3° Contenuto: Il F.do di Integrazione Salariale (FIS)

SCHEDA PRATICA

DI MASSIMO BRAGHIN | 25 FEBBRAIO 2026

L’articolo 1, comma 207 , della legge di Bilancio 2022 riordina la disciplina relativa al Fondo di integrazione salariale di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 148/2015 che, allo scopo, viene modificato e integrato.

In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del Fondo di integrazione salariale i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 148/2015, ossia della cassa integrazione ordinaria, e non destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 , 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.

Fonti ufficiali

D.Lgs. n. 148/2015; Ministero del Lavoro, Decreto n. 94343/2016; INPS, Circolare n. 4/2026

Scadenzario

CosaChiComeQuando
Versamento mensile contribuzioneDatori di lavoro a favore del dipendenteCon modello F24(Entro il 16 del mese successivo a quello cui i contributi sono riferiti)
Entro il 16 gennaio 2026
Entro il 16 febbraio 2026
Entro il 16 marzo 2026
Entro il 16 aprile 2026
Entro il 18 maggio 2026
Entro il 16 giugno 2026
Entro il 16 luglio 2026
Entro il 20 agosto 2026
Entro il 16 settembre 2026
Entro il 16 ottobre 2026
Entro il 16 novembre 2026
Entro il 16 dicembre 2026

Requisito dimensionale del datore di lavoro

Ai sensi dell’art. 29, comma 8, del D.Lgs. n. 148/2015, come riformulato dalla legge n. 234/2021, il FIS è finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, da un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, e da un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente più di 5 dipendenti. Le suddette aliquote, calcolate sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti con qualsiasi tipo di contratto e i lavoratori a domicilio, ad esclusione dei dirigenti espressamente esclusi dal decreto istitutivo del Fondo, sono ripartite tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo. 

Al riguardo, si evidenzia che le previsioni di cui all’art. 29, comma 8-bis, del D.Lgs. n. 148/2015 e all’art. 8, comma 3, del D.I. 21 luglio 2022, recante “Adeguamento del Fondo di integrazione salariale alla legge 30 dicembre 2021, n. 234”, dispongono una riduzione del contributo ordinario, per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, a decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando l’obbligo di garantire l’equilibrio di bilancio del Fondo medesimo. 

Si sottolinea che tale riduzione, stabilita in misura pari al 40% della citata aliquota del contributo ordinario dello 0,50%, attestandosi così allo 0,30%, è prevista a favore dei datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale al FIS, per almeno ventiquattro mesi, a far data dal termine del periodo di fruizione del trattamento (cfr. la circolare n. 76 del 30 giugno 2022).

VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA
CTR ORDINARIOCOMEQUANDO
Alla fine di ogni periodo di pagaCon calcolo della contribuzione dovuta all’INPS; maggiorata della contribuzione dovuta al fondo di solidarietàEntro e non oltre il 16 del mese successivo a quello cui le retribuzioni sono riferite

I suddetti soggetti:

non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione ordinaria (art. 10 del D.Lgs. n. 148/2015);

non sono destinatari delle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 , 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.

Destinatari FIS

Sono destinatari del FIS:

  • datori di lavoro non destinatari della Cassa integrazione ordinaria e non coperti dai Fondi di cui agli articoli 2627 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015 che occupano almeno un dipendente.

Nella normativa emergenziale, i suddetti datori di lavoro con dimensioni medie aziendali fino a 5 dipendenti sono stati in genere tutelati dalla Cassa integrazione in deroga (CIGD).

  • datori di lavoro che operano nei settori coperti dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 2627 e 40 del D.Lgs. n. 148/2015 con una dimensione aziendale inferiore alla soglia prevista dai singoli decreti istitutivi dei Fondi, al 1° gennaio 2022.

La regola sussiste fino alla data di adeguamento del Fondo di settore, che deve intervenire entro il 31 dicembre 2022, ovvero fino a quella di superamento dei requisiti minimi dimensionali previsti dal medesimo Fondo.

Il finanziamento del fondo

Anche per il 2026, l’aliquota ordinaria di finanziamento del FIS è riconfermata come segue:

  • 0,30% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale al FIS;
  • 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

A decorrere dal 1° gennaio 2025, i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del FIS (matricole contraddistinte dal c.a. “0J”) e del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali (matricole contraddistinte dal c.a. “0S”) che, nel semestre di riferimento, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno ventiquattro mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, al fine di beneficiare della riduzione del 40% dell’aliquota del contributo ordinario pari allo 0,50% sono contrassegnate centralmente dal codice di autorizzazione “2Q” che assume il nuovo significato di “Riduzione aliquota contributo ordinario FIS/Fondo attività professionali – Decreti interministeriali del 21 luglio 2022 e del 21 maggio 2024”.  

La procedura centralizzata, dopo avere effettuato le dovute verifiche, provvede all’attribuzione del c.a. sopra indicato; la medesima procedura provvede altresì alla rimozione del c.a. qualora vengano meno i requisiti di fruizione della riduzione, che decorrono dalla data di presentazione della domanda del nuovo intervento.  

Si ricorda che, anche in presenza del sopra menzionato c.a., la procedura di calcolo non procede al riconoscimento della riduzione contributiva, qualora risulti applicata l’aliquota per i datori di lavoro con media superiore a 5 dipendenti.  

I datori di lavoro possono altresì provvedere ad effettuare eventuali comunicazioni riguardanti l’esonero tramite il “Cassetto Previdenziale del Contribuente” sotto la voce “Posizione Aziendale”, selezionando l’oggetto appositamente istituito denominato.

Contribuzione ordinaria di finanziamento del Fondo di integrazione salariale (FIS) anno 2026

DestinatariMisura della contribuzione
Datori di lavoro fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale al FIS(0,30% ordinaria)
Datori di lavoro da 5,1 a 15 dipendenti(0,80% ordinaria)
Datori di lavoro oltre 15 dipendenti(0,80% ordinaria)

Le prestazioni offerte dal fondo 

L’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal FIS per le seguenti durate massime:

  • 13 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti;
  • 26 settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti.

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