SCHEDA PRATICA
DI MASSIMO BRAGHIN | 10 FEBBRAIO 2026
Il modello di Certificazione Unica 2026 va utilizzato dai sostituti d’imposta per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2025, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. La CU contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2025 relativa al periodo d’imposta precedente.
Tutte le certificazioni uniche rilasciate dai sostituti d’imposta devono essere inviate all’Agenzia delle Entrate, anche qualora attestino tipologie reddituali per le quali il dettato normativo non abbia previsto la predisposizione per la dichiarazione dei redditi precompilata.
Fonti ufficiali
Agenzia delle Entrate, Provvedimento del 15 gennaio 2026, n. 15707; Modello Certificazione Unica 2026 Sintetica; Modello Certificazione Unica 2026 Ordinaria; Istruzioni Certificazione Unica 2026
Scadenzario
| Cosa | Chi | Come | Quando |
| Dati fiscali, previdenziali e assistenziali | Datori di lavoro nella loro veste di sostituti di imposta | Consegna del modello CU sintetico al dipendente | entro il 16 marzo 2026 |
| Dati fiscali, previdenziali e assistenziali | Datori di lavoro nella loro veste di sostituti di imposta | Trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle CU ordinarie | entro il 16 marzo 2026 |
Le suddette scadenze non riguardano le CU 2026 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. Le stesse potranno essere trasmesse telematicamente e consegnate al percettore entro la scadenza di presentazione del modello 770/2026, attualmente prevista per il 31 ottobre 2026, senza incorrere in sanzioni.
Adempimento
Il datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, opera il prelievo delle imposte che incidono sul reddito di lavoro dipendente o a questi assimilato, a titolo di acconto alla fine di ogni periodo di paga, con conguaglio a fine anno ovvero a fine rapporto.
Entro il 16 marzo 2026 certifica il suo operato al sostituito mediante il rilascio del nuovo modello CU – Certificazione unica Sintetico.
Entro il 16 marzo 2026 trasmette in via telematica i modelli CU ordinari all’Agenzia delle Entrate.
Il sostituto di imposta effettua con cadenza mensile e con obbligo di rivalsa sul lavoratore dipendente/assimilato, una ritenuta a titolo di acconto sull’Irpef che incide sul reddito prodotto nel periodo di paga considerato. La ritenuta è operata a titolo provvisorio, poiché l’imposta dovuta su base annua, è ricalcolata alla fine del periodo di imposta ovvero, se precedente, in occasione della risoluzione di ogni rapporto di lavoro subordinato o para-subordinato.
Nel modello CU il datore di lavoro dettaglia l’intero operato, evidenziando tra le altre informazioni, gli elementi che hanno originato l’imposta lorda, le detrazioni spettanti e l’Irpef trattenuta al lavoratore. Contestualmente, viene rendicontato anche quanto eseguito ai fini previdenziali, indicando le retribuzioni imponibili, i periodi per i quali sono stati inviati all’Istituto previdenziale i relativi flussi Uniemens, l’ammontare della contribuzione dovuta e l’indicazione se la stessa sia stata o meno versata all’Ente di previdenza.
Il modello rilasciato riepiloga pertanto l’intera situazione fiscale e contributiva del lavoratore dipendente o assimilato; rappresenta dunque una certificazione unica che ogni sostituito di imposta dovrà utilizzare in sede di dichiarazione dei redditi, laddove la stessa sia dovuta per presenza di altri redditi, ovvero per necessità di scomputare oneri deducibili o detraibili.
La logica di compilazione del modello è diversa in relazione alla natura dell’adempimento che si sta riepilogando; la parte dedicata ai dati fiscali segue il principio di cassa, cioè si riferisce a somme effettivamente erogate e percepite dal lavoratore, mentre la sezione con i dati previdenziali segue la logica di maturazione delle somme, ancorché poi le stesse non siano state di fatto percepite dal lavoratore (c.d. principio di competenza).
La certificazione unica deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente (dipendente, pensionato, percettore di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) dai datori di lavoro o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 16 marzo del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Il sostituto d’imposta può trasmettere al lavoratore la certificazione in formato elettronico, purché il dipendente abbia la possibilità di entrare nella disponibilità della stessa; questa modalità di consegna, pertanto, è utilizzata solo nei confronti dei soggetti che sono in possesso di strumenti informatici idonei a ricevere e stampare la certificazione rilasciata per via elettronica. La modalità telematica non può essere attivata quando il sostituto rilascia la CU agli eredi del dipendente deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.
È opportuno segnalare che gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e di pensione e assimilati esclusivamente in modalità telematica. È facoltà del cittadino richiedere la trasmissione del CU in forma cartacea.
| CU – LA CONSEGNA | ||
| Quando | In quali ipotesi | Come |
| Entro il 16 marzo | Nella generalità dei casi | In formato elettronico o cartaceo |
| Entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente | In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno | In formato cartaceo |
Nella parte dedicata ai redditi da lavoro dipendente ed assimilati, vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d’imposta, quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti e anticipazioni, erogati nell’anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale comprese nel maturato fino al 31/12/2006) nonché gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini dell’eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. i giorni di lavoro dipendente e/o pensione).
La destinazione di 8, 5 e 2 per mille
I contribuenti anche se esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi possono esercitare il diritto di scegliere se e a chi destinare l’8, 5 e 2 per mille del gettito Irpef utilizzando l’apposito modulo, allegato alla certificazione unica 2026. La destinazione del 5, 8 e 2 per mille IRPEF può essere espressa anche contemporaneamente mediante la compilazione e la consegna dell’allegato unico presente nel modello CU 2026 che va consegnato in busta chiusa, entro lo stesso termine di scadenza previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. I contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione, possono utilizzare la scheda allegata alla certificazione.
Novità CU 2026
Vediamo dunque le principali novità introdotte con il nuovo modello CU 2026:
- introduzione nuovo punto 368 dedicato all“ulteriore detrazione”;
- introduzione nuovo punto 476 dedicato ai Welfare aziendali canoni e spese di manutenzione;
- introduzione nuovo punti da (557 a 564), da (787 a 790) e da (54 a 55) dedicato ai redditi di Lavoro Sportivo;
- introduzione nuovo punto 13 dedicato ai compensi corrisposti agli addetti alle corse ippiche;
- introduzione nuovi punti da 674 a 676 dedicato ai compensi per lavoro straordinario del settore sanitario.
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