3° Contenuto: Imposta sul reddito delle persone fisiche: revisione della disciplina

A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 12 GENNAIO 2026

Una tra le misure di carattere fiscale più attese dalla Legge di Bilancio 2026 è la riduzione della seconda aliquota dell’IRPEF dal 35% al 33%; inoltre  per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro viene ridotto di 440 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda che spetta in relazione ai seguenti oneri: le spese che prevedono una detrazione al 19% (escluse quelle sanitarie), le erogazioni liberali in favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

Premessa

commi 3 e 4 , dell’articolo 1, della Legge di Bilancio 2026, veicolata nella Legge 30 dicembre 2025, n. 199riducono dal 35% al 33% la seconda aliquota dell’IRPEF, prevedendo un meccanismo diretto a sterilizzare il beneficio fiscale per i percettori di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro.

Gli interventi sull’IRPEF da parte del legislatore

Il D.Lgs. n. 216/2023 , adottato in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 111/2023 , recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, ha realizzato, limitatamente all’anno 2024, la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche e la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF).

Successivamente, tale revisione è stata resa strutturale con l’articolo 1, comma 2 , della Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).

A seguito di tali modifiche, l’articolo 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986, c.d. TUIR prevede che, nella determinazione dell’imposta sul reddito sulle persone fisiche, l’imposta lorda è calcolata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 , le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro, 23%;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35% (ora portato al 33% dalla disposizione in commento);
c) oltre 50.000 euro, 43%.

Rispetto al regime previgente è stata soppressa l’aliquota applicata tra i 15.000 e i 28.000 euro, dapprima con riguardo al solo anno 2024, e, successivamente a regime dal 2025.

La Legge di Bilancio 2025, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell’IRPEF, ha differito al 15 aprile 2025 il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l’anno di imposta 2025 e al 15 maggio 2025 il termine entro cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell’addizionale regionale all’IRPEF prevista ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle Finanze del MEF.

È stato previsto, infine, al fine di garantire la coerenza degli scaglioni dell’addizionale comunale all’IRPEF con i nuovi scaglioni dell’IRPEF, che i Comuni per l’anno 2025, entro il 15 aprile 2025, modificano con propria delibera gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale.

È prevista una no tax area, derivante dall’applicazione delle diverse detrazioni per lavoro dipendente o pensione o da lavoro autonomo, che sono decrescenti al crescere del reddito. A tale proposito, l’articolo 13 del TUIR riconosce ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi ad esso assimilati le seguenti detrazioni:

  • 1.955 euro: reddito complessivo non superiore a 15.000 euro. L’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato, l’ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 1.380 euro;
  • 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 13.000 euro: reddito complessivo superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro;
  • 1.910 euro: reddito complessivo superiore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro.

La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro.

La Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 2 , lettera b)) ha reso strutturale l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione per i redditi di lavoro dipendente fino a 15.000 euro, esclusi i redditi di pensione, e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, inizialmente previsto per il solo anno 2024.

Va ricordato che le detrazioni e le deduzioni fiscali sono due strumenti diversi che consentono di ridurre l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), ma operano in modi differenti.

Le deduzioni fiscali riducono direttamente il reddito imponibile su cui viene calcolata l’imposta. Vengono sottratte dal reddito complessivo prima dell’applicazione delle aliquote IRPEF, diminuendo così la base imponibile.

Esempi di oneri deducibili sono indicati nell’articolo 10 del TUIR e includono: 
– contributi previdenziali e assistenziali, 
– assegni periodici corrisposti al coniuge, 
– spese mediche e di assistenza specifica per persone con disabilità, 
– contributi per la previdenza complementare.

Il reddito dell’abitazione principale è sempre interamente deducibile (esente) ai sensi del comma 3-bis dell’articolo 10 del TUIR.

Le detrazioni fiscali, invece, riducono direttamente l’imposta lorda calcolata sul reddito imponibile. Vengono sottratte dall’imposta lorda per determinare l’imposta netta da pagare.

Le principali detrazioni sono previste negli articoli:
– art. 12 TUIR: detrazioni per carichi di famiglia;
– art. 13 TUIR: detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e per redditi da pensione;
– art. 15 TUIR: detrazioni per oneri (spese sanitarie, interessi mutui, ecc.);
– art. 16 TUIR: detrazioni per canoni di locazione;
– art. 16-bis TUIR: detrazioni per ristrutturazioni edilizie.

Le detrazioni si possono sottrarre fino all’ammontare dell’imposta lorda: pertanto l’imposta netta può essere pari a zero, ma mai negativa.

Modifica alle detrazioni fiscali per redditi superiori a 200.000 euro

Il comma 4, dell’articolo 1 , della Legge di Bilancio 2026, modificando l’articolo 16-ter del TUIR, che disciplina i limiti alla fruizione delle detrazioni fiscali, introdotta dalla precedente Legge di Bilancio 2025, dispone che per i titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda è diminuito di un importo pari a 440 euro in relazione ai seguenti oneri:

  1. gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR;
  2. le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 13;
  3. i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4 , quinto periodo, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

La somma di 440 euro rappresenta il beneficio massimo che può essere percepito a seguito della riduzione di 2 punti percentuali della seconda aliquota IRPEF.

Tale importo, quindi, è interamente percepito dai contribuenti con reddito complessivo fino a 200.000 euro.

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