COMMENTO
DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 11 MARZO 2026
La Legge di Bilancio 2026, ha apportato, a decorrere dal 1° gennaio 2026, modifiche alla disciplina dell’Assegno di Inclusione eliminando la previsione relativa al periodo di sospensione di 1 mese successivo allo scadere delle prime 18 mensilità di fruizione della misura e ai singoli periodi di rinnovo di 12 mesi ed estendendo l’applicabilità della disciplina del contributo straordinario alle domande dell’ADI per le quali il diciottesimo mese di percezione del beneficio sia ricaduto nel mese di novembre 2025.
Premessa
L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall’articolo 11del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85.
In particolare, l’ADI consiste in un sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionato alla prova dei mezzi e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Si compone di due parti: un’integrazione del reddito familiare fino a una soglia (quota A) e un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato (quota B).
La Legge di Bilancio 2026 (Legge 30 dicembre 2025, n. 199), ha apportato, a decorrere dal 1° gennaio 2026, modifiche alla disciplina dell’Assegno di Inclusione eliminando la previsione relativa al periodo di sospensione di 1 mese successivo allo scadere delle prime diciotto mensilità di fruizione della misura e ai singoli periodi di rinnovo di 12 mesi ed estendendo l’applicabilità della disciplina del contributo straordinario alle domande dell’ADI per le quali il diciottesimo mese di percezione del beneficio sia ricaduto nel mese di novembre 2025.
Eliminazione del periodo di sospensione di un mese successivo allo scadere delle prime diciotto mensilità
L’articolo 1, comma 158 , della Legge di Bilancio 2026, sostituisce il comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 48/2023, disponendo che:
“Il beneficio economico è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato, previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L’importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50% dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato ai sensi del primo periodo”.
Viene, pertanto, eliminata la previsione relativa al periodo di sospensione di 1 mese successivo allo scadere delle prime diciotto mensilità di fruizione della misura e ai singoli periodi di rinnovo di 12 mesi.
Dunque, i nuclei familiari beneficiari dell’ADI possono presentare la domanda di rinnovo dal mese successivo a quello dell’ultimo pagamento (diciottesimo mese o dodicesimo mese in caso di rinnovo).
A seguito di tale presentazione – ferme restando le indicazioni contenute nel Messaggio n. 2052 del 27 giugno 2025 per quanto attiene alla sottoscrizione del Patto di attivazione digitale (PAD) nucleo – il beneficio economico dell’ADI viene riconosciuto dal mese di presentazione della domanda, a seguito dell’esito positivo della relativa istruttoria, per i nuclei familiari la cui composizione sia rimasta invariata, o dal mese di sottoscrizione del PAD nucleo, per i nuclei familiari la cui composizione sia variata.
In particolare, il beneficio economico dell’ADI viene corrisposto, ai sensi del novellato comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 48/2023, per la prima mensilità di rinnovo per un importo pari al 50% del beneficio economico rinnovato.
In caso di pagamento della diciottesima mensilità il 27 gennaio 2026 e di presentazione della domanda di rinnovo a febbraio con PAD nucleo sottoscritto il 10 marzo 2026 (a seguito di variazione della composizione del nucleo familiare), il beneficio rinnovato decorre da marzo 2026 con pagamento della prima mensilità di rinnovo relativa a marzo 2026, per un importo pari al 50 per cento, intorno al giorno 15 del mese di aprile e dell’intero importo della seconda mensilità di rinnovo, relativa ad aprile 2026, intorno al giorno 27 dello stesso mese.
La domanda di rinnovo con decorrenza del pagamento della prima mensilità a marzo 2026, qualora prosegua in modo lineare, terminerà alla fruizione della dodicesima mensilità, ossia con le disposizioni di pagamento del mese di febbraio 2027.
Novità in materia di contributo straordinario aggiuntivo dell’ADI
L’articolo 1, comma 159 , della Legge di Bilancio 2026 stabilisce che le previsioni in materia di contributo straordinario aggiuntivo dell’ADI, ex articolo 10-ter commi 1 e 2, D.L. n. 92/2025, si applicano ai nuclei familiari per cui il diciottesimo mese di percezione del beneficio dell’ADI, prima della sospensione, ricade nel mese di novembre 2025.
Pertanto, previa verifica della sussistenza dei requisiti normativi, spetta un contributo straordinario aggiuntivo pari all’importo della prima mensilità di rinnovo, comunque non superiore a 500 euro, anche ai nuclei familiari che abbiano presentato domanda di rinnovo dopo la fruizione della diciottesima mensilità avvenuta a novembre 2025.
L’INPS ha precisato che, qualora i nuclei familiari abbiano fruito della diciottesima mensilità nel 2025 e presentino domanda di rinnovo (o sottoscrivano il PAD nucleo) a partire da gennaio 2026, per gli stessi trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 158 , della Legge di Bilancio 2026, precedentemente descritte.
Rimodulazione dei limiti di spesa per Adi e incentivi
L’articolo 1, comma 160, della Legge di Bilancio 2026 interviene sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 13, comma 8, lettera a), del D.L. n. 48/2023 (beneficio economico dell’Assegno di inclusione), incrementandola di
- 160 milioni di euro per l’anno 2026,
- 166,5 milioni di euro per l’anno 2027,
- 168,5 milioni di euro per l’anno 2028,
- 171 milioni di euro per l’anno 2029,
- 173 milioni di euro per l’anno 2030,
- 176 milioni di euro per l’anno 2031,
- 178,5 milioni di euro per l’anno 2032 e
- 181,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033.
Il medesimo articolo 1, comma 160 , della Legge di Bilancio 2026 interviene altresì sull’autorizzazione di spesa di cui alla lettera b) del citato comma 8 dell’articolo 13 del D.L. n. 48/2023 (incentivi), riducendola, a seguito dell’attività di monitoraggio, di 54 milioni di euro per l’anno 2026 e di 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027, con conseguente rideterminazione degli importi indicati all’alinea dell’articolo 13, comma 8 , del medesimo decreto-legge.
Riferimenti normativi:
- D.L. 4 maggio 2023, n. 48 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85)
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199
- INPS, Messaggio 23 febbraio 2026, n. 640
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