CIRCOLARE TUTTOQUESITI
Le risposte alle domande dei professionisti
DI SANDRA PENNACINI | 15 GIUGNO 2026
Si presentano le risposte ai quesiti pervenuti in occasione della diretta Come fare dal titolo “Come fare il nuovo Iper-ammortamento 2026: i passaggi operativi”.
Il nuovo iper ammortamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2026 rappresenta una delle principali leve di incentivo agli investimenti, ma si distingue per un impianto operativo articolato e ricco di criticità applicative.
Il corso offre una guida chiara e immediatamente operativa per orientarsi tra le novità del Decreto attuativo del 7 maggio 2026, analizzando nel dettaglio i beni agevolabili, inclusi software e soluzioni di intelligenza artificiale, e gli stringenti requisiti richiesti per accedere all’agevolazione. Particolare attenzione è dedicata agli adempimenti procedurali, al complesso iter di comunicazione con il GSE e ai vincoli legati agli investimenti in ambito energetico, senza trascurare i profili contabili, dichiarativi e il rischio di decadenza.
Un appuntamento essenziale per i Professionisti che vogliono cogliere appieno le opportunità della misura, evitando errori operativi e gestendo con sicurezza un’agevolazione tanto rilevante quanto complessa.
Quesito n. 1 – Iper ammortamento: costi di certificazione contabile
Domanda
I costi della certificazione contabile sono agevolati?
Risposta
La norma e il Decreto attuativo non citano tra le spese oggetto dell’agevolazione i costi di certificazione; pertanto, si ritiene che la risposta debba essere negativa.
Quesito n. 2 – Beni 4.0 e consegna dopo il 30 giugno 2026: è possibile passare all’iper ammortamento
Domanda
Una società ha acquistato un bene con ordine e acconti oltre il 20% pagati nel 2025, pratiche GSE di prenotazione e conferma acconto regolarmente presentate nel 2025. Purtroppo, il fornitore non garantisce la consegna e l’interconnessione del bene entro il 30 giugno 2026, per non perdere l’agevolazione sul bene è possibile ripresentare nuove pratiche GSE per l’iper ammortamento?
Risposta
Il credito d’imposta 4.0, che è incompatibile con l’iper ammortamento, non spetta alla luce della mancata interconnessione.
Ai fini dell’iper ammortamento, l’investimento in un bene strumentale 4.0 si considera effettuato seguendo le regole generali previste dal TUIR (data di consegna) e quindi, nel caso specifico, nel 2026.
Per quanto sopra, si ritiene che sia possibile richiedere l’accesso all’iper ammortamento.
Quesito n. 3 – Investimento già effettuato e mancanza della comunicazione preventiva
Domanda
Un mio cliente ha già comprato un macchinario nel corso del 2026 e non ha fatto nessuna comunicazione preventiva. Nella descrizione della fattura vi è il riferimento della Legge dell’iper ammortamento, come si fa a procedere con la comunicazione preventiva in questa fattispecie?
Risposta
Il Decreto attuativo ha previsto un preciso iter procedurale che, allo stato attuale, non prevede deroghe nemmeno per gli investimenti effettuati nel periodo temporale di copertura della misura (1° gennaio 2026 – 30 settembre 2028), ma prima della materiale possibilità di presentare le comunicazioni richieste. Di conseguenza, salvo successivi chiarimenti che potrebbero intervenire a seguito del rilascio delle procedure, si ritiene che l’intera trafila debba essere effettuata, a partire dalla comunicazione preventiva.
Quesito n. 4 – Iper ammortamento: pratiche GSE 2025 e investimento 2026
Domanda
Un mio cliente ha fatto pratiche preventive al GSE nel 2025 a novembre per un investimento in pannelli fotovoltaici con bando per comunità energetiche e su cui riceverà un fondo perduto. La prima fattura dei pannelli fotovoltaici però l’ha ricevuta nel 2026 di acconto del 20%. Questo investimento può rientrare nell’iper ammortamento?
Risposta
Ai fini dell’iper ammortamento, rileva la data di effettuazione dell’investimento determinata secondo le regole del TUIR.
Se ad oggi il bene non è stato consegnato, l’investimento non si considera ancora effettuato.
L’iper ammortamento è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il totale degli incentivi non superi il costo sostenuto.
Resta espressamente escluso il cumulo con la misura di cui all’art. 1, comma 446, della Legge n. 207/2024 (credito d’imposta 4.0).
In presenza di cumulo, la base di calcolo per determinare la maggiorazione dell’iper ammortamento deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
Quesito n. 5 – Iper ammortamento e cumulabilità con altre agevolazioni
Domanda
Si chiede se il contributo a fondo perduto previsto dal PNRR per la realizzazione di impianti fotovoltaici (pari al 40% dell’investimento) sia cumulabile con l’agevolazione fiscale dell’iper ammortamento?
Risposta
L’iper ammortamento è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il totale degli incentivi non superi il costo sostenuto.
Resta espressamente escluso il cumulo con la misura di cui all’art. 1, comma 446, della Legge n. 207/2024 (credito d’imposta 4.0).
In presenza di cumulo, la base di calcolo per determinare la maggiorazione dell’iper ammortamento deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
Quesito n. 6 – Iper ammortamento per una cella assemblata
Domanda
Un cliente intende dotarsi di una cella frigo bene 4.0. La cella viene realizzata nel seguente modo:
• lavori di scavo 50.000 euro,
• posa in opera apposita pavimentazione cella 50.000 euro,
• acquisto involucro cella 100.000 euro,
• realizzazione impianto di refrigerazione 100.000 euro.
Per ogni fase vi sarà un’apposita fattura e, infine, la cella sarà poi interconnessa. L’investimento è interamente agevolabile o vanno escluse delle fatture?
Risposta
Al fine di fornire una risposta compiuta, sarebbe necessario conoscere meglio le caratteristiche dell’investimento.
Detto questo, si ritiene che la pavimentazione, l’involucro e la realizzazione siano finalizzati senza dubbio alla cella, con caratteristiche peculiari tali da renderli parti inscindibili dell’investimento.
Merita un approfondimento da parte di un tecnico l’aspetto dei lavori di scavo.
Quesito n. 7 – Autoveicoli esclusi dall’iper ammortamento
Domanda
Una ditta con attività di autotrasporto con terzi ha già sottoscritto contratto di leasing per l’investimento di un autocarro per il trasporto conto terzi. Si chiede se possibile far rientrare tale investimento nell’agevolazione o quali interventi occorre seguire per poterlo farlo rientrare.
Risposta
No, gli autoveicoli non sono agevolabili. Si ricorda che uno dei requisiti essenziali da rispettare è l’interconnessione.
Quesito n. 8 – Cumulabilità iper ammortamento con altre agevolazioni
Domanda
Un contribuente ha presentato domanda ed è stato ammesso per un bando PR FESR 2021-2027 – produzione energetica da fonti rinnovabili. Per l’impianto fotovoltaico può chiedere l’agevolazione di iper ammortamento? Può chieder anche la Sabatini Green?
Risposta
L’iper ammortamento è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee aventi ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il totale degli incentivi non superi il costo sostenuto.
Resta espressamente escluso il cumulo con la misura di cui all’art. 1, comma 446, della Legge n. 207/2024 (Credito d’imposta 4.0).
In presenza di cumulo, la base di calcolo per determinare la maggiorazione dell’iper ammortamento deve essere assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi ricevuti per i medesimi costi ammissibili.
Quesito n. 9 – Iper ammortamento: l’investimento si considera effettuato alla data di consegna
Domanda
Nel caso di investimento in un bene che necessita di verbale di collaudo per l’entrata in funzione, quale data fa testo per poter beneficiare dell’iper ammortamento? Data consegna dicembre 2025 o data collaudo febbraio 2026?
Risposta
L’investimento si considera effettuato alla data di consegna del bene; quindi, è fuori dal periodo di agevolazione. Laddove invece l’investimento sia effettuato nel periodo coperto dall’agevolazione, l’iper ammortamento non può essere comunque considerato finché il bene non entra in funzione.
Quesito n. 10 – Auto per autoscala esclusi dall’agevolazione
Domanda
Gli automezzi ed un’autoscala per una società che esercita l’attività di facchinaggio rientrano tra i beni agevolati?
Risposta
No, gli autoveicoli non sono agevolabili. Si ricorda che uno dei requisiti essenziali da rispettare è l’interconnessione.
Quesito n. 11 – Cassa automatica con stampante escluse dall’agevolazione
Domanda
L’acquisto di una cassa automatica interconnessa con il magazzino è agevolabile? È agevolabile l’acquisto del server con cui viene gestito il magazzino e la stampante accessoria ma necessaria per poter stampare gli scontrini della cassa automatica?
Risposta
Per quanto riguarda la cassa automatica, occorre verificare le caratteristiche tecniche della stessa con il supporto del soggetto abilitato a rilasciare la necessaria perizia tecnica, ma appare molto improbabile che sia agevolabile.
PC, server e stampanti non sono mai agevolabili.
Quesito n. 12 – Gommoni da diporto esclusi dall’iper ammortamento
Domanda
Quali caratteristiche dovrebbe avere l’investimento relativo ad acquisto di gommoni per attività di noleggio da diporto?
Risposta
I beni descritti non possono rientrare nell’agevolazione.
Quesito n. 13 – Investimento fotovoltaico: le batterie di accumulo non sono soggette al vincolo di provenienza europea
Domanda
Per un investimento in fotovoltaico, le batterie di accumulo sono soggette al vincolo di provenienza europea come i pannelli fotovoltaici?
Risposta
No, le batterie di accumulo non sono soggette al vincolo di provenienza europea.
L’art. 7 del D.L. n. 38/2026 ha infatti soppresso il vincolo di produzione UE per la generalità degli investimenti.
L’obbligo territoriale rimane in vigore esclusivamente per i moduli fotovoltaici, come stabilito dall’art. 1, comma 429, della Legge n. 199/2025, che rimanda tassativamente ai requisiti del registro Enea ex art. 12 del D.L. n. 181/2023.
Si consiglia comunque di verificare sempre in via preliminare con il tecnico che sarà incaricato di stilare la perizia tecnica, visto il contenuto estremamente specialistico della citata Legge di rimando.
Quesito n. 14 – Il massimale si riferisce al totale degli investimenti annui
Domanda
Il massimale si riferisce al singolo investimento o al totale degli investimenti annui di un’azienda?
Risposta
Il massimale si riferisce al totale degli investimenti annui.
Quesito n. 15 – Pagamento totale del bene e comunicazione di conferma
Domanda
Nel caso in cui un soggetto abbia già pagato interamente il prezzo del bene in un’unica soluzione, senza quindi versare un acconto, nella comunicazione di conferma indica direttamente il valore totale del bene pagato?
Risposta
Sì. La comunicazione di conferma richiede almeno il pagamento del 20%; nulla vieta che sia stato pagato un acconto superiore o addirittura il totale dovuto.
Quesito n. 16 – Comunicazione conferma GSE con acquisto totale del bene
Domanda
Nel caso in cui una ditta paghi il 100% dell’importo del bene, senza versare alcun acconto, come può procedere alla compilazione della domanda al GSE? La parte relativa alla comunicazione dell’acconto va compilata?
Risposta
La comunicazione di conferma richiede almeno il pagamento del 20%; nulla vieta che sia stato pagato un acconto superiore o addirittura il totale dovuto.
Quesito n. 17 – Certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti
Domanda
La certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro (incarico specifico) è possibile il passaggio da B a A solo per la certificazione in oggetto?
Risposta
Il Decreto attuativo detta regole tassative:
“Sono abilitati al rilascio della certificazione contabile i soggetti incaricati della revisione legale dei conti ai sensi del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dotati di idonee coperture assicurative. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell’assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell’articolo 10 del citato Decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell’International Federation of Accountants (IFAC)”
Quesito n. 18 – Finanziamento per acquisto bene agevolabile e comunicazioni al GSE
Domanda
Nel caso in cui un contribuente riceve un finanziamento pari al 100% per l’acquisto del bene oggetto di agevolazione come ci si deve comportare con la seconda comunicazione (comunicazione di conferma) visto che non ha versato il 20% al fornitore? La deve comunque presentare?
Risposta
La circostanza che l’impresa abbia stipulato un finanziamento è irrilevante. Quella è la fonte delle somme; la cosa fondamentale è che con quelle somme sia stato pagato almeno il 20% del dovuto al fornitore.
Quesito n. 19 – Ritardo nella comunicazione al GSE per mancanza documentazione
Domanda
Una società ha effettuato ordine e acquisto di beni rientranti negli allegati per beneficiare dell’iper ammortamento che saranno consegnati entro il mese di giugno 2026. Se ad oggi non è possibile comunicare al GSE l’investimento, per mancanza della documentazione, è possibile procedere o conviene rinviare la consegna dei beni a comunicazione avvenuta?
Risposta
Si ritiene che sia possibile procedere perché l’agevolazione decorre dal 1° gennaio.
Quesito n. 20 – Termine per comunicazione preventiva
Domanda
Quale è il termine per la comunicazione preventiva e può essere effettuata dopo l’effettuazione dell’ordine di acquisto?
Risposta
Non vi è un termine; è interesse del contribuente attivare l’iter il prima possibile per arrivare al riconoscimento del beneficio.
Sicuramente la comunicazione preventiva può essere fatta dopo l’ordine di acquisto. Se si procede dopo, però, si disporrà di una risposta del GSE in merito all’ammissibilità dell’investimento (a seguito del via libera alla comunicazione preventiva).
Quesito n. 21 – Versamento acconto del 20% e termini per la comunicazione preventiva
Domanda
L’acconto di almeno il 20% deve essere versato prima della comunicazione preventiva? O può essere versato anche ad esempio il giorno successivo?
Risposta
L’acconto può essere versato anche dopo il via libera della prima comunicazione preventiva.
Entro 60 giorni dalla conferma del GSE alla prima comunicazione, il contribuente è libero di decidere se proseguire nell’investimento o meno.
In caso affermativo, versa almeno il 20% e presenta la comunicazione di conferma.
Quesito n. 22 – Professionisti abilitati alla perizia tecnica iper ammortamento 2026
Domanda
Anche il termotecnico è tra i professionisti abilitati?
Risposta
Secondo quanto disposto dal Decreto attuativo, i soggetti abilitati a fornire la perizia tecnica sono “un ingegnere o un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali”.
In alternativa, è possibile ricorrere a “un’attestazione, corredata di un’analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotati di idonee coperture assicurative”.
Infine, “relativamente al settore agricolo, la perizia tecnica […] può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato”.
Quesito n. 23 – Certificazione contabile e indipendenza del revisore
Domanda
Il commercialista di un’azienda iscritto ai revisori può redigere la certificazione contabile per l’iper ammortamento di una ditta cliente del proprio studio?
Risposta
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione, la certificazione contabile deve essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale.
Questi professionisti incaricati devono possedere tre requisiti fondamentali: essere iscritti nella Sezione A del registro (ex art. 8, D.Lgs. n. 39/2010), essere dotati di idonee coperture assicurative e rispettare rigorosamente i principi di indipendenza previsti dalla normativa e dal codice etico internazionale IFAC.
Nel caso descritto, si ritiene che non sia percorribile la strada proposta poiché il commercialista che assiste continuativamente l’azienda(gestendone la contabilità, gli adempimenti fiscali o la consulenza societaria) non può essere considerato indipendente.
Quesito n. 24 – Non è prevista alcuna soglia di investimento che esoneri da perizia tecnica e asseverazione contabile
Domanda
Un’impresa in contabilità semplificata che acquista un distributore automatico 4.0 deve avvalersi della perizia tecnica asseverata e della certificazione contabile o basterà la certificazione fornita dal fornitore?
Risposta
A differenza del “vecchio” 4.0, non è prevista alcuna soglia di investimento che esoneri da perizia tecnica e asseverazione contabile. Quindi la certificazione del fornitore non è sufficiente.
Quesito n. 25 – Periodo di decadenza dai controlli
Domanda
Per quanti anni va conservata la documentazione?
Risposta
Si ritiene che i documenti vadano conservati fino allo spirare dei termini di accertamento dell’ultimo anno in cui il contribuente si giova del beneficio.
Quesito n. 26 – Il vincolo di destinazione del bene
Domanda
Il vincolo opera soltanto entro il periodo di ammortamento? Terminato l’ammortamento il bene si libera da ogni vincolo?
Risposta
Il vincolo di destinazione del bene a un’unità produttiva ubicata sul territorio nazionale permane fintanto che si intende godere dell’iper ammortamento; quindi, se l’ammortamento è terminato, il bene è libero.
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