PRIMA LETTURA
DI CARLA DE LUCA | 1 APRILE 2026
La Camera dei Deputati, nella seduta del 31 marzo, ha approvato con 203 voti favorevoli e 117 contrari il disegno di legge di conversione, con modificazioni del D.L. 20 febbraio 2026, n. 21, dopo aver votato la fiducia sullo stesso provvedimento che ora passa al Senato.
| D.L. n. 21/2026, convertito – c.d. Decreto “bollette” | |
| Articolo | Sintesi |
| Articolo 1 – Misure straordinarie volte a sostenere le famiglie nell’affrontare i costi di acquisto dell’energia elettrica | Introduce per il 2026 un contributo straordinario di 115 euro per i titolari di bonus sociale elettrico, aggiuntivo rispetto al bonus ordinario e indicato in fattura con dicitura standard ARERA. Prevede anche un contributo volontario 2026‑2027 che i venditori possono riconoscere ai clienti domestici non titolari di bonus sociale con ISEE fino a 25.000 euro, pari alla componente PE del primo bimestre entro precisi limiti di consumo. Lo sconto opera direttamente in bolletta, non può essere subordinato ad altri servizi né peggiorare le condizioni contrattuali. La spesa per i 115 euro è quantificata in 315 milioni nel 2026, coperti con risorse MASE, incluse quelle da aste ETS, tramite CSEA. Il comma 5-bis modifica il Codice del consumo vietando le chiamate commerciali non richieste, imponendo numeri identificabili e meccanismi di segnalazione al Garante privacy e ad AGCOM. |
| Articolo 1-bis – Modifiche al Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185, … in materia di compensazione della spesa per la fornitura del teleriscaldamento | Estende e adegua il meccanismo di compensazione della spesa per il teleriscaldamento per i clienti economicamente svantaggiati, modellandolo sul bonus gas. Interviene sul D.L. n. 185/2008 per includere anche il teleriscaldamento nella platea dei servizi compensabili, con criteri basati sull’ISEE e sulla tipologia di utenza. Mira a colmare un gap di tutela per famiglie collegate a reti di teleriscaldamento che non erano coperte dalle agevolazioni standard sul gas. La determinazione concreta degli importi e delle modalità operative è rimessa a provvedimenti attuativi e ad ARERA, nel rispetto degli stanziamenti disponibili. In questo modo si uniformano gli strumenti di sostegno tra diverse forme di approvvigionamento termico. |
| Articolo 1-ter – Modifica all’art. 9 del Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, in materia di informazioni ai clienti delle società di vendita di energia al dettaglio | Rafforza gli obblighi informativi verso i clienti finali in tema di efficienza energetica e consumi, modificando l’art. 9 del D.Lgs. n. 102/2014. Prevede che le bollette e le comunicazioni contengano dati più chiari e confrontabili sui consumi, sui prezzi unitari e sulle condizioni contrattuali. L’obiettivo è rendere i clienti più consapevoli, facilitando il confronto tra offerte e la scelta di soluzioni efficienti. Le società di vendita devono adeguare i propri sistemi informativi e la reportistica, in coerenza con gli standard europei. ARERA è chiamata ad allineare la regolazione di dettaglio a queste nuove previsioni. |
| Articolo 1-quater – Correttezza, trasparenza e adeguatezza delle attività di consulenza e di formulazione della proposta contrattuale nei settori dell’energia elettrica, del gas naturale e delle telecomunicazioni | Introduce regole di condotta più stringenti per isoggetti che offronoconsulenza commerciale e propongono contratti nei settori energia e telecomunicazioni. Si punta a garantire che le offerte siano adeguate al profilo del cliente, chiare nei costi e nelle condizioni, e non basate su pratiche aggressive o ingannevoli. Sono previsti obblighi di registrazione e tracciabilità delle proposte, così da facilitare controlli e reclami. Le Autorità di settore (ARERA e AGCOM) devono definire criteri e linee guidaper valutare adeguatezza e correttezza, nonché l’apparatosanzionatorio. La norma si coordina con le riforme sul telemarketing e sulla trasparenza nei contratti di fornitura. |
| Articolo 1-quinquies – Disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell’energia | Rafforza gli obblighi di trasparenza su prezzi, condizioni di offerta, oneri di sistema e componenti della bolletta elettrica e gas. Mira a rendere immediatamente comprensibile al cliente la scomposizione del prezzo, distinguendo quota energia, rete, oneri, imposte. Vengono previsti standard minimi di chiarezza per documenti contrattuali, siti web e materiale promozionale degli operatori. ARERA è incaricata di adeguare il Testo integrato sulla trasparenza ai nuovi requisiti. L’obiettivo è facilitare la comparazione tra fornitori e ridurrecontenziosi per incomprensioni sulle voci di costo. |
| Articolo 1-sexies – Disposizioni per la tutela dei clienti finali e la mitigazione dei prezzi attraverso la trasparenza del processo di cambio fornitore | Interviene sulle procedure di switching del fornitore di energia per garantirne la piena trasparenza e ridurre pratiche scorrette (switch non richiesti, informazioni incomplete). Stabilisce che il cliente debba ricevere informazioni chiare sulle conseguenze economiche e contrattuali del cambio fornitore, incluseeventuali penali. Rafforza i controlli sui flussi informativi tra operatori e sui sistemi di gestione dei consensi contrattuali. ARERA definisce regole tecniche e standard di comunicazione per lo switching, con particolare attenzione ai clienti vulnerabili. La misura punta a mantenere la concorrenza nel mercato libero, evitandoperò abusi e disfunzioni a danno dei consumatori. |
| Articolo 2 – Misure urgenti per la riduzione della componente ASOS delle bollette elettriche e il sostegno alle utenze non domestiche | Rimodula gli oneri generali di sistema, soprattutto quelli destinati al sostegno delle rinnovabili (componente ASOS), per ridurre il peso in bolletta sulle utenze non domestiche. Introduce un meccanismo volontariodi estensione e riduzione delle tariffe Conto Energia per impianti fotovoltaici >20 kW, con estensione delle convenzioni in cambio di una riduzione delle tariffe tra luglio 2026 e fine 2027. Prevede anche una procedura di uscita anticipata dal Conto Energia con corrispettivo attualizzato e obbligo di repowering, fino a 10 GW di potenza complessiva, riducendo in prospettiva il fabbisogno ASOS. Anticipa di un mese i versamenti ASOS e ARIMdei distributori verso CSEA, generando nel 2026 maggiori disponibilità di cassa stimate in circa 850 milioni. ARERA deve usare i risparmi per ridurre ASOS a favore di utenze non domestiche in BT >16,5 kW, MT, AT e AAT non energivore e non soggette a regimi speciali. |
| Articolo 3 – Incremento dell’aliquota IRAP per le imprese operanti nel comparto energetico | Aumenta di 2 punti percentuali, per i periodi d’imposta 2026 e 2027, l’aliquota IRAP per i soggetti che svolgono in via prevalente specifiche attività energetiche individuate da codici ATECO (estrazione, raffinazione, produzione e intermediazione energia, trasporto gas). L’aliquotabase passa dal 3,9 al 5,9 per cento, ferma restando la facoltà regionale di modulare l’aliquota entro ±0,92 punti. Disciplina il calcolo degli acconti 2026 adottando, nel metodo storico, l’impostateorica ricalcolata con l’aliquota maggiorata. Le maggiori entrate (circa 469,6 milioni nel 2026, 545,4 nel 2027, 74,5 nel 2028) sono destinate alla riduzione ASOS per alcune utenze non domestiche. Viene gestito anche l’impatto sul gettito IRES, dovuto alla maggiore deducibilità IRAP su lavoro e interessi, con copertura tramite le stesse maggiori entrate e, per il 2029, con il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. |
| Articolo 3-bis – Disposizioni in materia di cooperative elettriche storiche | Proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il regime speciale delle cooperative elettriche delle Province autonome di Trento e Bolzano che connettono anche clienti non soci, equiparandole alle cooperative storiche concessionarie nel TICOOP fino al rilascio delle nuove concessioni. In tal modo, queste cooperative mantengono, per un anno in più, il trattamento specifico in termini di tariffe, partecipazione agli oneri di sistema e regolazione. La norma tiene conto dei tempi necessari alle Province per completare i piani di distribuzione e la riassegnazione delle concessioni. Le cooperative elettriche hanno una lunga tradizione nelle aree alpine, nate per valorizzare le risorse idriche e garantire alimentazione elettrica ai soci in zone periferiche. La proroga evita cambi di regime improvvisi che potrebbero avere riflessi economici e organizzativi rilevanti per utenti e operatori locali. |
| Articolo 4 – Disposizioni urgenti per promuovere la contrattazione di lungo termine della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese | Modifica e integra il meccanismo dei contratti per differenza a due vieprevisto dal D.L. n. 17/2022, per favorire PPA e contratti di lungo termine tra impianti rinnovabili e imprese consumatrici. Prevede procedure concorsuali coordinatedal GSE sia dal lato dell’offerta(impianti FER esistenti o nuovi) sia dal lato della domanda (imprese e aggregatori), con volumi equivalenti. I prezzi contrattuali di esercizio devono coprire solo i costi di esercizio e mantenimento degli impianti, trasferendo eventuali extra-profitti o benefici di prezzo ai consumatori aderenti. Introduce premi per impianti che escono da vecchi regimi incentivati(Conto Energia, decreti FER) e si vincolano a contratti di aggregazione, finanziati tramite oneri di sistema entro determinati limiti. La disciplina di dettaglio (requisiti, priorità, controlli) è demandata a Decreti MASE e a regole tecniche GSE, nel rispetto della disciplina UEsugli aiuti di Stato. |
| Articolo 5 – Misure per la riduzione degli oneri generali di sistema derivanti dalle bioenergie | Interviene sugli incentivi riconosciuti agli impianti a bioenergie (biomasse, biogas, bioliquidi) che gravano sugli oneri generali di sistema, rimodulandone valori e durate per alleggerire la componente ASOS/ARIM. Prevede, anche qui, meccanismi volontari di rinegoziazione o uscita anticipata dagli schemi di sostegno, con eventuale riconoscimento di corrispettivi attualizzati. L’obiettivo è ridurre progressivamente la spesa per incentivi meno efficienti sotto il profilo costo/beneficio, favorendo tecnologie più avanzate e meglio integrate con gli obiettivi climatici. Il GSE è incaricato di applicare le nuove modalità e di monitorare gli effetti sugli oneri di sistema. La riforma deve restare compatibile con gli impegni esistenti e con il quadro europeo sugli aiutiambientali. |
| Articolo 5-bis – Misure in materia di phase-out dal carbone | Introduce disposizioni per accelerare la dismissione degli impianti a carbone, coordinando il calendario di spegnimento con la sicurezza del sistema elettrico e con la disponibilità di capacità alternativa (rinnovabili, gas, accumuli). Prevede strumenti per la riconversione industriale dei siti e il riutilizzo delle infrastrutture di rete e di connessione. Contempla, dove necessario, meccanismi transitori di capacità o di servizioper garantire adeguatezza e flessibilità durante il phase‑out. Si collega ai piani nazionali energia e clima e agli impegni UE di decarbonizzazione. Le modalità operative sono demandate a Decreti MASE e alle deliberazioni ARERA sul capacity market e sui servizi di rete. |
| Articolo 5-ter – Modifiche all’art. 31 del D.Lgs. n. 199/2021D.Lgs. n. 199/2021 | Modifica l’art. 31 del D.Lgs. n. 199/2021 relativo a specifici meccanismi di sostegno alle rinnovabili, adeguandolo al nuovo assetto di incentivi e contratti a lungo termine. Può riguardare, tra l’altro, criteri di accesso, graduatorie, tetti di spesa e coordinamento con i nuovi contratti per differenza. Mira a evitare sovrapposizioni tra schemi di supporto e a rendere più coerente l’insieme degli strumenti con gli obiettivi PNIEC. Riafferma il ruolo del GSE come soggetto attuatore e di ARERA come regolatore dei profili tariffari. L’adeguamento tiene conto delle più recenti linee guida europee sugli aiuti di Stato nel settore dell’energia. |
| Articolo 6 – Misure urgenti per la riduzione degli oneri del gas naturale prelevato ai fini della produzione di energia elettrica e per il rafforzamento della concorrenzialità dei mercati all’ingrosso dell’energia elettrica | Riduce o rimodula alcune componenti economiche applicate al gas usato per produrre elettricità, così da abbassare i costi dei cicli combinati e influenzare al ribasso i prezzi all’ingrosso dell’energia. Rafforza la concorrenza nei mercati elettrici all’ingrosso attraverso miglioramenti della trasparenza, della disponibilità di capacità e del design dei mercati. Le misure si coordinano con la regolazione ARERA e con gli operatori di mercato per evitare distorsioni e massimizzare la trasmissione dei benefici ai clienti finali. Si considerano gli impatti sui segnali di investimento in nuova capacità e sulla redditività degli impianti flessibili. L’intervento è pensato come risposta a contesti di elevata volatilità dei prezzi del gas e dell’elettricità. |
| Articolo 7 – Misure urgenti per la connessione alla rete degli impianti alimentati a fonti rinnovabili | Introduce il nuovo art. 10-bis dlg02024112500190ar0010b nel TU FER, con un meccanismo di assegnazione della capacità di rete (open season) che favorisce i progetti rinnovabili effettivamente maturi. Le soluzioni di connessione decadono se entro termini definiti non vengono ottenuti i titoli abilitativi, liberando capacità “congelata” da progetti non avanzati. Semplifica i titoli abilitativiper talune opere di rete con DILA/SCIA, soprattutto in aree idonee, con tempi procedurali più brevi. Estende i regimi semplificati anche alle opere connesse necessarie alla connessione di impianti in aree idonee, anche se le opere ricadono altrove. Mira a velocizzare l’allaccio di nuova capacità rinnovabile, coerentemente con gli obiettivi di sviluppo FER. |
| Articolo 8 – Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati | Istituisce un procedimento unico autorizzativo per data center e relative reti di connessione, accentrando tutti i titoli (VIA, AIA, pareri) in un’unica autorizzazione sostitutiva. La competenza è del MASE per progetti con potenza termica dei gruppi di supporto >300 MW, e delle Regioni/Province autonome per impianti tra 50 e 300 MW. L’autorizzazione vale anche come variante urbanistica, ove necessario, e ha tempi massimi procedimentali definiti (fino a 10 mesi, salvo proroghe motivate). Sono previste procedure speciali per progetti strategici individuati a livello nazionale, al fine di attrarre investimenti e garantire tempi certi. L’intervento è neutro sui saldi di finanza pubblica e punta a coordinare esigenze energetiche, ambientali e digitali. |
| Articolo 9 – Misure urgenti per l’abbattimento del prezzo della bolletta del gas delle imprese | Introduce misure temporanee per ridurre il costo del gas per le imprese, agendo su componenti tariffarie e/o prevedendo forme di sostegno indiretto all’approvvigionamento. Si concentra sui settori più esposti alla concorrenza internazionale e ai rincari energetici. Le azioni possono includere interventi sugli oneri generali, sui corrispettivi di trasporto e distribuzione o su altri elementi della bolletta. È previsto un sistema di monitoraggio per verificare il trasferimento effettivo dei benefici alle imprese. Le misure devono rispettare il quadro europeo degli aiuti di Stato, soprattutto alla luce delle normative emergenziali per la crisi energetica. |
| Articolo 10 – Misure volte a promuovere la concorrenza e l’integrazione dei mercati all’ingrosso del gas | Mira a migliorare la concorrenza nei mercati all’ingrosso del gas e la loro integrazione con i mercati europei, riducendo differenziali di prezzo rispetto agli hub di riferimento. Interviene sulla gestione delle capacità di trasporto, sui meccanismi di allocazione e sulla partecipazione alle piattaforme europee di scambio. Punta ad aumentare la liquidità e la trasparenza delle negoziazioni, riducendo il potere di mercato localizzato. Rafforza i poteri delle autorità di regolazione e degli operatori di mercato per garantire accesso non discriminatorio alle infrastrutture. I benefici attesi riguardano sia gli operatori professionali sia i clienti finali, tramite prezzi più allineati agli standard UE. |
| Articolo 11 – Disposizioni urgenti per la stabilizzazione del prezzo del gas e il relativo approvvigionamento | Introduce strumenti per stabilizzare il prezzo del gas, in particolare tramite una gestione più efficiente degli stoccaggi e l’eventuale uso di contratti di approvvigionamento di lungo termine. Può prevedere l’intervento di soggetti pubblici o controllati nello svolgimento di funzioni di “acquirente centrale” o di aggregatore di domanda. L’obiettivo è attenuare la volatilità dei prezzi e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, soprattutto nei periodi di picco. Le misure sono strutturate per essere compatibili con il quadro UE, in particolare con i regolamenti sul gas e sugli stoccaggi. Si prevede un coordinamento stretto con le disposizioni dei commi 1-bis e 1-ter sulla VIA dei progetti di idrocarburi. |
| Articolo 11, commi 1-bis e 1-ter – Valutazione dell’impatto ambientale di progetti complessi finalizzati alla ricerca o coltivazione di idrocarburi | Regolano la VIA di progetti complessi di ricerca e coltivazione di idrocarburi, consentendo un giudizio unitario sull’intero ciclo di vita ma con verifica successiva dei dati reali. Lo studio di impatto può basarsi su stime per le fasi future, ma il provvedimento positivo deve imporre una verifica prima dell’esercizio, con possibilità di misure correttive. La nuova disciplina può applicarsi anche ai procedimenti in corso su istanza del proponente entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione. Non comporta decadenza degli atti già adottati, ma si innesta sulla procedura in essere. Intende conciliare certezza nei tempi di autorizzazione e tutela ambientale, specie per progetti di grande impatto. |
| Articolo 12 – Entrata in vigore | Stabilisce che il Decreto–Legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Con la pubblicazione del 20 febbraio 2026, le disposizioni sono efficaci dal 21 febbraio 2026. La Legge di conversione, una volta approvata, entrerà a sua volta in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. La clausola garantisce continuità normativa tra il regime provvisorio del Decreto e quello definitivo. Resta fermo il termine di 60 giorni per la conversione stabilito dall’art. 77 Cost. |
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