3° Contenuto: Circolare per il Cliente del 7 gennaio 2026, n. 296

CIRCOLARE PER IL CLIENTE

A CURA DI STUDIOMARINI.NET | 7 GENNAIO 2026

IN BREVE

IMPOSIZIONE FISCALE

I chiarimenti dell’AE sulla tracciabilità delle spese per trasferte, missioni e rappresentanza

Agenzia delle Entrate, Circolare 22 dicembre 2025, n. 15

L’Agenzia delle Entrate – con Circolare del 22 dicembre 2025, n. 15 – ha fornito le istruzioni operative sulle novità in materia di documentazione probante e di tracciabilità delle spese di trasferta e missione previste dal D.Lgs. n. 192/2024, dalla legge n. 207/2024 e dal D.L. n. 84/2025.
Il provvedimento illustra in primis le regole relative al trattamento fiscale delle trasferte o missioni del lavoratore dipendente, nonché dei relativi rimborsi di spese. In ottica di semplificazione, per quanto riguarda i rimborsi di spese di viaggio e trasporto per trasferte o missioni all’interno del territorio comunale, la norma ha eliminato il riferimento ai documenti provenienti dal vettore.
Pertanto, questi rimborsi non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nel caso in cui le spese siano “comprovate e documentate” anche con altre modalità.
Non concorre quindi più al reddito il rimborso chilometrico riconosciuto al lavoratore per l’utilizzo del mezzo privato, calcolato secondo le tabelle ACIanche in caso di trasferta nell’ambito del territorio comunale.
La disciplina si applica anche ai rimborsi, erogati nel 2025, relativi a spese sostenute nel periodo d’imposta precedente. Fuori dal reddito imponibile, inoltre, i rimborsi delle spese di pedaggio, documentate, sostenute durante le trasferte e quelli relativi alle spese di parcheggio.
La Circolare analizza poi le modifiche apportate dalla legge n. 207/2024 e dal D.L. n. 84/2025 in materia di tracciabilità delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi e NCC), specificatamente, la condizione di tracciabilità si applica sia per le trasferte all’interno del comune, sia per quelle al di fuori dello stesso.
Dal 1° gennaio 2025, quindi, i rimborsi di queste spese non concorrono al reddito di lavoro dipendente solo se sostenute con mezzi di pagamento tracciabile. L’obbligo di tracciabilità riguarda anche i casi in cui il trasportatore operi mediante l’utilizzo di “piattaforme di mobilità”, mentre continuano a non essere assoggettate alla condizione di tracciabilità le spese per viaggi e trasporti effettuati con mezzi diversi dal taxi e NCC – come, per esempio, autobus, treni, aerei, navi – e i rimborsi effettuati sotto forma di indennità chilometrica.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

In GU il decreto legislativo di adozione del Codice degli incentivi

D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184

Nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2025, n. 286 è stato pubblicato il D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, recante “Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160”.
Il provvedimento in specie si fonda su tre pilastri – digitalizzazione, semplificazione e trasparenza – e disciplina in modo organico tutte le fasi delle misure di sostegno: dalla programmazione alla progettazione, dall’attuazione alla pubblicità, fino alla valutazione dei risultati.
Elemento centrale della riforma è il potenziamento degli strumenti digitali già incardinati presso il Mimit, a partire dalla piattaforma “Incentivi.gov.it” e dal Registro nazionale degli aiuti di Stato, che costituiranno il nucleo del nuovo “Sistema incentivi Italia”.
Il Codice introduce inoltre il bando-tipo, per uniformare i principali contenuti dei procedimenti, e istituisce il Tavolo permanente degli incentivi, quale sede stabile di coordinamento tra Stato e Regioni.

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Le novità INPS sull’esonero contributivo parità di genere 2025

INPS, Messaggio 16 dicembre 2025, n. 3804

L’INPS – con Messaggio del 16 dicembre 2025, n. 3804 – ha reso note le istruzioni per l’applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali in misura non superiore all’1%, nel limite massimo di € 50.000 annui, che spetta in favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere”, ex art. 5, legge n. 162/2021.
Com’è noto, la “Certificazione della parità di genere” viene rilasciata in conformità ai parametri minimi di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
La mera presentazione, anche su base volontaria, del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, a norma dell’art. 46del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, non consente al datore di lavoro di accedere al beneficio.

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INPS, CONTRIBUZIONE

INPS: il conguaglio di fine anno 2025 dei contributi previdenziali e assistenziali

INPS, Circolare 30 dicembre 2025, n. 156

L’INPS – con Circolare del 30 dicembre 2025, n. 156 – ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno 2025 per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva UniEmens nonché per i datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica che utilizzano il flusso UniEmens ListaPosPA.
Come da prassi, i datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2025” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2026), anche con quella di competenza di “gennaio 2026” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2026), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.
Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2026” (scadenza di pagamento 16 marzo 2026), senza aggravio di oneri accessori.
Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2026.
Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, può avvenire anche con la denuncia di competenza del mese di “febbraio 2026”.

INPS, DENUNCE E COMUNICAZIONI

INPS: il nuovo portale per le Prestazioni di Lavoro Occasionale

INPS, Messaggio 24 dicembre 2025, n. 3932

L’INPS – con Messaggio del 24 dicembre 2025, n. 3932 – ha comunicato che sarà rilasciato dal mese di gennaio 2026, all’interno della piattaforma telematica INPS dedicata alle Prestazioni di lavoro occasionali, il nuovo portale dedicato ai Prestatori e Intermediari di Libretto Famiglia.
Com’è noto, è possibile svolgere attività lavorativa mediante le prestazioni di lavoro occasionali tramite il Libretto Famiglia o il Contratto di Prestazione Occasionale nel rispetto dei seguenti limiti economici annuali pari a:

  • per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore ad € 5.000;
  • per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore ad € 10.000, elevati ad € 15.000 per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento;
  • prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, per compensi di importo non superiore ad € 2.500.

La principale novità riguarda l’introduzione di una nuova sezione dedicata al Prestatore, accessibile previa registrazione al Portale delle Prestazioni Occasionali. La registrazione è unica e valida sia per il Libretto Famiglia sia per il Contratto di Prestazione Occasionale ed è funzionale alla gestione del rapporto di lavoro, degli adempimenti contributivi e del pagamento dei compensi da parte dell’INPS.
In sede di registrazione, il prestatore è tenuto ad autocertificare l’appartenenza a una delle categorie previste dalla normativa (pensionati, studenti under 25, disoccupati, percettori di prestazioni di sostegno al reddito) e a indicare con attenzione la modalità di pagamento del compenso, scegliendo tra bonifico bancario, bonifico domiciliato o pagamento immediato.
Una volta completata la procedura, l’utente accede alla “Scrivania Prestatore”, un’interfaccia unica che consente di consultare le prestazioni comunicate dagli utilizzatori, verificarne lo stato di pagamento, accedere al prospetto annuale dei compensi e gestire le modalità di riscossione.

MANOVRA 2026

Legge di Bilancio 2026: le novità fiscali nel rapporto di lavoro

Legge 30 dicembre 2026, n. 199

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.
Di seguito, le novità più rilevanti da un punto di vista fiscale, nel rapporto di lavoro.

  • Rimodulazione delle aliquote IRPEF – dal periodo d’imposta 2026, sul reddito imponibile si applicano le seguenti aliquote IRPEF, progressive per scaglioni di reddito:
    a) fino ad € 28.000: 23%;
    b) oltre € 28.000 e fino ad € 50.000: 33%;
    c) oltre € 50.000: 43%.

Inoltre, modificando la norma che disciplina i limiti alla fruizione delle detrazioni fiscali (art. 16-ter del TUIR), si dispone che per i titolari di un reddito complessivo superiore ad € 200.000 l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda è diminuito di un importo pari ad € 440 in relazione ai seguenti oneri:
a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lettera c) del TUIR;
b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici (art. 11, D.L. n. 149/2013) che sono detraibili dall’imposta sui redditi per un importo pari al 26%, per importi compresi tra € 30 ed € 30.000 annui;
c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (art. 119, comma 4, quinto periodo, D.L. n. 34/2020).

  • Imposta sostitutiva su incrementi retributivi contrattuali nel settore privato – gli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di nuovi contratti collettivi di lavoro, sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, sono sottoposti a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, costituita da un’aliquota del 5%, limitatamente ai casi in cui il complessivo reddito da lavoro dipendente del soggetto, nel 2025, non è superiore ad € 33.000. Il lavoratore può rinunciare, con atto scritto, al regime sostitutivo (con conseguente applicazione delle imposte sui redditi ordinarie).
  • Imposta sostitutiva su premi di risultato – per gli anni 2026 e 2027, si stabilisce:
    a) la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva fissandola all’1% contro la precedente aliquota fissata al 5% per gli anni 2026 e 2027;
    b) l’elevamento del limite annuo dell’imponibile ammesso al regime tributario in oggetto ad € 5.000 lordi fissato, prima delle modifiche, ad € 3.000.

Resta confermato che l’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, ad € 80.000.

  • Imposta sostitutiva su maggiorazioni e indennità per lavoro notturno e festivo – per il periodo di imposta 2026, limitatamente ai dipendenti del settore privato aventi un determinato requisito di reddito, e con esclusione dell’ambito delle attività del settore turistico alberghiero, viene definita un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali con aliquota del 15% con riferimento a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni, fino a un limite massimo del relativo imponibile pari ad € 1.500.

Il riconoscimento di tale regime tributario è subordinato alla condizione che il reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia stato superiore, nell’anno 2025, ad € 40.000.

  • Detassazione piani di partecipazione finanziaria dei dipendenti – si applica anche per il 2026 l’art. 6, legge n. 76/2025, secondo cui nelle aziende che prevedono piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore ad € 1.500 annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare.
  • Buoni pasto elettronici – passa da 8 a 10 euro il valore monetario non imponibile dei buoni pasto elettronici corrisposti dal datore di lavoro ai propri dipendenti.
  • Trattamento integrativo speciale per i dipendenti delle strutture turistico-alberghiere – in favore dei dipendenti del settore turistico, ricettivo e termale è stato confermato, per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2026, il riconoscimento del trattamento integrativo speciale, pari al 15% della retribuzione lorda, per prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi o per lavoro notturno. Il trattamento integrativo si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore ad € 40.000 nel periodo d’imposta 2025.

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MILLEPROROGHE

Prorogato fino al 31 dicembre 2026 il fondo di garanzia per le PMI

D.L. 31 dicembre 2025, n. 200

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2025, n. 302 è stato pubblicato il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”.
Al riguardo, il decreto c.d. Milleproroghe ha esteso fino al 31 dicembre 2026 il Fondo di garanzia per le PMI confermando il regime straordinario attivato durante l’emergenza sanitaria da Covid-19.
Per tutto il 2026 il Fondo continuerà a rilasciare garanzie fino a cinque milioni di euro per singola impresa, mantenere le percentuali di copertura già previste, la gratuità e le commissioni ridotte per le microimprese, le commissioni ridotte per le PMI e le small mid-cap.
La proroga consente agli intermediari di continuare a beneficiare della copertura del rischio di credito, favorendo l’erogazione di finanziamenti in favore delle PMI anche in presenza di condizioni di mercato meno favorevoli.
Dal punto di vista delle imprese, l’estensione temporale delle modalità operative garantisce la possibilità di accedere a finanziamenti assistiti da garanzia pubblica per esigenze di liquidità, investimenti produttivi e riorganizzazione finanziaria. La continuità dello strumento contribuisce a migliorare il merito creditizio delle PMI, incidendo positivamente sulle condizioni di accesso al credito e sulla sostenibilità finanziaria delle operazioni.
Sotto il profilo operativo, la proroga consente inoltre di preservare la stabilità del quadro di riferimento per consulenti, professionisti e operatori del credito, riducendo l’incertezza normativa e favorendo una programmazione finanziaria di medio periodo. In tale prospettiva, il mantenimento delle modalità operative del fondo fino al 2026 rafforza il ruolo della garanzia pubblica quale strumento ordinario di supporto al credito, in coerenza con l’evoluzione delle politiche di sostegno alle imprese prevista nella fase post-emergenziale.

APPROFONDIMENTI

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Le novità più rilevanti del nuovo Codice degli incentivi

Nella Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2025, n. 286 è stato pubblicato il D.Lgs. 27 novembre 2025, n. 184, recante “Codice degli incentivi, in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160”.
Di seguiti gli aspetti più rilevanti.
Il Codice introduce il principio di parità tra lavoratori autonomi e imprese nelle richieste di incentivi.
Viene infatti previsto che, nei bandi compatibili, i lavoratori autonomi accedono alle stesse condizioni previste per le piccole e medie imprese, ad esclusione dei requisiti il cui possesso non è richiesto per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, che non si configurano come strettamente funzionali alle specificità dell’incentivo e che possano ostacolare o limitare di fatto l’effettiva partecipazione dei lavoratori autonomi medesimi. Nei casi predetti, i bandi definiranno apposite disposizioni per la disciplina dei requisiti di accesso dei lavoratori autonomi.
Secondo la definizione che ne fornisce il Codice, il lavoratore autonomo è la persona fisica esercente attività di arti o professioni la cui attività è ricompresa nell’ambito dell’art. 1, legge n. 81/2017, incluso il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l’esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 4/2013.
Il Codice introduce un quadro unitario valido per tutte le agevolazioni concesse a livello nazionale, comprese quelle cofinanziate con fondi europei.
Tra le disposizioni di particolare interesse, le norme su:

  • premialità – nell’ambito delle valutazioni istruttorie compiute in fase di accesso alle agevolazioni, costituiscono elementi premianti: il possesso del rating di legalità; il possesso della certificazione della parità di genere; l’assunzione di persone con disabilità aggiuntive rispetto agli obblighi di legge; la valorizzazione della quantità e qualità del lavoro giovanile e del lavoro femminile; la valorizzazione del sostegno alla natalità e alle esigenze di cura. L’applicazione di uno o più dei predetti elementi premianti può essere esclusa se non congrua con le finalità e le caratteristiche dell’incentivo e del settore del mercato di riferimento;
  • cause di esclusione – tra i motivi che precludono in ogni caso l’accesso alle agevolazioni, ferma restando la disciplina delle cause di esclusione definita dal bando, assumono rilievo, tra gli altri: la condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione; la violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del DURC. Ulteriore causa di esclusione è l’inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni per eventi catastrofali, introdotto dall’articolo 1, comma 101, legge n. 213/2023; obbligo che non riguarda, come espressamente previsto, gli incentivi fiscali automatici e contributivi;
  • contrasto alla delocalizzazione – viene disposto che se un’impresa beneficiaria sposta l’attività incentivata in un’altra sede, può perdere il diritto alle agevolazioni ricevute. Le conseguenze variano a seconda della destinazione della delocalizzazione: se lo spostamento avviene all’interno dell’Unione Europea o dello SEE, l’impresa decade dagli incentivi nel caso in cui gli aiuti erano destinati a una specifica area del territorio nazionale (e la delocalizzazione comporta un trasferimento di attività al di fuori dell’area ammissibile all’incentivo) e se il trasferimento si realizza entro cinque anni dal completamento dell’investimento; diversamente, se la delocalizzazione avviene verso Paesi extra-UE/SEE, la decadenza dagli incentivi è automatica e si applica entro cinque anni per le PMI ed entro dieci anni per le grandi imprese. In quest’ultima fattispecie, oltre alla restituzione degli incentivi, è prevista anche una sanzione pecuniaria da due a quattro volte l’importo ricevuto. Come precisato espressamente, la decadenza dall’agevolazione, tuttavia, non si verifica nel caso di spostamento di un investimento da una zona agevolata ad un’altra zona agevolata ai sensi della medesima disposizione né interviene per tutte le imprese che operano attraverso cantieri o siti produttivi di natura temporanea, dislocati sul territorio nazionale, o in ambito europeo, e che utilizzano beni strumentali che, per loro natura, vengono impiegati in più siti facenti capo alla medesima impresa.

Infine, il Codice detta un regime speciale per gli incentivi fiscali e gli incentivi contributivi.
Per quanto riguarda gli incentivi fiscali, intesi come “agevolazioni che, in deroga al regime fiscale ordinariamente applicabile, comportano una riduzione, parziale o totale, della base imponibile o dell’ammontare dell’imposta o della tassa, ovvero un differimento o un annullamento del debito fiscale, nonché una riduzione dei versamenti dovuti”, vengono distinte due categorie:

  • incentivi fiscali per i quali è prevista un’attività istruttoria valutativa, di carattere tecnico, economico e finanziario, rispetto ai requisiti del proponente o dell’iniziativa per la quale sono richieste le agevolazioni. A questi incentivi si applica la disciplina generale del Codice, ad esclusione delle regole in materia di fruizione, attività di controllo e di recupero delle agevolazioni (per tali aspetti resta applicabile la normativa di settore);
  • incentivi erogati nella forma del credito d’imposta senza la detta attività istruttoria. Per la fruizione di questi incentivi è prevista una preventiva comunicazione che il richiedente è tenuto a effettuare nei confronti del soggetto competente. Tale comunicazione deve indicare l’ammontare complessivo delle agevolazioni di cui l’impresa intende fruire, nonché la presunta ripartizione negli anni del beneficio stesso. Inoltre, devono essere fornite le ulteriori comunicazioni richieste dalla disciplina dell’incentivo successivamente all’avvenuto sostenimento delle eventuali spese previste.

Disposizioni particolari sono dettate anche per gli incentivi che prevedono agevolazioni contributive, intese come “sgravi riconosciuti all’impresa o al lavoratore autonomo in collegamento con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro che, in deroga al regime contributivo ordinario, comportano un abbattimento di una aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri previsti dall’ordinamento”.

INCENTIVI ALLE AZIENDE

Al via la presentazione delle domande di esonero contributivo parità di genere 2025

L’INPS – con il Messaggio del 16 dicembre 2025, n. 3804 – ha comunicato che nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, è stato rilasciato il modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN”, volto all’inoltro delle domande di esonero contributivo per l’anno in corso da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2025.
Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere, quali:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • gli ex istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto privi dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritti nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114, D.Lgs. n. 267/2000;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

Oltre alla certificazione di parità, il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato:

  • alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

I datori di lavoro privati che hanno conseguito la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2025, possono presentare richieste di riconoscimento dell’agevolazione entro il 30 aprile 2026.
La domanda telematica di autorizzazione all’esonero deve contenere le seguenti informazioni:

  • dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);
  • retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui all’art. 46-bisdel Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
  • aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui al richiamato art. 46-bis;
  • forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato art. 46-bis;
  • dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato art. 46-bis, l’identificativo alfanumerico del certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del citato decreto ministeriale 29 aprile 2022;
  • data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa. Si precisa che in caso di modifica del certificato da parte dell’Organismo di certificazione occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità.

L’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” è un elemento essenziale del modulo di domanda e il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata.
La retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione per la totalità dei lavoratori.

Esempio di calcolo

  • Forza aziendale: 50 lavoratori
  • Retribuzione media € 2.000 mensili
  • Retribuzione media mensile globale da indicare nella domanda: € 100.000

L’INPS ha chiarito che le domande inoltrate per il riconoscimento dell’esonero in trattazione rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo dopo il 30 aprile 2026.
Al termine delle elaborazioni verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito.
Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante, pari all’1% della contribuzione datoriale – nel suddetto limite di € 50.000 annui – saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.
Nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo di € 50.000 per codice fiscale.
Alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero verrà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, avente il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’art. 5 della legge n. 162/2021”.
La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro a cui è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”.
In caso di rinuncia o revoca della “Certificazione della parità di genere”, il datore di lavoro interessato provvederà, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’Istituto, per mezzo della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, nonché tramite l’invio di una PEC all’indirizzo “pariopportunita@mailbox.governo.it” del Dipartimento per le Pari opportunità.
I datori di lavoro privati che hanno presentato nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della “Certificazione della parità di genere”, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.
Il beneficio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.
Qualora il soggetto interessato verificasse di avere indicato nella domanda relativa alla precedente campagna dei dati errati o anomali e di avere avuto, conseguentemente, il riconoscimento di un importo di esonero ridotto rispetto a quanto spettante, lo stesso può:

  • preliminarmente rinunciare alla domanda “accolta parzialmente” mediante accesso alla propria istanza telematica e selezionando l’apposito tasto “Rinuncia allo sgravio”;
  • successivamente alla rinuncia presentare una nuova richiesta nella campagna di acquisizione delle richieste in corso.

MANOVRA 2026

Legge di Bilancio 2026: le novità lavoristiche e degli ammortizzatori sociali

Nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2025, n. 301 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”.
Da un punto di vista lavoristico, si segnala quanto segue.

  • Nuovo sgravio contributivo parziale per le assunzioni a tempo indeterminato – la legge di Bilancio 2026 introduce un nuovo sgravio contributivo al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica). L’agevolazione consiste in un esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per una durata massima di 24 mesi, per l’assunzione nel periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato. Sarà un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, a definire gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa. Nell’adozione del decreto si terrà conto della valutazione degli effetti sull’occupazione dei bonus giovani, donne e ZES di cui agli artt. 2223 e 24 del D.L. n. 60/2024.
  • Esonero contributivo per promuovere l’assunzione di madri lavoratrici – si istituisce un esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati che assumono donne con almeno tre figli minorenni, a prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. La misura dell’incentivo è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. L’esonero spetta:
    a) per 12 mesi dalla data dell’assunzione, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione;
    b) nel limite massimo di 18 mesi dalla data dell’assunzione con contratto a tempo determinato, se il contratto a termine viene trasformato in tempo indeterminato;
    c) per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione, qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’esonero contributivo:
a) non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato;
b) non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
c) è riconosciuto nel limite di spesa di 5,7 milioni di euro per l’anno 2026, di 18,3 milioni di euro per l’anno 2027, di 24,7 milioni di euro per l’anno 2028, di 25,3 milioni di euro per l’anno 2029, di 25,9 milioni di euro per l’anno 2030, di 26,5 milioni di euro per l’anno 2031, di 27 milioni di euro per l’anno 2032, di 27,6 milioni di euro per l’anno 2033, di 28,2 milioni di euro per l’anno 2034 e di 28,9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035. Al raggiungimento di tale limite di spesa, l’INPS non accetterà ulteriori domande di accesso all’incentivo.

  • Incentivi per la trasformazione dei contratti – introdotti incentivi per la trasformazione dei contratti da full time a part time. In particolare, viene disposto che, fermo restando quanto previsto dal capo II del D.Lgs. n. 81/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2026, al fine di favorire la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata, alla lavoratrice o al lavoratore con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli con disabilità, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, o nella rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, che determina una riduzione dell’orario di lavoro di almeno 40 punti percentuali. Ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti di fruire della priorità nella trasformazione da full time a part time, senza riduzione del complessivo monte orario di lavoro, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di trasformazione del contratto, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo pari ad € 3.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’esonero:
a) non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato;
b) non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
c) è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023.
Sarà un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro dell’economia e delle finanze, a definire le disposizioni attuative.

  • Incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa – prorogato l’incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’art. 1, comma 286, legge n. 197/2022 a favore dei lavoratori dipendenti che, pur avendo raggiunto i requisiti per il trattamento pensionistico anticipato, decidono di rimanere in servizio, rinunciando all’accredito contributivo e ottenendo in cambio l’importo in busta paga. Per usufruire di questo incentivo i requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2026. Le somme così corrisposte non sono imponibili né ai fini fiscali né ai fini contributivi. La richiesta per ottenere il bonus corrispondente all’esonero contributivo già dalla prima data utile va fatta all’Inps, che verifica i requisiti e comunica l’esito entro 30 giorni al datore di lavoro, il quale riconosce il beneficio in busta paga.
  • Nuove risorse per gli incentivi per i processi di aggregazione delle imprese e per la tutela occupazionale – aumentato per il 2027 da 21,9 milioni a 24,1 milioni e per il 2028 da 3,5 milioni a 12,2 milioni di euro il tetto di spesa a copertura degli incentivi di cui all’articolo 4-ter, comma 14, del D.L. n. 4/2024, previsti, in via sperimentale per il 2024 e il 2025, per i processi di aggregazione derivanti da una o più operazioni societarie rappresentate da fusioni, cessioni, conferimenti, acquisizioni di aziende o rami di esse, da cui emerge un organico complessivamente pari o superiore a 1.000 lavoratori.
  • Prolungamento del contratto di lavoro stipulato in sostituzione delle lavoratrici in congedo – al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, si prevede la possibilità di prolungare il contratto di lavoro della lavoratrice o del lavoratore, assunti a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici in congedo di maternità o parentale ai sensi del D.Lgs. n.151/2001, per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino. Com’è noto, l’art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 151/2001 prevede che, nelle aziende con meno di 20 dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50%.
  • Nuovo bonus mamme 2026 – viene confermato anche nel 2026 e rafforzato il bonus in favore delle lavoratrici madri introdotto dall’art. 6, D.L. n. 95/2025. Nel dettaglio, la disposizione posticipa di un anno, al 2027 (anziché dal 2026), l’entrata in vigore della decontribuzione parziale prevista dall’art. 1, comma 219, legge n. 207/2024 a favore delle lavoratrici dipendenti (esclusi i rapporti di lavoro domestico), delle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione (e che non hanno optato per il regime forfetario), madri di due figli e con retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore ad € 40.000 su base annua. In luogo della suddetta decontribuzione parziale, per il solo anno 2026 sarà riconosciuto un contributo di € 60 per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività di lavoro autonomo.

Hanno diritto al contributo:
a) le lavoratrici dipendenti a tempo determinato e indeterminato (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), le lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata, madri di due figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni), titolari di reddito da lavoro non superiore ad € 40.000 su base annua;
b) le lavoratrici dipendenti a tempo determinato (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), le lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata, madri di più di due figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni), titolari di reddito da lavoro non superiore ad € 40.000 su base annua.
Le mensilità spettanti del contributo, a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre 2026, saranno corrisposte a dicembre 2026, in un’unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026.
Il contributo:
i. viene erogato dall’INPS, dietro la presentazione di apposita domanda;
ii. non è imponibile ai fini fiscali e contributivi;
iii. non rileva ai fini della determinazione dell’ISEE.
Per le lavoratrici madri di 3 o più figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni), titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel 2026 resta in vigore l’esonero totale dei contributi previdenziali (nel limite massimo di € 3.000) previsto dall’art. 1, comma 180, legge n. 213/2023.
Tale misura agevolativa riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato dei settori pubblico e privato, incluso il settore agricolo, compresi i casi di regime di part-time, con l’esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

  • Congedo parentale – potenziato congedo parentale, attraverso l’estensione del limite di età per l’utilizzo fino ai 14 anni del figlio (in luogo degli attuali 12 anni). Inoltre, si raddoppia, da 5 a 10, i giorni di permesso per malattia di ogni figlio ed viene elevato da 8 a 14 anni il requisito anagrafico del figlio per la fruizione del congedo.

Da un punto di vista degli ammortizzatori sociali, si segnala quanto segue.

  • Proroga ammortizzatori sociali – rifinanziate e prorogate alcune misure di sostegno al reddito, quali:
    a) l’indennità onnicomprensiva, di importo massimo di 30 euro giornalieri, in favore di ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge n. 250/1958, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio;
    b) il trattamento straordinario di integrazione salariale e l’esonero dal versamento del relativo contributo addizionale per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa;
    c) il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese che cessano l’attività produttiva;
    d) l’integrazione al reddito per i dipendenti ex-Ilva;
    e) le convenzioni per l’utilizzazione di lavoratori socialmente utili;
    f) l’indennità di sostegno al reddito riconosciuta dall’articolo 44, comma 7, D.Lgs. n. 148/2015 in favore dei lavoratori del settore dei call center.

Si riconosce, inoltre, un ulteriore periodo di Cassa integrazione salariale straordinaria, fino al 31 dicembre 2026, in favore delle imprese di interesse strategico nazionale con almeno 1.000 lavoratori dipendenti, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati per la complessità degli stessi. Il trattamento è autorizzato nel limite di spesa di 63,3 milioni di euro per l’anno 2026.
Si prorogano poi per il 2026 le misure di cui all’articolo 44, commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies, primo e secondo periodo, del D.L. n. 109/2018 (introdotte dall’art. 8 del D.L. n. 92/2025): per l’anno 2026, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di un significativo riassorbimento occupazionale, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2026.

  • Modalità di erogazione della liquidazione anticipata della NASpI – allungati i termini per l’erogazione della liquidazione anticipata della NASpI che può essere richiesta dal beneficiario come incentivo all’autoimprenditorialità. A mente dell’art. 8, D.Lgs. n. 22/2015, il lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI può richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Con la modifica apportata, dal 2026, la prestazione non sarà più erogata in un’unica soluzione ma in due rate:
    a) la prima in misura pari al 70% dell’intero importo;
    b) la seconda, pari al restante 30%, da corrispondere al termine della durata della prestazione (che è pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni), qualora questo intervenga prima dei 6 mesi dall’inizio dell’attività, o non oltre il termine di 6 mesi dalla data di presentazione della domanda di anticipazione, qualora il termine del periodo di trattamento intervenga successivamente. L’erogazione di tale seconda rata è concessa a condizione che il beneficiario non abbia instaurato un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI e non sia titolare di pensione diretta, eccetto l’assegno ordinario di invalidità. In caso di intervenuta rioccupazione, quindi, non si ha diritto alla liquidazione di tale seconda rata e, ai sensi del richiamato articolo 8, vi è l’obbligo di restituire per intero l’anticipazione ottenuta (salvo il caso in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale sociale).
  • Indennità di discontinuità nel settore spettacolo – modificato il D.Lgs. n. 175/2023, in materia di ammortizzatori e indennità in favore dei lavoratori dello spettacolo. In primo luogo, viene aumentato da € 30.000 ad € 35.000 il tetto massimo di reddito IRPEF dichiarato nell’anno precedente alla presentazione della domanda, richiesto per l’accesso all’indennità. Viene poi disposto che per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il requisito di aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, si intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno 15 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente ovvero almeno 30 giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda. Con un’ulteriore modifica, viene disposto che, ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nell’anno o negli anni considerati (anziché “nel medesimo anno”).

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza/decorrenzaAmbitoAttivitàSoggetti obbligatiModalità
Sabato
10/01/2026
FondiFondo A.Pastore: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, TrasportiAziende commercio, trasporto e spedizioneModello PIA – BNL
Sabato
10/01/2026
FondiFondo M.Besusso: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, TrasportiAziende commercio, trasporto e spedizioneModello C/01 BNL
Sabato
10/01/2026
FondiFondo M.Negri: contributi dirigenti versamento trimestrale Aziende del Commercio, Spedizione, TrasportiAziende commercio, trasporto e spedizioneModello PIA – BNL
Sabato
10/01/2026
INPSVersamento dei contributi per i lavoratori domestici relativi al trimestre precedenteDatori di lavoro domesticoInps via telematica – Tramite Conctat Center – Bollettino Mav
Giovedì
15/01/2026
Assist. FiscaleComunicazione ai dipendenti di voler prestare assistenza fiscale direttaDatori di lavoro sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale
Venerdì
16/01/2026
INPSVersamento contributo Tfr al Fondo di TesoreriaDatori di lavoro del settore privato che abbiano alle proprie dipendenze almeno 50 addettiModello F 24 on line
Venerdì
16/01/2026
INPSVersamento alla Gestione separata dei contributi calcolati su compensi erogati nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi e venditori a domicilio, iscritti e non iscritti a forme di previdenza obbligatoriaCommittentiModello F 24 on line
Venerdì
16/01/2026
INPSVersamento dei contributi sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti corrisposte nel mese precedenteDatori di lavoroModello F 24 on line
Venerdì
16/01/2026
INPSVersamento contributo ordinario fondo di integrazione salariale.Datori di lavoro operanti in settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale (Codice autor. INPS 0J)Modello F 24 on line
Venerdì
16/01/2026
INPS ex ENPALSVersamento contributi previdenziali relativi al mese precedenteAziende dei settori dello spettacolo e dello sportModello F 24 on line
Venerdì
16/01/2026
IRPEFVersamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, provvigioni, indennità di cessazione del rapporto di agenzia e di collaborazione coordinata e continuativa corrisposti nel mese precedenteSostituti d’impostaModello F 24 on line
Venerdì
16/01/2026
IRPEFVersamento addizionale regionale: rata addizionale regionale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente o in unica soluzione a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Venerdì
16/01/2026
IRPEFVersamento addizionale comunale: versamento delle rate dell’addizionale comunale previsto in forma di acconto e saldo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, l’addizionale residua dovuta e versata in un’unica soluzione.Sostituti d’impostaModello F 24 on line
Venerdì
16/01/2026
INPGIVersamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti con contratto di collaborazione (Gestione Separata)Datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti con contratto di collaborazioneModello F24/Accise
Martedì
20/01/2026
FondiPrevindapi denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende Piccola Media IndustriaModello PREV/1 e versamento su C/C bancario
Martedì
20/01/2026
FondiPrevindai denuncia e versamento trimestrale contributi Dirigenti iscrittiAziende industrialiBonifico bancario – Denuncia telematica al fondo
Martedì
20/01/2026
FASCDenuncia e versamento contributi relativi al mese precedente dovuti al fondo di previdenza per gli impiegatiImprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl Agenzie marittime e aeree e il Ccnl Autotrasporto merci e logisticaBonifico bancario – Denuncia telematica
Lunedì
26/01/2026
ENPAIADenuncia delle retribuzioni e versamento dei contributi previdenziali per gli impiegatiAziende agricolePagoPa – denuncia on line
Sabato
31/01/2026
INPS ex ENPALSDenuncia contributiva mensile unificataAziende settori sport e spettacoloProcedura telematica
Sabato
31/01/2026
INPSDenuncia contributiva e retributiva – Uniemens individuale comunicazione dei dati retributivi e contributiviDatori di lavoroTrasmissione telematica
Sabato
31/01/2026
INPSDenuncia trimestrale lavoro agricoloAziende agricoleModello DMAG-Unico telematica
Sabato
31/01/2026
LULStampa Libro Unico del Lavoro relativo al periodo precedenteDatori di lavoro, intermediari obbligati alla tenutaStampa meccanografica – Stampa Laser
Sabato
31/01/2026
Assunzioni obbligatorieInvio Prospetto informativo disabiliDatori di lavoro con almeno 15 dipendentiTrasmissione telematica

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