SCHEDA PRATICA
DI STUDIO GARBELLI | 23 GIUGNO 2026
Il tema delle assunzioni agevolate è in costante evoluzione: la pubblicazione del recente Decreto Primo Maggio (D.L. 30 aprile 2026, n. 62), oltre alle relative circolari INPS nn. 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026 e ad altri documenti di prassi, mantiene alta l’attenzione sul tema.
Nel presente approfondimento presentiamo uno schema di sintesi delle agevolazioni alle assunzioni, a carattere temporaneo, ad oggi disponibili.
Fonti ufficiali
D.L. n. 104/2020, convertito in Legge n. 126/2020; Legge n. 162/2021; D.Lgs. n. 216/2023; Legge di bilancio 2024; D.L. n. 62/2026 (Decreto Primo Maggio); circolari INPS nn. 55, 56 e 57 del 14 maggio 2026
Agevolazioni alle assunzioni a carattere temporaneo: schema introduttivo
| TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE | RIFERIMENTO NORMATIVO | NOVITÀ 2026? | MISURA A CARATTERE STRUTTURALE? | MISURA OPERATIVA? |
| Nuova Decontribuzione SUD | Legge n. 207/2024, art. 1, commi 404-426 | SI | NO | SICircolare INPS n. 32/2024 |
| Esonero contributivo certificazione parità di genere | Legge n. 162/2021, art. 5, comma 2 | NO | NO | NOSospese le richieste dal 1° maggio 25 |
| Super deduzione 120%-130% | D.Lgs. n. 216/2023, art. 4 | NO | NO | SI |
| Esonero contributivo donne vittime di violenza | Legge di Bilancio 2024, art. 1, commi 191-193 | NO | NO | SIMessaggio INPS n. 2239/2024 |
| Bonus Donne | D.L. n. 62/2026, art. 1 | SI | NO | SI Circolare INPS n. 57/2026 |
| Bonus Giovani Under 35 | D.L. n. 62/2026, art. 2 | SI | NO | SI Circolare INPS n. 55/2026 |
| Bonus ZES | D.L. n. 62/2026, art. 3 | SI | NO | SI Circolare INPS n. 56/2026 |
| Bonus Stabilizzazioni | D.L. n. 62/2026, art. 4 | SI | NO | NO Subordinata ad autorizzazione UE |
Le caratteristiche principali delle agevolazioni a carattere temporaneo per l’anno 2026
Si propone uno schema delle singole misure identificando i soggetti interessati, i soggetti ammessi, le condizioni di applicabilità e i casi di cumulabilità ed esclusione.
Nuova Decontribuzione SUD PMI
| DECONTRIBUZIONE SUD PMI | |
| Misura dell’esonero e relativa durata | Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero e modulato come segue: per l’anno 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 145 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2024; E’ stato specificato che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso di mese, l’esonero spetta entro il limite mensile di 145 euro, senza alcuna riduzione in relazione al numero di giorni lavorati. per l’anno 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2025; per l’anno 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2026; per l’anno 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2027; per l’anno 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per dodici mensilità, per ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2028. |
| Datori di lavoro interessati | Datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze non più di 250 dipendenti, ai sensi dell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, CON SEDE IN Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. In esito al tavolo tecnico di confronto che si è svolto in data 13 febbraio 2025 tra il Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro e l’INPS è stato confermato che possono accedere al beneficio contributivo sia le imprese del settore finanziario ed assicurativo che gli studi professionali. Datori di lavoro privati che non rientrano nella categoria delle micro, piccole imprese e medie imprese Nel caso di datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze più di 250 dipendenti, l’esonero è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro dimostri al 31 dicembre di ogni anno un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. |
| Lavoratori destinatari della misura | Tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre dell’anno precedente, con esclusione degli apprendisti. |
| Rapporti di lavoro incentivati | L’esonero non si applica: ai rapporti di apprendistato; agli enti pubblici economici; agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche; alle aziende speciali costituite anche in consorzio; ai consorzi di bonifica; ai consorzi industriali; agli enti morali; agli enti ecclesiastici. |
| Cumulabilità con altri incentivi | L’esonero non è cumulabile con gli esoneri previsti agli artt. 21, 22, 23 e 24 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95. |
| Modalità di fruizione | L’agevolazione è concessa nei limiti del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis.(Esclusi dall’ambito di applicazione della misura i datori di lavoro che abbiano ricevuto aiuti subordinati al medesimo regime de minimis per un importo complessivo superiore a 300.000 euro nell’arco di un triennio – Circolare INPS n. 32/2025 del 30 gennaio 2025). |
Esonero contributivo certificazione parità di genere
| Esonero contributivo aziende titolari di certificazione della parità di genere (art. 5, comma 2, della L. 5 novembre 2021, n. 162) | |
| Misura dell’esonero | 1% dei contributi previdenziali a carico azienda, con un limite massimo di 50.000 euro per anno |
| Durata | Dalla data di acquisizione della certificazione per un periodo max di 36 mesi |
| Rapporti di lavoro incentivati | Tutti i rapporti di lavoro |
| Datori di lavoro interessati | Datori di lavoro privati che siano in possesso della certificazione della parità di genere di cui all’art. 46-bis, D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) |
| Esclusioni | Pubblica amministrazione Lavoro domestico |
| Lavoratori destinatari della misura | Tutti i lavoratori occupati dall’impresa nell’anno di riferimento |
| Condizioni di accesso | Essere titolari di certificazione di parità di genere |
| Periodo di validità | A decorrere dall’anno 2022, in funzione dei fondi messi a disposizione dal Governo |
| Cumulabilità con altri incentivi | Sì, ad esclusione dei casi in cui è espressamente esclusa la possibilità di cumulo (es. esonero under 30) |
| Modalità di fruizione | In base alle disposizioni di prassi fornite con messaggio n. 4614, l’Inps fornisce le istruzioni per presentare la domanda di esonero, attivabile mediante la compilazione del modulo online “Sgravio par_gen_2023”. L’invio delle richieste dovrà avvenire attraverso il portale delle agevolazioni (ex Diresco), entro e non oltre il 30 aprile 2024 |
Leggi anche la Circolare monografica Esonero contributivo parità di genere: le domande entro il 30 aprile 2024
Super deduzione 120%-130%
| Super deduzione 120%-130% (art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023) | |
| Misura dell’esonero | Deduzione del costo del lavoro pari al 120% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato. L’esonero sale al 130% per chi assume lavoratori “svantaggiati”: persone con disabilità; giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile (under 30); donne di qualsiasi età con almeno due figli minori; ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’ADI; minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare |
| Durata | La Legge di bilancio 2025 ne ha disposto la validità fino al 31 dicembre 2027 |
| Rapporti di lavoro incentivati | Contratto a tempo indeterminato Trasformazione da contratto di lavoro a tempo determinato a tempo indeterminato Apprendistato |
| Datori di lavoro interessati | Tutti i datori di lavoro del settore privato che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni |
| Esclusioni | L’agevolazione non spetta alle società e agli enti: in liquidazione ordinaria; assoggettati a liquidazione giudiziale (fallimento); assoggettati agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d’impresa (es. liquidazione coatta amministrativa) |
| Lavoratori destinatari della misura | Tutti i lavoratori del settore privato con contratto a tempo indeterminato per cui si registra un incremento occupazionale |
| Condizioni di accesso | Assolvere all’obbligo di incremento occupazionale |
| Periodo di validità | Per il solo anno di imposta 2024 |
| Cumulabilità con altri incentivi | Sì, con gli incentivi introdotti dal DL Coesione e con tutti gli incentivi che permettono la cumulabilità con incentivi di natura economica |
| Modalità di fruizione | Applicando un aumento del 20% (o del 30% in caso di assunzione di soggetti svantaggiati) al costo del lavoro registrato alla fine del periodo di imposta, da cui deriva il calcolo dell’aliquota di imposta |
Leggi anche la Circolare monografica Assunzioni a tempo indeterminato 2024: come funziona la deduzione del costo al 120% o al 130%
Esonero contributivo donne vittime di violenza
| Assunzione donne vittime di violenza (Legge di Bilancio 2024, art. 1, commi 191-193) | |
| Misura dell’esonero | 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 8.000 euro annui riparametrato su base mensile |
| Durata | 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, 18 mesi in caso di trasformazione di un contratto a termine, 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato |
| Rapporti di lavoro incentivati | Assunzione a tempo determinato Assunzione in somministrazione a tempo determinato Assunzione a tempo indeterminato Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato |
| Datori di lavoro interessati | Tutti i datori di lavoro privato |
| Esclusioni | Rapporti di lavoro domestico |
| Lavoratori destinatari della misura | Donne prive di impiego, vittime di violenza e percettrici del reddito di libertà |
| Condizioni di accesso | Essere donna titolare di reddito di libertà |
| Periodo di validità | 2024-2026 |
| Cumulabilità con altri incentivi | Sì, entro il limite della contribuzione sgravabile |
| Modalità di fruizione | Domanda mediante procedura ex Diresco, codice ERLI in Uniemens |
Leggi anche la Circolare monografica Incentivo occupazionale per le donne vittime di violenza: il modulo di richiesta
Bonus donne (art. 1, D.L. n. 62/2026)
| Bonus donne (art. 1, D.L. n. 62/2026) | |
| Misura e durata | Esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), nel limite massimo di 650 euro mensili, elevato a 800 euro mensili per le lavoratrici la cui sede di lavoro è ubicata in una regione ammissibile al sostegno dei fondi UE (ZES). Durata: 24 mesi per le lavoratrici “molto svantaggiate” (prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi); 12 mesi per le lavoratrici “svantaggiate” rientranti nelle lett. a)-g) dell’art. 2, punto 4, Reg. UE 651/2014 |
| Datori di lavoro interessati | Tutti i datori di lavoro privati |
| Lavoratrici destinatarie | Donne di qualsiasi età “svantaggiate” o “molto svantaggiate” ai sensi dell’art. 2, punti 4 e 99, del Reg. UE 651/2014 |
| Rapporti di lavoro incentivati | Solo nuove assunzioni a tempo indeterminato. Le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato confluiscono nel Bonus Stabilizzazioni (art. 4) |
| Decorrenza | Assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 |
| Condizioni di accesso | Incremento occupazionale netto (ULA); rispetto del “salario giusto” (art. 7, D.L. n. 62/2026); regolarità contributiva e art. 31, D.Lgs. n. 150/2015 (divieti di licenziamento) |
| Cumulabilità con altri incentivi | Cumulabile, nei limiti della contribuzione dovuta, con le misure che lo consentono (es. super deduzione 120%-130%). Non cumulabile con altri esoneri contributivi |
| Modalità di fruizione | Istruzioni operative nella circolare INPS n. 57/2026; D.M. 31 dicembre 2025, n. 3795 |
Bonus giovani under 35 (art. 2, D.L. n. 62/2026)
| Bonus giovani under 35 (art. 2, D.L. n. 62/2026) | |
| Misura e durata | Esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), nel limite massimo di 500 euro mensili, elevato a 650 euro mensili nelle regioni della ZES unica (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nonché Marche e Umbria). Durata: 24 mesi per i giovani “molto svantaggiati”; 12 mesi per i giovani “svantaggiati” |
| Datori di lavoro interessati | Tutti i datori di lavoro privati (escluso il personale dirigenziale). |
| Lavoratori destinatari | Giovani che non hanno compiuto 35 anni, rientranti nelle categorie di lavoratore “svantaggiato”/“molto svantaggiato” del Reg. UE 651/2014 (lett. a-g, esclusa la lett. d relativa agli over 50). È superato il previgente requisito di non essere mai stato assunto a tempo indeterminato |
| Rapporti di lavoro incentivati | Solo nuove assunzioni a tempo indeterminato. Le trasformazioni confluiscono nel Bonus Stabilizzazioni (art. 4) |
| Decorrenza | Assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 |
| Condizioni di accesso | Incremento occupazionale netto; rispetto del “salario giusto” (art. 7); divieti di licenziamento ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015 |
| Cumulabilità con altri incentivi | Cumulabile solo con la super deduzione 120%-130% |
| Modalità di fruizione | Istruzioni operative nella circolare INPS n. 55/2026 (regime di esenzione GBER) |
Bonus ZES (art. 3, D.L. n. 62/2026)
| Bonus ZES (art. 3, D.L. n. 62/2026) | |
| Misura e durata | Esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), nel limite massimo di 650 euro mensili, per una durata massima di 24 mesi |
| Datori di lavoro interessati | Datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti (computati al netto), con sede di lavoro ubicata nella ZES unica per il Mezzogiorno |
| Lavoratori destinatari | Lavoratori che hanno compiuto 35 anni di età, disoccupati da almeno 24 mesi |
| Rapporti di lavoro incentivati | Solo nuove assunzioni a tempo indeterminato (escluse le trasformazioni) |
| Decorrenza | Assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 |
| Condizioni di accesso | Incremento occupazionale netto; rispetto del “salario giusto” (art. 7); divieti di licenziamento ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015 |
| Cumulabilità con altri incentivi | Cumulabile solo con la super deduzione 120%-130%. |
| Modalità di fruizione | Istruzioni operative nella circolare INPS n. 56/2026 |
Bonus stabilizzazioni (art. 4, D.L. n. 62/2026)
| Bonus stabilizzazioni (art. 4, D.L. n. 62/2026) | |
| Misura e durata | Esonero contributivo nel limite massimo di 500 euro mensili, per una durata massima di 24 mesi |
| Datori di lavoro interessati | Tutti i datori di lavoro privati |
| Lavoratori destinatari | Giovani che non hanno compiuto 35 anni, il cui rapporto a tempo determinato (instaurato entro il 30 aprile 2026) sia trasformato a tempo indeterminato |
| Rapporti di lavoro incentivati | Trasformazioni di rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026 |
| Stato di operatività | Misura subordinata all’autorizzazione individuale della Commissione europea ex art. 108, par. 3, TFUE (aiuto di Stato). Non ancora operativa: si attendono l’autorizzazione UE e la relativa circolare INPS |
| Condizioni di accesso | Incremento occupazionale netto; rispetto del “salario giusto” (art. 7); divieti di licenziamento ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015 |
| Cumulabilità con altri incentivi | Da definire in sede di autorizzazione UE e di prassi INPS |
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