2° Contenuto: Tabelle: Una nuova relazione virtuosa tra CCI e confisca del profitto

CIRCOLARE MONOGRAFICA

Dall’autonomia dei procedimenti alla rilevanza penale della transazione fiscale: l’evoluzione giurisprudenziale tra sequestro, confisca e strumenti di regolazione della crisi

DI MASSIMILIANO TASINI | 30 GENNAIO 2026

L’articolo affronta il tema degli effetti penali dell’adesione agli istituti del Codice della Crisi di Impresa. Si riscontra al riguardo un netto revirement, a tutto beneficio del perfezionamento di tali istituti, e dunque della continuità aziendale.

Il pregresso orientamento

Per descrivere il pregresso orientamento e gli effetti, che potremmo provocatoriamente definire “perversi” che da esso derivavano, possiamo concentrare l’attenzione sulla sentenza Cass. n. 42470/2016.

Il Giudice per le indagini preliminari applicò la misura cautelare del sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, su beni e denaro nella disponibilità di O. in relazione al debito di imposta per IVA, dovuta e non corrisposta nei termini di legge, per l’anno 2011.

Tale provvedimento fu adottato a seguito di una verifica fiscale compiuta nei confronti della S. s.r.l., di cui O. era il legale rappresentante, all’esito della quale l’Agenzia delle Entrate competente aveva emesso, nei confronti della società, un avviso di accertamento, cui era seguita una transazione tra Amministrazione finanziaria e contribuente, trasfusa in un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis della Legge fallimentare, successivamente omologato dal Tribunale.

Tale accordo aveva ad oggetto, tra l’altro, tutti i debiti che la società vantava nei confronti dell’Erario. In seguito alla transazione, l’ammontare del debito, originario era stato ridotto, prevedendosi, quanto all’IVA il pagamento totale, e quanto agli altri tributi accertati una falcidia parziale.

L’accordo prevedeva un pagamento in dieci anni ed era stato supportato da una serie di garanzie reali prestate dalla società.

Poiché l’omesso versamento IVA era al di sopra della soglia di punibilità penale, i verificatori comunicarono la notizia di reato alla Procura della Repubblica, per la ritenuta violazione dell’art. 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000.

Successivamente, per quanto qui interessa, il sequestro fu confermato, pur avendo il difensore fatto leva sulla introduzione dell’art. 12-bis, ad opera del D.Lgs. n. 158/2015, nel corpo del D.Lgs. n. 74/2000. A norma della disposizione di nuovo conio: “La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta” (comma 2).

Nel caso di specie, proprio in virtù del menzionato accordo transattivo, nonché avuto riguardo anche alla prestazione di garanzie, la difesa ritenne sussistente un quid pluris rispetto al mero impegno a versare all’erario previsto dal citato art. 12-bis, sicché il sequestro non avrebbe potuto essere mantenuto.

La richiesta di revoca fu, però, rigettata dal Giudice per le indagini preliminari procedente, sul rilievo che l’art. 12-bis non precluderebbe il sequestro preventivo, limitandosi a disciplinare la sola ipotesi della confisca.

Avverso l’ordinanza di rigetto l’indagato propose appello al Tribunale del riesame il quale però rigettò il gravame proposto.

Il Tribunale ritenne che la nuova norma contenuta nell’art. 12-bis del D.Lgs. n. 74/2000 non precluderebbe, in realtà, l’applicazione della confisca e che il sequestro ad essa finalizzato potrebbe essere disposto e mantenuto, nel corso del giudizio, anche nel caso in cui il contribuente si impegni a versare all’Erario le somme dovute. Secondo l’ordinanza gravata, in presenza dell’impegno ad estinguere il debito, il sequestro potrebbe comunque essere disposto dal giudice, anche se i suoi effetti verrebbero neutralizzati, in quanto subordinati al verificarsi di un evento futuro ed incerto, costituito dall’eventuale inadempimento dell’accordo assunto.

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame, O. propose ricorso insistendo sulla propria tesi.

La pronuncia della Cassazione n. 42470/2016

Nella pronuncia la Corte, richiamando pregressa giurisprudenza, ha ritenuto che, in materia di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, nel caso in cui fosse stato perfezionato un accordo tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito tributario, non può essere mantenuto sull’intero ammontare del profitto derivante dal mancato pagamento dell’imposta evasa, dovendo lo stesso essere ridotto in misura corrispondente ai ratei versati per effetto della convenzione.

Nondimeno, la Corte ha parimenti ritenuto che solo l’integrale pagamento del debito tributario possa condurre alla non operatività del sequestro, e successivamente della confisca, essendo invece insufficiente la mera ammissione ad un piano rateale di pagamento o il parziale pagamento effettuato a tale ultimo titolo.

Si tratta ora di capire se e in che misura la nuova previsione dell’art. 12-bis, comma 2, quale novellata dal citato D.Lgs. n. 158/2015, incida sulla soluzione della vicenda, laddove precisa che “La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro”, aggiungendo, subito dopo, che “nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta”.

La Corte respinge il ricorso, ritenendo in sostanza che la norma vada interpretata in senso proposto dalla Procura, atteso che, ove non potesse procedersi all’applicazione di una misura cautelare reale, i beni astrattamente sottoponibili a confisca permarrebbero nella completa disponibilità dell’avente titolo, il quale potrebbe conseguentemente alienarli o compiere su di essi atti idonei a pregiudicare definitivamente, o comunque a rendere meno agevole, il soddisfacimento della pretesa creditoria, ivi compresa quella facente capo all’Erario.

Il sequestro, dunque, secondo questa ricostruzione può essere adottato, ma è sottoposto ad una condizione sospensiva, costituita dal mancato pagamento; ne consegue che il Pubblico ministero, ricevuta la comunicazione di inadempimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, potrà mettere in esecuzione detta misura.

Corollario di questa impostazione è che, ove nel corso del procedimento penale egli dovesse avere provveduto al pagamento dell’intero ammontare del debito, la confisca, i cui effetti resterebbero comunque sospesi fino all’esaurimento della procedura di pagamento, potrebbe nonessere adottata, ovvero, se disposta, potrebbe in ogni caso essere revocata a seguito di apposita richiesta formulata al giudice dell’esecuzione.

Nel caso in cui, invece, il debitore non abbia provveduto all’integrale pagamento delle somme dovute, gli effetti del provvedimento ablativo non resterebbero paralizzati, sicché potrebbe darsi corso alla relativa procedura esecutiva secondo le regole ordinarie.

Vediamo ora se la natura dell’impegno assunto dal contribuente – transazione nell’ambito di un accordo di ristrutturazione – abbia una qualche incidenza sull’esito del ricorso per Cassazione.

La risposta è negativa.

Secondo la Corte: “La reciproca autonomia dei predetti strumenti giuridici e dei relativi procedimenti non consente di subordinare l’applicazione degli istituti penali alla evoluzione di procedure extragiudiziali naturalmente sottratte alla possibilità di qualunque intervento da parte degli organi della giurisdizione penale. Rinunciare, infatti, all’applicazione del sequestro preventivo, sulla base dell’esistenza di altri strumenti idonei a impedire il compimento di atti di disposizione sui beni de quibus, determinerebbe una situazione di rischio per gli interessi tutelati attraverso le norme penali, considerato che tali strumenti potrebbero essere revocati o comunque resi inefficaci, senza alcuna possibilità di interlocuzione, in merito, da parte degli organi del processo penale. Senza considerare, inoltre, che in relazione al profitto conseguito dei reati tributari l’applicazione della confisca ha, tuttora, carattere obbligatorio e che, pertanto, è sottratta al pubblico ministero e al giudice procedente la possibilità, in presenza dei presupposti di legge, di non provvedere alla applicazione della misura ablativa”.

La sentenza costituisce un precedente fondamentale: non si tratta tanto – e solo – di interpretare il nuovo art. 12-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 74/2000, bensì di comprendere se l’accordo di ristrutturazione abbia una qualche incidenza sulla vicenda penalistica.

Si badi bene che, nella specie, l’accordo prevede l’intero versamento dell’IVA, quindi non c’è falcidia del debito (in riferimento a questa imposta), e si badi pure che il reato contestato è proprio quello di omesso versamento dell’IVA. Tuttavia, la Corte è molto netta: autonomia dei diversi processi, e dunque irrilevanza dell’accordo di ristrutturazione sulla possibilità di adottare la confisca. Come dire che, una eventuale falcidia ai fini IVA, quand’anche fosse intervenuta, sarebbe stata irrilevante.

Veniamo ai tempi nostri

L’art. 12-bis è stato ancora modificato, stavolta ad opera del D.Lgs. n. 87/2024, ed oggi il comma 2 dispone:

Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.

È chiaro, dunque, che in presenza di un accordo con l’Erario, inclusa la transazione raggiunta nell’ambito di un accordo di ristrutturazione, il sequestro, di regola, non potrà essere concesso, salva l’ipotesi del periculum, la cui sussistenza dovrà tuttavia formare oggetto di puntuale dimostrazione ad opera del Pubblico Ministero.

Rimarrebbe tuttavia il secondo ostacolo, ovvero comprendere se la eventuale falcidia del debito comporti il potere dell’Autorità Giudiziaria di azionare il sequestro, finalizzato alla confisca, sulla differenza: se, infatti, la regola fosse quella della autonomia delle singole procedure, l’accordo di ristrutturazione e la transazione fiscale con falcidia non produrrebbero effetti sul fronte penale.

Il nuovo orientamento

La sentenza Cass. 44519 del 5 dicembre 2024 apre invece ad una nuova linea interpretativa.

In motivazione la Corte distingue le due diverse ipotesi della rateizzazione e della falcidia – eventualmente con rateizzazione – del debito.

Mentre nel primo caso, la Corte ritiene che tale modalità di accordo non possa determinare una riduzione della confisca del profitto del reato (che non è stato rideterminato né ridotto), se non in corrispondenza dei vari pagamenti rateali effettuati nel corso del tempo e in misura pari agli stessi, l’accordo di ristrutturazione del debito determina la rinuncia alla riscossione di una parte del credito erariale. Tale accordo, quando intervenuto con l’Amministrazione finanziaria, sotto forma di transazione fiscale ex art. 182-ter Legge fall., incide direttamente sull’entità del debito erariale, che subisce una modifica quantitativa.

La Corte non lo dice, ma in sostanza l’accordo produce efficacia novativa; e, tale efficacia riverbera anche nel parallelo procedimento penale “incidendo, di conseguenza, anche sul profitto del reato”.

Ecco il punto centrale.

E, siccome la confisca “per equivalente”, per sua intrinseca natura, non può avere a oggetto beni per un valore eccedente il profitto del reato, e considerato che l’Amministrazione con la transazione “ha rinunziato a parte della propria pretesa creditoria” si è determinata una riduzione dell’imposta dovuta “e, quindi, anche del profitto del reato tributario, che non può essere superiore al debito fiscale”.

Conclusione

Molte imprese, anche in ragione dell’insorgenza di passività verso l’Erario, devono affrontare la “gogna” di uno degli istituti previsti dal Codice della Crisi di Impresa

Da sempre, l’eventualità che la Procura della Repubblica possa disporre il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, pur in presenza di un impegno al pagamento delle somme accertate, rappresenta un ostacolo alla definizione degli accordi; e, ciò, a maggior ragione nell’ipotesi in cui il debito erariale è transato con falcidia, perché la Procura potrebbe richiedere, ed il Tribunale disporre, il sequestro per la parte fatta appunto oggetto di falcidia.

Si auspica che l’orientamento aperto con la pronuncia n. 44519/2024 possa consolidarsi, nella convinzione che ciò possa favorire in misura assai significativa l’adesione a queste procedure, a tutto vantaggio per la continuità delle imprese in difficoltà.

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