2° Contenuto: Tutto Quesiti: Accertamenti sui bassi punteggi ISA: prevenzione e difesa

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Le risposte alle domande dei professionisti

DI ANDREA BONGI, MASSIMILIANO TASINI | 18 FEBBRAIO 2026

Si presentano le riposte ai quesiti pervenuti in occasione del Corso specialistico “Accertamenti sui bassi punteggi ISA: prevenzione e difesa”, dedicato all’analisi approfondita del ruolo sempre più centrale assunto dagli ISA nelle attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria. Superata la fase di prima applicazione, le risultanze degli Indici sintetici di affidabilità sono oggi utilizzate non solo per la selezione delle posizioni da sottoporre a verifica, ma anche come elemento presuntivo di evasione, fino a giustificare il superamento della contabilità e l’avvio di accertamenti induttivi nei confronti di imprese e lavoratori autonomi. 

Quesito n. 1 – Perdite persistenti: rischi e come difendersi

Domanda

Un cliente chiude in perdita da sempre. Il socio di maggioranza che crede fortemente nel progetto, continua a finanziare la società coprendo le perdite. Sicuramente attività antieconomica, ma lui la paga. Che rischi corre? Come difendersi?

Risposta

L’importante è che in una situazione del genere il contribuente possa dimostrare, con elementi oggettivi, il supporto dato al perseguimento dell’obiettivo aziendale che, per ora, non ha generato ricavi sufficienti.

Purtroppo, in questi casi la giurisprudenza tributaria non è molto sensibile a fronte delle contestazioni di antieconomicità ripetute evidenziate dall’Agenzia delle Entrate.

Quesito n. 2 – ISA, l’importanza di compilare le note esplicative

Domanda

Valgono ancora, in una eventuale fase contraddittoria, le giustificazioni esposte nelle note? Ad esempio, il fatto che il contribuente è pensionato o in età molto avanzata, oppure malattia, oppure beni strumentali molto vecchi e manutenzione scarsa o nulla?

Risposta

Sì in casi del genere, che possono essere poi dimostrati documentalmente a richiesta dell’Ufficio, è opportuno compilare sinteticamente il quadro note aggiuntive del modello ISA.

Così facendo si può infatti evitare il rischio di essere selezionati per successivi e futuri chiarimenti.

Teniamo inoltre presente che circostanze come la condizione di pensionato possono essere facilmente riscontrate dall’Amministrazione finanziaria grazie ai dati a sua disposizione.

Quesito n. 3 – Punteggio ISA, dato che determina un crollo del voto

Domanda

Consulente finanziario che non si è mai avvalso di dipendenti o altri consulenti. Fino al 2022 punteggio 10. Nel 2021 prende dipendente part-time e il punteggio cala a 8, nel 2024 non ha più dipendente ma paga fatture di un altro consulente che lo aiuta e il punteggio crolla a 1. Entrambi i costi sono stati inseriti in F14 “Spese per lavoro dipendente e per altre” e abbiamo inserito la nota. È sufficiente?

Risposta

In un caso del genere è opportuno consultare le note metodologiche del modello ISA di riferimento per andare a capire come vengono condotte e come sono influenzate le stime del software di calcolo dalla variazione di tali costi. 
In ogni caso è corretto aver inserito la circostanza nelle note aggiuntive del modello per segnalare in anticipo l’anomalia verificata.

Quesito n. 4 – Indicatori di affidabilità ISA: reddito per addetto e copertura delle spese per dipendente

Domanda

Negli indicatori di affidabilità si ha un punteggio di 10 per valore aggiunto per addetto, mentre nell’indicatore di anomalia la copertura delle spese per dipendente è pari a 1, perché? Si tratta di una ditta individuale e il reddito imponibile ammonta a 22.377,00 euro mentre il salario del dipendente è di 20.106,00 euro.

Risposta

Bisogna andare a vedere la nota metodologica del modello ISA di riferimento in relazione al range di reddito ritenuto inaffidabile ai fini dell’indicatore di anomalia in questione. Evidentemente per la tipologia di attività e il settore di appartenenza quel livello di reddito è ritenuto troppo esiguo rispetto al valore del salario.

Quesito n. 5 – ISA e indicazione del numero di contabilità elaborate: non rientrano i clienti forfetari

Domanda

Un CED deve indicare il numero delle contabilità elaborate chiedo: il nostro CED ha diversi clienti forfetari che non sono tenuti per legge alle scritture contabili dobbiamo indicarli ugualmente?

Risposta

Direi assolutamente di no.

Il forfetario viene assistito solo nella compilazione del modello Redditi, quindi, andrebbe inserito in quel rigo del modello ISA.

Consiglio, comunque, di verificare se le note metodologiche del modello ISA prevedono qualcosa al riguardo.

Quesito n. 6 – Punteggio ISA zero: da rivedere i campi

Domanda

Il mio studio di settore riporta sistematicamente un punteggio pari a zero. Sono sola con mezza impiegata. Il risultato resta lo stesso anche con differenza di fatturato da un anno all’altro  (superiore alla richiesta dell’anno precedente). Oltre a compilare le note non saprei cosa fare.

Risposta

Il punteggio degli ISA varia da 1 a 10. Mi sembra strano che il punteggio conseguito sia 0. Forse c’è qualcosa da rivedere nella compilazione dei singoli campi o nella codifica dell’attività economica segnalata al software.

Quesito n. 7 – Primo anno di applicazione ISA

Domanda

Vorrei sapere quale comportamento assume l’Agenzia delle Entrate di fronte ad un punteggio sotto al 6 relativamente ad un professionista, in particolare un geometra, che dall’inizio dell’attività nel 2019 ha sempre applicato il regime forfetario e nel 2024 è entrato per la prima volta nel regime ordinario con conseguente applicazione degli ISA, ma senza la presenza di dati storici.

Risposta

Così come per gli studi di settore anche i modelli ISA non risultano affidabili nel primo anno di loro compilazione.

In genere l’Agenzia delle Entrate si avvale di più annualità con basso punteggio ISA oppure utilizza il basso punteggio ISA in combinazione con altri indizi di evasione (es. anomalie contabili).

Quesito n. 8 – ISA agenti di commercio: quadro C “volume vendite”

Domanda

Per gli agenti di commercio, nella compilazione del quadro C, per “volume delle vendite” si intende il fatturato per cui si percepiscono le provvigioni o le provvigioni stesse? Si precisa che inserendo il volume delle vendite viene restituito un voto ISA basso.

Risposta

In effetti gli ISA di alcuni agenti di commercio generano risultati poco comprensibili.

In casi del genere è consigliabile seguire le indicazioni contenute nella nota metodologica di riferimento del modello ISA utilizzato.

Quesito n. 9 – ISA: punteggio basso e adeguamento

Domanda

Nel caso di punteggio ISA basso dovuto ad una anomalia, nel caso il contribuente si adegui totalmente alle risultanze ISA, arrivando per via dell’adeguamento al punteggio di 10, cosa potremmo ipotizzare come conseguenze in termini di probabilità di controllo?

Risposta

Gli ISA sono essenzialmente uno strumento di compliance.

Adeguare i ricavi per raggiungere il punteggio massimo di affidabilità è considerato comportamento virtuoso del contribuente che fa venire meno le anomalie segnalate ante adeguamento.

Ciò ovviamente non significa esenzione totale da ogni controllo ma sicuramente mette al riparo da qualsiasi contestazione legata al modello ISA.

Quesito n. 10 – Schena d’atto notificato alla s.n.c. e riflessi sui soci

Domanda

È corretto attendersi che venga notificato anche ai soci di una s.n.c. lo schema d’atto, distinto da quello notificato alla società e che, per legge, viene notificato anche agli amministratori / legali rappresentanti della società? La mancanza della suddetta notifica dello schema d’atto ai soci prima dell’avviso di accertamento rende annullabile l’atto?

Risposta

In una società di persone, la notifica dello schema di atto soddisfa, al tempo stesso, sia l’esigenza di rendere edotta la società degli imponibili accertabili in capo a questa – ai fini IRAP ed IVA – sia anche di determinare il reddito attribuibile ai soci in applicazione del principio di trasparenza.

Così come l’Ufficio può emettere l’avviso di accertamento nei confronti della società – prima – e sui soci – poi – per il reddito ad essi attribuito ai fini IRPEF, si ritiene che l’Ufficio possa legittimamente astenersi dal notificare uno specifico schema di atto anche ai soci.

Quesito n. 11 – Analisi note metodologiche degli ISA

Domanda

È utile come si faceva per gli studi di settore analizzare le note metodologiche dei vari ISA per trovare qualche appiglio difensivo, o sono ora talmente affinati che è tempo perso?

Risposta

È assolutamente utile. In caso di discesa in campo di indicatori di anomalia o di bassi punteggi solo la lettura delle note metodologiche può evidenziare quali elementi e per quali valori la nostra realtà non è affidabile a confronto con le altre realtà similari.

Quesito n. 12 – Schema d’atto senza avvertenza accertamento con adesione

Domanda

Un contribuente ha ricevuto uno schema d’atto che nelle avvertenze contiene l’indicazione che l’istanza con adesione sarà proponibile dopo la notifica dell’atto di accertamento (non allo schema d’atto). Presentate osservazioni nel termine dei 60 gg. (ma dopo i 30 gg.) dalla notifica dello schema d’atto con indicazione che si è disponibili, se di comune accordo, all’adesione.

Risposta

Le avvertenze sugli schemi di atto dovrebbero prevedere di default la possibilità di proporre istanza di adesione entro i 30 giorni dalla notifica degli stessi. Ad ogni buon conto, presentate le memorie difensive è sempre possibile per le parti, se entrambe concordano, attivare un procedimento di adesione.

Quesito n. 13 – Accertamento c/adesione su schema d’atto o su avviso di accertamento?

Domanda

È condivisibile la tesi secondo la quale è opportuno fare istanza di accertamento con adesione su schema d’atto, in modo da indirizzare la formazione dell’atto definitivo su qualcosa di concreto (possibilità di adesione) per la quale l’Ufficio è interessato a tenerne conto? (Presentare memorie difensive non in adesione non rappresenta una chiara volontà di definire).

Risposta

Non esiste una regola valevole per ogni situazione ed ogni caso va valutato a sé.

In generale, una buona regola, spinta dalla riforma, è quella di operare con massima trasparenza e collaborazione con gli Uffici.

Vanno allora evitate istanze meramente dilatorie, e viceversa non è auspicabile posporre la presentazione di osservazioni e/o documenti, che finiscono per creare una tensione inutile nella gestione del rapporto.

Quesito n. 14 – Produzione documenti in fase endoprocedimentale

Domanda

Nel corso della verifica il contribuente ha risposto alla richiesta dell’Ufficio producendo le distinte inventariali non sottoscritte e senza l’indicazione dei criteri di valutazione. Insomma, un documento irregolare, addirittura giuridicamente inesistente. È possibile, dato che siamo ancora in fase endoprocedimentale produrle in forma regolare assieme alle memorie?

Risposta

Si. Anche la giurisprudenza tributaria ritiene che sia possibile produrre le schede inventariali durante l’ispezione (Cass. n. 29105/2018).

Quesito n. 15 – Schema d’atto e mancato contraddittorio

Domanda

Se si presenta istanza di accertamento con adesione in seguito alla notifica di uno schema d’atto entro i 30 giorni, ma l’Ufficio non risponde e non instaura il contraddittorio, l’Ufficio può avviare l’accertamento induttivo?

Risposta

L’accertamento induttivo presuppone la sussistenza di uno dei presupposti fissati dagli artt. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 – imposte dirette – e 55, D.P.R. n. 633/1972 – IVA. Sotto altro profilo, non vi sono dubbi che l’Ufficio che violasse la convocazione del contribuente per attivare il procedimento di adesione violerebbe i principi di corretta e trasparente amministrazione e di ciò il giudice dovrebbe tenere adeguatamente conto.

Quesito n. 16 – Mancata compilazione ISA con indicazione nel quadro RG, del codice esclusione 4

Domanda

Vorrei sapere quale comportamento adottare per l’indicazione codice di esclusione 4 e quindi omissione di compilazione degli ISA anche se l’attività era svolta correttamente. Il cliente ha ricevuto per i vari anni le lettere di compliance dove veniva evidenziata l’anomalia ma a cui non è mai seguita un’azione correttiva. A quali sanzioni si va incontro volendo regolarizzare i vari anni?

Risposta

Se la non compilazione del modello ISA (codice esclusione 4) venisse ritenuta non corretta da parte dell’A.d.E. questa, causa la mancata compilazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), o per la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti, può irrogare una sanzione amministrativa che va da 250 euro a 2.000 euro, come stabilito dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.

Prima di contestare la violazione, l’Agenzia delle Entrate deve mettere a disposizione del contribuente le informazioni in suo possesso, invitandolo a:

  • eseguire la comunicazione dei dati mancanti
  • correggere spontaneamente gli errori commessi.

Gli uffici dell’Agenzia devono tenere conto del comportamento del contribuente per graduare la misura della sanzione.

Nei casi più gravi di omessa presentazione del modello ISA, l’Agenzia delle Entrate può procedere, previo contraddittorio, all’accertamento dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA mediante una ricostruzione di tipo induttivo “puro”, ai sensi del comma 2 dell’art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 55del D.P.R. n. 633/1972.

Quesito n. 17 – ISA non compilati con rischio accertamento induttivo

Domanda

Se invece non si regolarizzasse la situazione che sanzioni potrebbero essere applicate in caso di accertamento? Non avendo compilato gli ISA per diversi anni e non avendo dato seguito alle lettere di compliance l’Agenzia come si comporta?

Risposta

Il rischio che si corre è che l’A.d.E. contesti l’omessa presentazione del modello ISA come comportamento grave del contribuente e proceda adaccertamento induttivo del reddito d’impresa o del volume d’affari IVA ai sensi degli artt. 39 del D.P.R. n. 600/1973 e 55 del D.P.R. n. 633/1972.

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