COMMENTO
A CURA DI STUDIO TRIBUTARIO GAVIOLI & ASSOCIATI | 23 MARZO 2026
Il luogo utile per determinare il regime agevolato concretamente applicabile coincide con la Regione in cui l’impatriato ha trasferito la propria residenza subito dopo il rientro in Italia; per mantenere l’agevolazione è necessario che il contribuente non cambi la residenza per almeno 5 anni. L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime speciale con la Risposta a interpello n. 76 dell’11 marzo 2026 .
Premessa
Con la Risposta a interpello n. 76 dell’11 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime speciale per i lavoratori impatriati, evidenziando che il successivo trasferimento della residenza in un’altra Regione, diversa da quelle richiamate dal comma 5-bis, dell’articolo 16, del D.Lgs. n. 147/2015, preclude la possibilità di applicare la detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 90%, fin dal periodo d’imposta di trasferimento in Italia.
Il quesito posto alle Entrate
Il contribuente dopo aver trascorso diversi anni all’estero per motivi lavorativi e essere stato regolarmente iscritto all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) per un periodo superiore ai due periodi d’imposta precedenti al rientro Italia, ha trasferito la propria residenza fiscale in Italia, dal 2023, e ha “iniziato a svolgere attività di lavoro dipendente presso un’azienda italiana”.
In virtù del trasferimento della residenza in Puglia, Regione inclusa nell’elenco di cui all’articolo 16, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 147/2015, ha usufruito del regime speciale per lavoratori impatriati con l’abbattimento dell’imponibile IRPEF nella misura del 90% (tassazione sul 10% del reddito prodotto) per il periodo d’imposta 2023.
Nel mese di gennaio 2024 ha iniziato un nuovo rapporto di lavoro dipendente presso un’azienda con sede a ROMA e, successivamente, nel mese di aprile 2025, ha trasferito la propria residenza anagrafica nel Comune di Roma, Regione Lazio.
La finalità del quesito è quella di sapere se il trasferimento della residenza fiscale da una Regione di cui all’art. 16, comma 5-bis, D.Lgs. n. 147/2015 ad un’altra Regione italiana non inclusa in tale elenco, avvenuto durante il quinquennio di fruizione del regime speciale per lavoratori impatriati, comporti la perdita definitiva del diritto all’agevolazione maggiorata (tassazione al 10%).
Il contribuente istante fa presente che la Circolare n. 33/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate richiedendo espressamente la “permanenza” della residenza in una delle Regioni agevolate per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione per poter beneficiare della detassazione al 90%, sembra implicare che il venir meno di tale condizione comporti la perdita del beneficio maggiorato. Tuttavia, non è esplicitamente chiarito dalla normativa o dalla prassi amministrativa:
- se la perdita del beneficio del 90% comporti l’applicazione automatica del beneficio standard del 70% per il restante periodo di fruizione dell’agevolazione (nel rispetto del quinquennio originario);
- da quale momento decorra la perdita del beneficio del 90% e l’eventuale applicazione del 70% (dal giorno del cambio di residenza anagrafica, dall’inizio del periodo d’imposta in cui avviene il cambio, o altro momento);
- se la perdita del beneficio del 90% abbia effetti solo pro futuro o se possa avere anche effetti retroattivi sui periodi d’imposta precedenti (2023 nel caso di specie) in cui si è già usufruito del 90%, rendendo necessaria una regolarizzazione.
Il nuovo regime agevolato: cenni
Il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’articolo 5, del D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, in vigore dal 29 dicembre 2023.
Il regime si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024, ai sensi dell’articolo 2, del TUIR.
I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia, entro il limite annuo di 600.000 euro, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare.
Per accedere al regime è necessario che ricorrano le seguenti condizioni:
- i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per un periodo di tempo di 4 anni;
- i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:
– sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
– sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo; - l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
- i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 108 e dal D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, oppure hanno svolto un’attività di ricerca anche applicata nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.
Le disposizioni si applicano a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei 4 periodi d’imposta successivi. Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno 4 anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.
La percentuale dell’agevolazione è pari al 40% (anziché al 50%) nei seguenti casi:
→ il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;
→ in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime. In tale caso il beneficio è fruito a partire dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione.
La predetta maggior agevolazione si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.
Il nuovo regime sostituisce il regime speciale per lavoratori impatriati disciplinato dall’articolo 16, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, che è stato abrogato dal 29 dicembre 2023. Tuttavia, le disposizioni del vecchio regime continuano ad applicarsi nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023.
La Risposta delle Entrate
Osserva l’Agenzia delle Entrate che nel caso in esame, poiché, in base a quanto rappresentato il contribuente istante ha trasferito la residenza fiscale in Italia dal periodo d’imposta 2023, troverà applicazione il “regime speciale per lavoratori impatriati” che è stato oggetto di chiarimenti con la Circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020 .
In particolare, per quanto di interesse nel caso di specie, il comma 5-bis, del citato articolo 16, del D.Lgs. n. 147/2015 stabilisce che lapercentuale del 30% del reddito di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo o di impresa prodotti nel territorio dello Stato, che concorrono alla formazione del reddito complessivo, “è ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia“.
Come chiarito, al paragrafo 4, con la richiamata Circolare n. 33/E/2020 , il trasferimento della residenza in una delle predette regioni del Centro e Sud Italia, elencate dal citato comma 5-bis , “deve verificarsi a partire dal periodo di imposta in cui il contribuente trasferisce la residenza dall’estero e permanere per tutto il periodo di fruizione dell’agevolazione“.
Ne consegue che, nell’ipotesi in cui l’impatriato fissi la residenza in una delle suddette Regioni, avrà diritto alla detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 90%, anche qualora svolga l’attività lavorativa in un Comune diverso da quello di residenza.
L’Agenzia delle Entrate in assenza di specifiche preclusioni ritiene che sia possibile fruire dell’agevolazione in commento nella misura ordinaria, con conseguente recupero a tassazione dell’eventuale differenza originatasi in applicazione della riduzione del 10% dei redditi agevolabili.
Ciò posto, nel caso in esame, l’Istante, che dichiara di aver trasferito, nel corso del quinquennio agevolabile, la propria residenza dalla regione Puglia alla regione Lazio, potrà beneficiare del regime speciale per lavoratori impatriati nella misura ordinaria, applicando la detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 70 per cento, a partire dal periodo d’imposta di trasferimento in Italia (nel caso di specie, il 2023).
Pertanto, afferma l’Agenzia delle Entrate, per il predetto periodo d’imposta 2023, al fine di regolarizzare la propria posizione, il contribuente istante dovrà:
- presentare una dichiarazione integrativa, indicandovi l’esatto imponibile da assoggettare ad imposta nonché le ritenute d’imposta subite;
- versare la maggiore imposta e gli interessi dovuti;
- versare le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in misura ridotta ove si avvalga dell’istituto del ravvedimento operoso, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
Resta inteso che, qualora il contribuente dovesse nuovamente cambiare residenza, trasferendosi in una delle Regioni individuate, non potrà comunque avvalersi della detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 90%.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 16, comma 5-bis
- D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209, art. 5
- Agenzia delle Entrate, Circolare 28 dicembre 2020, n. 33/E
- Agenzia delle Entrate, Risposta a interpello 11 marzo 2026, n. 76
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