3° Contenuto: INPS: Rassegna di Giurisprudenza 17 luglio 2026, n. 656

COMMENTO

A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 17 LUGLIO 2026

Con il Messaggio n. 2052/2026 l’INPS definisce le modalità di corresponsione della quattordicesima 2026, precisando requisiti, criteri di verifica e procedure operative. È confermato il sistema di attribuzione d’ufficio, ma vengono richiamate verifiche reddituali successive e possibilità di presentare domanda di ricostituzione.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

DURC

La legittimità del recupero delle agevolazioni previdenziali per tutto il periodo di validità del DURC in caso di accertata irregolarità – Cass., Sez. Lav., ord. 23 giugno 2026, n. 21371

Il Fatto

Una società proponeva opposizione contro un avviso di addebito notificato da INPS per il recupero di sgravi contributivi indebitamente fruiti. a seguito del riscontro di irregolarità nei versamenti.

Il Tribunale accoglieva l opposizione e la Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado, ritenendo che INPS non potesse procedere alla revoca retroattiva delle agevolazioni godute prima della verifica dell’omissione, dovendo limitare la decadenza al solo periodo successivo.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che il possesso del DURC non può essere inteso come dimostrazione ex se della regolarità, con la conseguenza che la titolarità della certificazione non osta al recupero da parte dell’INPS di sgravi che risultino indebitamente fruiti. Pertanto, l’accertamento di un inadempimento anche in una sola frazione temporale fa venire meno il diritto agli sgravi per l’intero arco cronologico coperto dal titolo, legittimando l’ente previdenziale a richiederne la restituzione integrale, senza che ciò configuri una violazione del principio di irretroattività. La corte rileva infine che gli adempimenti tardivi eseguiti oltre il termine quindicinale concesso per la regolarizzazione restano privi di qualsiasi efficacia sanante.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

Flusso UNIEMENS

Il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi e le conseguenze in caso di omessa trasmissione dei modelli UNIEMENS quali cause ostative al DURC – Cass., Sez. Lav., ord. 23 giugno 2026, n. 21362

Il Fatto

Una società proponeva opposizione contro un avviso di addebito notificato da INPS per il recupero di agevolazioni contributive indebitamente fruite. La pretesa dell’istituto previdenziale scaturiva dall’omessa e tardiva trasmissione delle comunicazioni obbligatorie UNIEMENS relative a diversi mesi, protrattasi anche oltre il termine di quindici giorni assegnato con l’invito a regolarizzare.

Il Tribunale accoglieva l opposizione e la Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado, ritenendo che il ritardo o la mancanza delle denunce configurasse una mera irregolarità formale e che, in assenza di omissioni nel pagamento materiale dei contributi dovuti, non potesse dichiararsi la decadenza dai benefici previdenziali.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che, ai sensi dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296 del 2006, la fruizione dei benefici normativi e contributivi e rigorosamente subordinata al possesso del documento unico di regolarità contributiva. Il concetto di regolarità contributiva è più ampio rispetto a quello di mero adempimento dell’obbligazione previdenziale, poiché rimanda alla complessiva virtuosità del contribuente, la quale richiede non solo il versamento materiale delle somme ma anche il tempestivo assolvimento degli obblighi dichiarativi. La trasmissione corretta e completa dei modelli UNIEMENS non costituisce dunque  un adempimento meramente formale, bensì un requisito sostanziale, in quanto unico strumento idoneo a consentire all’ente previdenziale il controllo in tempo reale sulla riferibilità e sull’esattezza dei versamenti eseguiti.

Pertanto, l’omesso o tardivo inoltro di tali denunce, ove non sanato nel termine perentorio di quindici giorni concesso con l’invito alla regolarizzazione, preclude l attestazione del DURC regolare e comporta la revoca degli sgravi, risultando del tutto irrilevante che l’azienda abbia materialmente corrisposto le somme.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

CESSIONE RAMO D’AZIENDA

Lavoro subordinato

L’insussistenza del trasferimento di ramo d’azienda in caso di reinternalizzazione parziale di servizi in outsourcing senza passaggio di beni e personale – Cass., Sez. Lav., ord. 25 giugno 2026, n. 21740

Il Fatto

Un gruppo di lavoratori adiva il giudice del lavoro per far qualificare un processo di reinternalizzazione di alcuni servizi di amministrazione del personale quale retrocessione di un ramo d’azienda, con conseguente diritto alla prosecuzione del rapporto alle dipendenze della società committente.

Il Tribunale e la Corte d’Appello  rigettavano la domanda, rilevando che l’operazione contrattuale non aveva comportato il passaggio di beni, dotazioni informatiche o personale, ma costituiva una parziale rimodulazione dell’appalto di servizi in outsourcing.

I lavoratori ricorrevano per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che ai fini della configurabilità del trasferimento di un ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. e della Direttiva 2001/23/CE costituisce elemento essenziale l’autonomia funzionale della frazione ceduta, intesa come capacità di un complesso organizzato di beni e persone di provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi e di preesistere allo scorporo. Tale presupposto deve considerarsi escluso qualora la reinternalizzazione di attività precedentemente affidate all’esterno avvenga in modo parziale e senza il contestuale trasferimento di una struttura unitaria di strumenti e lavoratori, risolvendosi in una mera rimodulazione dei rapporti di appalto.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

CONTRATTO A TERMINE

Risarcimento

L’abuso nella reiterazione dei contratti a termine nel pubblico impiego e la tutela del lavoratore – Cass., Sez. Lav., ord. 25 giugno 2026, n. 21765

Il Fatto

Un gruppo di lavoratori del pubblico impiego adiva il Tribunale per ottenere l’accertamento del diritto alla stabilizzazione in virtù di una procedura selettiva indetta da un’azienda ospedaliera e, in subordine, il risarcimento del danno per l’illegittima e abusiva reiterazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Il Tribunale accoglieva la domanda di stabilizzazione per alcuni e rigettava la pretesa risarcitoria ritenendola alternativa, mentre per i restanti lavoratori privi dei requisiti per la stabilizzazione, riconosceva un’indennità risarcitoria onnicomprensiva.

La Corte d’Appello riformava parzialmente la decisione: rigettava la domanda di stabilizzazione per carenza dell’anzianità richiesta dall’avviso e revocava il risarcimento del danno nei confronti di tutti gli altri sul presupposto che nessuna di esse avesse superato il limite temporale complessivo di trentasei mesi nella sequenza dei contratti a termine.

I lavoratori ricorrevano per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che, in tema di pubblico impiego privatizzato, il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001 non esclude il diritto del dipendente al risarcimento del danno c.d. euro-unitario qualora abbia subito l’illegittima precarizzazione del rapporto. Tale tutela risarcitoria, da liquidarsi nella misura onnicomprensiva prevista dall’art. 32, comma 5, della Legge n. 183 del 2010, sorge per il solo fatto dell’abusiva reiterazione di plurimi contratti a termine stipulati in violazione dei criteri di temporaneità ed eccezionalità o privi di idonea clausola giustificativa. Di conseguenza, il diritto all’indennizzo prescinde dal raggiungimento del requisito dei trentasei mesi di durata complessiva del rapporto, poiché la carenza di ragioni oggettive rende i contratti a termine ugualmente illegittimi e abusivi a prescindere dalla loro estensione cronologica.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte pertanto accoglie il ricorso.

La quantificazione del danno da abusiva reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego – Cass., Sez. Lav., ord. 21 giugno 2026, n. 21053

Il Fatto

Due lavoratori adivano il Tribunale per ottenere il risarcimento del danno derivante dall’illegittima e abusiva reiterazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati con un comune.

Il Tribunale accoglieva la domanda quantificando l indennità risarcitoria, ma la Corte d’Appello riformava la decisione ritenendo sanato l’abuso a seguito della successiva stabilizzazione dei dipendenti.

In seguito a una prima pronuncia di cassazione con rinvio, la corte d appello quale giudice di rinvio riconosceva il diritto al risarcimento del danno comunitario riducendo tuttavia il numero delle mensilità originariamente liquidate ed escludendo dal computo del quantum il triennio iniziale di precariato, considerato legittimo ex lege.

I lavoratori ricorrevano nuovamente  per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che l’impugnazione rivolta contro il capo della sentenza relativo all’illegittimità dell’apposizione del termine impedisce la formazione del giudicato interno sui capi concernenti le conseguenze risarcitorie, a causa del chiaro nesso di pregiudizialità-dipendenza tra le due statuizioni. Pertanto, la contestazione sull’an travolge necessariamente anche il profilo del quantum, legittimando il giudice di rinvio a rideterminare la misura del risarcimento. Inoltre, la liquidazione del danno nel pubblico impiego privatizzato costituisce una valutazione necessariamente equitativa rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se supportata da una motivazione logica e sufficiente, restando valido l’utilizzo del limite legale dei trentasei mesi come mero parametro per la quantificazione e non come elemento costitutivo del danno stesso.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Liberi professionisti

L’obbligo di iscrizione al fondo speciale dei medici ambulatoriali per i collaboratori di istituti operanti in regime di convenzione con il servizio sanitario nazionale – Cass., Sez. Lav., sent. 17 giugno 2026, n. 20333

Il Fatto

Un medico specialista titolare di un incarico di collaborazione libero professionale con un’associazione con natura di ente di diritto pubblico internazionale adiva il Tribunale per accertare l’obbligo della committente al versamento dei contributi previdenziali in suo favore presso il fondo speciale dell’ente di previdenza dei medici.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda e la Corte d’Appello confermava la decisione rilevando che i centri gestiti dall’associazione erogavano prestazioni in convenzione con il servizio sanitario nazionale ed erano equiparati agli enti pubblici ospedalieri con estensione dell’obbligo contributivo anche ai medici legati da rapporti libero professionali.

L’associazione ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che le strutture sanitarie gestite dall’associazione, pur avendo questa natura di ente di diritto pubblico internazionale,  sono equiparate ai fini previdenziali alle strutture sanitarie pubbliche italiane in virtù del sistema di integrazione con il servizio sanitario nazionale. Tuttavia il Regolamento dell’ente previdenziale prevede che al fondo speciale per gli specialisti ambulatoriali siano iscritti i medici operanti negli ambulatori degli istituti del servizio sanitario o di altri istituti sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto recepiscano le norme dell’accordo collettivo nazionale unico di cui all’art. 48 della Legge n. 833 del 1978. Pertanto, l’espressione rapporto professionale contenuta nella disciplina regolamentare deve essere intesa in senso rigoroso limitando l’obbligo previdenziale alle sole prestazioni riconducibili al regime di convenzionamento. Ai fini dell’insorgenza dell’obbligo contributivo non è dunque sufficiente che l’ente datore di lavoro operi in convenzione con il servizio sanitario nazionale ma è necessario accertare che i singoli accordi con i professionisti recepiscano la disciplina dell’accordo collettivo nazionale o che se ne verifichi in concreto l’applicazione.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

GIORNALISTA

Inquadramento

I requisiti qualificanti dell’attività giornalistica e l’incensurabilità dell’accertamento di fatto – Cass., Sez. Lav., ord. 21 giugno 2026, n. 21015

Il Fatto

Un ente previdenziale otteneva un Decreto ingiuntivo contro una società per il recupero di contributi assicurativi, sul presupposto che un dipendente, avesse in realtà svolto mansioni di natura giornalistica.

 La società datrice di lavoro proponeva opposizione e il Tribunale revocava il Decreto. La Corte d’Appello confermava la decisione di primo grado, rilevando che le attività ricondotte alla professione giornalistica erano state solo sporadiche e che difettavano gli elementi tipici della fattispecie, quali la continuità della prestazione e l’autonomia nella formazione del prodotto informativo.

L’istituto previdenziale ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte osserva che l’attività giornalistica si identifica in una prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, al commento e all’elaborazione di notizie destinate alla comunicazione, con una funzione di mediazione intellettuale tra il fatto e la sua diffusione. Ai fini di tale qualificazione, assumono rilievo decisivo la continuità e la periodicità del servizio, nonché il grado di autonomia nella formazione del prodotto informativo. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno correttamente accertato in fatto, sulla base di un congruo e insindacabile apprezzamento delle prove testimoniali e documentali, che le mansioni concretamente svolte dal lavoratore erano prevalentemente tecniche e prive dei caratteri della continuità e dell’autonomia.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

INPS

Contribuzione

Il mancato rispetto del termine per l’invito a regolarizzare e la perdita dei benefici previdenziali – Cass., Sez. Lav., ord. 25 giugno 2026, n. 21703

Il Fatto

Una società proponeva opposizione contro due avvisi di addebito notificati da INPS per il recupero di agevolazioni contributive indebitamente fruite a seguito del riscontro di un’irregolarità nei versamenti che la società non aveva sanato entro il termine di quindici giorni fissato con apposito invito a regolarizzare, determinando quindi  l’emissione di un DURC negativo.

La Corte d’Appello in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda e la società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che, ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015 , la regolarità contributiva dell’impresa e la conseguente legittima fruizione degli sgravi previdenziali sono subordinate al costante e corretto adempimento degli obblighi di versamento. Qualora gli enti previdenziali riscontrino delle inadempienze ed avviino lo speciale procedimento dell’invito alla regolarizzazione, l’impresa può evitare gli effetti ostativi e il rilascio di un DURC negativo esclusivamente provvedendo a sanare l intera morosità entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione dell’avviso. Tale termine costituisce un procedimento di natura eccezionale che non può essere derogato o sostituito da istanze di rateizzazione presentate tardivamente rispetto alla scadenza del predetto invito quindicinale, risultando irrilevante che la dilazione sia stata accordata nei più ampi termini previsti per l’opposizione ordinaria ai titoli esecutivi. Una volta consolidatosi il DURC negativo per omessa tempestiva sanatoria, l’istituto previdenziale è pienamente legittimato a richiedere la restituzione di tutti i benefici contributivi goduti nel periodo di accertata irregolarità.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

LICENZIAMENTO

Decadenza

Le formalità necessarie per la validità dell’impugnazione stragiudiziale a mezzo di difensore – Cass., Sez. Lav., ord. 26 giugno 2026, n. 21864

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato dal datore di lavoro.

Il Tribunale e la Corte d’Appello inammissibile il  l’impugnazione giudiziale per intervenuto decorso del termine di decadenza, rilevando che la prima comunicazione stragiudiziale era stata sottoscritta dal solo difensore in assenza di una pregressa procura scritta o di una successiva ratifica da parte del dipendente. Veniva inoltre ritenuta inefficace una seconda missiva poiché la documentazione prodotta non attestava il rispetto delle formalità di consegna e di avviso di giacenza previste dai regolamenti postali.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che il datore di lavoro può legittimamente contestare in giudizio l’idoneità dell’impugnativa stragiudiziale firmata esclusivamente dal difensore, gravando sul lavoratore l’onere di dimostrare la validità dell’atto mediante la prova dell’anteriorità della procura scritta o di una successiva ratifica. Inoltre, per il perfezionamento delle comunicazioni spedite tramite servizio postale, è necessario fornire la prova certa del compimento di tutte le formalità di consegna e giacenza previste dalla disciplina di riferimento, non potendo il mero tracciamento informatico o l’invio della corrispondenza supplire alla mancanza di indicazioni specifiche sull’iter di recapito al destinatario.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

TRASFERIMENTO RAMO D’AZIENDA

Lavoro subordinato

La verifica della legittimità del trasferimento di ramo di azienda in base all’ autonomia funzionale – Cass., Sez. Lav., ord. 25 giugno 2026, n. 21746

Il Fatto

Alcuni lavoratori adivano il Tribunale  per far dichiarare la nullità della cessione dei loro contratti di lavoro, effettuata nell’ambito di un trasferimento di un ramo d’azienda, e per ottenere la prosecuzione del rapporto alle dipendenze della società cedente.

Il Tribunale rigettava la domanda, ma la Corte d’Appello riformava la decisione, rilevando che il ramo ceduto era privo di autonomia funzionale  poiché tutti i beni strumentali, le infrastrutture tecnologiche, i software e i servizi amministrativi e logistici erano rimasti in capo alla società cedente e messi a disposizione della cessionaria tramite contratti di servizio.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte osserva che l’elemento costitutivo del trasferimento del ramo d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. consiste nell’autonomia funzionale della frazione ceduta, intesa come capacità della stessa di provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali e organizzativi già al momento dello scorporo. Tale autonomia deve preesistere al trasferimento e deve consentire lo svolgimento del servizio o della funzione in modo autonomo rispetto al cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario. Poiché i giudici di merito hanno accertato che il personale trasferito non era in grado di operare autonomamente in ragione della totale dipendenza dai beni e dalle strutture rimaste in capo alla cedente e gestite tramite contratti di service, l’applicazione dell’art. 2112 c.c. deve considerarsi correttamente esclusa.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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