COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 8 LUGLIO 2026
Con nota 30 giugno 2026, n. 5920 , l’INAIL ha reso nota l’apertura del servizio online per la comunicazione della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, prevista dall’articolo 2 del D.L. 27 febbraio 2026, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2026, n. 59.
La misura riguarda gli interventi urgenti disposti a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato la fascia costiera delle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia. La sospensione concerne i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi INAIL in scadenza nel periodo compreso tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026.
Premessa
Il riferimento principale è l’articolo 2 del D.L.n. 25/2026, convertito dalla Legge n. 59/2026, che ha previsto la sospensione di una serie di termini in favore dei soggetti colpiti dagli eventi meteorologici.
Tra i termini sospesi rientrano anche quelli relativi:
- agli adempimenti INAIL;
- ai versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria;
- alle attività collegate all’autoliquidazione;
- alle domande di riduzione del tasso medio per prevenzione.
Tabella 1 – Fonti principali
| Fonte | Contenuto |
| D.L. n. 25/2026 | Interventi urgenti per eventi meteorologici Calabria, Sardegna e Sicilia |
| Legge n. 59/2026 | Conversione del D.L. n. 25/2026 |
| Art. 2 , D.L. n. 25/2026 | Sospensione adempimenti e versamenti |
| Comunicato INAIL 30 giugno 2026 | Apertura del servizio online |
La sospensione riguarda esclusivamente i soggetti rientranti nel perimetro della norma emergenziale e non opera automaticamente per tutte le aziende delle regioni interessate.
Periodo oggetto di sospensione
La sospensione riguarda gli adempimenti e i versamenti dei premi INAIL in scadenza nel periodo:
| Inizio periodo sospeso | Fine periodo sospeso |
| 18 gennaio 2026 | 30 aprile 2026 |
Rientrano quindi nella sospensione solo i termini che cadono all’interno di tale arco temporale.
La sospensione non riguarda ogni pagamento INAIL dell’anno 2026, ma solo gli adempimenti e versamenti con scadenza nel periodo indicato dalla norma.
Apertura del servizio online
Per usufruire della sospensione, i soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione attraverso il servizio online:
- “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali”
Il servizio è disponibile dal 3 luglio 2026 sul portale www.inail.it, all’interno del menu:
→ “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati”
Tabella 2 – Servizio online
| Elemento | Indicazione |
| Servizio | Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali |
| Disponibilità | Dal 3 luglio 2026 |
| Portale | www.inail.it |
| Menu | Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati |
| Termine invio comunicazione | 4 settembre 2026 |
La comunicazione di sospensione deve essere trasmessa entro il 4 settembre 2026. Il servizio online rappresenta il canale operativo per accedere alla sospensione.
Soggetti abilitati all’accesso
L’accesso al servizio può essere effettuato:
- dai soggetti assicuranti;
- dagli intermediari abilitati ai servizi online INAIL.
L’autenticazione avviene tramite:
- SPID;
- CNS;
- CIE.
Gli intermediari già abilitati ai servizi online INAIL possono operare per conto dei soggetti assicuranti, nel rispetto delle ordinarie abilitazioni.
Ripresa dei versamenti
La ripresa dei versamenti è fissata al 12 ottobre 2026.
Alla ripresa, i soggetti interessati devono indicare nel modello F24 il numero di riferimento:
- 999280
Per il riavvio dei piani di ammortamento relativi alle rateazioni ordinarie deve invece essere indicato il numero di riferimento:
- 80000x
comunicato con il provvedimento di concessione della rateazione.
Tabella 3 – Ripresa dei versamenti
| Adempimento | Indicazione |
| Data ripresa versamenti | 12 ottobre 2026 |
| F24 versamenti sospesi | Numero riferimento 999280 |
| Rateazioni ordinarie | Numero riferimento 80000x |
| Fonte del codice rateazione | Provvedimento di concessione |
È essenziale utilizzare correttamente i numeri di riferimento nel modello F24. Un’indicazione errata può determinare problemi di imputazione del pagamento.
Autoliquidazione 2025/2026 e riduzione per prevenzione
Il Comunicato INAIL disciplina anche la gestione delle denunce retributive per l’autoliquidazione 2025/2026 e delle domande di riduzione del tasso medio per prevenzione 2026 non presentate per effetto della sospensione.
Per i soggetti che hanno presentato la comunicazione di sospensione, i servizi online saranno disponibili:
| Servizio | Periodo di disponibilità |
| Alpi online | Dal 21 settembre 2026 al 12 ottobre 2026 |
| Riduzione per prevenzione | Dal 21 settembre 2026 al 12 ottobre 2026 |
I servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione saranno riaperti dal 21 settembre 2026 al 12 ottobre 2026 per coloro che hanno presentato la comunicazione di sospensione.
Domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione
La domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione 2026 rientra tra gli adempimenti interessati dalla sospensione, se non presentata per effetto degli eventi emergenziali.
Il riferimento è l’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle tariffe , di cui al D.M. 27 febbraio 2019.
La riapertura del servizio “Riduzione per prevenzione” è particolarmente rilevante perché consente ai soggetti interessati di non perdere la possibilità di presentare la domanda per effetto della sospensione emergenziale.
Istruzioni tecnico-operative successive
L’INAIL precisa che saranno oggetto di successiva nota le istruzioni tecnico-operative relative a:
- applicazione in procedura GRA Web dei codici di sospensione;
- denunce annuali delle retribuzioni;
- domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione;
- rilascio del DURC online.
Il Comunicato apre il servizio online e indica le prime scadenze operative, ma ulteriori istruzioni tecniche saranno fornite con successiva nota. È quindi necessario monitorare gli aggiornamenti INAIL.
Implicazioni operative per aziende e consulenti
Per consulenti del lavoro, intermediari e aziende interessate dalla sospensione, i controlli principali sono i seguenti:
| Area | Controllo |
| Requisito territoriale | Verificare rientro nel perimetro della norma emergenziale |
| Periodo sospeso | Controllare scadenze tra 18 gennaio e 30 aprile 2026 |
| Comunicazione online | Invio entro il 4 settembre 2026 |
| Credenziali | SPID, CNS o CIE operative |
| Ripresa versamenti | F24 entro 12 ottobre 2026 |
| Codice F24 | Utilizzo numero riferimento 999280 |
| Rateazioni | Utilizzo riferimento 80000x |
| Autoliquidazione | Verifica accesso Alpi online dal 21 settembre |
| Riduzione prevenzione | Presentazione entro 12 ottobre, se spettante |
La comunicazione online è il passaggio necessario per beneficiare della sospensione e accedere alle successive finestre operative.
Osservazioni conclusive
Con il Comunicato 30 giugno 2026 , l’INAIL ha aperto il servizio online per la comunicazione della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi obbligatori prevista dal D.L. n. 25/2026 .
I punti principali sono:
- servizio online disponibile dal 3 luglio 2026;
- comunicazione da presentare entro il 4 settembre 2026;
- periodo sospeso dal 18 gennaio al 30 aprile 2026;
- ripresa dei versamenti il 12 ottobre 2026;
- utilizzo del numero di riferimento 999280 nel modello F24;
- riapertura dei servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione dal 21 settembre al 12 ottobre 2026.
Per aziende e professionisti, il presidio operativo riguarda soprattutto la corretta trasmissione della comunicazione, la gestione dei codici F24 e il monitoraggio delle successive istruzioni INAIL su GRA Web, DURC online e adempimenti collegati.
Riferimenti normativi:
- D.M. 27 febbraio 2019
- D.L. 27 febbraio 2026, n. 25, art. 2 (convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2026, n. 59)
- D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, art. 18, comma 1
- INAIL, Nota 30 giugno 2026, n. 5920
- Servizio online INAIL “Comunicazione sospensioni/recuperi agevolati calamità naturali”
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