3° Contenuto: Asse.co, il TAR del Lazio conferma l’esclusiva ai Consulenti del Lavoro: respinto il ricorso dei Commercialisti

COMMENTO

DI MATTEO RIZZARDI | 13 LUGLIO 2026

Nel perenne e silenzioso conflitto di attribuzioni che anima il panorama delle professioni ordinistiche italiane, il perimetro della Consulenza del lavoro rappresenta da sempre un terreno minato. Il Legislatore sembrava aver tracciato una linea di pacifica convivenza, abilitando al compimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale non solo i Consulenti del lavoro, ma anche gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Una parificazione apparente, che per questi ultimi sconta unicamente il modesto onere formale di una comunicazione preventiva agli Ispettorati territoriali del lavoro.

Premessa

Nel perenne e silenzioso conflitto di attribuzioni che anima il panorama delle professioni ordinistiche italiane, il perimetro della Consulenza del lavoro rappresenta da sempre un terreno minato. Il Legislatore sembrava aver tracciato una linea di pacifica convivenza, abilitando al compimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale non solo i Consulenti del lavoro, ma anche gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Una parificazione apparente, che per questi ultimi sconta unicamente il modesto onere formale di una comunicazione preventiva agli Ispettorati territoriali del lavoro.

Eppure, le norme primarie finiscono sovente per scontrarsi con la prassi amministrativa: è il caso emblematico dell’Asse.co. (Asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro), uno strumento nato in virtù di un protocollo d’intesa stipulato in origine nel 2014, e rinnovato nel 2016, a porte chiuse tra il Ministero del lavoro (le cui funzioni ispettive sono poi confluite nell’Ispettorato nazionale) e l’Ordine dei Consulenti del lavoro. L’obiettivo di tale asseverazione è certificare la regolarità retributiva e contributiva delle imprese per orientare l’attività di vigilanza altrove, offrendo un salvacondotto alle aziende virtuose. 

Il contenzioso amministrativo: la pretesa respinta

Di fronte al palese diniego dell’amministrazione di estendere ai Commercialisti il potere di rilasciare l’asseverazione, il Consiglio nazionale di categoria ha impugnato il provvedimento, lamentando una macroscopica violazione dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento, nonché una palese frizione con le direttive europee sulla libera concorrenza e parità di trattamento. La tesi era cristallina: se la legge mi abilita a gestire il rapporto di lavoro, perché mi si inibisce di asseverarlo?

La recente sentenza del giudice amministrativo laziale,n. 12539 del 9 luglio 2026, tuttavia, abbatte senza appello le speranze dei Commercialisti.

Le motivazioni del giudice

Il ragionamento del Tribunale è emblematico. Pur non potendo negare la competenza di base dei Commercialisti in ambito giuslavoristico, i giudici setacciano l’ordinamento alla ricerca di una “pluralità di elementi di differenziazione” sufficienti a giustificare l’asimmetria di trattamento.

In primo luogo, si fa leva su una serie di funzioni accessorie che il Legislatore ha ritagliato in via esclusiva per i Consulenti: dalla certificazione dei contratti di lavoro, all’istituzione di camere arbitrali, fino alle procedure telematiche per le dimissioni e all’attività di intermediazione. Dunque, poiché ai Consulenti sono state storicamente accordate specifiche prerogative normative, non è ritenuto “palesemente irragionevole” che l’amministrazione conceda loro anche l’esclusiva sull’asseverazione.

Vine inoltre evidenziata la stretta compenetrazione tra l’Ispettorato e i Consulenti del lavoro: i vertici dell’Agenzia siedono nelle commissioni per l’esame di Stato dei Consulenti, e l’Ordine è vigilato dal Ministero del lavoro medesimo. I Commercialisti, per contro, rispondono gerarchicamente al Ministero della giustizia. Questa diversa catena di controllo ministeriale costituisce la base per per legittimare l’esclusione.

Qualche riflessione

Il Tribunale liquida le pesanti questioni di incompatibilità con il diritto unionale e la libera prestazione dei servizi come un tentativo di “parificazione asimmetrica” tra figure che mantengono vocazioni diverse. Il giudice amministrativo ribadisce infatti che la vera natura, il “proprium”, del Commercialista resta la “competenza specifica in economia aziendale e diritto d’impresa”, confinandolo di fatto alla sola contabilità e al fisco.

Ciò che lascia attoniti in questa vicenda non è la difesa del principio di specializzazione, ma l’impiego di sterili argomentazioni amministrative per blindare un vantaggio competitivo sul mercato. Se un professionista ha le competenze legali per gestire integralmente le paghe, i contributi e i complessi rapporti di lavoro di un’impresa, precludergli la facoltà di asseverare quel medesimo operato – solo perché il suo Ordine professionale è vigilato dal dicastero “sbagliato” o perché escluso a priori dai tavoli in cui si firmano i protocolli – appare una conclusione che mortifica il buon senso prima ancora che il diritto dell’Unione.

Questa pronuncia cristallizza così un’amara verità del nostro sistema normativo: non basta il sapere tecnico, né l’abilitazione formale di una legge dello Stato per poter competere liberamente. È necessario, evidentemente, risiedere nel corretto recinto ministeriale. Un inno alla forma che divora la sostanza, celebrato all’ombra della giustizia amministrativa.

Riferimenti normativi:

  • TAR Lazio sent.  9 luglio 2026, n. 12539

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