COMMENTO
DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 29 GENNAIO 2026
L’INAIL, con la Circolare n. 3/2026 , ha fornito indicazioni in merito all’applicazione, provvisoria, delle nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole, dal 1° gennaio 2026, per l’autoliquidazione 2025/2026.
Premessa
Il Consiglio di amministrazione INAIL, con la Delibera n. 146 del 21 luglio 2025, ha aggiornato le aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole di cui all’articolo 20 delle Modalità di applicazione delle tariffe dei premi , approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019.
Il D.L. n. 159/2025 , convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 198/2025 , all’articolo 1, comma 1 , ha, successivamente, autorizzato l’INAIL a revisionare le aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, così da incentivare la riduzione degli infortuni sul lavoro e premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria, demandando l’attuazione a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
In aggiunta, il comma 4 del citato articolo 1 ha stabilito che dal riconoscimento del bonus rimangono escluse le aziende che, negli ultimi 2 anni, abbiano avuto sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L’autorità giudiziaria, nell’attesa che vengano realizzati sistemi informativi di cooperazione applicativa, comunica all’INAIL in modo tempestivo, anche per via telematica, le sentenze definitive di condanna per escludere le aziende coinvolte dal riconoscimento del bonus.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro della Giustizia e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta dell’INAIL, dovevano essere definite le modalità di attuazione.
Considerati i tempi tecnici ristretti che hanno imposto l’avvio immediato delle lavorazioni amministrativo-procedurali per l’autoliquidazione 2025/2026, per non penalizzare le aziende che potrebbero beneficiare di una riduzione del premio, da febbraio 2026, per effetto delle nuove aliquote di oscillazione del tasso per andamento infortunistico, il Presidente INAIL con la Delibera n. 17/2025, ratificata dalla Delibera del Consiglio di amministrazione INAIL n. 186/2025, ha autorizzato l’applicazione in via provvisoria delle nuove aliquote nelle more del perfezionamento del provvedimento attuativo.
Acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con la Circolare n. 3/2026 , dunque, l’INAIL ha fornito indicazioni in merito all’applicazione in via provvisoria dei tassi per l’anno 2026 con l’autoliquidazione 2025/2026.
Nuove aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico favorevole
Con la Delibera n. 146/2025, il Consiglio di amministrazione INAIL ha approvato la nuova tabella A “Bonus” prevista dall’articolo 20, comma 5, delle Modalità di applicazione delle tariffe approvate con il decreto interministeriale 27 febbraio 2019, e la modifica dell’aliquota di oscillazione prevista ai commi 8 e 9 del medesimo articolo.
Le aliquote in riduzione previste dalla nuova tabella A, dal 1° gennaio 2026, sono le seguenti:
| Lavoratori-anno del triennio (N) | Valori ISAr | Aliquota |
| N < = 50 | -0,50 < ISAR < 0 | -14% |
| -0,75 < ISAR <= -0,50 | -18% | |
| -0,90 < ISAR <= -0,75 | -21% | |
| -1< ISAR <= -0,90 | -25% | |
| ISAR = -1 | -28% | |
| 50 < N < = 100 | -0,50 < ISAR < 0 | -15% |
| -0,75 < ISAR <= -0,50 | -19% | |
| -0,90 < ISAR <= -0,75 | -23% | |
| -1 < ISAR <= -0,90 | -27% | |
| ISAR =- 1 | -31% | |
| N > 100 | – 0,50 < ISAR < 0 | -17% |
| -0,75 < ISAR <= -0,50 | -22% | |
| -0,90 < ISAR <= -0,75 | -27% | |
| -1 < ISAR <= -0,90 | -32% | |
| ISAR = -1 | -37% |
L’aliquota di oscillazione in riduzione di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 20, in caso di non significatività della PAT, è stata fissata nella misura del 13%, anziché del 5%.
Rimangono invariate le aliquote in incremento del tasso medio di tariffa in caso di andamento infortunistico sfavorevole (“Malus”), previste dalla Tabella B del citato articolo 20.
In merito, infine, ai parametri del sistema di oscillazione per andamento infortunistico di cui all’articolo 21, comma 2, delle Modalità di applicazione delle tariffe 2019 , con la Delibera del Consiglio di amministrazione INAIL n. 99/2024 sono stati confermati per il triennio 2025/2027 i valori degli Indici di Sinistrosità Medi (ISM) per voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, il valore delle Giornate Lavorative Equivalenti per Grado (GLEG) e il livello del limite minimo di significatività per ogni voce di tariffa di ciascuna gestione tariffaria, nella misura già determinata per il triennio 2022/2024.
Applicazione in via provvisoria con riserva di richiedere i maggiori premi dovuti
Comunicazione del tasso applicabile per il 2026
I tassi applicabili per il 2026 sono stati elaborati sulla base dei suddetti criteri e parametri.
Le nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico vengono applicate in via provvisoria, con riserva di richiedere i maggiori premi dovuti in due casi.
→ Il primo è la mancata adozione del decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 3 , del D.L. n. 159/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 198/2025 o la diversa riformulazione da parte dello stesso decreto della proposta dell’INAIL adottata con la delibera del Consiglio di amministrazione n. 146/2025.
→ Il secondo caso si avrebbe, invece, quando il soggetto assicurante avesse riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condannaper violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto interministeriale previsto dall’articolo 1, comma 4 , del D.L. n. 159/2025.
Le riserve sono state espressamente riportate dall’INAIL anche nelle comunicazioni del tasso applicabile per il 2026.
Riferimenti normativi:
- D.L. 31 ottobre 2025, n. 159 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198)
- INAIL, Circolare 20 gennaio 2026, n. 3
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