COMMENTO – INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI
DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 22 OTTOBRE 2026
Dal 10 maggio 2026 gli sgravi contributivi per il personale imbarcato non sono più limitati ai cittadini italiani e comunitari: l’INAIL, con l’istruzione operativa del 9 ottobre 2026, n. 8827 recepisce le novità della Legge n. 70/2026 sulle matricole della gente di mare.
L’istruzione operativa INAIL del 9 ottobre 2026
Con l’Istruzione operativa 9 ottobre 2026, prot. n. 8827 , indirizzata alle strutture territoriali, l’INAIL ha illustrato gli effetti delle modifiche all’articolo 119, commi 1 e 2 , del Codice della Navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327). Le modifiche sono state introdotte dalla Legge 7 maggio 2026, n. 70, dedicata alla valorizzazione della risorsa mare.
L’intervento normativo è contenuto nell’articolo 21 della legge e riguarda i requisiti per l’iscrizione nelle matricole della gente di mare. La modifica si riflette direttamente sull’ambito degli sgravi contributivi per le imprese armatrici, perché questi sono agganciati proprio al personale individuato dall’articolo 119 .
Matricole della gente di mare: chi può iscriversi
La Legge n. 70/2026 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2026 e la modifica è in vigore dal 10 maggio 2026. Da tale data, in base al comma 1 , lett. a), dell’articolo 119 come modificato, possono conseguire l’iscrizione nelle matricole della gente di mare i cittadini italiani, i cittadini di Stati membri dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo, della Svizzera e quelli di altri Stati, purché residenti in Italia.
Per tutte le categorie viene richiesto che i soggetti abbiano compiuto 16 anni e siano in possesso dei requisiti previsti per la relativa categoria professionale.
Il comma 2 dell’articolo 119, richiamato nell’Istruzione , consente, inoltre, l’iscrizione nelle matricole ai diplomati degli istituti tecnici a indirizzo trasporti e logistica, purché abbiano frequentato percorsi di studio inerenti a servizi di coperta, di macchina e servizi tecnici di bordo. Restano salvi i diplomi già riconosciuti secondo le disposizioni precedenti, rilasciati da istituti tecnici nautici e istituti professionali a indirizzo marittimo.
Gli sgravi contributivi per il settore marittimo e la pesca
L’INAIL ricorda il quadro delle agevolazioni previste dal D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30. Tutte le misure sono riferite al personale in possesso dei requisiti dell’articolo 119 del Codice della Navigazione.
→ L’articolo 6, comma 1, prevede per il personale imbarcato su navi iscritte nel Registro Internazionale l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per legge.
→ Il successivo articolo 6-bis, comma 1 , estende questi benefici alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti, con esonero totale dei contributi. Li estende anche a quelle che esercitano la pesca mediterranea, in questo caso nel limite del 70%.
→ Il comma 2 dell’articolo 6, infine, dispone l’applicazione di uno sgravio contributivo a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera, sempre con riferimento al personale individuato ai sensi dell’articolo 119.
I benefici si applicano al personale individuato dall’articolo 119 . Per questo, quando cambia la platea di chi può iscriversi nelle matricole, cambia automaticamente anche la platea dei lavoratori per i quali gli sgravi possono essere fruiti.
Sgravi estesi: cosa cambia dal 10 maggio 2026
È questo il punto centrale dell’Istruzione operativa . Per effetto della modifica normativa, dal 10 maggio 2026 e laddove ne ricorrano le condizioni, le imprese armatrici hanno la possibilità di beneficiare degli sgravi non più solamente per il personale con cittadinanza italiana o comunitaria, ma gli sgravi possono spettare per tutto il personale in possesso dei requisiti di cittadinanza e residenza previsti dal riformato articolo 119.
Rientrano, dunque, nel perimetro agevolato i lavoratori marittimi cittadini italiani, dell’Unione europea, degli Stati membri dello Spazio economico europeo, della Svizzera e, se residenti in Italia, di altri Stati.
Resta fermo che l’estensione opera nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dalle singole agevolazioni. La novità riguarda la platea dei lavoratori per i quali lo sgravio può essere applicato, ferma restando la disciplina di ciascuna misura.
Profilo tariffario: nessun nuovo codice
Sul piano operativo, l’INAIL non introduce nuovi profili. Per le ulteriori categorie di soggetti ora ammesse ai benefici, sulle posizioni assicurative interessate dagli sgravi si continua ad applicare il profilo tariffario “Personale italiano/comunitario con sgravi”. È quello previsto per ciascuna categoria di naviglio compatibile e attualmente in uso.
Il profilo mantiene quindi la denominazione attuale, ma dal 10 maggio 2026 si usa anche per il personale di Stati SEE, della Svizzera e di Paesi terzi purché residente in Italia.
Riferimenti normativi:
- R.D. 30 marzo 1942, n. 327
- D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30)
- Legge 7 maggio 2026, n. 70
- INAIL, Istruzione operativa 9 ottobre 2026
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