CIRCOLARE MONOGRAFICA
DI STEFANO SETTI | 6 NOVEMBRE 2025
Se l’operatività è seriale, il fisco riqualifica il soggetto e attiva IRPEF e IVA, usando in modo incisivo presunzioni bancarie e dati DAC7
La Corte di Cassazione (sent. 21 marzo 2025, n. 7552) affronta un caso “simbolo” di commercio online: oltre 1.600 vendite di scarpe in due anni su piattaforma di aste/marketplace. La Suprema Corte conferma che la serialità e continuità delle cessioni costituiscono indice sufficiente di professione abituale e quindi di reddito d’impresa ai fini IRPEF e soggettività passiva IVA (art. 55 TUIR; art. 4 D.P.R. n. 633/1972; art. 2195 c.c.), senza che occorra provare un’autonoma organizzazione (requisito invece rilevante solo per IRAP). Sono ritenute legittime le presunzioni bancarie (art. 32 D.P.R. n. 600/1973; art. 51 D.P.R. n. 633/1972) e la motivazione per relationem degli avvisi, purché il contenuto essenziale sia conoscibile (art. 7 Legge n. 212/2000).
Premessa
La Corte, con sent. 21 marzo 2025, n. 7552, accoglie due motivi: (i) IRAP per carenza di motivazione sul requisito dell’“autonoma organizzazione”; (ii) IVA su prelievi/acquisti non fatturati: per il cessionario inadempiente non è dovuta l’imposta, ma opera la “sola” sanzione ex art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997.
Il tutto si inserisce nel quadro DAC7, che incrementa il reporting dei venditori “attivi”: come abbiamo sostenuto noi di MySolution in più eventi formativi, il problema della rideterminazione del presupposto soggettivo IVA a seguito della DAC7 era facilmente desumibile.
Il caso e il suo valore “di scuola”
Il contribuente vende 1.211 paia di scarpe nel 2008 e 418 nel 2009 tramite piattaforma di aste/marketplace. L’Agenzia, incrociando tabulati della piattaforma e movimenti bancari, emette due avvisi di accertamento induttivi (art. 39, comma 2, D.P.R. n. 600/1973). In primo grado il contribuente vince, ma la CTR riforma: reddito d’impresa, non “redditi diversi”, in ragione dell’elevatissimo numero di transazioni. In Cassazione: la Corte respinge le doglianze su motivazione degli atti e contraddittorio preventivo in IVA (mancata prova di resistenza), ma accoglie due punti-chiave: IRAP (motivazione assente sull’autonoma organizzazione) e IVA sui prelievi (acquisti non fatturati: no imposta, solo sanzione al cessionario).
Messaggio forte e chiaro: se su Vinted/eBay, Wallapop & co. le vendite “esplodono” per numeri e continuità, non siamo più nelladismissione occasionale ma nella compravendita professionale.
Il perno giuridico: abitualità ≠ occasionalità
La nozione fiscale di “impresa” è più ampia di quella civilistica
La Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato: ai fini fiscali (art. 55 TUIR; art. 4 D.P.R. n. 633/1972) è “impresa” l’esercizio perprofessione abituale, anche non esclusiva, delle attività ex art. 2195 c.c.
Non serve l’“organizzazione” in senso civilistico (art. 2082 c.c.). È sufficiente che l’attività si ripeta con continuità e finalità di lucro.
Conseguenze: IRPEF e IVA si applicano; possono maturare anche obblighi contabili e, in pratica, la necessità di aprire partita IVA.
Indicatori fattuali dell’abitualità
- Numero di transazioni elevato su più periodi d’imposta.
- Reperimento stock per rivendere.
- Prezzi e pratiche tipiche del commercio (resoconti, resi, feedback sistematici).
- Messaggi/annunci che rivelano una proposta stabile.
La sentenza considera dirimente la magnitudo (1.629 vendite in due anni): la dimensione “schiaccia” l’argomento dell’occasionalità.
Accertamento: presunzioni bancarie e motivazione per relationem
Presunzioni su conti correnti
Gli accrediti e i prelevamenti non giustificati sui conti costituiscono presunzioni legali relative di ricavi/compensi (art. 32 D.P.R. n. 600/1973; art. 51D.P.R. n. 633/1972). Grava sul contribuente fornire prova contraria. La Corte riafferma che tali presunzioni non valgono solo per imprenditori/professionisti: possono estendersi alla generalità dei contribuenti (in coerenza col rinvio all’art. 38 D.P.R. n. 600/1973).
Motivazione degli atti e “relationem”
L’avviso è legittimo se consente di comprendere la pretesa (petitum e causa petendi). La motivazione per relationem è valida quando il documento richiamato è allegato, riprodotto nei suoi elementi essenziali o già conosciuto dal contribuente (art. 7 Legge n. 212/2000).
Nel caso, il “tabulato” della piattaforma non allegato è comunque conoscibile, perché il contenuto essenziale (numero e valore delle transazioni) era stato riassunto e già portato a conoscenza in sede istruttoria; il resto attiene al merito probatorio, non alla validità dell’atto.
Tre snodi delicati: contraddittorio, IRAP e IVA sui prelievi
Contraddittorio endoprocedimentale in IVA e “prova di resistenza”
Per i tributi armonizzati il vizio per mancato contraddittorio “a monte” non è automatico: occorre la prova di resistenza, cioè dimostrare che il confronto avrebbe potuto mutare l’esito (Cass., sez. unite, n. 24823/2015). Qui il contribuente non l’ha fornita: motivo respinto.
IRAP: serve motivazione vera su “autonoma organizzazione”
La CTR ha qualificato il reddito come d’impresa (IRPEF/IVA) ma non ha motivato sul presupposto IRAP (art. 2 D.Lgs. n. 446/1997). La Cassazione cassasul punto e rinvia: occorre verificare se esistano beni strumentali eccedenti il minimo, personale o un coordinamento stabile di fattori produttivi. È una verifica autonoma rispetto alla soggettività IVA.
IVA e “acquisti in nero” del cessionario: solo sanzione, non imposta
Se il cedente non fattura e il cessionario non regolarizza (autofattura), non si può pretendere dal cessionario il versamento dell’IVA; opera la sola sanzione di cui all’art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997, con perdita della detrazione e ulteriori effetti sanzionatori.
La Cassazione accoglie il motivo: sui prelievi ricondotti ad acquisti non fatturati non è dovuta IVA dal cessionario (in continuità con Cass., sez. unite, n. 26126/2010; Cass. n. 1659/2015 e n. 35435/2022).
DAC7: il nuovo “radar” delle Entrate per i marketplace
La Direttiva n. 2021/514 (DAC7), recepita nel 2023, obbliga i gestori di piattaforme (Vinted, eBay, Airbnb, ecc.) a raccogliere e trasmettere alle Entrate i dati dei venditori che, nell’anno, superano ≥ 30 vendite o > 2.000 euro di corrispettivi.
La comunicazione non equivale a tassazione automatica. È però un filtro potente per selezionare i soggetti da controllare e incrociare le informazioni con i conti correnti. La sentenza n. 7552/2025 fornisce il criterio qualitativo che mancava: la serialità, da sola, è sufficiente per integrare impresa e soggettività IVA.
Come abbiamo sostenuto noi di MySolution in più eventi formativi, la rideterminazione del presupposto soggettivo IVA alla luce di DAC7era facilmente desumibile: più dati ⇒ più tracciabilità ⇒ maggiore facilità di provare abitualità e professionalità della rivendita.
Tabella riepilogativa
| Profilo | Regola/Principio | Norme di riferimento | Esito nel caso |
| Qualificazione del reddito | Serialità = professione abituale ⇒ reddito d’impresa anche senza organizzazione | Art. 55 TUIR; art. 4 D.P.R. n. 633/1972; art. 2195 c.c. | Confermato |
| Presunzioni bancarie | Movimenti non giustificati = presunzione legale relativa di ricavi | Art. 32 D.P.R. n. 600/1973; art. 51 D.P.R. n. 633/1972 | Legittime |
| Motivazione per relationem | Valida se atti allegati/riprodotti/già noti; sufficiente “contenuto essenziale” | Art. 7 Legge n. 212/2000; giurisprudenza | Motivo respinto |
| Contraddittorio in IVA | Vizio solo con prova di resistenza | Cass., sez. unite, n. 24823/2015 | Non provata |
| IRAP | Richiede autonoma organizzazione e motivazione specifica | Art. 2 D.Lgs. n. 446/1997 | Accolto (rinvio) |
| IVA su acquisti senza fattura (cessionario) | No imposta al cessionario; solo sanzione | Art. 6, comma 8, D.Lgs. n. 471/1997; Cass., sez. unite, n. 26126/2010; Cass. n. 35435/2022 | Accolto |
| DAC7 | Reporting: ≥30 vendite o >2.000 € ⇒ dati al Fisco (screening) | Dir. UE n. 2021/514; recep. IT 2023 | Rilevanza indiziaria per “impresa” |
Implicazioni pratiche (per consulenti e venditori online)
Per i consulenti
- Mappare i rischi: intercettare clienti “serial seller” su Vinted/eBay & co. che superano le soglie DAC7 o, comunque, manifestano abitualità (anche senza superarle).
- Soggettività IVA: spiegare che non serve un negozio o dipendenti per “diventare impresa” ai fini fiscali; basta la continuità.
- IRAP: in caso di ripresa, pretendere una motivazione qualificata sull’“autonoma organizzazione”; non basta dire “vende molto”.
- Presunzioni bancarie: costruire contro-prove (ad es. accrediti privi di rilievo reddituale, rimborsi, trasferimenti infragruppo familiare, ecc.), con documenti.
- Acquisti non fatturati: ricordare che al cessionario non è chiesta l’IVA, ma scattano sanzioni (e perdita detrazione). Implementare procedure di regolarizzazione (se applicabili).
- Policy di piattaforma & archiviazione: salvare estratti, feedback, messaggistica, ordine/pagamenti; tenere conti dedicati.
Per i venditori “seriali”
- Segnali d’allarme: centinaia di pezzi, reintegro scorte, annunci sistematici ⇒ probabile impresa.
- Cosa fare: valutare partita IVA, regime forfetario o ordinario, fatturazione elettronica, adempimenti IVA (registri, liquidazioni).
- Separare i flussi: un conto dedicato evita cortocircuiti probatori.
- Non fidarsi delle sole soglie DAC7: si può essere impresa anche sotto le soglie se l’attività è stabile e organizzata “quel tanto che basta”.
- Gestire i resi e le garanzie: pratiche “da negozio” sono indizi di professionalità.
- Ravvedimento: ove necessario, valutare regolarizzazioni tempestive per ridurre sanzioni.
Spunti difensivi (quando ci sono margini)
- Occasionalità vera: vendite sporadiche, oggetti personali, assenza di riacquisto scorte, assenza di canali “brandizzati”.
- Conti correnti: tracciare la causale degli accrediti (prestiti, rimborsi, bonifici familiari) per spezzare la presunzione.
- Contraddittorio in IVA: se manca, provare concretamente come avrebbe inciso (fornitori, prezzi, resi, margini).
- IRAP: confutare autonoma organizzazione (nessun personale, beni minimi, attività non stabilmente coordinata).
- Acquisti non fatturati: ribadire che non si può pretendere l’imposta dal cessionario (solo sanzione); verificare eventuali profili penali esclusi (nessuna frode?).
Conclusioni
La sentenza n. 7552/2025 alza il sipario sul “non detto” del commercio online tra privati: la ripetizione fa l’impresa. Non occorrono magazzini, insegne o dipendenti: se l’operatività è seriale, il fisco riqualifica il soggetto e attiva IRPEF e IVA, usando in modo incisivo presunzioni bancarie e dati DAC7. Resta autonomo il tema IRAP, che pretende autonoma organizzazione e una motivazione seria. Sul versante IVA, la Corte mette un paletto importante: per gli acquisti non fatturati del cessionario, no all’imposta e sì alla sola sanzione.
Per i professionisti, è il momento di passare da “consigli generali” a procedure: profilazione dei clienti attivi sui marketplace, checklist di soggettività IVA, protocolli per regolarizzazione e difesa probatoria. Per i venditori “seriali”, è tempo di scegliere: compliance (partita IVA, regimi, adempimenti) oppure rischio di accertamenti costosi.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 55;
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 4 e 5;
- Dir. UE 22 marzo 2021, n. 2021/514;
- Cass. civ., sent. 21 marzo 2025, n. 7552.
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