3° Contenuto: Congedo parentale: primi chiarimenti dall’INPS sull’elevazione dei limiti temporali

COMMENTO

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 2 FEBBRAIO 2026

Dal 1° gennaio 2026 i genitori lavoratori dipendenti con figli che non abbiano ancora compiuto i 14 anni di vita (o nel caso in cui non siano trascorsi quattordici anni dall’ingresso in famiglia) possono fruire del congedo parentale nei consueti limiti individuali e di coppia previsti per legge.

Nel Messaggio 26 gennaio 2026, n. 251 l’INPS fornisce le prime indicazioni applicative sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 , in materia di congedo parentale.

Le novità contenute nella Legge di Bilancio 2026

Il comma 219 , dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2026, veicolata nella Legge 30 dicembre 2025, n. 199, estende l’ambito di applicazione dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti; l’ampliamento concerne l’applicabilità anche con riferimento ai figli di età compresa tra i 12 e i 14 anni e, in caso di adozione, nazionale o internazionale, o di affidamento, con riferimento ai minori fino al quattordicesimo anno di ingresso nella famiglia, anziché fino al dodicesimo anno.

Il successivo comma 220, modifica la disciplina dei congedi dei lavoratori dipendenti per malattia dei figli di età superiore a 3 anni (congedi spettanti, per il medesimo giorno, in via alternativa a uno dei genitori); la novella eleva da 5 a 10 giorni lavorativi all’anno il limite di tali congedi fruibili da ciascun genitore ed estende l’applicabilità dell’istituto con riferimento ai minori di età compresa tra 8 e 14 anni.

Resta fermo che la disciplina statale non contempla per tali congedi una forma di remunerazione, prevedendo, tuttavia, una specifica modalità di copertura previdenziale figurativa.

Il congedo parentale: cenni

Come indicato sul portale dell’INPS aggiornato al 9 gennaio 2026, il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali. 

Il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti (anche naviganti marittimi già iscritti IPSEMA).

L’indennità di congedo non spetta a:
– genitori con rapporto di lavoro cessato o sospeso;
– genitori lavoratori domestici;
– genitori lavoratori a domicilio.

Il congedo parentale spetta ai genitori, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 14 anni di vita del bambino per un periodo complessivo, tra i due genitori, non superiore a 10 mesi, elevabili a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo, continuativo o frazionato, di almeno tre mesi.

I periodi di congedo parentale possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente.

Nell’ambito dei suddetti limiti complessivi, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:

  • alla madre lavoratrice dipendente per un periodo – continuativo o frazionato – di massimo 6 mesi;
  • al padre lavoratore dipendente per un periodo – continuativo o frazionato – di massimo 6 mesi, che possono diventare sette in caso di astensione dal lavoro per un periodo di almeno 3 mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a partire dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora;
  • al genitore solo (padre o madre) per un periodo continuativo o frazionato di massimo 11 mesi.

L’articolo 32, comma 1 , lettera c), del D.Lgs. n. 151/2001 precisa che per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio (INPS, Circolare 27 ottobre 2022, n. 122).

Se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro.

Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità descritte sopra, entro i primi 14 anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento, e non oltre il compimento della sua maggiore età.

In caso di partoadozione affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.

L’art. 32, comma 1-bis, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, prevede la possibilità di frazionare a ore il congedo parentale, rinviando, tuttavia, alla contrattazione collettiva di settore la determinazione delle modalità di fruizione del congedo su base oraria, i relativi criteri di calcolo e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.
L’art. 32, comma 1-ter, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, possano fruire del congedo parentale su base oraria per metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello di inizio del congedo parentale.

La Legge di Bilancio 2023 ha disposto l’aumento, dal 30% all’80% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un mese da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).

La norma si applica ai lavoratori dipendenti che hanno terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2022.

La Legge di Bilancio 2024 ha disposto l’elevazione, dal 30% al 60% della retribuzione, dell’indennità di congedo parentale per un ulteriore mese, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.

Solo per il 2024 l’elevazione dell’indennità di congedo parentale per l’ulteriore mese è stata pari all’80% della retribuzione. La norma si applica ai lavoratori dipendenti che hanno terminato il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2023.

La Legge di Bilancio 2025 (art. 1, commi 217 e 2018 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207), ha elevato dal 60% all’80% la maggiorazione dell’indennità dell’ulteriore mese di congedo parentale previsto dalla Legge di Bilancio 2024 , e ha disposto l’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80% per un ulteriore mese.

La novità è applicabile ai soli lavoratori dipendenti, sia del settore pubblico che privato che rispettivamente hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Ai genitori lavoratori dipendenti spetta:

  • un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera (di cui 3 mesi indennizzabili all’80%), calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i 14 anni di età del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) e per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 9 mesi, di cui:
    • alla madre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, da fruire entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
    • al padre spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
    • a entrambi i genitori spetta, in alternativa tra loro, un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi;
    • al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;
  • per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai 9 mesi indennizzati, spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera, solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.

Il Messaggio dell’INPS

Evidenzia l’INPS, con il messaggio in commento, che la Legge di Bilancio 2026 modifica esclusivamente le disposizioni normative relative ai genitori lavoratori dipendenti.

Ne consegue che per i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato ai primi 12 anni di vita del figlio nel caso di evento nascita e a 12 anni dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozione o di affidamento preadottivo (cfr. l’art. 8, commi 4 e 7, della Legge 22 maggio 2017, n. 81); per i genitori autonomi il limite temporale di fruizione del congedo parentale rimane fissato al primo anno di vita del figlio o a 1 anno dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento/collocamento.

Evidenzia il documento dell’INPS che le novità normative decorrono dal 1° gennaio 2026; pertanto, per i periodi di congedo parentale fruiti fino al 31 dicembre 2025 il limite temporale di fruizione applicabile rimane di 12  anni.

Dal 1° gennaio 2026 i genitori lavoratori dipendenti con figli che non abbiano ancora compiuto i quattordici anni di vita (o nel caso in cui non siano trascorsi 14 anni dall’ingresso in famiglia) possono fruire del congedo parentale nei consueti limiti individuali e di coppia previsti per legge (cfr. gli artt. 32 , 34 e 36 del TU).

L’INPS evidenzia che a seguito delle novità normative, in data 8 gennaio 2026 l’Istituto ha aggiornato  la procedura “Domande di maternità e paternità”, raggiungibile sul sito internet dell’Istituto, che i genitori lavoratori dipendenti devono utilizzare per la presentazione telematica delle domande di congedo parentale.

Da tale data, pertanto, i genitori lavoratori dipendenti possono presentare domanda di congedo parentale secondo i nuovi limiti temporali in argomento.

Qualora tra il 1° gennaio 2026 e la data di aggiornamento della procedura di domanda non sia stato possibile presentare preventiva domanda di indennità di congedo parentale all’INPS, si potrà provvedere successivamente presentando domanda per periodi pregressi di congedo parentale fruiti tra la data di entrata in vigore della norma e la data di aggiornamento della procedura.

Ai fini istruttori, le Strutture territoriali dell’INPS devono quindi considerare, per la definizione delle relative istanze, l’oggettiva impossibilità di presentazione preventiva della domanda da parte degli interessati.

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