3° Contenuto: Bonus mamme 2025: domande integrative entro il 31 gennaio 2026

COMMENTO

DI ALICE CHINNICI | 26 GENNAIO 2026

Con il Messaggio n. 147/2026 l’INPS ha comunicato l’implementazione del servizio per presentare una nuova domanda per i mesi non richiesti con la precedente istanza e rielaborazione delle domande che non hanno superato i primi controlli.

Premessa

L’articolo 6, comma 2, del D.L. 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 2025, n. 118, ha introdotto per l’anno 2025per le lavoratrici madri con 2 o più figli che svolgono un’attività di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico o autonomo, un’integrazione al reddito (c.d. Nuovo bonus mamme) che consiste nell’erogazione di una somma pari a 40 euro al mese per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo. Per le lavoratrici madri con tre o più figli, il Nuovo bonus mamme non è stato riconosciuto nei mesi o frazioni di mese nei quali le medesime sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Requisiti

Ai fini dell’accesso al Nuovo bonus mamme 2025 le lavoratrici madri dovevano possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti.

Numero di figli

Le lavoratrici dovevano essere madri con 2 figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni, o madri con 3 o più figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni.

Il requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice doveva sussistere alla data del 1° gennaio 2025 o si doveva perfezionare entro il 31 dicembre 2025.

Attività di lavoro

Le lavoratrici madri dovevano essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 e al D.Lgs. 10 febbraio 1996, n. 103, e la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Rientravano nell’ambito di applicazione del Nuovo bonus mamme anche i rapporti di lavoro intermittenti, nonché quelli a scopo di somministrazione.

Sono state escluse dalla platea delle beneficiarie del Nuovo bonus mamme le titolari di cariche sociali e le imprenditrici non iscritteall’Assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

Per le lavoratrici madri con 3 o più figli, il Nuovo bonus mamme non è stato riconosciuto per i mesi in cui sussisteva, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le lavoratrici con 3 o più figli, titolari di contratto a tempo indeterminato, potevano infatti accedere all’esonero del 100% dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) per la quota posta a loro carico, ai sensi dell’articolo 1, comma 180 , della Legge di Bilancio 2024.

Conseguentemente per tali lavoratrici, nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il diritto al Nuovo bonus mamme cessava a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro.

Requisito economico

Per accedere al Nuovo bonus mamme la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2025 doveva essere pari o inferiore a 40.000 euro.

L’importo del Nuovo bonus mamme 2025 era pari a una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, di 40 euro mensili e le mensilità spettanti dal 1° gennaio 2025 fino alla mensilità di novembre, sono state corrisposte nel mese di dicembre 2025, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2025.

Il Nuovo bonus mamme, pertanto, è stato erogato nel mese di dicembre 2025, compatibilmente con la data di presentazione della domanda, o entro il mese di febbraio 2026 se presentata in tempo non utile all’erogazione di dicembre 2025 e, comunque, entro il 31 gennaio 2026, per un importo mensile di 40 euro per un massimo di 12 mensilità.

Tempistiche presentazioni domande

Con il Messaggio n. 3289/2025 l’Istituto previdenziale aveva precisato che le domande potevano essere presentate:

  • entro il 9 dicembre 2025;
  • entro il 31 gennaio 2026 se i requisiti venivano maturati successivamente a tale data ma, comunque, entro il 31 dicembre 2025.

Integrazione domande

Con il Messaggio n. 147/2026 l’INPS ha comunicato che il servizio di presentazione delle domande è stato aggiornato per consentire alle lavoratrici madri di presentare un’ulteriore domanda per i mesi non richiesti nell’istanza già presentata, utilizzando il servizio accessibile sul sito istituzionale www.inps.it, seguendo il percorso:

→ “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per genitori” > “Vedi tutti i servizi” > “Nuovo Bonus mamme”.

La domanda integrativa può essere presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2026.

Con lo stesso Messaggio l’Istituto ha, inoltre, comunicato che entro il 31 gennaio 2026 saranno effettuare ulteriori lavorazioni delle domande, presentate entro il 9 dicembre 2025, che non hanno superato i primi controlli.

Le richiedenti il Nuovo bonus mamme possono consultare gli esiti della lavorazione e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento accedendo al citato servizio “Nuovo Bonus mamme”.

Con successivo Messaggio l’INPS comunicherà il rilascio della funzione per richiedere il riesame delle domande respinte o accolte parzialmente.

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