3° Contenuto: Bonus lavoratori dipendenti: le Entrate forniscono i chiarimenti sul calcolo

COMMENTO

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 22 GENNAIO 2026

Al fine di determinare l’importo spettante ai lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, occorre individuare la percentuale da applicare al reddito di lavoro dipendente; tale percentuale si determina “rapportando il reddito percepito all’intero anno”, così da ottenere il “reddito annuale teorico”, così l’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n. 7 del 16 gennaio 2026 .

Premessa

Con la Risposta a interpello n. 7 del 16 gennaio 2026 , l’Agenzia delle Entrate in materia di detrazione da lavoro dipendente ha evidenziato che ai fini del calcolo della ”retribuzione teorica annuale”, i ”giorni di lavoro dipendente” da considerare devono essere, esclusivamente, quelli per i quali il dipendente ha effettivamente percepito una retribuzione.

La richiesta di chiarimenti dal sostituto di imposta

Il soggetto istante, si tratta di una azienda sanitaria pubblica, nel porre il quesito all’Agenzia delle Entrate in qualità di sostituto d’imposta, chiede chiarimenti in merito alla determinazione delle somme da riconoscere ai lavoratori dipendenti ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).

In particolare, il sostituto di imposta istante chiede come individuare i “giorni di lavoro dipendente”da considerare ai fini del calcolo del “reddito annuale teorico”, nel caso in cui il lavoratore dipendente, pur risultando formalmente in forza in azienda, non percepisca una retribuzione per determinate giornate dell’anno a causa di assenze non retribuiteaspettativepermessi non retribuitisospensioni dal lavoro senza corresponsione di alcun emolumento, ecc.

In particolare, il sostituto di imposta chiede chiarimenti in relazione a due casi distinti di “assenza di retribuzione legata alla presenza in servizio”:

  1. assenza parziale di giorni lavorati nell’anno;
  2. assenza totale di giorni lavorati nell’anno.

Legge di Bilancio 2025: disposizioni in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente

La Legge di Bilancio 2025 introduce, nell’ambito delle misure di sostegno al reddito, una serie di disposizioni di favore per i lavoratori dipendenti (esclusi i pensionati).

In particolare, il comma 4 riconosce ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’articolo 49, del TUIR (esclusi i titolari di redditi di pensione di cui al comma 2, lettera a, del medesimo articolo) il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo. Tale somma è determinata nel suo ammontare applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal contribuente una percentuale che varia a seconda del reddito medesimo.

In particolare, ove il reddito di lavoro dipendente:
– non sia superiore a 8.500 euro, la percentuale da applicare è il 7,1%;
– sia superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro, la percentuale da applicare è il 5,3%;
– sia superiore a 15.000 euro, la percentuale da applicare è il 4,8%.

Ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è, rapportato all’intero anno.

In altri termini, nel caso in cui un contribuente abbia lavorato per una parte dell’anno, per determinare la somma spettante, occorre:

  • calcolare il reddito di lavoro dipendente che lo stesso avrebbe percepito se avesse lavorato per l’intero anno (reddito annuale teorico);
  • determinare la corrispondente percentuale con riferimento al reddito annuale teorico;
  • applicare detta percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell’anno.

Un contribuente nell’anno 2025:
– ha un reddito complessivo pari a 6.000 euro;
– era titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° gennaio 2025 al 3 marzo 2025 (62 giorni di lavoro dipendente), per il quale percepiva complessivamente un reddito di lavoro dipendente pari a 2.000 euro.

Il reddito annuale teorico era pari a 11.744,19 euro [(2.000 : 62) x 365].

La somma spettante era pari a 106 euro, determinata applicando la percentuale relativa ai redditi da 8.501 euro a 15.000 euro (5,3%) al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell’anno (2.000 euro).

Un contribuente nell’anno 2025:
– aveva un reddito complessivo pari a 6.000 euro;
– era titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° gennaio 2025 al 3 marzo 2025 (62 giorni di lavoro dipendente), per il quale aveva percepito un reddito di lavoro dipendente pari a 2.000 euro;
– era titolare di un contratto di lavoro dipendente dal 1° novembre 2025 al 30 novembre 2025, per il quale aveva percepito un reddito di lavoro dipendente pari a 1.000 euro.

Il reddito annuale teorico era pari a 11.902,17 euro [(2.000 + 1.000): (62 + 30) x 365].

La somma spettante era pari a 159 euro, determinata applicando la percentuale relativa ai redditi da 8.501 euro a 15.000 euro (5,3%) al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell’anno (3.000 euro).

La risposta delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate dopo aver ricordato la normativa di riferimento evidenzia che ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è, rapportato all’intero anno.

In altri termini, nel caso in cui un contribuente abbia lavorato per una parte dell’anno, per determinare la somma spettante, occorre:

  • calcolare il reddito di lavoro dipendente che lo stesso avrebbe percepito se avesse lavorato per l’intero anno (reddito annuale teorico);
  • determinare la corrispondente percentuale con riferimento al reddito annuale teorico;
  • applicare detta percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell’anno.

Resta fermo che, in presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali dividere il reddito percepito nell’anno ai fini del calcolo del reddito annuale teorico, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Con riguardo alla determinazione della somma l’agenzia delle Entrate con la Circolare 16 maggio 2025, n. 4/E, ha precisato che il sostituto d’imposta individua la percentuale prevista tenendo conto del reddito annuale teorico di lavoro dipendente (ossia quello rapportato all’intero anno come illustrato precedentemente) e riconosce la somma spettante applicando tale percentuale al reddito effettivamente corrisposto mensilmente.

Evidenzia l’agenzia delle Entrate che i sostituti d’imposta devono effettuare le verifiche di spettanza dei benefici e dei relativi importi in base al reddito previsionale e alle detrazioni, riferiti alle somme e ai valori che saranno corrisposti durante l’anno, nonché in base ai dati comunicati dal lavoratore, mediante la consegna della Certificazione unica (CU), relativa ai redditi rivenienti da altri rapporti di lavoro intercorsi nell’anno di riferimento.

Con riferimento alla nozione di “giorni di lavoro dipendente”, i tecnici delle Entrate richiamano il contenuto della Circolare n. 4/2022 dell’Agenzia delle Entrate, relativa alle detrazioni per lavoro dipendente previste dall’articolo 13 del TUIR, per cui i giorni da considerare sono quelli compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro per i quali il lavoratore ha diritto alle detrazioni, cioè i giorni in cui matura il reddito di lavoro dipendente.

Il documento delle Entrate evidenzia che nel conteggio:

  • si includono comunque festività, riposi settimanali e altri giorni non lavorativi compresi nel rapporto, purché collegati a periodi retribuiti;
  • si escludono i giorni per i quali non spetta alcun reddito, neppure sotto forma di retribuzione differita (ad esempio le assenze per aspettativa senza corresponsione di assegni).

L’Agenzia delle Entrate ritiene che anche ai fini del calcolo della “retribuzione teorica annuale”, i “giorni di lavoro dipendente” da considerare debbano essere esclusivamente quelli per i quali il dipendente ha effettivamente percepito una retribuzione.

Pertanto, nel primo caso rappresentato dal sostituto di imposta istante, si ritiene che ai fini della determinazione dei “giorni di lavoro dipendente” non si debba tener conto dei giorni in cui il dipendente non ha percepito una retribuzione.

Relativamente al secondo punto l’Agenzia delle Entrate ritiene che in assenza totale di giorni lavorativi, sono corrisposte somme che, pur essendo assoggettate a tassazione ordinaria, non si riferiscono all’anno 2025 e, pertanto, non devono essere riconosciute somme ai sensi dell’articolo 1, commi 4 e 5 , della Legge di Bilancio 2025.

Il motivo, conclude l’Agenzia delle Entrate, risiede nel fatto che da una parte manca qualsiasi giorno di lavoro dipendente retribuito nell’anno su cui costruire il reddito annuale teorico, dall’altro, le somme corrisposte non sono redditi riferibili all’anno agevolato, ma a periodi precedenti.

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