SCHEDA PRATICA
DI MASSIMO BRAGHIN | 13 GENNAIO 2026
Il datore di lavoro ovvero il committente soggetto ad obbligo assicurativo INAIL, è tenuto ad autoliquidare il premio dovuto all’Istituto assicuratore, entro il 16 febbraio di ogni anno. In questa sede determina l’entità del premio da versare all’INAIL – anche con pagamenti rateali – e denuncia l’ammontare delle retribuzioni imponibili. Entro il 28 febbraio o 29 febbraio in caso di anno bisestile invece le aziende sono tenute ad inviare all’Istituto le autoliquidazioni in via telematica, contenente la dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2025.
Fonti ufficiali
D.P.R. n. 1124/1965 ; D.Lgs. n. 241/1997 ; Legge n. 449/1997; L. n. 144/1999; D.Lgs. n. 151/2015; Inail, Istruzioni operative 22 dicembre 2025, n. 0011245 ; nota operativa 8 gennaio 2026, n. 148
Scadenzario
| Cosa | Chi | Come | Quando |
| Pagamento premio INAIL | Datori di lavoro e committente | Con modello F24 | entro il 16 febbraio 2026 |
| Denuncia delle retribuzioni | Datori di lavoro e committente | Invio telematico Mod. 1031 | entro il 2 marzo 2026 |
Adempimento
Entro il 16 febbraio di ogni anno, per effetto dell’operazione di autoliquidazione del premio, il datore di lavoro soggetto a rischio INAIL ovvero il committente che ha attivato contratti di co.co.co. deve provvedere alla compilazione del modello di dichiarazione delle retribuzioni denominato 1031, nel quale:
- dichiara le retribuzioni soggette a premio, maturate nell’anno precedente da ciascun soggetto assicurato,
- calcola il premio dovuto all’Istituto, al netto di eventuali agevolazioni contributive,
- determina quanto dovuto a titolo di regolazione con riferimento all’anno precedente e quantifica sulla stessa base imponibile (ovvero su una base ridotta laddove ne sia stata fatta richiesta) l’ammontare del premio dovuto a titolo di acconto per l’anno in corso (rata),
- valuta con quale modalità effettuare il versamento: se in unica soluzione o attraverso pagamento rateale in quattro rate di uguale importo, maggiorate degli interessi,
- effettua il pagamento all’INAIL attraverso il modello F24.
È proprio nella dichiarazione delle retribuzioni trasmessa in via telematica, che il datore di lavoro indica all’Istituto assicuratore con quale modalità effettuerà il pagamento del dovuto, ai sensi di quanto previsto dalle leggi n. 449/1997 e n. 144/1999: in unica soluzione o ratealmente.
È importante evidenziare che l’esclusività della modalità telematica per l’assolvimento di questo adempimento, riguarda soltanto le aziende in attività; nelle ipotesi di cessazione dell’attività assicurata nel corso dell’anno, la denuncia delle retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività assicurata, utilizzando però la modulistica presente sul portale dell’INAIL da inviare tramite PEC.
Quando il termine del 16 febbraio cada di sabato l’adempimento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, comma 1, D.Lgs. n. 241/1997).
A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 151/2015 , entro il 31 dicembre l’INAIL rende disponibili al datore di lavoro gli altri elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo con modalità telematiche sul proprio portale. L’INAIL, quindi, non procede più all’inoltro delle basi di calcolo del premio assicurativo tramite pec o posta ordinaria, ma rende disponibili per il datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio.
| AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL | ||
| Versamento del premio dovuto | con modello f24 | Entro il 16 febbraio 2026 |
| Richiesta di riduzione delle retribuzioni presunte | trasmissione telematica | Entro il 16 febbraio 2026 |
| Denuncia delle retribuzioni | trasmissione telematica | Entro il 2 marzo 2026 |
| Comunicazione modalità di versamento | trasmissione telematica | Entro il 2 marzo 2026 |
La richiesta di riduzione delle retribuzioni presunte – che deve essere sorretta da una motivazione, va effettuata, entro il 16 febbraio 2026, quando l’azienda ha ragionevole certezza di realizzare nell’anno in corso, una base imponibile minore rispetto a quella dell’anno precedente. Questa modalità permette dunque il pagamento dell’anticipo di premio su un monte retributivo ridotto rispetto a quello sul quale è stato calcolato il saldo dell’anno precedente.
MySolution – Vedi anche Focus Autoliquidazione Inail 2025/2026
Ambito soggettivo
Soggetti obbligati
Sono coinvolti dall’operazione di autoliquidazione del premio tutte le entità soggette a rischio INAIL e cioè:
- tutte le aziende non artigiane, anche quelle individuali, con dipendenti, soci e/o familiari non artigiani, lavoratori parasubordinati,
- le aziende artigiane con dipendenti.
Soggetti esclusi
Non sono tenute ad effettuare l’autoliquidazione del premio le aziende artigiane che non hanno occupato dipendenti nell’anno precedente o hanno occupato solo lavoratori con qualifica di apprendista. Le stesse non sono tenute ad effettuare la dichiarazione delle retribuzioni a condizione che:
- non abbiano provveduto a pagare un premio anticipato per dipendenti;
- non intendano scegliere per la prima volta la modalità di pagamento rateale.
Posizioni di nuova emissione
Quando un’azienda inizia la propria attività nell’anno che precede l’operazione di autoliquidazione del premio, calcola l’ammontare del premio da anticipare in relazione a quanto è stato dichiarato in sede di apertura della posizione assicurativa; l’importo è comunque riportato nel campo “rata” della comunicazione inviata ad ogni azienda dall’Istituto assicuratore, con l’evidenza delle basi di calcolo.
Riduzione premi e contributi
Si riepilogano le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2025/2026:
- Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)
- Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)
- Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
- Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)
- Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
- Riduzione per Campione d’Italia (PAT)
- Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT)
- Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)
- Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8–11 (PAT)
Le riduzioni relative al Registro Internazionale e alle assunzioni di cui alla legge 92/2012 costituiscono aiuti di Stato. Pertanto requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio. Le verifiche sono effettuate tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della legge n. 234/2012, con le modalità stabilite dall’articolo 1010 del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n. 115 . In caso di indebita fruizione l’importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni.
Pagamento rateale
Come si è detto, il pagamento del premio INAIL derivante dall’operazione di autoliquidazione può essere effettuato in quattro rate di uguale importo maggiorate di interessi.
Per avvalersi di questa facoltà, l’azienda deve operare la scelta barrando un apposito campo presente nel modello di denuncia delle retribuzioni. La scelta va espressa una sola volta, quindi non va ripetuta, ma va solo eventualmente revocata nell’ipotesi in cui si intenda optare per il pagamento in unica soluzione.
Queste le scadenze delle singole rate:
| N. RATA | SCADENZA | COEFFICIENTI |
| I RATA | 16 febbraio 2026 | |
| II RATA | 18 maggio 2026 | 0,00670548 |
| III RATA | 16 agosto (differita al 20 agosto 2026) | 0,01363699 |
| IV RATA | 16 novembre 2026 | 0,02056849 |
Il premio di autoliquidazione, anziché in un’unica soluzione, può essere pagato in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato. Il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2025, pubblicato dal Ministero dell’economia e delle finanze sul sito del Dipartimento del Tesoro, è pari al 2,75%.
Sulla base di detto tasso, si indicano i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2025/2026, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione.
Per l’autoliquidazione 2025/2026, queste sono le misure:
| SCADENZA RATE | INTERESSI |
| 16 febbraio 2026 | NO |
| 18 maggio 2026 | SI |
| 20 agosto 2026 | SI |
| 16 novembre 2026 | SI |
MySolution – Leggi anche New Autoliquidazione Inail 2025/2026: modalità di pagamento rateizzato
La compilazione del Modello F24
Per il versamento del premio dovuto, la sezione INAIL del modello F24 va compilata come segue:
- codice sede: va indicato il codice che contraddistingue la sede INAIL competente per territorio,
- codice ditta: va indicato il codice ditta (non la PAT) presente sulla comunicazione di apertura della posizione assicurativa e su ogni altra comunicazione che l’Istituto ha inviato all’azienda,
- c.c.: va riportato il codice di controllo, rappresentato dalle ultime due cifre del codice ditta,
- numero di riferimento: il premio derivante da autoliquidazione è identificato da codice 90 seguito dall’anno a cui l’autoliquidazione è riferita (es. 902025),
- causale: è indicata la lettera P,
- importi a debito/credito: indicare l’importo del premio dovuto o dell’importo posto in compensazione.
In caso di versamento di contributi associativi, utilizzare un apposito rigo ed esporre i singoli importi utilizzando il codice che identifica ciascun contributo.
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