COMMENTO
DI ANDREA AMANTEA | 16 FEBBRAIO 2026
Il comma 91 della Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, regola gli effetti legati alla presentazione dell’istanza di rottamazione delle cartelle. Tra gli effetti premiali, la sola presentazione della domanda di adesione blocca l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo. Nel presente elaborato analizzeremo gli effetti della sanatoria rispetto alle procedure in stato avanzato riferite a pignoramenti presso terzi ovvero a pignoramenti immobiliari in corso.
La rottamazione-quinquies. Un cenno
La Legge n. 199/2025, Legge di Bilancio 2026, ai commi da 82 a 101, prevede la nuova rottamazione dei ruoli: la c.d. rottamazione-quinquies.
Rispetto alle precedenti sanatorie, il perimetro applicativo della pace fiscale è molto più ristretto.
Infatti, entro il prossimo 30 aprile 2026, l’istanza di adesione potrà essere presentata solo per i debiti affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 se derivanti:
- dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e agli artt. 54-bis e 54-ter del D.P.R. n. 633/1972, oppure
- dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Comma 82, Legge di Bilancio 2026
“I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento (…).”.
| Rottamazione-quinquies – Legge di Bilancio 2026 | ||
| Cosa | Rottamazione cartelle post avviso bonario IRPEF/IVA (artt. 36-bis e 36-ter, D.P.R. n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter, D.P.R. n. 633/1972) contributi INPS non da accertamento, multe “statali” per violazioni al codice della strada (violazioni contestate da polizia, carabinieri, ecc.). | |
| Termine presentazione istanza | 30 aprile 2026 | |
| Debiti esclusi | Contributi previdenziali casse private. Imposte e sanzioni su redditi non dichiarati. Violazioni formali. Tributi enti locali ed entrate patrimoniali affidati all’ADER per il recupero. Multe polizia locale. Ecc. | |
| Scadenza pagamenti | Unica soluzione, entro il 31 luglio 2026, ovvero, massimo 54 rate bimestrali. | |
| Unica o prima rata | 31 luglio 2026 | |
| Dalla 1a alla 3a | 31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre 2026. | |
| Dalla 4a alla 51a | A decorrere dal 2027: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre, 30 novembre di ciascuno. | |
| Dalla 52a alle 54a | 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035 e 31 maggio 2035 | |
| I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2026 unitamente ai moduli di pagamento. | ||
| Come pagare | Non è ammesso il pagamento in compensazione in F24 con crediti per imposte erariali o contributivi (art. 17, D.Lgs. n. 241/1997); né con crediti commerciali certificati (art. 28-quater, D.P.R. n. 602/1973). I bollettini possono essere pagati presso: sportelli bancari; uffici postali; home banking; ricevitorie e tabaccai; sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; Postamat; presso sportelli ADER. È ammesso il pagamento tramite domiciliazione bancaria. Il pagamento “fisico” può essere effettuate cash ovvero tramite bancomat, carta di credito, prepagate, ecc. | |
| Effetti su dilazioni in corso alla data dell’istanza | Sospensione alla data di presentazione dell’istanza; revoca al 31 luglio 2026; stop a nuove dilazioni ex art. 19, D.P.R. n. 602/1973. | |
| Importo rate minima | 100 euro | |
| Decadenza definizione agevolata | Mancato pagamento: dell’unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento; di due rate, anche non consecutive, di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento; dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento. | |
| Lieve inadempimento | Non ammesso. Anche con un solo giorno di ritardo si decade dalla sanatoria. | |
| Importi dovuti | Somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di capitale; le spese di rimborso per le procedure esecutive; le spese di notifica della cartella di pagamento; gli interessi di dilazione al 3% dal 1° agosto 2026 in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria. | |
| Importi cancellati | Le sanzioni collegate alla maggiore imposta contestata; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art. 27, D.Lgs. n. 46/1999); l’aggio della riscossione. Per le c.d. multe stradali non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio. | |
Fatta tale doverosa ricostruzione, passiamo ad analizzare i benefici premiali legati alla presentazione dell’istanza di rottamazione delle cartelle.
Rottamazione-quinquies. Effetti sui pignoramenti in corso
Il comma 91 della Legge di Bilancio 2026 nello specifico regola gli effetti legati alla presentazione dell’istanza di rottamazione.
A tal proposito, la presentazione dell’istanza:
- sospende i termini di prescrizione e decadenza rispetto al carico oggetto di definizione;
- sospende, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
- inibisce l’iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data;
- vieta l’avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- vieta di considerare “irregolare” il debitore nell’ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d’imposta ex art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973.
Inoltre, grazie alla presentazione dell’istanza:
- è fatto divieto di considerare inadempiente il debitore ai fini della verifica della morosità da ruolo, ex art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973;
- è estesa alla rottamazione in esame la norma (art. 54 del D.L. n. 50/2017) che consente il rilascio del DURC a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento.
Dunque, la presentazione dell’istanza produce una serie di effetti a cascata, rafforzati ancora di più una volta che il contribuente paga la prima o unica rata richiesta in sede di presentazione dell’istanza.
Nello specifico, l’istanza di rottamazione blocca altresì le azioni esecutive “in fase avanzata” compresi i pignoramenti presso terzi:
- i pignoramenti ex art. 72-bis relativi a procedure ex artt. 48-bis o 28-ter (vedi sopra), già notificati alla data di presentazione della dichiarazione di adesione;
- i pignoramenti ex artt. 72 e 72-bis relativi a stipendi/salari, fitti e pigioni già notificati per i quali erano già in corso versamenti periodici dal terzo pignorato.
Per pignoramenti ex art. 72-bis “già notificati” sono da intendersi quelli il cui ordine di pagamento è già stato notificato sia al terzo pignorato che al debitore.
Anche rispetto alle procedure esecutive immobiliari è possibile meglio delineare gli effetti legati alla presentazione dell’istanza.
| Indicazioni Agenzia delle Entrate su pignoramenti presso terzi e procedure esecutive immobiliari | |
| Pignoramento presso terzi (Risposta n. 128/2020) | Dalla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata le procedure esecutive, comprese quelle di pignoramento presso terzi precedentemente avviate, non possono proseguire e con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione le medesime si estinguono, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, al loro pagamento, nella piena disponibilità del contribuente. |
| Procedure esecutive immobiliari (Risposta n. 266/2020) | A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, è vietata la prosecuzione di tutte le procedure esecutive dirette, che conseguentemente si estinguono con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero sia disposta l’assegnazione/aggiudicazione dei beni. Non è però contemplato lo stop alle procedure esecutive avviate da terzi, anche nei casi in cui, in seno alla stesse, sia intervenuto l’Agente della Riscossione che aveva iscritto ipoteca sull’immobile. |
Dunque, l’istanza di adesione alla rottamazione-quinquies blocca anche i pignoramenti presso terzi già in essere.
Sulle procedure esecutive immobiliari avviate da terzi, con intervento successivo tra i creditori da parte dell’Agenzia della Riscossione, sempre con la Risposta n. 266/2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per effetto della presentazione dell’istanza di rottamazione:
“al creditore intervenuto – nel caso di specie, l’Agente della Riscossione – viene inibito temporaneamente il compimento di quegli atti di impulso del processo esecutivo che avrebbe il diritto di compiere, anche surrogandosi al pignorante, in caso di sua rinuncia (cfr. Cass. 18 gennaio 2012, n. 689), senza, però, che ciò pregiudichi la conservazione, in capo all’Agente della Riscossione che ha proposto l’intervento, del diritto di partecipare, fino al completamento del pagamento di quanto dovuto a titolo di “rottamazione-ter”, alla distribuzione delle somme disponibili.”.
Di conseguenza, rispetto al ricavato dalla vendita dell’immobile possono configurarsi due distinte soluzioni:
- ove la distribuzione abbia luogo prima che il debitore abbia effettuato l’integrale pagamento dell’importo da corrispondere a titolo di definizione agevolata, l’Agente della Riscossione parteciperà alla stessa distribuzione, naturalmente nei limiti di quanto residualmente dovuto dallo stesso debitore a tale titolo;
- ove la distribuzione avvenga dopo il pagamento integrale di quanto dovuto a titolo di definizione agevolata, il diritto dell’Agente della Riscossione di partecipare alla distribuzione delle somme disponibili viene meno.
Tutte indicazioni in toto applicabili alla rottamazione-quinquies.
Scheda di sintesi operativa (effetti istanza di adesione)
| Ambito | Effetto della presentazione dell’istanza | Rif. normativi / Prassi |
| Prescrizione e decadenza | Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per i carichi oggetto di definizione. | Art. 1, comma 91, Legge di Bilancio 2026 |
| Rateazioni in corso | Sospensione degli obblighi di pagamento delle dilazioni in essere fino alla scadenza della prima o unica rata. | |
| Fermi amministrativi e ipoteche | Inibita l’iscrizione di nuovi fermi e ipoteche; restano validi quelli già iscritti. | |
| Nuove procedure esecutive | Divieto di avvio di nuove procedure esecutive. | |
| Rimborsi d’imposta | Il debitore non è considerato irregolare ai fini dei rimborsi d’imposta. | Art. 28-ter, D.P.R. n. 602/1973 |
| Verifica inadempimenti | Divieto di considerare il debitore inadempiente ai fini della verifica di morosità da ruolo. | Art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973 |
| DURC | Possibile rilascio del DURC dalla presentazione dell’istanza, se sussistono gli altri requisiti. | Art. 54, D.L. n. 50/2017 |
| Pignoramenti presso terzi – Effetti dopo prima rata | Blocco dei pignoramenti ex artt. 72 e 72-bis già notificati.Estinzione delle procedure esecutive e svincolo delle somme pignorate con la 1a rata. | AdER – Risposta n. 128/2020 |
| Esecuzioni immobiliari – AdER | Divieto di prosecuzione delle procedure immobiliari promosse dall’Agente della Riscossione, salvo 1° incanto con esito positivo. | Art. 76, D.P.R. n. 602/1973 – AdER Risposta n. 266/2020 |
| Esecuzioni immobiliari – Terzi – Distribuzione ricavato | Nessun blocco delle procedure avviate da terzi; AdER inibita solo dagli atti di impulso. Partecipazione AdER alla distribuzione solo fino al pagamento integrale della rottamazione. | AdER Risposta n. 266/2020 |
| Azioni conservative | L’istanza NON blocca le azioni conservative (es. azioni revocatorie). | Prassi AdER – chiarimenti incontro con CNDCEC |
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi da 82 a 101;
- D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv., con mod., dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136, art. 3;
- D.L. 22 ottobre 2016 n. 193, conv., con mod., dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225, art. 6;
- Agenzia delle Entrate, Risp. a istanza di interpello 17 agosto 2020, n. 266;
- Agenzia delle Entrate, circolare 8 marzo 2017, n. 2/E.
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