COMMENTO
DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 12 MARZO 2026
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) non cambia l’architettura del sistema pensionistico italiano. Non introduce nuovi modelli di accesso né ridisegna i requisiti di base. Si muove, piuttosto, nel solco degli ultimi anni: proroga strumenti già esistenti, rafforza alcune tutele, elimina sperimentazioni e riporta al centro i meccanismi automatici di equilibrio finanziario.
La Circolare INPS n. 19/2026 ha fornito indicazioni applicative sulle novità previdenziali della Legge n. 199/2025 .
Premessa
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) non cambia l’architettura del sistema pensionistico italiano. Non introduce nuovi modelli di accesso né ridisegna i requisiti di base. Si muove, piuttosto, nel solco degli ultimi anni: proroga strumenti già esistenti, rafforza alcune tutele, elimina sperimentazioni e riporta al centro i meccanismi automatici di equilibrio finanziario.
La Circolare INPS n. 19 del 25 febbraio 2026 rappresenta il primo chiarimento organico su come applicare le novità contenute nei commi 162, 163 , 179 , 194 e 195194 e 195 dell’art. 1 della Legge n. 199/2025. Il documento, condiviso con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, traduce il dato normativo in indicazioni operative per lavoratori, consulenti e operatori.
APE sociale: si va avanti senza cambiare le regole
Uno degli interventi principali riguarda la proroga dell’APE sociale fino al 31 dicembre 2026. La legge richiama integralmente la disciplina già prevista dalla Legge n. 232/2016, e la circolare sottolinea espressamente che non vi sono modifiche normative.
Questo significa che restano invariati i requisiti, le categorie di beneficiari, le regole di incumulabilità e le modalità di presentazione delle domande. Per il 2026 l’età minima richiesta è pari a 63 anni e 5 mesi.
Possono accedere all’APE sociale i disoccupati che abbiano perso il lavoro in determinate condizioni e che abbiano esaurito la NASpI, i caregiver che assistono un familiare con handicap grave, gli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 74% e i lavoratori impegnati in attività gravose. Anche i requisiti contributivi restano quelli già noti: 30 anni nella maggior parte dei casi, 36 anni (ridotti a 32 per alcune categorie come edili e ceramisti) per le attività gravose.
Resta inoltre la riduzione del requisito contributivo per le donne, pari a 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di due anni.
Dal punto di vista pratico, è importante ricordare che l’APE sociale non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo il lavoro autonomo occasionale entro 5.000 euro lordi annui. Le scadenze per la presentazione della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso – 31 marzo, 15 luglio e 30 novembre 2026 – assumono un rilievo decisivo per la pianificazione delle cessazioni.
La proroga è accompagnata da uno stanziamento pluriennale fino al 2031, segnale che lo strumento continua a essere considerato utile per gestire situazioni di particolare fragilità, pur senza diventare strutturale.
Maggiorazione sociale: un rafforzamento mirato
Un altro intervento riguarda la maggiorazione sociale prevista dall’art. 38 della Legge n. 448/2001. La Legge di Bilancio 2026 aumenta di 20 euro mensili l’importo dell’incremento e innalza di 260 euro annui il limite reddituale per accedere al beneficio.
La circolare chiarisce che l’aumento sarà riconosciuto automaticamente ai soggetti già titolari. Non cambia la struttura del meccanismo, che resta legato a precise soglie reddituali individuali e coniugali, ma si amplia leggermente la platea potenziale.
L’intervento interessa in particolare pensionati in condizioni disagiate, come ultrasettantenni, invalidi civili totali, sordomuti e ciechi assoluti. Si tratta di una misura di natura redistributiva: non modifica i requisiti per andare in pensione, ma incide sull’importo delle prestazioni assistenziali collegate.
Restare al lavoro conviene: l’estensione del bonus
La legge estende al 2026 l’incentivo per chi, pur avendo maturato i requisiti per la pensione anticipata, sceglie di continuare a lavorare.
Possono accedere al beneficio sia coloro che entro il 31 dicembre 2025 hanno maturato i requisiti per la pensione anticipata flessibile (62 anni e 41 anni di contributi), sia coloro che entro il 31 dicembre 2026 raggiungono i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi per gli uomini, 41 anni e 10 mesi per le donne).
In concreto, il lavoratore può chiedere di ricevere direttamente in busta paga la quota di contributi a proprio carico (circa il 9,19%), che non viene più versata né accreditata. L’importo è esente da imposizione fiscale e decorre dalla prima finestra utile successiva ai tre mesi previsti per la pensione anticipata ordinaria.
È una scelta che comporta un vantaggio immediato in termini di liquidità, ma anche una minore contribuzione futura. L’opzione è revocabile e richiede una domanda telematica all’INPS.
Stop al cumulo con la previdenza complementare
La legge interviene anche in senso restrittivo, abrogando la possibilità, prevista per il 2025, di utilizzare rendite di previdenza complementare per raggiungere l’importo soglia necessario all’accesso alla pensione nel sistema contributivo puro.
Viene quindi meno la facoltà di computare tali rendite ai fini del requisito economico e viene eliminato anche l’incremento contributivo di cinque anni collegato a questa opzione. La soppressione si applica anche alle domande già presentate.
Il sistema torna così alla distinzione netta tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare, restringendo le possibilità di accesso anticipato nel regime contributivo puro.
La fine delle misure sperimentali
La Legge di Bilancio 2026 non proroga né Opzione donna né la pensione anticipata flessibile. Potranno accedervi solo coloro che abbiano maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2024 (per Opzione donna) o entro il 31 dicembre 2025 (per la pensione anticipata flessibile).
È una scelta che conferma la progressiva chiusura delle misure sperimentali di flessibilità generalizzata in uscita, riportando il sistema verso regole più uniformi e meno derogatorie.
Il ritorno dell’adeguamento alla speranza di vita
Il cambiamento più significativo, anche sul piano simbolico, è la ripresa dell’adeguamento biennale dei requisiti anagrafici e contributivi alla speranza di vita.
Dopo un periodo di sospensione, dal 2027 i requisiti torneranno ad aumentare: di 1 mese nel 2027 e, a regime, di 3 mesi dal 2028 rispetto ai requisiti del 2026. La pensione di vecchiaia passerà quindi dai 67 anni del 2026 a 67 anni e 1 mese nel 2027, fino a 67 anni e 3 mesi nel 2028. Incrementi analoghi riguarderanno la pensione anticipata ordinaria e le prestazioni nel sistema contributivo.
Sono previste alcune esclusioni per determinate categorie, come i lavoratori impegnati in attività gravose o usuranti, ma la regola generale torna a essere quella dell’adeguamento automatico.
Un sistema più stabile, ma meno flessibile
Nel suo insieme, la disciplina per il 2026 restituisce l’immagine di un sistema previdenziale orientato alla stabilizzazione. Si confermano strumenti mirati come l’APE sociale, si rafforzano interventi a favore dei pensionati più fragili, si incentivano le permanenze volontarie al lavoro, ma si chiudono progressivamente gli spazi di flessibilità generalizzata.
Con il ritorno dell’adeguamento alla speranza di vita, il sistema si riallinea alla disciplina ordinaria delineata negli anni precedenti. Per lavoratori e professionisti del settore, il 2026 si presenta dunque come un anno di transizione: meno sperimentazioni, più automatismi e una crescente necessità di pianificare con attenzione il proprio percorso pensionistico alla luce dell’innalzamento graduale dei requisiti.
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