CIRCOLARE TUTTOQUESITI
Le risposte alle domande dei professionisti
DI STEFANO SETTI | 11 MARZO 2026
Si presentano le riposte ai quesiti pervenuti in occasione della diretta streaming sulla 2ª Giornata del Percorso Specialistico “IVA 2026” dal titolo “Acquisti e cessioni intracomunitarie di beni”.
Il panorama fiscale e amministrativo delle operazioni intracomunitarie è in continua evoluzione e richiede agli operatori economici una conoscenza approfondita delle normative vigenti. Questo convegno rappresenta un’occasione imperdibile per imprese, professionisti e responsabili fiscali per approfondire gli aspetti normativi e pratici degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie disciplinati dagli artt. 38 e 41 del D.L. n. 331/1993. Ampio spazio sarà dedicato alla trattazione dei quesiti dei partecipanti pervenuti nel corso della diretta.
Quesito n. 1 – Forfetario che supera 100mila euro di ricavi: l’IVA diventa dovuta al momento del superamento della soglia
Domanda
Relativamente al passaggio da regime forfetario a regime semplificato per superamento dei limiti di fatturato (100.000,00 euro) durante il 2025, nella compilazione della dichiarazione annuale il fatturato da indicare è quello complessivo o solo quello successivo al superamento.
Risposta
Nel caso di superamento del limite di 100.000 euro nel corso del 2025, occorre distinguere con attenzione due piani: il momento di fuoriuscita dal regime forfetario e le modalità di compilazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2025 (da presentare nel 2026).
Come chiarito dalla disciplina vigente, il regime forfetario cessa immediatamente quando i ricavi o compensi incassati superano 100.000 euro. Il dato rilevante è l’incasso, non l’emissione della fattura. L’IVA diventa dovuta a partire dall’operazione che determina il superamento del limite, senza attendere l’anno successivo.
Ne deriva che:
- fino al momento dell’incasso che fa superare i 100.000 euro, il contribuente resta forfetario (operazioni fuori campo IVA ex art. 1, commi 54ss., Legge n. 190/2014);
- dall’operazione che determina il superamento in avanti, il contribuente applica l’IVA con regime ordinario (o semplificato).
La dichiarazione IVA relativa al 2025 dovrà quindi includere solo le operazioni rilevanti ai fini IVA, ossia:
- le operazioni effettuate a partire dal momento del superamento del limite;
- gli acquisti con diritto a detrazione relativi al periodo successivo al superamento;
- l’eventuale rettifica della detrazione ex art. 19-bis2, comma 3, D.P.R. n. 633/1972, relativa all’IVA non detratta in costanza di regime forfetario.
Il fatturato da indicare nella dichiarazione IVA non è quello complessivo dell’anno 2025, ma esclusivamente quello relativo al periodo in cui il contribuente ha operato in regime IVA ordinario.
La parte di ricavi conseguita prima del superamento (in regime forfetario) resta fiscalmente irrilevante ai fini IVA e quindi non va indicata nella dichiarazione IVA.
Quesito n. 2 – In caso di fatture precedute da documento commerciale, prevale la fattura
Domanda
In caso di fatture precedute da documento commerciale, posso effettuare la registrazione esclusivamente dei corrispettivi, o sono obbligato a scorporare il corrispettivo dal totale giornaliero e registrare sul registro vendite la fattura in questione?
Risposta
Nel caso di operazioni per le quali sia stato emesso documento commerciale e, successivamente, venga emessa anche fattura, occorre considerare che, ai fini IVA, l’operazione deve essere trattata come fatturata.
Il documento commerciale (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015) certifica i corrispettivi per le operazioni verso privati, ma quando il cliente richiede la fattura – oppure la fattura viene emessa successivamente – l’operazione rientra nel regime ordinario di fatturazione disciplinato dagli artt. 21 e 23del D.P.R. n. 633/1972.
In tale situazione, ciò che fiscalmente rileva è la fattura, non il documento commerciale.
Ne consegue che:
- l’importo oggetto di fattura non può rimanere incluso nel totale dei corrispettivi giornalieri;
- occorre evitare una duplicazione di imponibile e IVA;
- l’operazione deve essere registrata nel registro delle fatture emesse (registro IVA vendite).
Operativamente, quindi, il corrispettivo relativo alla fattura deve essere scorporato dal totale dei corrispettivi giornalieri e trattato come operazione fatturata, con la relativa annotazione nel registro IVA vendite.
La semplice registrazione cumulativa dei corrispettivi non è corretta in presenza di fattura, poiché la disciplina IVA distingue nettamente tra operazioni documentate da documento commerciale e operazioni documentate da fattura. Quando esiste la fattura, è quest’ultima che assume rilevanza ai fini della liquidazione dell’imposta.
In sintesi, in caso di fatture precedute da documento commerciale, prevale la fattura e l’operazione deve essere registrata come tale, scorporandola dai corrispettivi.
Quesito n. 3 – Modifiche al regime IVA dei trasporti internazionali
Domanda
Siamo una società di autotrasporto, e in merito alla modifica del regime IVA dei trasporti internazionali con l’art. 12 del D.Lgs. n. 186/2025 entrato in vigore il 13 dicembre 2025 vorremmo sapere se la nuova disposizione, e quindi la non imponibilità IVA, può essere estesa anche alla subvezione tra una impresa di autotrasporto nei confronti di un’altra impresa di autotrasporto?
Risposta
La modifica introdotta dall’art. 12 del D.Lgs. n. 186/2025, intervenendo sull’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972, ha ridefinito il perimetro della non imponibilità IVA per i servizi internazionali o connessi agli scambi con l’estero, in linea con i principi unionali e con la necessità di un collegamento oggettivo con operazioni di esportazione, importazione o transito.
Con specifico riferimento alla subvezione (ossia al rapporto contrattuale tra vettore principale e subvettore), occorre richiamare l’art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972, che riconosce la non imponibilità per i trasporti relativi a beni in esportazione, importazione o in temporanea importazione, nonché per i servizi direttamente connessi.
La giurisprudenza unionale (in particolare la Corte di Giustizia UE in materia di servizi connessi agli scambi internazionali) ha chiarito che la non imponibilità richiede un nesso diretto tra il servizio reso e l’operazione di esportazione o importazione. In tale ottica, la prassi amministrativa ha progressivamente riconosciuto che il regime di non imponibilità può applicarsi anche ai rapporti tra operatori intermedi (quindi anche alla subvezione), purché sia dimostrabile il collegamento oggettivo con il trasporto internazionale dei beni.
Pertanto, nel caso prospettato, la non imponibilità IVA di cui all’art. 9 del D.P.R. n. 633/1972 può trovare applicazione anche nel rapporto di subvezione tra due imprese di autotrasporto, a condizione che:
- il trasporto abbia ad oggetto beni in esportazione, importazione o temporanea importazione;
- sia documentalmente dimostrabile il collegamento diretto tra il servizio reso dal subvettore e l’operazione internazionale.
In assenza di tale presupposto oggettivo (ad esempio, se il trasporto riguarda beni che circolano esclusivamente nel territorio nazionale o non sono collegati a un’operazione doganale internazionale), la prestazione resa dal subvettore seguirà il regime IVA ordinario.
Quesito n. 4 – Errata indicazione codice natura
Domanda
Fattura emessa a gennaio da un forfetario verso un cliente irlandese, è stato indicato erroneamente il codice natura N2.2 in luogo di N2.1, è possibile emettere nota di credito e ri-emissione della fattura corretta in data odierna, o è necessario tornare indietro alla data originaria? Quale è la sanzione?
Risposta
Nel caso prospettato si tratta di una fattura emessa da un contribuente in regime forfetario nei confronti di un cliente irlandese, nella quale è stato indicato il codice natura N2.2 anziché N2.1.
Occorre partire da un dato sostanziale: entrambi i codici natura individuano operazioni non soggette ad IVA.
Nel caso del forfetario, l’operazione è comunque fuori campo IVA per carenza del presupposto soggettivo (art. 1, commi 54 ss., Legge n. 190/2014), e non vi è esposizione d’imposta.
Sotto il profilo normativo, l’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 disciplina il contenuto della fattura, ma la violazione formale relativa a un elemento non incidente sulla determinazione dell’imposta non determina, di per sé, una sanzione quando non vi sia alcun effetto sull’imponibile o sull’IVA dovuta.
Nel caso in esame, infatti:
- non vi è IVA esposta;
- non vi è IVA detratta dal cliente;
- non vi è alcun pregiudizio per l’Erario.
Inoltre, la circolare n. 26/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate, intervenendo sui profili sanzionatori in materia di fatturazione elettronica ed esterometro, ha chiarito che gli errori formali che non incidono sulla corretta liquidazione dell’imposta e non determinano evasione o indebita detrazione non sono sanzionabili, soprattutto quando il dato sostanziale dell’operazione risulta comunque corretto.
Alla luce di ciò:
- non è necessario emettere nota di credito e riemettere la fattura, trattandosi di un errore meramente formale sul codice natura;
- non è necessario retrodatare alcun documento;
- non si configura una sanzione, in quanto l’errore non ha inciso sul trattamento fiscale dell’operazione.
Eventualmente, per maggiore prudenza documentale, si può conservare una nota interna che chiarisca l’errore materiale, ma non vi è obbligo di emissione di documenti correttivi.
Quesito n. 5 – Errata aliquota IVA applicata e integrazione
Domanda
Impresa edile appaltatrice di un lavoro di manutenzione straordinaria su bene immobile a prevalente destinazione abitativa, subappalta le lavorazioni relative all’installazione dell’impianto elettrico. La fattura dal subappaltatore in reverse deve essere integrata dall’appaltatore con IVA al 22% giusto? In caso di integrazione al 10% consigli di rettificare registrazioni/LIPE?
Risposta
L’intervento complessivo è una manutenzione straordinaria su immobile a prevalente destinazione abitativa, per la quale l’appaltatore nei confronti del committente può applicare l’aliquota IVA del 10% ai sensi del n. 127-quaterdecies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
Tuttavia, il rapporto tra appaltatore e subappaltatore segue una disciplina diversa. Le prestazioni rese dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore rientrano nel reverse charge edile di cui all’art. 17, comma 6, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972 (prestazioni di servizi relative ad edifici rese da subappaltatori nel settore edile).
In tale ambito:
- il subappaltatore emette fattura senza IVA;
- l’appaltatore integra la fattura applicando l’aliquota propria della prestazione resa.
E qui sta il punto centrale: l’aliquota da applicare in reverse non è automaticamente quella del 10% prevista per il rapporto principale con il committente, bensì quella propria della prestazione resa dal subappaltatore all’appaltatore. Per le prestazioni di installazione impianto elettrico rese in subappalto, l’aliquota ordinaria è il 22%, in quanto l’agevolazione del 10% riguarda il rapporto tra appaltatore e committente finale, non il subappalto.
Pertanto, l’integrazione corretta è con IVA al 22%.
Se per errore è stata effettuata l’integrazione al 10%, si tratta di un’errata applicazione dell’aliquota in reverse charge. In tal caso è opportuno:
- rettificare le registrazioni contabili;
- correggere le LIPE interessate, qualora l’errore abbia inciso sulla liquidazione periodica.
Quesito n. 6 – Forfetario: recupero IVA su nota di credito in reverse charge
Domanda
Un cliente forfetario ha ricevuto una nota di credito in reverse art. 17, a-ter. Come può recuperare l’IVA a credito?
Risposta
Nel caso prospettato occorre partire da un presupposto fondamentale: il contribuente in regime forfetario (art. 1, commi 54 ss., Legge n. 190/2014) non esercita il diritto alla detrazione IVA, in quanto opera in un regime naturale di esclusione dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Quando un forfetario riceve una fattura soggetta a reverse charge (ad esempio ex art. 17, comma 6, o art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972), egli è tenuto ad assolvere l’IVA mediante integrazione/autofattura e versamento dell’imposta, ma non può detrarre l’IVA assolta, proprio perché il regime forfetario esclude il meccanismo della rivalsa e della detrazione.
Nel caso di ricezione di una nota di credito riferita a un’operazione precedentemente assoggettata a reverse, si pone il tema del recupero dell’imposta versata in precedenza. Tuttavia, non essendo possibile esercitare la detrazione in dichiarazione (istituto incompatibile con il regime forfetario), l’unica via percorribile è quella del rimborso dell’IVA non dovuta o versata in eccesso.
A tal fine trova applicazione l’art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972, che disciplina il rimborso dell’imposta indebitamente versata. Il contribuente potrà quindi presentare apposita istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, dimostrando:
- il precedente versamento dell’IVA in reverse charge;
- l’emissione della nota di credito;
- l’impossibilità di recuperare l’imposta mediante detrazione.
Quesito n. 7 – Chiarimenti su posa in opera in reverse charge
Domanda
Un falegname deve posare il pavimento/rivestimento pareti in legno per un cliente soggetto passivo IVA. Quindi acquista il materiale e lo posa senza ulteriore lavorazione. Emette fattura in reverse art. 17, lett. a-ter? E nel caso di manutenzioni (levigatura e verniciatura) di infissi?
Risposta
Nel caso della posa di pavimenti o rivestimenti in legno effettuata da un falegname nei confronti di un cliente soggetto passivo IVA, l’operazione, se qualificabile come prestazione di completamento relativa a edificio, rientra nel reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. n. 633/1972.
Pertanto, il falegname emette fattura senza IVA e il committente integra l’imposta.
Anche per interventi di manutenzione su infissi, quali levigatura e verniciatura, trattandosi di attività riconducibili al completamento/manutenzione dell’edificio, sembra poter trovare applicazione il medesimo reverse charge ex lett. a-ter), sempre che l’intervento riguardi un edificio; il cliente sia soggetto passivo IVA.
Quesito n. 8 – Acquisti UE con fattura a zero: integrazione IVA e INTRASTAT
Domanda
Una società italiana riceve beni prodotti dalla casa-madre tedesca con fattura a zero per poi inviarli come sconto merce in natura ai propri clienti (italiani, UE ed extra-UE). Se i beni arrivano in Italia, come deve essere trattata ai fini IVA e INTRASTAT la fattura di acquisto a zero dalla Germania? E se invece la casa-madre tedesca invia i prodotti direttamente ai clienti della controllata italiana?
Risposta
Nel primo caso, ossia quando i beni vengono spediti dalla Germania all’Italia presso la società italiana, anche se la fattura è emessa a “zero”, l’operazione integra comunque un acquisto intracomunitario ai sensi dell’art. 38 del D.L. n. 331/1993, in quanto vi è trasferimento di beni tra soggetti passivi UE con movimentazione fisica nel territorio italiano.
Il fatto che la fattura sia a valore zero non esclude la rilevanza IVA: occorre verificare se si tratti di beni ceduti gratuitamente oppure di movimentazione interna infragruppo. In linea generale:
- se vi è un vero acquisto intracomunitario, la società italiana deve integrare la fattura ai sensi dell’art. 46 del D.L. n. 331/1993, assoggettando a IVA il valore normale (se non indicato un corrispettivo);
- l’operazione va inclusa negli elenchi INTRASTAT acquisti, in quanto rileva come acquisto intracomunitario di beni.
Successivamente, quando la società italiana cede i beni come sconto merce o omaggio, occorrerà valutarne il trattamento IVA (cessione gratuita con eventuale rilevanza ex art. 2, comma 2, n. 4, D.P.R. n. 633/1972, salvo beni di modico valore).
Nel secondo caso, invece, se la casa madre tedesca spedisce direttamente i beni ai clienti della società italiana (italiani, UE o extra-UE), occorre distinguere:
- se la controllata italiana acquista e rivende (triangolazione), si configura un’operazione a catena con possibili effetti su territorialità e obblighi INTRASTAT;
- se invece la casa madre cede direttamente ai clienti e la società italiana svolge solo un ruolo commerciale (es. promozionale), l’operazione potrebbe restare interamente rilevante in capo al soggetto tedesco, senza acquisto intracomunitario in Italia.
Quesito n. 9 – Errata fatturazione a società estera iscritta al VIAS
Domanda
Società italiana che fattura ad una società bulgara. Erroneamente è stata inserita l’IVA nella convinzione che non era iscritta al VIES. Accortasi che è iscritta al VIES come posso regolarizzare la fattura dopo un anno?
Risposta
Nel caso descritto la società italiana ha erroneamente applicato l’IVA su una cessione verso una società bulgara che, in realtà, risultava iscritta al VIES, e quindi l’operazione avrebbe dovuto essere trattata come cessione intracomunitaria non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/1993.
Tuttavia, essendo decorso più di un anno dall’effettuazione dell’operazione, non è più possibile emettere nota di credito con recupero dell’IVA ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, in quanto il termine annuale per la variazione in diminuzione risulta superato (non trattandosi di sopravvenuto accordo tra le parti, ma di errore originario).
In questa situazione, l’unica strada percorribile è la richiesta di rimborso dell’IVA indebitamente versata da parte della società cedente, ai sensi dell’art. 30-ter del D.P.R. n. 633/1972, dimostrando che:
- l’operazione era oggettivamente non imponibile;
- l’imposta è stata versata per errore;
- non vi è rischio di duplicazione o indebita detrazione.
Quesito n. 10 – Vendite in dropshipping: iscrizione al regime IOSS
Domanda
Una società italiana che acquista merci (dropshipping) da un fornitore cinese per un valore inferiore a 150 euro può iscriversi al sistema IOSS per semplificare il pagamento dell’IVA su tali importazioni per vendite in Europa. Per le vendite extra-UE come funziona?
Risposta
Il regime IOSS (Import One Stop Shop) è stato introdotto per semplificare la riscossione dell’IVA sulle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi di valore non superiore a 150 euro, quando i beni sono destinati a consumatori finali situati nell’Unione Europea (artt. 74-sexies.1 ss., D.P.R. n. 633/1972 e normativa unionale collegata).
Pertanto, una società italiana che effettua vendite in dropshipping da fornitore cinese verso clienti UE può aderire allo IOSS per dichiarare e versare l’IVA dovuta nei vari Stati membri tramite un’unica posizione IVA.
Diversamente, per le vendite verso Paesi extra-UE, il regime IOSS non trova applicazione, in quanto è uno strumento limitato alle operazioni con destinazione all’interno dell’Unione Europea.
Per le cessioni verso clienti situati in Paesi extra-UE occorrerà quindi applicare le regole doganali e IVA previste dal singolo Paese di destinazione, verificando:
- eventuali obblighi di identificazione fiscale locale;
- modalità di assolvimento dell’IVA all’importazione;
- soglie o semplificazioni previste dalla normativa nazionale del Paese interessato.
Il contenuto di questa newsletter è strettamente riservato e destinato esclusivamente ai destinatari autorizzati.
È espressamente vietata la condivisione totale o parziale di questa comunicazione su qualsiasi piattaforma pubblica o privata, inclusi (ma non limitati a):
• Gruppi e canali Telegram
• Chat di gruppo o broadcast su WhatsApp
• Post o storie su Facebook, Instagram, X (Twitter), LinkedIn, o altri social network.
Ogni violazione di questa norma potrà comportare l’esclusione immediata dalla lista dei destinatari e, nei casi più gravi, azioni legali.
Grazie per il rispetto delle regole e per contribuire a mantenere la riservatezza delle informazioni condivise