COMMENTO
DI ALICE CHINNICI | 5 FEBBRAIO 2026
Con il Messaggio n. 154/2026 l’INPS, dopo aver riepilogato le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026 , ha comunicato i termini utili entro i quali presentare la domanda di indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS) per l’anno 2026.
Premessa
Come noto il D.Lgs. 30 novembre 2023, n. 175, ha introdotto, dal 1° gennaio 2024, l’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (IDIS) al fine di sostenere economicamente la citata categoria di lavoratori, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro in tale settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo, individuando quali destinatari della misura i lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori subordinati a tempo determinato, nonché i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari dell’indennità di disponibilità.
L’articolo 1 del D.Lgs. n. 175/2023 individua, quali destinatari dell’IDIS, i seguenti lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo (FPLS):
- lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 182, ossia i lavoratori che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacolo;
- lavoratori subordinati a tempo determinato di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 182/1997, ossia i lavoratori che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento della lettera a) del medesimo comma 1, individuati come destinatari dell’IDIS con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 25 luglio 2023 e come di seguito elencati:
→ operatori di cabine di sale cinematografiche;
→ impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
→ maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
→ impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
→ lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film; - lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente, fatto salvo il caso dei lavoratori intermittenti a tempo indeterminato titolari di indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Requisiti
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199, Legge di Bilancio 2026, è intervenuta sulla disciplina dell’indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo modificando l’articolo 2, comma 1 , lettere c) e d) del D.Lgs. n. 175/2023, recante i requisiti necessari per l’ottenimento della prestazione.
Pertanto, a fare data dal 1° gennaio 2026, i lavoratori devono congiuntamente possedere al momento della presentazione della domanda ai fini del riconoscimento dell’IDIS i seguenti requisiti:
- essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;
- essere residente in Italia da almeno 1 anno;
- essere in possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 35.000 euro (in luogo dei precedenti 30.000) nell’anno di imposta precedente alla presentazione della domanda;
- avere maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al FPLS;
Per i soli attori cinematografici o di audiovisivi, il requisito di cui al primo periodo si intende soddisfatto anche qualora il lavoratore abbia maturato almeno 15 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente ovvero almeno trenta giornate complessive nei due anni precedenti a quello di presentazione della domanda.
Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) nell’anno o negli anni considerati ai fini del presente punto.
- avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al FPLS;
- non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del D.Lgs. n. 81/2015;
- non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.
Presentazione domande
A decorrere dal 19 gennaio 2026 è disponibile il servizio per la presentazione della domanda per l’anno 2026, riferita all’anno di competenza 2025.
Il servizio rimarrà disponibile fino alla data del 30 aprile 2026, termine ultimo per la presentazione della domanda, ed è raggiungibile sul sito web dell’Istituto (www.inps.it), al seguente percorso:
→ “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati è necessario selezionare la voce “Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo”.
Per potere accedere al servizio è necessario autenticarsi con la propria identità digitale:
– SPID di livello 2 o superiore;
– Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
– Carta nazionale dei servizi (CNS);
– eIDAS.
In alternativa al portale web, la prestazione può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale.
È possibile presentare domanda anche per il tramite dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 30 novembre 2023, n. 175
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199
- INPS, Circolare 3 gennaio 2024, n. 2
- INPS, Circolare 13 giugno 2025, n. 101
- INPS, Messaggio 16 gennaio 2026, n. 154
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