2° Contenuto: Tutto Quesiti: Come gestire le auto in uso promiscuo ai dipendenti

CIRCOLARE TUTTOQUESITI

DI CARLA DE LUCA | 31 OTTOBRE 2025

Le risposte alle domande dei professionisti

Si presentano le riposte ai quesiti pervenuti in occasione del convegno on-line “Come gestire le auto in uso promiscuo ai dipendenti”, corso che accompagna i professionisti nella corretta gestione delle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti, alla luce delle novità normative 2025. La Relatrice, partendo dai principali riferimenti normativi e i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, ha illustrato i criteri di assegnazione, la determinazione e tassazione del fringe benefit, la disciplina transitoria, la deducibilità dei costi per l’impresa e le indicazioni operative per la corretta documentazione e la gestione fiscale delle auto aziendali.

Quesito n. 1- Assegnazione nel 2025 di veicolo immatricolato nel 2022: esclusione dalla nuova disciplina fringe benefit auto e applicazione del criterio del valore normale

Domanda

Un’azienda ha dovuto sostituire un’auto assegnata ad un suo dirigente nel corso del 2024. La società di noleggio, essendo i tempi di consegna di 10-12 mesi, ha fornito una Stelvio a gasolio immatricolata nel 2022. Il contratto e l’assegnazione sono stati sottoscritti a luglio 2025. Essendo il contratto stipulato e assegnazione avvenuta 2025 quale disciplina si applica?

Risposta

Il Documento di prassi, la circolare n. 10/E 2025, conferma che la nuova disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024, art. 1, commi 48 e 48-bis) si applica esclusivamente ai veicoli che congiuntamente soddisfano i seguenti tre requisiti:

  • immatricolazione dall’1 gennaio 2025;
  • contratto di concessione stipulato dall’1 gennaio 2025;
  • assegnazione effettiva al dipendente dall’1 gennaio 2025.​

Nel caso specifico, l’auto (Stelvio diesel) è immatricolata nel 2022, quindi non rientra nella nuova disciplina “per veicoli di nuova immatricolazione”, anche se contratto e assegnazione sono del luglio 2025.

Le auto già immatricolate prima del 2025, con assegnazione successiva, non rientrano né nella nuova disciplina (art. 51, comma 4, lett. a, TUIR, versione 2025) né nel regime transitorio, che riguarda: veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, oppure veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi entro il 30 giugno 2025.​

Poiché la consegna è avvenuta dopo il 30 giugno 2025 e con un mezzo immatricolato prima del 2025, l’assoggettamento segue la regola generale dell’art. 51, comma 3, del TUIR, cioè il criterio del valore normale (valore di mercato del noleggio o leasing, al netto dell’utilizzo aziendale documentato).​

Pertanto: non si applica la nuova disciplina (10%-20%-50% del costo ACI) perché il veicolo non è di nuova immatricolazione. Non si applica la disciplina transitoria poiché il contratto e la consegna sono successivi al 30 giugno 2025. Si applica il criterio del valore normale previsto dall’art. 51, comma 3, TUIR, con scorporo dell’utilizzo aziendale.

In sintesi, l’auto Stelvio del 2022 assegnata nel luglio 2025 non rientra nel regime forfetario del 50%, ma nel regime ordinario del valore normale previsto dalla circolare n. 10/2025.

Quesito n. 2 – Fringe benefit auto e rifatturazione al dipendente: limiti fiscali alla detrazione e deduzione

Domanda

A fine anno in base alle tariffe ACI viene emessa fattura al dipendente, pertanto, il fringe benefit detassato è pari a zero. Il dipendente entro il 31 dicembre effettua regolare bonifico alla società. La busta paga non evidenzia il fringe nettizzato. Tale procedura consente la detrazione al 100% IVA e deduzione al 70% ai fini dei redditi. Sì, chiede se la procedura è corretta.

Risposta

La procedura descritta non è pienamente corretta secondo quanto stabilito dalla circolare Agenzia Entrate n. 10/2025 e dall’art. 164 del TUIR.​

Il documento (par. 3.2.4 della circolare) conferma che se il dipendente corrisponde all’azienda un importo pari al valore ACI calcolato per l’uso promiscuo, il fringe benefit non sorge, poiché “il fringe benefit è costituito dalla differenza tra il valore forfetario e l’importo corrisposto dal dipendente; se quest’ultimo è uguale, il reddito imponibile è zero”.​

Pertanto, la fatturazione al dipendente con bonifico entro il 31 dicembre e la mancata esposizione in busta paga del fringe benefit sono corrette, purché il corrispettivo pagato coincida con il valore ACI comprensivo di IVA e sia effettivamente documentato (fattura e pagamento tracciabile).

Tuttavia, la circolare precisa che in questi casi non sussiste automaticamente il diritto alla detrazione IVA al 100%.

Infatti, la detrazione integrale è ammessa solo se l’utilizzo da parte del dipendente è qualificato come “operazione imponibile” ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, cioè se la concessione a uso promiscuo viene trattata come cessione di servizi soggetta a IVA con fattura emessa a prezzo di mercato e inclusione del corrispettivo nel volume d’affari dell’azienda.

In caso contrario (fattura di mero rimborso spese o corrispettivo simbolico), l’uso promiscuo resta considerato bene aziendale a uso misto, e quindi la detrazione resta limitata al 40% ex art. 19-bis1, lett. c), D.P.R. n. 633/1972.​

Per quanto riguarda l’imponibile ai fini delle imposte dirette, il paragrafo 8 della circolare conferma che: i costi dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti sono deducibili al 70%, se l’uso promiscuo avviene per la maggior parte del periodo d’imposta; la deduzione non diviene integrale per effetto della ri-fatturazione al dipendente, anche se il fringe benefit è azzerato.​ L’unica eccezione sarebbe per le somme tassate in capo al lavoratore (non in questo caso), dove la parte corrispondente può essere interamente dedotta.

Conclusione:
• Corretto, fatturare al dipendente importo pari al valore ACI, con pagamento tracciato entro il 31 dicembre → fringe benefit zero.
• Non corretto, considerare conseguentemente l’IVA interamente detraibile e i costi integralmente deducibili.
• Corretto fiscalmente, IVA detraibile al 40% (salvo fattura con IVA e corrispettivo di mercato), deduzione costi limitata al 70%.

Quesito n. 3 – Auto usata assegnata all’amministratore: la nuova disciplina si applica solo alle nuove immatricolazioni

Domanda

Una società ha acquistato in data  ottobre 2025 una macchina usata immatricolata nel 2015, vorrebbe assegnarla in fringe all’amministratore. Quale normativa dobbiamo applicare?

Risposta

Per un’autovettura usata, immatricolata nel 2015 e acquistata nell’ottobre 2025 da assegnare in fringe benefit all’amministratore, si applica il criterio generale del valore normale previsto dall’art. 51, comma 3, del TUIR, come confermato dalla circolare Agenzia Entrate n. 10/2025.​

La nuova disciplina del fringe benefit auto aziendali (Legge 207/2024, art. 1, comma 48) si applica solo ai veicoli di nuova immatricolazione concessi con contratti stipulati dal 1°gennaio 2025.

Quesito n. 4 – Modalità di calcolo del valore normale

Domanda

Quali sono le modalità pratiche di calcolo del fringe benefit basato sul valore normale. Si utilizza la tariffa di noleggio a lungo termine a cui aggiungono tutti i costi sostenuti dall’impresa (es.: carburante, tagliandi, bollo auto, ecc.) rapportati al numero di chilometri percorsi per fini privati rispetto al totale dei chilometri percorsi? Altri metodi?

Risposta

Sì, la modalità di calcolo che hai descritto corrisponde in larga parte al criterio pratico del valore normale confermato dalla circolare Agenzia Entrate n. 10/2025, paragrafo 5.2, e dalla Risoluzione n. 46/E/2020, ma con alcune precisazioni fondamentali.​

Il valore normale si determina in due fasi distinte: per la determinazione del valore pieno del bene/servizio (uso totale del veicolo) si assume come riferimento: il canone di noleggio a lungo termine (al netto dell’IVA indetraibile); oppure, se il veicolo è di proprietà, il valore di mercato equivalente di noleggio di un’autovettura analoga, reperibile dai listini di operatori del settore o Camere di Commercio.​

In questo valore sono ricompresi tutti i costi ordinari riferibili al veicolo (assicurazione, manutenzione, bollo, tagliandi, ammortamento, carburante, ecc.), in quanto riflessi nel canone o nella tariffa di mercato.

Dal valore normale così calcolato si sottrae la parte di uso imputabile all’attività del datore di lavoro.

Tale riduzione avviene moltiplicando la tariffa chilometrica ACI, corrispondente per il numero di km percorsi per fini aziendali, con la seguente formula: Fringe Benefit =Valore normale × Km privati /Km totali.

Il criterio scelto deve essere oggettivo e documentabile, ad esempio tramite registro chilometrico, ordini di missione o tracking GPS-flotte.​

L’Agenzia precisa che non va sommato analiticamente il costo di ogni singolo componente (carburante, bollo, manutenzioni): tali elementi sono già implicitamente inclusi nel valore normale (noleggio o valore d’uso).​

Se il veicolo è particolarmente datato o non noleggiabile sul mercato, si può utilizzare come riferimento il canone medio di modelli simili, aggiustato in base all’età e alle condizioni dell’auto.​

L’utilizzo del metodo “percentuale chilometrica” (Km privati/ totali) è ammesso purché supportato da documentazione interna coerente e stabile nel tempo.

Quesito n. 5 – Attribuire data certa alla lettera di assegnazione del mezzo aziendale

Domanda

Che procedura consiglia per dare la data certa alla lettera per l’assegnazione del mezzo e l’accettazione della consegna da parte del dipendente?

Risposta

Per attribuire data certa alla lettera di assegnazione del mezzo aziendale e all’accettazione della consegna da parte del dipendente, le modalità consigliate e riconosciute a fini fiscali e probatori, sono le seguenti:​

  1. Invio mediante PEC (posta elettronica certificata): L’invio da una casella PEC aziendale a una PEC personale o lavorativa del dipendente attribuisce data certa sia alla lettera sia all’accettazione (se il dipendente risponde o sottoscrive digitalmente).​
  2. Firma digitale con marcatura temporale: La sottoscrizione della lettera con firma digitale cui venga apposta una marca temporale garantisce la data certa del documento al momento dell’apposizione.​
  3. Registrazione presso un pubblico ufficiale: In alternativa, la sottoscrizione del documento davanti a un notaio, un pubblico ufficiale o la registrazione all’Agenzia delle Entrate attribuiscono data certa ai sensi di legge.​

Quesito n. 6 – Autocarro in uso promiscuo al dipendente

Domanda

Autocarro (vettura immatricolata autocarro M1) può esser dato in uso promiscuo al dipendente?

Risposta

L’uso promiscuo di un autocarro a favore di un dipendente, se effettivamente utilizzato per fini personali oltre che aziendali, genera un benefit da assoggettare a tassazione quale reddito di lavoro dipendente, calcolato secondo il criterio del valore normale e non secondo il più favorevole criterio forfetario (ACI) valido solo per le autovetture in senso stretto.

Quesito n. 7 – La data certa per la scrittura privata: necessaria raccomandata o PEC

Domanda

Documento separato dal contratto di lavoro, con data certa, che attesta l’autorizzazione all’uso promiscuo del veicolo deve essere per forza raccomodata oppure PEC?

Risposta

Per una scrittura privata avente data certa (ad esempio per attestare l’autorizzazione all’uso promiscuo del veicolo), la data certa è fondamentale per rendere il documento opponibile a terzi e prevenire contestazioni sulla data di stipula.

La data certa può essere ottenuta con diversi metodi, tra cui:

  1. invio tramite raccomandata senza busta (cioè, ripiegare il documento su sé stesso e spedirlo come raccomandata, anche a sé stessi o a una delle parti): questo metodo è riconosciuto dalla giurisprudenza come valido per attestare la data certa.
  2. invio tramite posta elettronica certificata (PEC): la PEC attesta la data e ora di invio e ricezione del documento allegato, ed è considerata valida come data certa ai fini legali.
  3. apposizione di marca temporale o procedura elettronica conforme al regolamento eIDAS.
  4. autentica notarile, visura o registrazione presso uffici pubblici.

Non è quindi obbligatorio che la scrittura privata con data certa sia per forza inviata tramite raccomandata; anche la PEC è un metodo valido e pratico oggi molto utilizzato per certificare la data certa di un documento.

Se l’obiettivo è dimostrare legalmente e con certezza la data del documento che autorizza l’uso promiscuo del veicolo, può scegliere tra questi due metodi validi a seconda delle esigenze operative.

Quesito n. 8 – Per i veicoli concessi in uso promiscuo fino al 31 dicembre 2024, continua a valere la disciplina precedente

Domanda

Restano comunque invariati i calcoli relativi a veicoli concessi in uso promiscuo nel corso dell’anno 2023, corretto?

Risposta

Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024, art. 1, comma 48) si applicano solo ai veicoli immatricolati, assegnati e contrattualizzati a partire dal 1° gennaio 2025.​

Per i veicoli concessi in uso promiscuo fino al 31 dicembre 2024, continua a valere la disciplina precedente fondata sulle emissioni di CO₂, con le seguenti percentuali:

  • 25% fino a 60 g/km,
  • 30% tra 60 e 160 g/km,
  • 50% tra 160 e 190 g/km,
  • 60% oltre 190 g/km.​

Inoltre, la Legge n. 60/2025 ha espressamente esteso la validità del regime previgente fino al 30 giugno 2025 per i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024, anche se consegnati o assegnati nei primi mesi del 2025.​

Pertanto, i calcoli effettuati per i veicoli concessi nel 2023 non subiscono alcuna variazione: restano basati sul vecchio criterio percentuale correlato alle emissioni CO₂ e alle tabelle ACI vigenti per quell’anno.

Quesito n. 9 – Limite beni e servizi gratuiti ai dipendenti

Domanda

Se l’uso promiscuo fosse tassato in capo al dipendente secondo le vecchie o nuove regole per la determinazione dell’importo fiscalmente presunto, non dovrebbe essere fuori dalla disciplina dei benefit non tassati (1.000 o 2.000 che siano)?

Risposta

Sì, esattamente: l’auto concessa in uso promiscuo rientra comunque nella disciplina generale dei fringe benefit e concorre ai fini del limite di esenzione di 1.000 o 2.000 euro, salvo che il suo valore imponibile superi tale soglia, nel qual caso tutto l’importo diventa tassabile.

L’Agenzia delle Entrate (circolare n. 10/E/2025 e Risposte n. 192/E e n. 233/E del 2025) ha chiarito che:

  • L’uso promiscuo dell’auto aziendale costituisce fringe benefit a tutti gli effetti, in quanto rappresenta un compenso in natura in relazione al rapporto di lavoro.
  • Ai fini fiscali e contributivi, il valore imponibile viene calcolato secondo l’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR (vecchio o nuovo metodo a seconda della data di assegnazione o immatricolazione del veicolo).
  • Tale valore concorre alla verifica della soglia di esenzione annuale onnicomprensiva: 1.000 euro per la generalità dei dipendenti e 2.000 euro per coloro con figli fiscalmente a carico.​

In pratica: se il valore convenzionale ACI (determinato secondo le regole vigenti per l’anno) è inferiore alla soglia, l’intero fringe benefitdell’auto resta non imponibile; se, invece, supera la soglia, l’intero importo concorre a formare reddito.

Quindi, l’auto in uso promiscuo non è esclusa dalla disciplina dei limiti esentasse (1.000 o 2.000 euro): ne fa parte a pieno titolo, come ogni altro benefit aziendale.

Quesito n. 10 – Auto a uso promiscuo ad amministratore: documentazione e contratti necessari

Domanda

In caso di concessione di un’autovettura in uso promiscuo all’amministratore unico di una s.r.l., quale documentazione a supporto sarebbe consigliabile avere? Considerato anche che l’amministratore unico è anche socio di maggioranza, sarebbe sufficiente un verbale di assemblea dei soci o sarebbe meglio un contratto (con sé stesso) avente data certa?

Risposta

La soluzione più prudente e completa prevede: il verbale di assemblea dei soci, che approva la concessione e definisce il valore del fringe benefit, e il contratto di assegnazione o scrittura privata con data certa, allegato al verbale e conservato sia in azienda che nel veicolo.

Questa combinazione rende pienamente tracciabile e opponibile la concessione, rispettando sia i requisiti civilistici sia quelli fiscali, e minimizza i rischi di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Quesito n. 11 – Auto ad uso promiscuo e regime transitorio

Domanda

La società ha ordinato le auto in noleggio a lungo termine da dare in uso promiscuo ai dipendenti il 31 ottobre 2024 ma le auto sono pervenute il 10 giugno 2025, l’immatricolazione è avvenuta nel 2025 e il contratto per fringe benefit è stipulato il 10 giugno 2025. Si può rientrare nel regime transitorio?

Risposta

Sì, nel caso descritto l’azienda rientra pienamente nel regime transitorio.

Secondo la circolare Agenzia delle Entrate n. 10/E del 3 luglio 2025 e la successiva Legge n. 60/2025 (art. 6, comma 2-bis, del D.L. 28 febbraio 2025, n. 19), la clausola di salvaguardia stabilisce che continuano ad applicarsi le vecchie regole (percentuali basate sulle emissioni CO₂, 25%-60%) per i veicoli:

  • ordinati entro il 31 dicembre 2024,
  • consegnati e assegnati al dipendente nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2025, anche se immatricolati nel 2025.​

Nel tuo caso l’ordine risulta del 31 ottobre 2024 (entro la data limite del 31 dicembre 2024), la consegna e l’assegnazione sono avvenute il 10 giugno 2025 (entro il 30 giugno 2025), il contratto di fringe benefit è stato stipulato anch’esso entro tale data.
Pertanto, tutti i requisiti richiesti dalla clausola di salvaguardia sono rispettati, e il fringe benefit va calcolato secondo la disciplina previgente, quindi con le percentuali differenziate per classe di emissione CO₂ applicabili fino al 31 dicembre 2024.

In altri termini, anche se le auto sono immatricolate nel 2025, il fatto determinante è che l’ordine è stato effettuato nel 2024 e la concessione entro giugno 2025, e quindi l’assegnazione ricade nel regime transitorio. Solo per le assegnazioni effettuate dal 1° luglio 2025 in poi si applicano le nuove regole di tassazione (50%, 20% o 10%).

Quesito n. 12 – Auto in leasing concessa in fringe benefit all’amministratore: trattamento fiscale e percentuali di deducibilità e detrazione

Domanda

L’auto assegnata all’amministratore e data in fringe benefit può essere acquistata dalla società anche in leasing? In capo alla società quali sono le percentuali di detrazione dei costi sostenuti?

Risposta

Sì, la società può tranquillamente acquistare in leasing un’autovettura da concedere in uso promiscuo all’amministratore, trattandosi di una forma di acquisizione equiparata all’acquisto diretto anche ai fini fiscali.​

Occorre distinguere tra natura del rapporto dell’amministratore e destinazione d’uso del veicolo:

1. Amministratore con uso promiscuo e fringe benefit

  • Quando l’autovettura è concessa in uso promiscuo all’amministratore e il valore del fringe benefit è correttamente imputato in busta paga o nel prospetto compensi: i costi (compreso il canone di leasing) sono deducibili al 70% per la società, senza limiti di importo, come previsto dall’art. 164, comma 1, lett. b-bis del TUIR.​
  • Sono inclusi nella deducibilità al 70% anche: canoni di leasing o noleggio; spese di manutenzione, bollo e assicurazione; carburanti o ricariche elettriche tracciabili.​
  • L’IVA è detraibile al 40% ai sensi della Decisione europea n. 2022/2411, prorogata fino al 2025.​

2. Amministratore titolare di solo rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (no dipendente) –

  • In tale ipotesi, i costi sono deducibili integralmente fino a concorrenza del compenso in natura (il fringe benefit) imputato all’amministratore.
  • L’eccedenza resta deducibile al 20%, con limite fiscale di 18.075,99 euro sul prezzo di acquisto o sul valore di riscatto, ai sensi dell’art. 164, comma 1, lett. b), del TUIR.

Quesito n. 13 – Riassegnazione nel 2025 di auto aziendale immatricolata nel 2021: applicazione della nuova disciplina fringe benefit dal 1° luglio 2025

Domanda

Un dipendente fino al 15 ottobre 2025 aveva in uso un’auto immatricolata nel 2021 ed assegnata a lui dal 2023: calcolando il fringe benefit in base all’emissione CO2 è 30%. La stessa autovettura viene assegnata ad altro dipendente in data 16 ottobre 2025, come calcolare il fringe benefit? Con valore normale?

Risposta

Nel caso descritto, l’assegnazione del 16 ottobre 2025 rientra nella nuova disciplina del fringe benefit per le auto aziendali in uso promiscuo, non in quella precedente. Per il nuovo dipendente subentrato il 16 ottobre 2025, il fringe benefit non si calcola più al 30% in base alle CO₂, ma con la nuova percentuale del 50% (diesel) del valore ACI annuale, ossia con il nuovo regime in vigore dal 1° luglio 2025.

Quesito n. 14 – L’immatricolazione nel 2025 comporta automaticamente l’applicazione della nuova normativa

Domanda

Se l’autovettura è stata immatricolata nel 2025 dal concessionario e poi acquistata a KM zero dall’azienda per darla successivamente al dipendente in uso promiscuo, si applica la nuova normativa?

Risposta

Nell’ esempio 
• l’auto è immatricolata nel 2025 (dal concessionario, anche se poi venduta come km zero); 
• l’acquisto aziendale e l’assegnazione al dipendente sono successivi all’immatricolazione; 
• il contratto di concessione in uso promiscuo avviene dunque nel 2025.

Pertanto, non potendo rientrare nel regime transitorio (valido solo per veicoli ordinati entro 31 dicembre 2024 e assegnati entro 30 giugno 2025), si applica il nuovo regime di tassazione fondato sulla tipologia di alimentazione.

In conclusione, l’immatricolazione nel 2025 comporta automaticamente l’applicazione della nuova normativa, anche se l’auto è acquistata “a km zero” dal concessionario prima dell’assegnazione.

Quesito n. 15 – All’auto assegnata al dipendente entro il 31 dicembre 2024 si applica la vecchia disciplina

Domanda

Se l’auto in uso al dipendente il contratto scade nel 2027 continua sempre con la vecchia disciplina?

Risposta

Sì, è corretto: se l’auto aziendale è stata assegnata al dipendente entro il 31 dicembre 2024 (oppure ordinata entro il 31 dicembre 2024 e consegnata entro il 30 giugno 2025), continua ad applicarsi la vecchia disciplina per tutta la durata del contratto, anche se questo scade nel 2027.

Quesito n. 16 – Calcolo fringe benefit con acquisto auto usata nel 2025 e contratto stipulato 2025

Domanda

Nel caso una società acquisti un’auto usata nel 2025 e sottoscrive il contratto di fringe benefit col dipendente nel 2025, che tipo di calcolo per il fringe benefit bisogna utilizzare? Al limite è possibile l’utilizzo esclusivo aziendale dell’auto e nel momento di effettivo utilizzo emettere fattura al dipendente?

Risposta

Se uso esclusivo aziendale (nessuna possibilità di utilizzo privato): niente fringe benefit, deducibilità solo al 20% per la società.​

Se assegnazione in uso promiscuofringe benefit tassato in busta paga secondo le nuove regole.

Non puoi sostituire la tassazione del fringe benefit con una “fattura” al dipendente per l’uso privato; l’unico modo per ridurre il valore imponibile è documentare trattenute effettive dal dipendente (chiedendo il rimborso spese, che va sottratto dal valore tassato).

Quesito n. 17 – Fringe benefit auto sostituita entro giugno 2025: vale ancora la vecchia disciplina

Domanda

Se già in essere un contratto di fringe benefit per lo stesso dipendente ma cambia l’auto, si può applicare la vecchia disciplina se l’auto è consegnata entro giugno 2025?

Risposta

Sì, confermo: se il contratto di fringe benefit è già in essere per lo stesso dipendente e viene semplicemente sostituita l’auto, è possibile continuare ad applicare la vecchia disciplina, purché la nuova vettura venga consegnata entro il 30 giugno 2025 e sia stata ordinata entro il 31 dicembre 2024.​

Quesito n. 18 – Beni ad uso promiscuo ai dipendenti: deducibilità in capo all’azienda e detraibilità IVA

Domanda

Si può chiarire cosa deduce e detrae l’azienda in riferimento ai beni concessi in uso promiscuo al dipendente?

Risposta

Quando un’azienda concede beni in uso promiscuo ai dipendenti (in particolare autovetture, ma anche telefono, PC o altri beni), la deducibilità e la detraibilità dipendono dalla tipologia di utilizzo e dalla modalità di concessione (gratuita o con riaddebito).

  1. Deducibilità ai fini delle imposte dirette (IRES/IRPEF)
    • Per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo al dipendente:
      • I costi di acquisto, leasing, noleggio, manutenzione, carburante e assicurazioni sono deducibili al 70%, senza limiti d’importo, ai sensi dell’art. 164, comma 1, lett. b-bis del TUIR.
      • La deduzione è ammessa solo se l’uso promiscuo risulta documentato contrattualmente e l’auto è assegnata per la maggior parte del periodo d’imposta al dipendente.​
    • Se invece il veicolo non è assegnato a uso promiscuo (cioè esclusivamente aziendale), la deduzione scende al 20% con limiti di spesa (es. massimo 18.075,99 euro per acquisto o leasing).​
    • Negli altri casi di beni concessi in uso promiscuo (es. telefono, computer, alloggio aziendale):
      • la deducibilità segue quella prevista per i costi di lavoro dipendente, purché il benefit sia tassato in capo al lavoratore, quindi, se il fringe benefit è inserito nel cedolino, l’azienda deduce integralmente il relativo costo.
  2. Detraibilità IVA
    • L’IVA segue regole distinte, a seconda che il bene sia ceduto o no:
      • Auto in uso promiscuo senza riaddebito (fringe benefit gratuito): IVA detraibile al 40%, anche sulle spese di gestione, carburante e manutenzione, in base alla Decisione UE n. 2022/2411 prorogata fino al 2025.​
      • Auto con riaddebito del costo al dipendente (fattura periodica): IVA interamente detraibile, ma l’operazione diventa imponibile IVA nei confronti del dipendente.​

Per poter godere delle agevolazioni: l’uso promiscuo deve risultare da contratto scritto o lettera di assegnazione avente data certa; il valore del fringe benefit deve essere incluso nel cedolino paga; le spese devono essere documentate (fatture e registrazioni contabili dedicate al veicolo o bene).​

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