COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 24 GIUGNO 2026
Con l’avvicinarsi del periodo estivo, i datori di lavoro sono chiamati a far fruire ai propri dipendenti le c.d. ferie collettive. In particolare, i datori di lavoro che non hanno concesso la fruizione delle ultime due settimane di ferie maturate nel 2024, sono tenuti a farlo entro il 30 giugno 2026. Ma non solo. Si tratta di un adempimento di primaria importanza poiché la mancata concessione del periodo feriale obbligatorio, è soggetto a una sanzione non diffidabile che va dai 120 ai 720 euro per ciascun lavoratore a cui la violazione si riferisce e aumenta se l’inadempienza interessa più di 5 lavoratori. Dunque, risulta fondamentale per il datore di lavoro effettuare un controllo immediato relativo alla posizione di ciascun dipendente, al fine di non incorrere nelle predette sanzioni amministrative.
Premessa
L’art. 36 della Costituzione italiana, nell’affermare che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa, stabilisce espressamente che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
Quanto alla durata del periodo feriale, l’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 prevede che esso non può mai essere inferiore alle quattro settimane annuali. Tuttavia, i contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore. Al riguardo, è importante ricordare che tale periodo non può essere sostituito da indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. Per evitare sanzioni per la violazione degli obblighi di legge, è opportuno considerare prioritariamente le ferie maturate nei periodi rispetto ai quali è più vicina la data di scadenza del termine per il godimento. Il regime legale delle ferie, si applica a tutti i lavoratori dipendenti, qualunque sia l’inquadramento o il contratto applicato.
| Normativa vigente sulle ferie | |
| Art. 36Costituzione | “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi”. |
| Art. 10D.Lgs. n. 66/2003 | Comma 1. “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del Codice Civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore”. Comma 2. “Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”. Comma 3. “Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell’articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione”. |
| Art. 2109Cod. Civ. | “Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto [dopo un anno d’ininterrotto servizio] ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, [dalle norme corporative,] dagli usi o secondo equità. L’imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell’articolo 211 8”. |
Gestione delle ferie
L’attuale disciplina distingue le ferie in tre periodi:
- i primi due periodi corrispondono a due settimane l’uno;
- mentre il terzo periodo, quello eccedente il minimo sindacale, può essere previsto dai CCNL o dal contratto di assunzione.
Primo periodo di ferie
Il primo periodo di ferie, pari a 2 settimane, va fruito nello stesso anno di maturazione, in modo anche ininterrotto, se richiesto dal lavoratore, purché non vengano violati i principi dell’art. 2109 cod. civ. Nel senso che la richiesta deve essere comunque formulata in anticipo in modo tale da rispettare le esigenze dell’impresa.
Qualora il lavoratore non abbia beneficiato del suddetto periodo di ferie nel corso dell’anno, il datore diventa passibile di sanzione; viceversa, il lavoratore vanta un credito per ciascun giorno di mancato godimento delle ferie, i quali gli verranno liquidati a fine rapporto. Da notare che affinché il datore di lavoro venga sanzionato è sufficiente che il lavoratore non abbia goduto anche solo di una parte delle due settimane cui egli ha diritto.
In tale periodo, il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti idonei a consentire l’esaurimento delle ferie pregresse, non essendo ammissibile la monetizzabilità del diritto, a meno che la concessione non risulti eccessivamente onerosa. Infatti, il D.Lgs. n. 66/2003 ha introdotto in Italia, in modo espresso, il divieto di monetizzazione del periodo di ferie corrispondente alle quattro settimane garantite per legge, operante salvo il caso della risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno. Per dovizia di informazione, si precisa che il divieto di monetizzare il periodo minimo di 4 settimane nel corso del rapporto di lavoro, si applica con riferimento ai periodi di ferie maturati dopo l’entrata in vigore del citato provvedimento (29 aprile 2003). Pertanto, le ferie maturate fino al 29 aprile 2003 possono ancora essere monetizzate in conformità alle previsioni di contratti collettivi, regolamenti aziendali o accordi individuali.
Secondo periodo di ferie
Il secondo periodo di ferie, sempre pari a 2 settimane, può essere fruito in modo ininterrotto o frazionato entro e non oltre 18 mesi dalla fine dell’anno di maturazione. Se non viene rispettato il suddetto termine, da una parte, il datore di lavoro sarà sanzionato, dall’altra, invece, il lavoratore vanterà un credito di ferie arretrate di cui potrà usufruire a fine rapporto di lavoro.
Terzo periodo di ferie
Infine, il terzo periodo, vale a dire quello che eccede il periodo minimale, è piuttosto flessibile rispetto ai precedenti periodi in quanto è generalmente previsto dalla contrattazione collettiva o dal contratto di assunzione. Infatti, è addirittura possibile monetizzare le ferie non fruite mediante un’indennità sostitutiva.
La monetizzazione delle ferie
Dunque, come appena accennato, per il periodo c.d. “minimo legale” (quattro settimane) vige il divieto assoluto di monetizzare le ferie non godute.
Eventualmente, le ferie che possono essere sostituite da un’indennità sono:
– le ferie maturate fino al 29 aprile 2003 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 66/2003);
– le ferie maturate dal lavoratore il cui rapporto di lavoro cessi entro l’anno di riferimento;
– le settimane o i giorni di ferie previsti dalla contrattazione collettiva in misura superiore al periodo minimo legale.
Esistono due fattispecie che fanno eccezione alla inderogabile regola generale:
- contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno, per i quali è ammessa la corresponsione del corrispettivo per le ferie non godute anche mensilmente;
- il pagamento delle ferie non godute in seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dalla causale della cessazione.
Maturazione delle ferie
È bene tenere presente che le ferie maturano nel corso del rapporto di lavoro in maniera progressiva e proporzionale in relazione all’attività lavorativa effettivamente prestata dal lavoratore. È dunque chiaro che laddove il lavoratore abbia lavorato per l’intero anno, gli vengono attribuite le ferie nella misura piena prevista dal CCNL applicato; di converso, ossia qualora il lavoratore non lavori per l’intero periodo di maturazione delle ferie ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale al servizio effettivamente prestato, secondo i criteri dettati dai contratti collettivi di categoria.
Laddove il dipendente ha anticipatamente usufruito di ferie non ancora maturate, il datore di lavoro procederà alle relative trattenute.
Nella seguente tabella si riassumono brevemente i periodi considerati utili dalla legge ai fini della maturazione delle ferie e le assenze che non rilevano a tal fine.
| Assenze utili ai fini della maturazione delle ferie | Assenze che non maturano ferie |
| astensione obbligatoria per congedo di paternità o di maternità; congedo matrimoniale; infortunio sul lavoro; malattia; incarichi presso i seggi elettorali; CIG orario ridotto; contratto di solidarietà; ferie; permessi retribuiti; richiamo alle armi. | astensione facoltativa per maternità; astensione per malattia del bambino; sciopero; periodo di preavviso non lavorato in quanto l’avvenuto pagamento dell’indennità sostitutiva, accettata dal lavoratore, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro; sospensione del lavoro con ricorso alla CIG a zero ore; aspettativa non retribuita. |
Determinazione delle ferie
L’esatta determinazione del periodo feriale spetta unicamente al datore di lavoro quale estrinsecazione del generale potere organizzativo e direttivo dell’impresa.
Tale potere, però, non è privo di vincoli, in quanto occorre:
- tenere conto degli interessi del lavoratore (art. 2109 c.c.);
- comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie con qualche preavviso che, secondo correttezza e buona fede, è utile a consentire al lavoratore di organizzare in modo conveniente il riposo concesso (trattasi di atto recettizio, non vincolato a forma scritta, ma necessariamente idoneo a palesare specificamente la volontà);
- rispettare il principio per cui le ferie debbono essere godute entro l’anno e non successivamente.
Pertanto, è illegittima la determinazione unilaterale del periodo di godimento delle ferie da parte del datore di lavoro allorché:
- non venga tenuto conto anche degli interessi dei lavoratori e non vi siano comprovate esigenze organizzative aziendali;
- non venga salvaguardata la funzione fondamentale dell’istituto di consentire al lavoratore la reintegrazione delle energie psicofisiche.
Al lavoratore compete soltanto la facoltà di indicare il periodo entro il quale intende fruire del riposo annuale, anche nell’ipotesi in cui un accordo sindacale o una prassi aziendale stabilisca, al solo fine di una corretta distribuzione dei periodi feriali, i tempi e le modalità di godimento delle ferie tra il personale di una determinata azienda. Non sussiste, inoltre, un diritto incondizionato del lavoratore alla determinazione del proprio periodo di ferie. Pertanto, è giustificato il comportamento del datore di lavoro che, nel rispetto delle previsioni del CCNL ed in presenza di effettive esigenze di servizio, accolga solo parzialmente le richieste del dipendente in merito al periodo di fruizione del riposo feriale.
Il piano ferie
Di seguito, si fornisce un attento riepilogo del piano ferie al fine di verificare la posizione di ciascun dipendente in modo da intervenire laddove il lavoratore presenti giorni di ferie non goduti entro i termini previsti dalla legge.
| Piano ferie | |
| Le ferie relative all’anno 2024 | Ultime 2 settimane vanno fruite entro il 30 giugno 2026; l’eventuale ulteriore periodo può essere monetizzato. La contribuzione, tuttavia, andrà in ogni caso assolta, su tutte le ferie arretrate risultanti al 30 giugno 2026 – ferie riferite all’anno 2024 e non ancora godute – entro il 20 agosto 2026 con la denuncia contributiva relativa al mese di luglio 2026. |
| Le ferie relative all’anno 2025 | Ultime 2 settimane vanno fruite entro il 30 giugno 2027; l’eventuale ulteriore periodo può essere monetizzato. La contribuzione, però, andrà in ogni caso assolta, su tutte le ferie arretrate risultanti al 30 giugno 2027 – ferie riferite all’anno 2025 e non ancora godute – entro il 20 agosto 2027 con la denuncia contributiva relativa al mese di luglio 2027. |
| Le ferie relative all’anno 2026 | 2 settimane vanno fruite durante l’anno in corso (anno di maturazione); 2 settimane vanno fruite entro il 30 giugno 2028; l’eventuale ulteriore periodo può essere monetizzato. La contribuzione, però, andrà in ogni caso assolta, su tutte le ferie arretrate risultanti al 30 giugno 2026 – ferie riferite all’anno 2026 e non ancora godute – entro il 20 agosto 2028 con la denuncia contributiva relativa al mese di luglio 2028. |
| N.B. In caso di intervenuta sospensione del rapporto di lavoro (es. astensione obbligatoria o facoltativa per maternità o di malattia di lunga durata), da cui derivi la concreta impossibilità di far fruire al dipendente nei termini di legge le ferie minime, le stesse potranno essere godute in un momento successivo, che dovrà essere individuato contemperando le esigenze dell’impresa e gli interessi del lavoratore. | |
Regime sanzionatorio
Qualora il datore di lavoro non abbia permesso al lavoratore di godere delle due settimane di riposo, maturate l’anno 2021, scatta una sanzione che va da 120 a 720 euro per ciascun lavoratore a cui la violazione si riferisce.
Nel caso in cui la violazione:
- interessi più di 5 lavoratori;
- si è verificata per almeno 2 anni;
la sanzione amministrativa andrà da 480 a 1.800 euro.
Se invece la violazione:
- interessa più di 10 lavoratori;
- si è verificata per almeno 4 anni;
la sanzione amministrativa andrà da 960 a 5.400 euro.
Riferimenti normativi:
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