo di lavoro): tali condizioni devono ricorrere congiuntamente.
Per espressa previsione del co. 2 del citato articolo 2, la c.d. “presunzione di subordinazione” di cui sopra non opera con riferimento alle collaborazioni:
- per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore;
- prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
- prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289: tale disposizione sarà abrogata a decorrere dal 1° gennaio 2023 (articolo 52, comma 2, lettera d, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36);
- prestate nell’ambito della produzione e della realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni musicali di cui al D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367;
- rese da parte degli operatori che prestano le attività di cui alla Legge 21 marzo 2001, n. 74, recante “Disposizioni per favorire l’attività svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico”: tale esclusione è stata introdotta dall’articolo 1, co. 1, del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. Decreto Dignità), convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96.
Con riguardo alla novità introdotta dal c.d. Decreto Dignità, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella Circolare 3 aprile 2019, n. 6, ha fornito i seguenti chiarimenti:
a. il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico – riconosciuto dalla Legge n. 74/2001 come espressione del “valore di solidarietà sociale” e “servizio di pubblica utilità” – provvede in particolare al soccorso degli infortunati e dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Il CNSAS contribuisce altresì alla prevenzione e alla vigilanza degli infortuni nell’esercizio delle attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche e degli sport di montagna, delle attività speleologiche e di ogni altra attività connessa alla frequentazione a scopo turistico, sportivo, ricreativo e culturale, comprese le attività professionali, svolte in ambiente montano, ipogeo e in ambienti ostili e impervi;
b. premesso che, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 74/2001, l’attività dei membri del CNSAS si considera prestata in modo volontario e senza fine di lucro, resta ferma la possibilità che la stessa possa dar luogo a forme di collaborazione personale e continuative: si tratta dunque di collaborazioni finalizzate a operare in determinati contesti (territorio montano, ambiente ipogeo e zone impervie del territorio nazionale) e che si concretizzano nello svolgimento di attività di soccorso, recupero dei caduti, prevenzione e vigilanza degli infortuni;
c. le attività dei collaboratori in questione, proprio in ragione del loro contenuto, possono pertanto ritenersi organizzate in funzione di tempi e di luoghi strettamente connessi alla necessità di far fronte a un determinato evento, di solito di natura imprevedibile sia in relazione al suo verificarsi sia alla concreta attività richiesta per farvi fronte: per tale ragione, l’elemento della etero-organizzazione del committente appare affievolito, posto che non è quest’ultimo a poter scegliere compiutamente tempi e luoghi della prestazione.
Sulla base di quanto sopra, l’Ispettorato ha quindi richiamato l’attenzione del personale ispettivo affinché, nell’ambito delle attività di competenza, tenga in considerazione sia l’ampio margine di autonomia che di per sé caratterizza le collaborazioni di cui alla Legge n. 74/2001 sia la loro esclusione dall’ambito applicativo dell’articolo 2, co. 1, del D.Lgs. n. 81/2015.
Riferimenti normativi:
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