CIRCOLARE TUTTOQUESITI
Le risposte alle domande dei professionisti
DI ROBERTA PROVASI, GIANLUCA DAN | 31 MARZO 2026
Si presentano le risposte ai quesiti pervenuti in occasione della Giornata Master Fisco 2025/2026 “Le novità del Bilancio 2025”, dedicata all’analisi delle principali novità normative che caratterizzano la redazione del bilancio d’esercizio 2025, con un focus operativo sugli impatti per le società, gli amministratori deputati alla redazione del bilancio ai sensi dell’art. 2423 c.c., dei professionisti che li assistono e degli organi di controllo che devono monitorare il processo di formazione del bilancio oltre che predisporre le loro relazioni.
L’incontro dà un inquadramento sistematico degli aggiornamenti intervenuti nel corso del 2025 e delle prime applicazioni delle nuove disposizioni anche alla luce delle modifiche ai Principi contabili applicabili per il futuro, ma di cui tener conto già dal bilancio 2025 in alcuni casi.
Particolare attenzione è stata dedicata ai Principi contabili nazionali emanati dall’Organismo italiano di contabilità, alle disposizioni statuite dal legislatore per il tramite della Legge di Bilancio, nonché alle varie linee guida e documenti pubblicati dal CNDCEC.
Non meno importante l’aggiornamento su alcune novità per la rendicontazione della sostenibilità, nonché sui nuovi obblighi statuiti per il corretto utilizzo dell’intelligenza artificiale.
La Giornata del Master Fisco 2025/2026 ha fornito un approccio pratico per supportare i partecipanti nella corretta chiusura del bilancio 2025 e nella gestione informata delle novità normative.
Quesito n. 1 – Termini per i nuovi limiti per il bilancio abbreviato e nomina dell’organo di controllo
Domanda
I nuovi limiti per il bilancio abbreviato riguardano anche l’anno 2025? Per la nomina del revisore legale invece è cambiato qualcosa?
Risposta
Le soglie previste dall’art. 2435-bis del Codice civile sono state aggiornate dal D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125, che ha recepito la Direttiva UE sull’adeguamento delle soglie dimensionali delle imprese (5,5 mil. totale attivo 11 mil. ricavi delle vendite e delle prestazioni dipendenti occupati in media 50).
La norma è entrata in vigore il 25 settembre 2024 e la dottrina maggioritaria ha ritenuto che le nuove soglie fossero applicabili già dagli esercizi che sono iniziati dal 2024, quindi in pratica dai bilanci chiusi al 31.12.2024.
Non vi sono modifiche alle regole previste dall’art. 2477 del Codice civile per la nomina dell’organo di controllo o del revisore legale nelle s.r.l.: la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
- è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
- controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
- ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Quesito n. 2 – Non è possibile nominare un sindaco unico se non lo prevede lo statuto
Domanda
Può essere nominato il sindaco unico anche se lo statuto prevede una nomina di un collegio?
Risposta
La riposta è negativa.
Non può essere nominato il sindaco unico se lo statuto prevede espressamente la presenza di un collegio sindacale. Se lo statuto prevede che il controllo sia esercitato da un collegio sindacale, l’assemblea non può derogare a tale previsione nominando un sindaco unico. Per poter nominare un sindaco unico occorre prima modificare lo statuto con deliberazione assembleare straordinaria e successivamente procedere alla nomina.
Quesito n. 3 – Bilancio holding: obbligo di relazione sulla gestione
Domanda
Per le holding bisogna sempre depositare anche la relazione sulla gestione anche se possiede il 100% di una società che non è obbligata a tale adempimento? Non è sufficiente il bilancio abbreviato?
Risposta
Il comma 6 dell’art. 2435-ter c.c. prevede che
“agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell’articolo 2435-bis e dal secondo comma dell’articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell’attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D” .
Di conseguenza la micro impresa è obbligata alla redazione del bilancio abbreviato, potendo comunque redigere l’ordinario, con la predisposizione della relazione sulla gestione.
Da quanto sopra la dottrina ha ritenuto che la relazione sulla gestione debba essere redatta dalle holding non solo in caso di mancato superamento delle soglie previste per le c.d. microimprese, bensì anche per le holding che non superano le più elevate soglie previste dall’art. 2435-bis c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata, risultando, quindi, sempre obbligati anche alla redazione della relazione sulla gestione, oltre che della nota integrativa.
Quesito n. 4 – Bilancio: adesione al gruppo
Domanda
Nei dati anagrafici di bilancio l’appartenenza ad un gruppo si valuta in base all’art. 2359 Codice civile oppure si segna solo nel caso si rientri nel perimetro di un bilancio consolidato?
Risposta
L’appartenenza ad un gruppo nei dati anagrafici del bilancio si valuta in base ai rapporti di controllo/collegamento previsti dall’art. 2359 Codice civile e non su quelli che sono i presupposti per il bilancio consolidato.
L’art. 2359 del Codice civile stabilisce che sono considerate società controllate:
- le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria,
- le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria,
- le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del comma 1 si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta, non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
Quesito n. 5 – Holding: nomina organo di controllo e bilancio consolidato
Domanda
Una piccola holding industriale, che a settembre 2025 diventa controllante di un gruppo tenuto alla redazione del bilancio consolidato, da quando è tenuta in qualità di prima controllante a redigere il bilancio consolidato? Mentre, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo come si articola, deve nominare sia il sindaco che il revisore?
Risposta
Nel caso indicato la holding industriale che diventa controllante di un gruppo già obbligato alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. n. 127/1991 dovrà redigere il bilancio consolidato con il primo esercizio (si suppone al 31 dicembre) in quanto il gruppo supera già i limiti dimensionali stabiliti dall’art. 27, D.Lgs. n. 127/1991 per l’esonero riportati di seguito.
Non sono soggette all’obbligo indicato nell’art. 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- 25.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali,
- 50.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni,
- 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento.
In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento.
Qualora la holding sia una s.r.l. potrà nominare il sindaco unico o il revisore legale mentre se è una s.p.a. li dovrà nominare entrambi.
Quesito n. 6 – Obbligo nomina organo di controllo per le cooperative
Domanda
I limiti stabiliti che se superati obbligano alla nomina dell’organo di controllo sindaco/revisore valgono anche per le cooperative? Se non superati si può ovviare alla nomina se non previsto dallo statuto?
Risposta
Ai sensi dell’art. 2543 del Codice civile la nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell’art. 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.
L’atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell’elezione dell’organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico.
I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell’organo di controllo.
Quesito n. 7 – Le verifiche periodiche del revisore legale
Domanda
La periodicità delle verifiche del revisore legale, non è di ogni tre mesi come invece è per i sindaci, ma viene lasciata alla sensibilità e alla valutazione del rischio stimata dal revisore. Ciò premesso i bilanci intermedi devono essere fatti per obbligo trimestrali o in base alla valutazione del revisore?
Risposta
Le verifiche del collegio sindacale come da disposizione civilistica devono essere fatte ogni trimestre.
Le verifiche del revisore legale dei conti secondo SA Italia 250 vanno programmate considerato la situazione della società, per cui nel caso di società in equilibrio finanziario, solide patrimonialmente la frequenza può essere più ampia ossia anche su base quadrimestrale, semestrale.
Diversamente per le società con evidenti criticità e con disequilibri, meglio organizzare verifiche più ravvicinate ogni bimestre, trimestre.
In occasione della verifica periodica il revisore deve ricevere il bilancio periodico.
Quesito n. 8 – Associazione di categoria, senza partita IVA e non iscritta al RUNTS, non obbligata al bilancio CEE
Domanda
Un’associazione di categoria (non partita IVA e non iscritta al RUNTS) se consegue ricavi istituzionali (quote associative) inferiori a 300.000 euro deve redigere (oltre al rendiconto economico finanziario) anche il bilancio in formato CEE? Inoltre, c’è una soglia oltre la quale va redatto?
Risposta
Un’associazione di categoria non iscritta al RUNTS e senza partita IVA, con ricavi inferiori a 300.000 euro (o altre soglie), non è obbligata a redigere il bilancio in formato CEE (o secondo gli schemi del Codice del Terzo settore), ma deve solo predisporre un rendiconto economico-finanziario per cassa.
Quesito n. 9 – Imposta sostituiva affrancamento riserva di rivalutazione
Domanda
Le ultime modifiche all’OIC 25 prevedono che l’imposta sostitutiva relativa all’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta vadano a decurtare una riserva di patrimonio netto, senza più fare riferimento alla riserva affrancata. Come scegliere quale riserva decurtare?
Risposta
Il Par. 64 chiarisce che alcune leggi di rivalutazione possono prevedere che in contropartita al maggior valore contabile di un’attività venga iscritta una riserva nel patrimonio netto non soggetta a tassazione (c.d. “riserva in sospensione di imposta”), ossia particolari accantonamenti di utili realizzati da un’azienda che, per effetto di specifiche normative, sono soggette a tassazione solo al verificarsi di determinati eventi, come la loro distribuzione ai soci o la loro eliminazione dal patrimonio netto dell’azienda.
Quesito n. 10 – Scritture chiusura apertura bilanci intermedi
Domanda
In pratica, per quanto riguarda i bilanci intermedi, ogni tre mesi si devono redigere le scritture di chiusura e di apertura?
Risposta
Stante il nuovo OIC 30, alla fine del periodo intermedio (trimestre, quadrimestre, semestre) bisogna calcolare la competenza del periodo. A seguire non obbligatorio chiusura e riapertura. Di solito, se fatta la competenza, il tutto avviene in automatico.
Quesito n. 11 – Ammortamenti ridotti in bilancio
Domanda
È possibile stanziare nel bilancio 2025 ammortamenti ridotti per scelta e/o convenienza?
Risposta
La riduzione degli ammortamenti non può essere una scelta discrezionale per migliorare il risultato economico, ma deve essere supportata da valide motivazioni tecniche.
Senza normativa in deroga (come quelle passate 2020-2023), non è ammessa la mera sospensione o riduzione arbitraria della quota.
Secondo i Principi contabili nazionali (OIC), la riduzione degli ammortamenti è possibile in via ordinaria quando si verifica una revisione della stima della vita utile residua o del valore residuo del bene, non essendo più adeguato il piano originario. Questo cambiamento deve essere giustificato da nuove evidenze tecniche o economiche e illustrato nella nota integrativa, rispettando il principio della rappresentazione veritiera e corretta.
Per cui è possibile solo nel caso di:
- modifica del valore residuo,
- riduzione dell’utilizzo.
Quesito n. 12 – Affrancamento riserva ex Legge n. 104/2020
Domanda
Eseguita rivalutazione, ai sensi della Legge n. 104/2020 senza affrancare la riserva di rivalutazione. Nel 2025 ha deciso di affrancare parte della riserva, in quale riserva rilevare l’imposta sostitutiva?
Risposta
Stante la norma puoi utilizzare le riserve in sospensione d’imposta, ossia le riserve in regime di sospensione “moderato” (i.e. tassabili solo in caso di distribuzione) e quelle in regime di sospensione “radicale” (i.e. tassabili anche in casi diversi dalla loro distribuzione).
Quesito n. 13 – Bilancio per fondazione non ETS commerciale
Domanda
Una fondazione non ETS che svolge attività commerciale, è obbligata a redigere il bilancio secondo gli schemi del Codice civile?
Risposta
Una fondazione non ETS che svolge attività commerciale deve redigere un bilancio di esercizio ordinario (stato patrimoniale e conto economico) ispirato ai principi civilistici (artt. 2423 e ss. c.c.).
È fondamentale separare i proventi e gli oneri dell’attività commerciale da quella istituzionale per finalità fiscali.
Quesito n. 14 – Bilancio periodo ante liquidazione
Domanda
In un periodo infrannuale con mancanza di going concern, si applica l’OIC 30 compresa la comparazione con il periodo corrispondente dell’anno precedente e non solo l’anno intero? Se il liquidatore è l’ex amministratore si può avere informativa semplificata (es. microimpresa)? L’OIC 5 non è ancora in vigore, quindi, occorre fare sempre la previsione del fondo risultato della liquidazione all’apertura?
Risposta
Secondo il Principio contabile OIC 30, la redazione del bilancio intermedio segue queste regole di comparabilità:
- Stato patrimoniale, confrontato con lo stato patrimoniale della chiusura dell’esercizio precedente.
- Conto economico, viene confrontato con il corrispondente periodo dell’esercizio precedente.
- Rendiconto finanziario, viene confrontato con il corrispondente periodo dell’esercizio precedente.
Finché non entra in vigore il nuovo OIC 5, sono valide le disposizioni contenute nell’OIC 5 tutt’ora in vigore.
Quesito n. 15 – Bilancio intermedio per s.p.a. in liquidazione
Domanda
Una s.p.a. in liquidazione dal mese di dicembre 2025, nell’anno 2026 deve redigere il bilancio intermedio?
Risposta
Dovrebbe redigere un bilancio intermedio di liquidazione ma al momento come noto il nuovo Principio OIC 5, Bilanci in liquidazione non è ancora stato licenziato.
Pertanto, la redazione, a mio avviso, va contestualizzata alla necessità o meno.
Quesito n. 16 – Modelli dichiarativi s.r.l. cancellata novembre 2025
Domanda
Una s.r.l. chiusa a novembre 2025 (bilancio finale di liquidazione 31 ottobre 2025) che modelli dichiarativi deve utilizzare per presentare il modello UNICO e IRAP? UNICO SC e IRAP 2025 oppure i nuovi UNICO SC e IRAP 2026?
Risposta
Il modello Redditi SC 2025 e IRAP 2025.
Quesito n. 17 – Approvazione dei bilancio nei 180 giorni
Domanda
Se non ci sono i presupposti per l’approvazione nei 180 giorni ma come spesso accade si arriva a farlo quali possono essere le sanzioni?
Risposta
Nel Codice civile non viene prevista una specifica sanzione per l’approvazione del bilancio nel termine dei 180 giorni anche in mancanza dei presupposti richiesti dall’art. 2364 del Codice civile.
Il comma 2 di quest’ultimo articolo prevede che
“L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione.”.
Nel caso indicato potrebbe però essere contestata la responsabilità degli amministratori per inadempimento alle regole statutarie e civilistiche.
Si ricorda che l’art. 2392 del Codice civile stabilisce che gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.
Quesito n. 18 – Assemblee in video conferenza dopo il 30 settembre con previsione statutaria
Domanda
Una s.r.l. con previsione statutaria di assemblee in videoconferenza (statuto appena aggiornato) può tenerle così anche dopo il 30 settembre 2026?
Risposta
La risposta è affermativa.
La s.r.l. con clausola statutaria aggiornata che consente le assemblee in videoconferenza potrà continuare a tenerle anche dopo il 30 settembre 2026 da remoto.
Fino al 30 settembre 2026 è in vigore un regime straordinario derivante ancora dal periodo pandemico (art. 106, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – “Cura Italia”, più volte prorogato). Grazie al regime straordinario le assemblee possono svolgersi anche interamente in videoconferenza anche se lo statuto non lo prevede, senza necessità che presidente, segretario o notaio siano nello stesso luogo.
Dopo il 30 settembre 2026, salvo future proroghe, torneranno a valere le regole ordinarie del Codice civile: la partecipazione all’assemblea tramite mezzi di telecomunicazione è ammessa e può essere disciplinata liberamente nello statuto, purché siano garantiti l’identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervenire e l’esercizio del diritto di voto.
Quesito n. 19 – Oneri su beni terzi
Domanda
Una società ha in locazione un immobile ad uso negozio su questo ha sostenuto spese di miglioramento ingenti, e inserito in bilancio come onere pluriennale, da ammortizzare in relazione alla durata del contratto. Considerato che è il primo anno di contratto il periodo è di 6 anni o di 12?
Risposta
Stante la normativa le migliorie su beni di terzi sono capitalizzabili ed iscrivibili nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali” dello stato patrimoniale, qualora non siano separabili dai beni stessi.
Secondo i Principi contabili, l’ammortamento si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo se dipendente dal conduttore.
Al riguardo significativa la sentenza Corte di Cassazione ordinanza n. 19920 del 21 giugno 2022.
Le spese di manutenzione straordinaria e migliorie sono capitalizzabili ed iscrivibili nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali” dello stato patrimoniale, qualora non siano separabili dai beni stessi ed in presenza di un piano di ammortamento redatto in relazione alla durata contrattuale della locazione, deve tenersi conto soltanto della prima scadenza, e non anche del periodo di rinnovo, in quanto commisurata alla possibilità di utilizzazione delle opere in oggetto.
Quesito n. 20 – Verifica delle soglie per la revisione e ai fini della tipologia del bilancio (micro-abbreviato e ordinario)
Domanda
Si chiede conferma del fatto che ai fini della verifica dell’obbligo di revisione, così come per la scelta dello schema di bilancio da adottare, le voci dell’attivo di stato patrimoniale siano da considerare al netto e non al lordo delle poste rettificative (fondi ammortamento e fondi di svalutazione).
Risposta
Per il calcolo dei valori patrimoniali il riferimento è al totale attivo stato patrimoniale (5,5 mln): somma delle classi A, B, C e D dell’attivo (al netto delle poste rettificative). Per il conto economico la voce A.1 del Conto economico, al netto di resi, sconti, abbuoni e imposte direttamente connesse.
Quesito n. 21 – Priorità utilizzo riserve per copertura perdita 2025
Domanda
Nel patrimonio netto della s.r.l., in costanza di una perdita del 2025, sono presenti le seguenti riserve: riserva di rivalutazione Legge n. 147/2013, riserva di trasformazione riserva ex società di persone, riserva indisponibile D.L. n. 104/2020, art. 60, riserva legale e riserva straordinaria. In quale ordine si devono utilizzare tali riserve per assorbire la perdita? Quali sono poi da ricostituire eventualmente?
Risposta
Per assorbire una perdita d’esercizio, le riserve vanno utilizzate in ordine di disponibilità, partendo da quelle più flessibili: riserve facoltative/straordinarie, poi quelle statutarie ed infine la riserva legale.
L’ordine è dettato dalla necessità di preservare prima le riserve vincolate per legge, rispettando il principio di protezione del capitale sociale:
- Utili portati a nuovo: risultati positivi di esercizi precedenti non ancora destinati.
- Riserve facoltative/straordinarie: riserve disponibili costituite liberamente.
- Riserve statutarie: riserve previste dallo statuto della società.
- Riserva legale: per obbligo civilistico (art. 2430 c.c.), è la riserva con la funzione primaria di tutela del capitale, da utilizzare se le altre non bastano.
- Riserve indisponibili (es. da rivalutazione): solo se espressamente consentito, spesso usate in ultima istanza prima del capitale.
- Ricostituzione della riserve legale: è obbligatorio reintegrarla se intaccata.
- Altre riserve (statutarie/facoltative): la loro ricostituzione non è un obbligo di legge, ma dipende dalle decisioni dell’assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio.
Quesito n. 22 – Gestione patrimoniale presso banca
Domanda
Una s.r.l. apre una gestione patrimoniale presso una banca, la quale compra/vende azioni, titoli ecc. e a fine esercizio rilascia il rendiconto della gestione, indicando l’importo della liquidità, delle azioni, ecc. La s.r.l. riclassifica la gestione patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie, è corretto? Oppure bisogna “spacchettare” il portafoglio e inserirlo nelle singole poste (liquidazione, titoli, ecc.) dell’attivo circolante?
Risposta
La riclassificazione della gestione patrimoniale tra le immobilizzazioni finanziarie (B.III) è corretta solo se sussiste l’intenzione di detenere tali titoli a lungo termine (finalità strategica). Se la gestione ha natura speculativa o di breve periodo, va spacchettata nell’attivo circolante (C.III.5 o C.IV).
Quesito n. 23 – Affrancamento riserva di rivalutazione
Domanda
Nel caso in cui io abbia optato per l’affrancamento della riserva di rivalutazione pagando l’imposta sostitutiva del 10% in 4 rate annuali, quando posso considerare la riserva libera? E dove andrà indicata in bilancio dopo il versamento della prima rata? Tra le riserve disponibili e distribuibili o rimane iscritta tra le riserve in sospensione fino al pagamento dell’ultima rata?
Risposta
L’affrancamento si perfeziona con l’indicazione nel modello Redditi SC dell’importo della riserva oggetto di affrancamento nell’apposito quadro RQ.
La riserva diviene libera e non più in sospensione d’imposta con l’opzione per l’affrancamento senza attendere il versamento dell’imposta sostitutiva che va rateizzata in quattro rate annuali decorrenti dal termine per il versamento a saldo dell’IRES.
Quesito n. 24 – Revisori: valutazione delle rimanenze bilanci intermedi
Domanda
Il revisore deve applicare le procedure di revisione anche per la verifica delle rimanenze nei bilanci intermedi, con verifica dell’esistenza fisica anche durante gli inventari infrannuali?
Risposta
Sì confermo, il revisore è tenuto ad effettuare le opportune verifiche contabili sulle poste di cui si compone il bilancio intermedio, in particolare su quelle critiche, di cui certamente il magazzino.
Quesito n. 25 – Copertura perdite anno 2020 e successivi
Domanda
Una società con perdita di 100 riportata a nuovo nel 2020 deve coprire ed annullare la perdita con la riserva copertura perdite stanziata o può continuare a mantenere aperta a bilancio la perdita riportata a nuovo e la contestuale riserva copertura perdite?
Risposta
La società può scegliere di non coprire immediatamente la perdita, mantenendola a bilancio, a meno che essa non eroda il capitale sociale oltre i limiti di legge (artt. 2446–2447 o 2482-bis c.c.). Tuttavia, la riserva di copertura perdite stanziata deve essere utilizzata in via prioritaria per assorbire le perdite riportate, secondo il Principio di OIC 28. Se la riserva è stata esplicitamente accantonata o versata per coprire perdite, l’uso è vincolato alla relativa copertura.
Quesito n. 26 – Scrittura in bilancio valutazione dei derivati
Domanda
In una s.r.l. quale scrittura in bilancio realizzare per una valutazione del derivato al fair value negativa, quando l’anno precedente era considerata positiva?
Risposta
Il passaggio da un derivato con fair value positivo (attività) a negativo (passività) comporta la storno della riserva di patrimonio netto precedentemente costituita (se derivato di copertura) o la rilevazione di una perdita, contabilizzando la passività nello Stato patrimoniale (C.IV) e il componente negativo a Conto economico.
Fondamentale nel rispetto delle disposizioni di cui OIC 32 per comprendere corretto trattamento contabile è la differenza fra derivato di copertura e derivato speculativo.
Quesito n. 27 – Criptovalute nel bilancio delle società
Domanda
Una s.r.l. detiene criptovalute a titolo di investimento, non rientranti nell’attività caratteristica dell’impresa. Si chiede quale sia il corretto trattamento ai fini della valutazione in bilancio delle suddette criptovalute al 31.12.2025, sotto il profilo civilistico e fiscale. In particolare, si richiede di chiarire: criteri di classificazione, trattamento fiscale, variazioni di valore.
Risposta
Le criptovalute detenute da una s.r.l. a titolo di investimento sono contabilizzate come attività immateriali (immobilizzazioni), voce B.I.7 – Altre Immobilizzazioni), iscritte al costo storico secondo il principio del costo (inclusi eventuali oneri), (non è solitamente applicabile il fair value per le s.r.l. che seguono i Principi contabili nazionali OIC).
A fine anno vanno valutate al minore tra il costo storico e il valore di mercato (valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato alla data di chiusura dell’esercizio).
Se il valore di mercato scende, si rileva una svalutazione (perdita durevole) a conto economico.
Se il valore recupera, si può procedere a una rivalutazione, ma non oltre il costo iniziale.
Per le società di capitali, i proventi da cripto-attività concorrono alla formazione del reddito d’impresa; plusvalenze: la differenza positiva tra il corrispettivo della vendita (o il valore di mercato al momento del realizzo).
Quesito n. 28 – Incentivo Regione Veneto ex D.G.R. n. 1388/2024 per assunzione disabile
Domanda
Contributo a titolo di incentivo per l’assunzione di un disabile, che verrà erogato in 3 rate annuali, dalla Regione Veneto per ad una s.r.l., come deve essere trattato fiscalmente? È un contributo che va tassato per cassa art. 88 TUIR? O per competenza quando si ha la certezza del relativo riconoscimento art. 85, lett. g) – h), TUIR?
Risposta
A mio avviso si tassa generalmente per competenza ai sensi dell’art. 85, comma 1, lett. g) o h), del TUIR.
Il ricavo va imputato nell’esercizio in cui sorge il diritto certo (la scadenza dell’anno), non alla riscossione.
Poiché l’incentivo è legato alla permanenza del lavoratore alle scadenze (12, 24, 36 mesi), il contributo matura annualmente.
Essendo un incentivo a sostegno del costo del lavoro, è trattato come contributo in conto esercizio (ricavo) e non in conto capitale, concorrendo alla formazione del reddito imponibile IRES e in quanto proventi a sostegno dell’attività produttiva (costo del lavoro), sono solitamente rilevanti ai fini IRAP.
Quesito n. 29 – Bonus assistenziale nel bilancio di esercizio
Domanda
Una s.r.l. ha chiesto contributo bonus assistenziali 2025 e sempre nel 2025 ha ricevuto la decisione di concessione, mentre nel 2026 è arrivato il provvedimento di erogazione. Il contributo lo inserisco nel bilancio 2025 e lo tasso nello stesso anno o lo inserisco nel bilancio 2026 momento in cui ho la certezza dell’incasso?
Risposta
A mio avviso la contabilizzazione del bonus assistenziale, con concessione nel 2025 ed erogazione nel 2026, segue il principio della competenza economica.
Nel bilancio 2025, si rileva il credito verso l’ente e un ricavo (conto economico) o risconto passivo (stato patrimoniale).
Nel 2026, si registra l’incasso, stornando il credito.
Quesito n. 30 – Rivalutazione titoli nell’attivo circolante oltre il valore di costo
Domanda
Quali sono le conseguenze fiscali e civilistiche di una s.r.l. non quotata che ogni anno al 31.12 adegua il valore dei titoli presenti nell’attivo circolante al valore di mercato fornito dalla banca rilevando plusvalenze o minusvalenza imponibili senza tenere conto del criterio del minore tra costo di acquisto e valore di mercato?
Risposta
Ai sensi delle disposizioni civilistiche, art. 2426, comma 1, n. 9 e OIC 20, la valutazione dei titoli deve avvenire al minore tra costo di acquisto e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.
La violazione di tali disposizioni viola la prudenza.
L’iscrizione a un valore superiore al costo (fair value) genera utili non realizzati, distribuibili solo se accantonati in riserva indisponibile, ma tecnicamente falsa la rappresentazione patrimoniale.
Per cui il bilancio può essere impugnato per falsità, esponendo gli amministratori a responsabilità civile e penale.
Quesito n. 31 – Società immobiliare: ammortamento appartamenti locati
Domanda
Nel caso di società immobiliare, proprietaria solo di appartamenti categoria catastale A4, che concede in locazione a privati, gli ammortamenti su detti appartamenti, che fiscalmente non sono deducili, ai fini civili debbono, in qualsiasi caso, essere fatti oppure è possibile non farli?
Risposta
Secondo i principi di redazione del bilancio previsti dall’art. 2426 Codice civile, le immobilizzazioni materiali la cui utilizzazione è limitata nel tempo devono essere sistematicamente ammortizzate.
Il Principio contabile OIC 16 Immobilizzazioni materiali prevede che i fabbricati strumentali o destinati alla produzione di reddito devono essere ammortizzati in funzione della perdita di utilità economica nel tempo.
Pertanto, dal punto di vista civilistico l’ammortamento dovrebbe essere effettuato salvo il caso in cui il valore del fabbricato non si riduca nel tempo, fattispecie che potrebbe realizzarsi per gli immobili di natura abitativa.
Quesito n. 32 – Scritture in bilancio per sospensione ammortamenti
Domanda
È possibile aver un esempio di sospensione degli ammortamenti dell’esercizio 2024 e ripresa ammortamenti nell’esercizio 2025 con relative scritture e fiscalità differita e variazioni in UNICO?
Risposta
Se la società non ha effettuato gli ammortamenti in un esercizio in conseguenza delle norme emergenziali (D.L. n. 104/2020 e successive proroghe) non avrà imputato a conto economico il relativo componente negativo.
A fronte della sospensione civilistica degli ammortamenti era però possibile continuare la deduzione fiscale mediante variazione in diminuzione in sede di dichiarazione dei redditi. Pertanto, non registrando l’ammortamento il valore contabile resta invariato mentre il valore fiscale si riduce a seguito della variazione in diminuzione operata in sede fiscale.
Si crea così una differenza temporanea deducibile con conseguente iscrizione della fiscalità differita che verrà riassorbita nel momento in cui imputo a conto economico gli ammortamenti sospesi.
La sospensione degli ammortamenti richieda inoltre l’adeguata spiegazione in nota integrativa e l’appostazione di una riserva indisponibile di utili pari agli ammortamenti sospesi.
Quesito n. 33 – Integrazione al mandato professionale
Domanda
Per l’integrazione dell’utilizzo dell’IA nel mandato professionale dei vecchi clienti, ho fatto un modulo integrativo (secondo le specifiche) che ho mandato ai clienti. A questa integrazione ho posto marca temporale per data certa ed ho stampato tale integrazione per allegarla al mandato professionale di ogni singolo cliente. Può andar bene così?
Risposta
Se il modulo integrativo costituisce un allegato al vecchio mandato professionale con specifiche evidenze della nuova normativa, sì può andar bene. È fondamentale che il cliente sottoscriva sia l’allegato e di nuovo il vecchio mandato con indicazione della data.
In ogni caso, a mio avviso, più semplice e corretto, rifare ex novo, come suggerito dal CNDCEC, il mandato professionale.
Quesito n. 34 – Utilizzo IA di banche dati
Domanda
Il professionista ha obbligo di integrare il mandato anche se utilizza l’intelligenza artificiale di note banche dati acquistate?
Risposta
Sì confermo è obbligato. Il cliente deve essere a conoscenza e deve concedere autorizzazione all’utilizzo.
Quesito n. 35 – Intelligenza artificiale: integrazione mandato professionale
Domanda
È possibile prevedere una semplice integrazione al mandato professionale con le specifiche richieste per quanto concerne l’informativa al cliente sull’utilizzo dell’IA o è obbligatorio redigere da capo tutti i mandati professionali?
Risposta
Nessuna controindicazione in merito alla possibilità di effettuare una integrazione mediante predisposizione di uno specifico allegato al vecchio mandato che deve essere opportunamente datato e sottoscritto dal cliente.
In ogni caso considerata la portata della novità, in particolari per società in cui presente organo di controllo (sindaci o revisori), a mio avviso meglio predisporre nuovo mandato ex novo.
Quesito n. 36 – Titoli ETF: valutazione civilistici e fiscali
Domanda
Una s.r.l. detiene ETF a titolo di investimento finanziario, non riconducibile all’attività caratteristica. Si chiede quale sia il corretto trattamento contabile e fiscale degli ETF nel bilancio al 31.12.2025, con riferimento alla loro classificazione, ai criteri di valutazione civilistici e al regime fiscale delle eventuali variazioni di valore. Si domanda inoltre se vi siano particolari criticità?
Risposta
Se l’ETF è acquistato per impiegare temporaneamente la liquidità, si iscrive tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e la relativa valutazione viene effettuata a confrontando il costo di acquisto più oneri accessori con verifica di fine esercizio derivante dal confronto tra il costo e valore di mercato (se il valore è diminuito si svaluta salvo applicazione delle norme eccezionali che consentono di non svalutare in presenza di fluttuazioni temporanee del valore di mercato).
Se la società intende tenerlo stabilmente, può essere classificato tra le immobilizzazioni finanziarie con valutazione al costo salvo svalutazione in presenza di perdite durevoli di valore.
Quesito n. 37 – Svalutazione titoli di mercato anni precedenti
Domanda
Al 31.12.2022 è stata imputata una svalutazione titoli per 46.000 euro a fondo svalutazione titoli (valore di mercato inferiore al costo).
Al 31.12.2023 è stata imputata un’ulteriore svalutazione di 4.000 euro (valore di mercato inferiore al costo).
Al 31.12.2024 è stato stornato il fondo a seguito di rivalutazione per 50.000 euro (valore di mercato superiore al costo).
È corretto?
Risposta
L’art. 2426 al punto 9 del Codice civile stabilisce che
“le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il numero 1), ovvero al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, se minore; tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.”.
Pertanto si ritiene corretta la svalutazione adottata negli esercizi 2022 e 2023 e la ripresa di valore del 2024 che non può comunque superare il costo originario.
Quesito n. 38 – Titoli o obbligazione in contabilità
Domanda
Una società ha parcheggiato la liquidità eccedente in una gestione patrimoniale dove sono confluite obbligazioni e derivati. Considerato che la gestione patrimoniale è dinamica, potete cortesemente chiarire come contabilizzare e valutare i titoli?
Risposta
Partendo dal presupposto dell’art. 2423-bis, comma 1, n. 5, c.c. secondo il quale “gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente” la società dovrà rilevare i singoli titoli/obbligazioni in contabilità e le relative movimentazioni.
Quesito n. 39 – Accantonamento fondo svalutazione crediti
Domanda
Per l’accantonamento al fondo svalutazione crediti a fine anno nella misura prevista dall’art. 106 del TUIR è necessario considerare (a decurtazione dei crediti verso i clienti presenti nell’attivo) anche gli acconti e le caparre (presenti nel passivo) ricevuti dai medesimi clienti?
Risposta
La risposta è negativa.
L’art. 106 del TUIR stabilisce al comma 1 che le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l’importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell’art. 85, sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,50 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti stessi.
Nel computo del limite si tiene conto anche di accantonamenti per rischi su crediti.
La deduzione non è più ammessa quando l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti ha raggiunto il 5 per cento del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell’esercizio.
L’ammontare dei crediti non deve essere ridotto delle caparre o acconti ricevuti dai clienti che rappresentano invece dei debiti verso clienti da iscrivere al passivo dello stato patrimoniale e non sono componenti rettificative dei crediti.
Quesito n. 40 – Costi cessione quote
Domanda
Una società ha fatto per conto dei soci le trattative per cessione del 100% delle quote. I compensi allo studio di consulenza per assistenza sono stati pattuiti con e addebitati alla società. Tali costi pur presenti in bilancio sono con IVA indetraibile e costo indeducibile in quanto non inerenti oppure almeno in parte si può considerali inerenti per patti anche a tutela della società/dipendenti?
Risposta
Si ritiene, personalmente, che i costi sostenuti dalla società per la cessione delle quote dei soci non siano inerenti all’attività della società salvo riuscire a dimostrare un interesse effettivo e diretto della società.
L’interesse della società potrebbe sussistere ad esempio qualora la cessione sia funzionale ad una riorganizzazione societaria in funzione dello sviluppo della stessa società per l’ingresso di un nuovo socio con apporto finanziario/industriale o qualora l’operazione sia collegabile alla continuità aziendale del soggetto giuridico.
Quesito n. 41 – Super deduzione assunzioni e cessazione del rapporto di lavoro
Domanda
Se il dipendente su cui è maturato il beneficio nel 2024, cessa il rapporto nel 2025 o 2026, decade il beneficio? Deve essere restituito?
Risposta
La disciplina della maggiorazione del costo ammesso in deduzione per le nuove assunzioni (cosiddetta maxi-deduzione introdotta dall’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023, attuata dal D.M. 25 giugno 2024 e chiarita dalla circolare Agenzia delle Entrate n. 1/2025) non prevede una “decadenza” nel senso classico di perdita retroattiva automatica del beneficio, ma prevede alcune condizioni in mancanza delle quali non può essere fruita l’agevolazione.
Ad esempio, in mancanza dell’incremento occupazionale netto o di riduzione complessiva della forza lavoro.
Quesito n. 42 – Iper ammortamento: mancato aggiornamento dei modelli di comunicazione
Domanda
Per avere l’agevolazione dell’iper ammortamento vanno compilate le domande al GSE la prima per prenotare l’acquisto, il secondo per il versamento minimo del 20% e la terza la fine dell’investimento. I modelli all’interno del GSE non sono allineati agli investimenti 2026 che cosa bisogna fare visto che non è possibile compilare la domanda e dobbiamo acquistare ora dei beni?
Risposta
La situazione descritta relativamente alla piattaforma GSE, quale canale obbligatorio delle comunicazioni relative all’iper ammortamento 4.0, deriva dal mancato aggiornamento dei modelli relativamente agli investimenti 2026, perché mancano i provvedimenti attuativi e i modelli definitivi.
Al momento si è determinato un vuoto operativo temporaneo tra la norma che consente gli investimenti e l’aggiornamento della piattaforma segnalato da molte imprese.
Quesito n. 43 – Contributo in conto interessi: tassazione per cassa o competenza?
Domanda
Un contributo in conto interessi è tassato per cassa nell’esercizio di erogazione o tassato per competenza e ripartito in base alla durata del finanziamento che ha determinato quel contributo.
Risposta
L’art. 88, comma 3, lett. b), del TUIR considera sopravvenienza attive i proventi in denaro o in natura conseguiti a titolo di contributo o di liberalità, esclusi i contributi di cui alle lett. g) e h) del comma 1 dell’art. 85 e quelli per l’acquisto di beni ammortizzabili indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato.
Tali proventi concorrono a formare il reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati (per cassa).
Nel caso indicato nel quesito i contributi vanno rilevati per competenza tra i proventi finanziari del conto economico: voce C17 “interessi ed altri oneri finanziari” (se rilevati in esercizi successivi a quelli di contabilizzazione degli interessi passivi, sono invece compresi nella voce C16 “altri proventi finanziari”).
I contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti.
Quesito n. 44 – Rilevazione imposte in bilancio
Domanda
Se nel bilancio 2024 fossero state rilevate IRES e/o IRAP in modo impreciso (errato conteggio variazioni aumento/diminuzione adeguamento ISA, ecc.) è corretto rilevare la maggior imposta tra le imposte correnti o meglio una collocazione diversa nel conto economico?
Risposta
Ipotizzando che il caso indicato dal lettore faccia riferimento ad un errore non rilevante come definito dal Principio contabile OIC 29 la relativa sopravvenienza attiva, o passiva che sia, andrà rilevata alla voce 20) del conto economico evidenziandole in una voce di “imposte relative a esercizi precedenti”.
Quesito n. 45 – Mini IRES: limiti all’agevolazione
Domanda
S.r.l. con utile 2023 di 50mila euro, utile 2024 di 100mila euro e utile 2025 di 300mila euro.
Nel caso di acquisto 5.0 di 200mila euro può calcolare il 20% su tutto l’utile 2025?
Risposta
L’art. 12 del D.M. 8 agosto 2025 introduce un limite all’agevolazione cosiddetta mini-IRES:
“Ferma restando la cumulabilità con la fruizione di altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi eleggibili, la minore imposta dovuta per effetto della riduzione dell’aliquota IRES spetta nei limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell’impresa per gli investimenti rilevanti ai sensi dell’art. 5 del presente Decreto”.
Quesito n. 46 – Credito 4.0.: errore nel bilancio 2024
Domanda
Nel caso che nel bilancio 2024 per un credito 4.0 non sia stata indicata la voce risconti passivi per i ricavi (non imponibili) di pertinenza del credito e rinviabili a futuro, come possiamo risolvere questo errore in bilancio? Esso è relativo al primo anno di gestione del credito 4.0.
Risposta
L’errore dovrà essere corretto applicando le indicazioni del Principio contabile OIC 29.
Ipotizzando che l’errore non sia rilevante la correzione avverrà nell’esercizio in cui è stato scoperto mediante rilevazione di una sopravvenienza passiva pari al risconto passivo ancora in essere.
Nell’ipotesi in cui l’errore sia qualificabile come rilevante dovrà essere corretto mediante imputazione a patrimonio netto (riduzione del netto).
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