2° Contenuto: Ritorno all’iper ammortamento dal 2026: aliquote e beni agevolabili

COMMENTO

DI MARCO BOMBEN | 5 NOVEMBRE 2025

Il DdL di Bilancio 2026 reintroduce, in sostituzione dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0, una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi effettuati tra 1° gennaio e 31 dicembre 2026, ovvero entro il termine “lungo” del 30 giugno 2027 se “prenotati” entro fine 2026. La norma riprende la logica degli iperammortamenti 2017-2019, ma con il linguaggio e gli strumenti propri dell’industria 4.0, introducendo anche un filone “green” in linea con la transizione ecologica nazionale.

Le nuove aliquote di maggiorazione

Secondo quanto previsto dall’art. 94 del DdL di Bilancio 2026 trasmesso al Senato (che nella prima bozza circolata era l’art. 95), a decorrere dal 2026si applica una nuova maggiorazione del costo di acquisto, prevista in misura pari a:

  • 180% fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni;
  • 50% oltre 10 e fino a 20 milioni.

La misura prenderà il posto dei vecchi crediti d’imposta 4.0 e Transizione 5.0 che cesseranno quindi con il 2025.

Il relativo risparmio fiscale, considerando l’aliquota IRES del 24%, sarà rispettivamente, del 43,2%, 24% e 12%.

Per gli investimenti “green”, finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l’investimento, la maggiorazione aumenta al:

  • 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

L’aliquota maggiorata è subordinata ad una riduzione del consumo energetico della struttura produttiva almeno pari al 3% oppure dei processi (almeno pari al 5%). Tale requisito si considera conseguito nei casi di:
• sostituzione di macchinari interamente ammortizzati con nuovi beni “Allegato A”;
• progetti in EPC (Energy Performance Contract) realizzati tramite società ESCo;
• installazione di moduli fotovoltaici conformi all’art. 12 D.L. n. 181/2023.

Fascia di investimentoAliquota baseAliquota “green”
Fino a € 2,5 mln180%220%
Oltre € 2,5 mln – 10 mln100%140%
Oltre € 10 mln – 20 mln50%90%

La Alfa s.r.l. effettua nel 2026 investimenti agevolati per 8 milioni di euro:
• la maggiorazione complessiva è pari 10 milioni di euro (4,5 + 5,5 milioni);
• il risparmio fiscale (IRES al 24%) è pari a 2.400.000 milioni di euro.

La Beta s.p.a. effettua nel 2026 investimenti “green” agevolati per 6 milioni di euro:
• la maggiorazione complessiva è pari 11,4 milioni di euro (5,5 + 4,9 milioni);
• il risparmio fiscale (IRES al 24%) è pari a 2.736.000 milioni di euro.

Chi può beneficiarne e per quali beni

Sotto il profilo oggettivo, saranno agevolabili sia i beni 5.0 che i beni 4.0, inclusi i beni immateriali 4.0 che dal 2025 non godevano più dell’agevolazione.

Nel dettaglio, la maggiorazione spetta per gli investimenti, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, in:

  • beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), del D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lettere a), b) e c), del D.L. n. 181/2023.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, invece, la platea dei beneficiari, secondo quanto previsto dalla disposizione:

  • riguarda soltanto i soggetti titolari di reddito d’impresa,
  • sono quindi esclusi gli esercenti arti o professioni.

Restano escluse le imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale
  • che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
  • destinatarie di sanzioni interdittive.

Diversamente da quanto previsto per i crediti d’imposta 4.0 e 5.0 sono escluse dall’agevolazione le aziende agricole, che determinano il reddito su base catastale.

Per tali soggetti viene infatti previsto un credito d’imposta ad hoc in misura pari al 40% fino a 1 milione di euro.

Modalità applicative

Il beneficio è riconosciuto tramite variazione in diminuzione extracontabile, con quote proporzionali lungo la durata dell’ammortamento ai sensi dell’art. 102 TUIR.

Per fruire del beneficio, le imprese dovranno:
• trasmettere apposite comunicazioni telematiche al GSE, con modelli standardizzati (diversamente da quanto previsto per il “vecchio” iperammortamento ma con logiche analoghe a quelle fissate per i più recenti crediti d’imposta);
• presentare le certificazioni sugli investimenti e sugli obiettivi energetici.

In ogni caso, per una piena attuazione della misura occorrerà attendere il D.M. attuativo MIMIT-MEF-MASE, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge, a cui è affidato il dettaglio di fissare le regole operative della disciplina.

Ambito temporale e coordinamento con il credito d’imposta 4.0

Sotto il profilo temporale il nuovo iperammortamento si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, ovvero entro il 30 giugno 2027 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026:

  • il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Da segnalare che l’ambito temporale ristretto (un solo anno attualmente previsto) potrebbe limitare gli effetti incentivanti, in contrasto con la logica pluriennale del Piano Transizione 5.0.

La norma prevede espressamente che l’agevolazione non si applica agli investimenti ammissibili al credito di imposta 4.0 effettuati entro il “termine lungo” del 30 giugno 2026 e “prenotati” entro il 31 dicembre 2025.

Da ciò deriva un potenziale periodo di discontinuità agevolativa per le imprese che hanno ordini in corso: la scelta tra prenotazione 2025 (credito d’imposta) e rinvio al 2026 (iperammortamento) va valutata con attenzione in base al profilo fiscale dell’impresa.

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