COMMENTO
DI SANDRA PENNACINI | 21 NOVEMBRE 2025
Il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il terzo decreto correttivo IRPEF-IRES, intervenendo nuovamente sullo Statuto del contribuente. Le modifiche apportate in materia di accesso all’interpello subordinano il contributo obbligatorio alla complessità della fattispecie e impongono la consultazione semplificata come condizione di ammissibilità, con specifiche deroghe per il Gruppo IVA.
Premessa
Con la seduta n. 149 del 20 novembre 2025, il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il terzo decreto correttivo, aggiungendo un ulteriore tassello al percorso di attuazione della riforma fiscale avviato con la Legge Delega n. 111/2023. L’obiettivo di fondo resta quello di razionalizzare l’istituto dell’interpello, trasformandolo da strumento di utilizzo “massivo” a risorsa residuale, puntando decisamente nella direzione dell’adozione di provvedimenti interpretativi generali (Risoluzioni, Circolari) in sostituzione dei tanti e spesso ripetitivi interpelli. Tuttavia, rispetto alle ipotesi iniziali che prefiguravano un accesso oneroso all’interpello generalizzato, il testo finale accoglie le istanze parlamentari e introduce correttivi che mirano a un maggiore equilibrio.
Quando sarà dovuto il contributo per le istanze di interpello
Uno dei punti più delicati della riforma riguardava l’introduzione di un “ticket” per la presentazione dell’istanza di interpello. L’articolo 13 del decreto interviene sul comma 3 dell’articolo 11 dello Statuto del contribuente, modificando la norma in senso più favorevole rispetto al quadro inizialmente delineato.
Infatti, mentre la Legge Delega sembrava orientata verso un corrispettivo dovuto in ogni caso, la norma ora approvata ne restringe il campo di applicazione: il versamento del contributo diventa condizione di ammissibilità solo ed esclusivamente per le istanze che riguardano fattispecie particolarmente complesse. In sostanza, viene opportunamente abbandonata la logica del pagamento indiscriminato per abbracciare invece un diverso criterio, basato sulla complessità del caso sottoposto all’attenzione dell’amministrazione finanziaria.
A tutt’oggi resta comunque da definire l’aspetto fondamentale, ovvero l’operatività. La norma primaria non fissa gli importi, ma demanda il tutto a un futuro decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Sarà questo decreto a stabilire la misura e le modalità di versamento, graduando il corrispettivo richiesto in funzione di tre parametri essenziali: la tipologia di contribuente, il volume di affari o ricavi e, appunto, la tipologia d’interpello presentata.
La consultazione semplificata come “filtro” all’ingresso
Resta comunque ferma l’intenzione di porre un freno agli interpelli, subordinando la possibilità di presentarli ad un “filtro” preliminare. Viene infatti mantenuto fermo l’indirizzo che vede al centro la “consultazione semplificata” (art. 10-nonies dello Statuto), strumento pensato per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni.
La preventiva “consultazione semplificata”, ovvero l’interrogazione della banca dati dell’Agenzia delle Entrate che verrà creata, pare, con l’ausilio dell’intelligenza artificiale, resta quindi una condizione imprescindibile: prima di poter presentare un interpello ordinario, il contribuente avrà l’obbligo di verificare la banca dati e se il sistema informerà che esiste già una risposta pertinente (NDR: sperando che sia esatta), la via dell’interpello sarà preclusa. In questo scenario, l’istanza presentata in difetto di verifica verrebbe dichiarata inammissibile in partenza, senza essere quindi esaminata nel merito. L’unica “valvola di sicurezza” concessa al contribuente è la possibilità di dimostrare che la risposta fornita dalla banca dati non fornisce una soluzione univoca o risolutiva per il suo caso specifico.
Ad oggi la banca dati non è ancora disponibile. L’articolo 13 demanda la definizione delle regole attuative all’emanazione di un successivo decreto ministeriale, con il quale saranno disciplinate le regole tecniche e le modalità di accesso. Certamente l’aspetto che desta le maggiori perplessità riguarda l’annunciato utilizzo dell’intelligenza artificiale per la gestione delle risposte. La complessità e la stratificazione del sistema fiscale italiano mal si conciliano con automatismi interpretativi; inoltre, è noto come le risposte fornite dai sistemi di IA siano spesso fortemente influenzate dal prompt (ovvero, il modo in cui viene posto il quesito). Il rischio concreto è che una domanda mal formulata porti a un “falso positivo” nella banca dati, bloccando ingiustamente l’accesso all’interpello e lasciando il contribuente privo di una tutela effettiva.
Il coordinamento normativo e la deroga per il Gruppo IVA
L’articolo 12 del decreto si occupa del riordino dei riferimenti normativi. In particolare, l’interpello probatorio è ora collocato alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 11 dello Statuto (mentre in precedenza era alla lettera b). In questo quadro di riassetto formale, emerge però una disposizione sostanziale di rilievo per i gruppi IVA.
Viene introdotta una deroga specifica per il Gruppo IVA: per le istanze di interpello probatorio presentate ai sensi dell’art. 70-ter del D.P.R. n. 633/1972, non valgono le limitazioni soggettive previste dallo Statuto (che normalmente riservano l’interpello probatorio ai soli soggetti in adempimento collaborativo). La ratio è evidente: nel regime del Gruppo IVA, l’interpello probatorio non è una facoltà, ma spesso l’unico strumento per superare le presunzioni di legge (sussistenza del vincolo economico o organizzativo). Di conseguenza, l’accesso a questa tutela deve essere garantito a tutti i soggetti interessati, a prescindere dalla loro adesione al regime di adempimento collaborativo.
Riferimenti normativi:
- L. 27 luglio 2000 n. 212, artt. 10-nonies , 11 ;
- Comunicato CdM 20 novembre 2025 .
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