COMMENTO
DI GIOVANNI IMPROTA | 23 APRILE 2026
In tema di indennità di disoccupazione NASpI, il presupposto indefettibile per il riconoscimento della prestazione è la cessazione del rapporto di lavoro con stato di disoccupazione involontaria; pertanto, qualora le dimissioni della lavoratrice, rese nel periodo protetto di cui all’art. 55, D.Lgs. n. 151/2001, non siano state validamente convalidate, esse sono inefficaci e il rapporto deve considerarsi ancora in essere, con conseguente insussistenza del diritto alla NASpI, così la Corte di cassazione con Ordinanza n. 6979 del 2026 .
La convalida delle dimissioni da parte della lavoratrice madre
Ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”) è espressamente previsto che “le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”.
In considerazione del suddetto divieto di licenziamento, il successivo art. 55 come modificato dalla Legge n. 92/2012 prevede una disciplina specifica per le ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro che dovesse intervenire nel periodo tutelato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.
In particolare, nel caso di dimissioni, il comma 1 dell’art. 55 prevede che “(…) la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”.
In altri termini, nell’ipotesi di dimissioni rassegnate durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento (ossia nel caso di specie, qualora la lavoratrice in questione rassegni le dimissioni prima del 25 luglio 2022, data di compimento dell’anno di età del bambino) la lavoratrice avrà diritto al riconoscimento dell’indennità sostitutiva di preavviso.
Inoltre, la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni:
- presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza,
e - dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di età del bambino,
devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
Sulla base di quanto previsto dalla suddetta norma:
– le dimissioni o la risoluzione consensuale che dovessero intervenire durante il periodo di gravidanza o durante i primi 3 anni di età del bambino dovranno essere immediatamente convalidate dalla lavoratrice presso il Servizio Ispettivo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro mediante consegna del relativo modulo ministeriale debitamente compilato, a prescindere dalla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro, essendo subordinata l’efficacia di tale risoluzione alla convalida ex art. 55 D.Lgs. n. 151/2001;
– nell’ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro dovesse intervenire prima del compimento dell’anno di età del bambino, il datore di lavoro sarà tenuto a riconoscere alla lavoratrice l’indennità sostitutiva di preavviso contrattualmente prevista;
– nell’ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro dovesse intervenire dopo il compimento dell’anno di età del bambino a seguito di dimissioni, non dovrà essere corrisposto alcunché a titolo di preavviso.
L’ordinanza n. 6979/2026
Il fatto
La controversia nasce da una sentenza della Corte d’Appello di Roma, emessa al termine del giudizio di secondo grado promosso da una dipendente contro la decisione del Tribunale, con la quale è stata da un lato accertata la sussistenza in capo alla lavoratrice del diritto alla fruizione dei trattamenti di maternità, all’astensione anticipata e alla NASpI, mentre dall’altro è stato ritenuto ancora in essere il rapporto di lavoro a motivo della mancata convalida presso l’Ispettorato del Lavoro delle dimissioni presentate dalla stessa durante il periodo protetto.
Avverso tale sentenza è stato proposto da parte dell’INPS ricorso in cassazione, con cui l’Istituto ha lamentato la circostanza per la quale è stato riconosciuto da parte dei giudici d’appello il diritto all’indennità di disoccupazione NASpI, nonostante la mancanza del presupposto della cessazione del rapporto di lavoro tra la lavoratrice e il datore di lavoro, quale elemento costitutivo della prestazione previdenziale richiesta.
La decisione della Cassazione
La Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dall’INPS, affermando che il diritto alla percezione del trattamento di NASpI presuppone la perdita involontaria dell’occupazione, che richiede una effettiva cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, quindi, la mancata convalida da parte della lavoratrice delle proprie dimissioni rassegnate in periodo tutelato aveva inciso sull’efficacia dell’atto interruttivo del rapporto di lavoro, con la conseguenza che a parere della Corte il rapporto di lavoro doveva considerarsi ancora in essere.
Da quanto sopra, ne è discesa quale conseguenza l’assenza dello stato di disoccupazione involontaria richiesto dagli artt. 1, 2 e 3 D.Lgs. n. 22/2015.
La Corte censura quindi la contraddizione logico-giuridica della sentenza d’appello: non è possibile affermare simultaneamente la permanenza del rapporto e riconoscere una prestazione che presuppone la sua cessazione.
La Suprema Corte, inoltre, ribadisce nell’Ordinanza in esame che la convalida delle dimissioni presso l’Ispettorato del Lavoro rappresenta il requisito che attribuisce efficacia a tali dimissioni rassegnate nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento. La ratio è evidentemente quella di garantire genuinità e spontaneità della volontà risolutiva del rapporto di lavoro.
La Corte esclude quindi l’interpretazione secondo cui le dimissioni diverrebbero efficaci ex post una volta cessata la fase protetta, valorizzando la funzione antiabusiva e preventiva della norma.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 54
- Corte di cassazione, Ordinanza 24 marzo 2026, n. 6979
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