2° Contenuto: Tutto Quesiti: Dalla protezione alla pianificazione: come Holding, Trust e Patti di Famiglia supportano strategie di lungo periodo

CIRCOLARE TUTTOQUESITI

DI LELIO CACCIAPAGLIA, ENNIO VIAL | 11 NOVEMBRE 2025

Le risposte alle domande dei professionisti

Si presentano le riposte ai quesiti pervenuti in occasione dell’incontro dedicato all’analisi di holding, patti di famiglia e trust non solo come strumenti fiscali, ma soprattutto come leve strategiche di governance a supporto delle imprese e delle famiglie.
Durate il corso sono state approfondite le potenzialità di questi istituti per favorire la continuità generazionale, la tutela e la valorizzazione del patrimonio, nonché il rafforzamento della struttura societaria in contesti complessi. Sono stati messi in luce i profili civilistici, organizzativi e gestionali che rendono tali strumenti elementi chiave per pianificare il futuro con maggiore sicurezza e visione. L’obiettivo è offrire ai partecipanti una panoramica completa che integri la prospettiva giuridica e quella economico-aziendale, fornendo soluzioni concrete e operative per il passaggio generazionale e la crescita sostenibile. 

Quesito n. 1 – Implicazioni sul quadro RW di un trust per i beneficiari

Domanda

Nel caso in cui l’unico soggetto non nazionale sia il trustee, mentre disponenti, beneficiari, beni conferiti ed il trust stesso siano tutti nazionali, scattano comunque delle implicazioni legate al quadro RW in capo, ad esempio, ai beneficiari? Oppure tale adempimento risulta necessario solo quando il trust detenga beni esteri?

Risposta

Il quadro RW risulta necessario, in prima battuta, in capo al trust quando il trust è fiscalmente residente in Italia, per beni che detiene all’estero.

Se il trust è residente all’estero, in virtù della residenza del trustee, come in questo caso, il quadro RW non va presentato dal trust. Può però emergere la necessità in capo al beneficiario italiano del trust estero di monitorare la propria posizione di beneficiario di trust non residente nel quadro RW.

Qui si aprono 2 scenari:

  1. Se il beneficiario residente italiano è un beneficiario mandatory/vested, dovrà compilare il quadro RW ogni anno, indicandosi come titolare effettivo e beneficiario di trust estero, compilando in colonna Paese il codice Paese di dove è residente il trust estero (a prescindere poi da dove il trust detenga i propri investimenti che ben potrebbero anche essere in Italia) e comunicando in colonna 8 il valore complessivo a lui spettante del patrimonio del trust.
  2. Se il beneficiario è invece, un beneficiario discrezionale dovrà compilare il quadro RW solamente in relazione al periodo d’imposta in cui il trustee estero gli attribuirà un credito/un pagamento.

Se, ad esempio, il trustee estero comunica al beneficiario italiano che il 5 dicembre gli attribuirà una somma di 50 mila euro, nel quadro RW 2026 per il 2025 il beneficiario dovrà indicare tale somma.

Quesito n. 2 – Versamento dal conto italiano di un trust estero a beneficiari italiani: il quadro RW va compilato con riferimento al Paese del trust

Domanda

In merito al quesito posto in precedenza, non sussistono attività o investimenti esteri detenuti dal trust, domiciliato in Italia. Nel momento in cui il trustee disponesse un versamento ai beneficiari, questo partirebbe dal c/c italiano intestato al trust verso soggetti italiani. In che maniera si dovrebbe compilare il quadro RW? I beni italiani diventano esteri a causa del trustee?

Risposta

Se il trust è estero, è irrilevante il luogo in cui sono detenuti i beni del trust.

Il beneficiario, secondo quanto già detto in risposta al precedente quesito, potrebbe comunque avere l’obbligo di compilazione del quadro RW.

Si pensi al caso di un trust discrezionale il cui trustee è residente in Lussemburgo. Il trust è quindi, residente in Lussemburgo. Il trust è stato dotato di liquidità ed il trustee ha deciso di impiegare tale denaro in un c/c presso una banca italiana. In data 5 dicembre 2025 il trusteelussemburghese comunica al beneficiario italiano che intende attribuirgli una somma di 15 mila euro. A prescindere da dove il trustee farà partire detto pagamento (se dal conto italiano del trust o se da altri fondi), il beneficiario compilerà un RW 2026 per il 2025 dichiarandosi come titolare effettivo beneficiario di trust, cod. Paese Lussemburgo, importo di colonna 8, i 15 mila euro. Non è mai dovuta IVAFE in capo ai titolari effettivi.

Quesito n. 3 – Scissione di ramo d’azienda con successiva cessione delle partecipazioni: esclusione dall’abuso del diritto

Domanda

Nel valutare l’operazione di scissione di un ramo d’azienda con successivo conferimento delle partecipazioni si deve considerare un potenziale rischio di contestazione da parte dell’Amministrazione finanziaria?

Risposta

Il comma 15-quater dell’art. 173 del TUIR prevede quanto segue:

“Ai fini dell’articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, non rileva la scissione avente a oggetto un’azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta.”.

Dunque, la scissione (anche con scorporo) di azienda/ramo, e la successiva cessione della partecipazione ricevuta, non integra abuso del diritto exart. 10-bis, Legge n. 212/2000 “in quanto tale”. Restano, ovviamente, fermi i requisiti PEX e le altre condizioni di legge.

Quesito n. 4 – Holding e detraibilità IVA società commerciale

Domanda

Società di capitale che esercita attività commerciale e che possiede una sola partecipazione per la quale risulta holding, da un punto di vista fiscale, dopo il test di prevalenza ex art. 162-bis TUIR. Come gestire questa situazione sotto il profilo IVA riguardo la detraibilità dell’imposta considerato che non è stata fatta la separazione delle attività in quanto la prevalenza è nata dopo l’acquisto.

Risposta

Non si ravvisa alcun profilo critico IVA.

Il pro-rata IVA (artt. 19 e 19-bis, D.P.R. n. 633/1972) si applica solo quando la società sostiene costi per operazioni che generano a valle sia operazioni imponibili sia operazioni esenti. Non si applica quando i costi sono riferiti a operazioni escluse / fuori campo / irrilevanti ai fini IVA.

Se la società svolgesse solo attività di holding statica potrebbe addirittura cessare la partita IVA mantenendo il codice fiscale e gestendo la propria contabilità ai fini del deposito del bilancio al Registro imprese e per la determinazione del reddito e della base imponibile IRAP.

Quesito n. 5 – Costituzione holding statica: entro quando si è obbligati a fare le comunicazioni all’Anagrafe tributaria?

Domanda

Il 18 ottobre è stata costituita una s.r.l. avente ad oggetto l’assunzione e detenzione di partecipazioni (holding statica codice ATECO 642100). Le comunicazioni all’Anagrafe tributaria vanno eseguite entro il mese successivo alla costituzione oppure entro il mese successivo dall’approvazione del primo bilancio, ai sensi dell’art. 162-bis del TUIR?

Risposta

Dal momento che l’unica attività esercitabile dalla società neocostituita è quella di holding (statica), si ritiene, per cautela, opportuno procedere all’adempimento entro 30 giorni dalla costituzione.

Occorre tuttavia precisare che sullo specifico punto non si rinvengono pronunce ufficiali.

In due occasioni di prassi, l’Agenzia delle Entrate ha indicato, il caso oggetto della presente risposta, rispettivamente, che l’iscrizione possa essere effettuata entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio ovvero, in altro documento, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, qualificando l’adempimento come connesso alla fiscalità.

Tale ricostruzione appare tuttavia poco coerente, in quanto l’iscrizione all’Anagrafe dei rapporti finanziari non presenta natura tributaria, ma attiene alla tracciabilità e trasparenza dei rapporti finanziari dell’ente. Da ciò discende la scelta prudenziale di anticipare l’adempimento entro 30 giorni dalla costituzione.

Quesito n. 6 – Cessione della partecipazione conferita nella holding

Domanda

Se la holding cede un ramo d’azienda relativo ad un’attività commerciale ad una newco costituita con conferimento del ramo d’azienda, può cedere la partecipazione in regime PEX se l’attività è svolta da più di 18 mesi?

Risposta

Sì, in linea generale la plusvalenza derivante dalla cessione della partecipazione nella newco è potenzialmente PEX anche se il ramo d’azienda è stato conferito da meno di 12 mesi (non 18 mesi), purché siano rispettati tutti i requisiti dell’art. 87 TUIR.

  • La partecipazione deve essere detenuta da almeno 12 mesi (si guarda la data di anzianità dell’azienda in capo al conferente);
  • la partecipazione deve essere iscritta dalla conferitaria nelle immobilizzazioni finanziarie nel primo periodo di possesso;
  • la conferitaria deve svolgere attività commerciale e non deve risiedere in black list.

Quesito n. 7 – Scissione con scorporo in una cooperativa

Domanda

Si ipotizzi il caso di una scissione con scorporo dove una cooperativa scinde un ramo operativo della propria attività ad una beneficiaria newco, mantenendo gli immobili e i contratti di lavoro all’interno della cooperativa e divenendo titolare del 100% della newco. Nel caso il valore patrimoniale che rimane in coop. lo consenta perché capiente, posso mantenere le riserve indivisibili in coop.?

Risposta

Nella scissione con scorporo, la scorporante (la cooperativa) trasferisce solo un complesso di beni e rapporti giuridici (ramo operativo) e NON trasferisce alcuna porzione di patrimonio netto alla beneficiaria.

La beneficiaria newco riceve attivo e passivo del ramo e a fronte di ciò la cooperativa riceve le partecipazioni della newco (100%). Il patrimonio netto della cooperativa rimane integro.

Quindi le riserve indivisibili restano necessariamente nella cooperativa, perché nella scissione con scorporo non si trasferisce proprio il patrimonio netto.

Quesito n. 8 – Riorganizzazione societaria tramite scissione ordinaria: conferimento degli immobili in newco e creazione di holding senza variazione di partita IVA della società operativa

Domanda

Una s.r.l. operativa ha in pancia degli immobili. L’obiettivo sarebbe creare una holding che partecipa alla società operativa nella quale far confluire gli immobili, ma senza che la società operativa cambi la partita IVA e C.F. per difficoltà operative di accreditarsi ai propri clienti/fornitori/banche/leasing, ecc.

Risposta

In primis scissione ordinaria, non scorporo.

La scissa (operativa) trasferisce solo gli immobili alla beneficiaria (newco). La scissa mantiene P.IVA, C.F., storia, contratti, clienti, fornitori con continuità operativa totale.

soci della scissa ricevono le quote della beneficiaria.

I soci conferiscono le quote della operativa nella immobiliare, in neutralità all’esito delle operazioni abbiamo che:

  • La immobiliare diventa holding.
  • L’asset immobiliare resta segregato e protetto.
  • La operativa rimane identica sia fiscalmente che commercialmente.

Quesito n. 9 – Ditta individuale che affitta solo immobili: è attività d’impresa?

Domanda

In merito alle attività di mero godimento, una ditta individuale che ha immobili in locazione, svolge un’attività di impresa? Oppure la mera locazione per una ditta individuale non è attività d’impresa sia che sia un solo immobile o una pluralità di immobili?

Risposta

Per la persona fisica che loca immobili propri, di regola il reddito è fondiario, non impresa. Infatti il Registro imprese non iscrive l’impresa individuale che dichiara il codice ATECO gestione di immobili propri.

Diventa impresa (art. 2082 c.c.) se l’attività è organizzata (pluralità di immobili con servizi accessori, struttura/organizzazione, promozione continuativa, personale, ecc.).

Se, come sembra, si tratta di locazione “nuda” di propri immobili senza organizzazione non vi è impresa.

Quesito n. 10 – Patto famiglia: procura a terzo per la costituzione

Domanda

Posso realizzare un patto di famiglia concedendo la procura alla realizzazione a coniuge di persona terza?

Risposta

Sì, si può, ma solo a determinate condizioni molto rigide.

Il patto di famiglia (artt. 768-bis ss. c.c.) deve essere stipulato con atto pubblico notarile e con la partecipazione di tutti i legittimari (coniuge, figli e, in assenza di figli, ascendenti). L’atto ha carattere personalissimo per quanto riguarda:

  • l’attribuzione dell’azienda/quote da parte del disponente,
  • la consapevole rinuncia o liquidazione da parte dei legittimari.

Tuttavia, la partecipazione può avvenire tramite rappresentante se:

  • la procura è speciale,
  • la procura è conferita con la stessa forma dell’atto da compiere quindi atto pubblico notarile,

La procura contiene esattamente:

  • beni/quote oggetto di trasferimento,
  • identità dei beneficiari,
  • criteri di liquidazione degli altri legittimari,
  • volontà espressa e determinata, non generica.

I notai che aderiscono alla tesi che trattasi di donazione stipulano sempre con la presenza di due testimoni.

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