L’OPINIONE
DI GIUSEPPE BUSCEMA | 7 AGOSTO 2026
Con la Circolare n. 82 del 29 luglio 2026, l’INPS fornisce le istruzioni operative per accedere al nuovo esonero contributivo destinato ai datori di lavoro che assumono donne madri di almeno 3 figli prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Definiti requisiti, durata, limiti di cumulabilità e modalità di presentazione delle domande.
Requisiti e misura dell’esonero
Possono partire le agevolazioni previste dalla Legge di Bilancio 2026 finalizzate a favorire l’assunzione delle lavoratrici madri. L’INPS ha pubblicato il 29 luglio 2026 la Circolare n. 82 che fornisce le indicazioni per poter procedere alla presentazione delle istanze per l’autorizzazione alla fruizione dell’esonero contributivo.
L’agevolazione è disciplinata dall’articolo 1, commi da 210 a 213, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e prevede il riconoscimento a favore dei datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, assumono donne madri di almeno 3 figli di età inferiore a 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 100%, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Il massimale mensile è dunque di 666,66 euro, da riproporzionare nel caso di contratto a tempo parziale il massimale tenendo conto dell’orario previsto dal contratto individuale rispetto al corrispondente orario a tempo pieno previsto dal CCNL.
L’esonero spetta per un periodo di:
- 24 mesi dalla data dell’assunzione qualora il contratto sia stato stipulato a tempo indeterminato;
- 12 mesi dalla data dell’assunzione nel caso di contratto a tempo determinato, anche in somministrazione; qualora il contratto venga successivamente trasformato a tempo indeterminato, l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione.
In ogni caso, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
I requisiti della lavoratrice e i casi di esclusione
La lavoratrice deve, all’atto dell’assunzione, essere madre di almeno 3 figli di età inferiore a 18 anni (rilevano quelli di età fino a 17 anni e 364 giorni), siano essi naturali o adottivi o in affidamento. Non assumono rilevanza gli eventi incidenti sui requisiti sopravvenuti successivamente all’assunzione (quale, ad esempio, la successiva nascita del terzo figlio).
L’INPS ha precisato che il requisito si cristallizza al momento dell’assunzione a tempo determinato o indeterminato, non producendosi alcuna decadenza dal diritto a beneficiare dell’esonero in argomento in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.
La lavoratrice, inoltre, deve essere priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. A tal fine, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali17 ottobre 2017 , il requisito si intende soddisfatto dai soggetti che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione”.
Lo sgravio contributivo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, mentre è cumulabile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 216.
L’esonero contributivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico, ai contratti di apprendistato e ai contratti di lavoro intermittente.
Condizioni di accesso e monitoraggio delle risorse
Per la fruizione dell’esonero i datori di lavoro dovranno attenersi alle modalità operative indicate dall’INPS, con la Circolare n. 82/2026 .
All’Istituto, infatti, è stato attribuito il compito di provvedere al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 213 , al raggiungimento del quale non si procederà all’accoglimento di ulteriori comunicazioni per l’accesso all’esonero contributivo.
Il diritto alle agevolazioni è soggetto alle condizioni generali previste dall’ordinamento. Più precisamente, si applicano principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 nonché le condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006.
L’agevolazione non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Domanda telematica e procedura INPS
Per la fruizione dell’agevolazione è necessario che il datore di lavoro deve preventivamente inoltre istanza all’INPS in via telematica avvalendosi del modulo di istanza denominato “ELM3” appositamente predisposto dall’Istituto a seguito della Circolare n. 82/2026 .
Dovranno essere fornite le seguenti informazioni:
- l’indicazione della lavoratrice assunta e la dichiarazione del suo status di priva di impiego e madre di almeno 3 figli di età inferiore a 18 anni;
- il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
- l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
- l’indicazione dell’eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
- la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
Preliminarmente, l’INPS verifica l’esistenza del rapporto di lavoro mediante la consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie. Successivamente procede alla verifica della disponibilità dei fondi e, in caso affermativo, informa, mediante comunicazione nel medesimo modulo di istanza on-line, che il datore di lavoro è autorizzato a fruire dell’esonero e individua l’importo massimo dell’agevolazione spettante per l’assunzione.
Riferimenti normativi:
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 210 a 213
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, art. 31
- INPS, Circolare 29 luglio 2026, n. 82
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