3° Contenuto: Le assunzioni congiunte in agricoltura

COMMENTO

DI GIULIO D’IMPERIO | 11 SETTEMBRE 2026

Le assunzioni congiunte rappresentano una valida soluzione per le aziende del comparto agricolo per contrastare la difficoltà a reperire manodopera a svolgere lavori soprattutto durante il periodo di raccolta del prodotto.

Premessa

Assumere operai in maniera congiunta da parte di datori di lavoro agricolo rappresenta una soluzione per far fronte alla carenza di manodoperache spesso mette in difficoltà il datore di lavoro agricolo, soprattutto durante il periodo di raccolta del prodotto.

Attraverso questo procedimento uno stesso operaio potrà essere impiegato presso più datori di lavoro, snellendo anche le procedure burocratiche.   

La norma che ha introdotto la possibilità di effettuare assunzioni congiunte è l’art. 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 99 del 9 agosto 2013.

Occorre precisare che le assunzioni congiunte non possono essere effettuate da chiunque in quanto la norma ha stabilito alcune condizioni imprescindibili da rispettare. Se non dovessero presentarsi le condizioni per procedere ad effettuare assunzioni congiunte il datore di lavoro agricolo dovrà procedere ad assumere autonomamente gli operai.

Condizioni di ammissibilità 

Una azienda agricola non può effettuare assunzioni congiunte con chiunque, in quanto la norma ha imposto, improrogabilmente, il rispetto di determinate condizioni, ovvero:

  • l’appartenenza allo stesso gruppo;
  • le aziende interessate devono essere riconducibili allo stesso proprietario;
  • le aziende agricole devono essere riconducibili a persone legate da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado;
  • le imprese agricole devono essere legate tra loro da un contratto di rete, purchè il 50% di esse risultino essere imprese agricole.

Disposizioni operative

Per poter procedere ad effettuare assunzioni congiunte si è reso necessario fornire indicazioni di carattere operativo.

→ In ordine cronologico le prime indicazioni sono state fornite dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con il D.M. 27 marzo 2014, pubblicato nella G.U. serie generale n. 185 dell’11 agosto 2014.
Le indicazioni fornite riguardavano le regole e le modalità operative per procedere ad assunzioni congiunte di lavoratori dipendenti nel settore agricolo.

→ L’anno successivo è stata l’INPS ad intervenire sull’argomento attraverso la Circolare n. 131 del 2 luglio 2015.
Attraverso questa Circolare l’Istituto previdenziale ha fornito indicazioni operative in merito agli adempimenti di carattere previdenziale riguardanti le assunzioni congiunte effettuate nel comparto agricolo.

→ L’ultimo provvedimento di carattere operativo è il D.M. n. 205 del 29 ottobre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
Attraverso questo Decreto sono state fornite indicazioni riguardanti le regole e le procedure per l’invio delle comunicazioni telematiche obbligatorie riguardanti l’inizio, la trasformazione, la proroga, il distacco e la cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità e distacco nell’ambito dei contratti di rete d’impresa.

Il referente unico: ruolo e compiti

Nell’ambito della codatorialità la figura centrale ed operativa è rappresentata dal Referente Unico, senza la cui nomina non è possibile procedere ad assunzioni congiunte in agricoltura. 

Per ricoprire il ruolo di Referente Unico è necessario possedere determinati requisiti, per cui la scelta potrà ricadere solo tra coloro che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • essere presente negli archivi dell’INPS, anche in gestioni differenti da quella agricola;
  • essere in possesso di matricola INPS o codice CIDA prima di procedere all’invio della Denuncia Aziendale (D.A.) così come le altre aziende co-datrici di lavoro.

Individuati i soggetti in possesso dei requisiti previsti, l’incarico a ricoprire il ruolo di Referente Unico potrà essere affidato ad uno dei seguenti soggetti:

  • l’impresa capogruppo;
  • il proprietario, se trattasi di imprese appartenenti allo stesso soggetto;
  • il soggetto che viene individuato attraverso uno specifico accordo o dal contratto di rete che devono essere depositati presso le associazioni di categoria, nel caso in cui trattasi di imprese legate tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o da un contratto di rete.

Il Referente Unico dovrà occuparsi di svolgere tutti i compiti di natura burocratica riguardanti le assunzioni congiunte.

Una volta insediatosi il Referente Unico prima di procedere alle assunzioni congiunte dovrà necessariamente presentare all’INPS la Denuncia Aziendale (D.A.), in cui dovranno essere indicate tutte le informazioni relative ai co-datori.

Questo significa che nell’apposito Quadro previsto nel modello di Denuncia Aziendale il Referente Unico è tenuto ad indicare i seguenti dati:

  • la tipologia dei Co-Datori, indicando soltanto una delle quattro fattispecie previste, ovvero: gruppi di imprese, imprese dello stesso proprietario, imprese legate tra loro da un vincolo di parentela od affinità entro il terzo grado, imprese legate da un contratto di rete;
  • il Codice Fiscale/P.IVA delle imprese co-assuntrici;
  • il Codice CIDA, se azienda agricola;
  • la Matricola INPS, se l’azienda risulta iscritta ad un’altra gestione non agricola;
  • la data contratto/accordo da dover valorizzare nel caso in cui i co-datori risultano legati tra loro da un vincolo di parentela od affinità entro il terzo grado od abbiano sottoscritto un contratto di rete;
  • l’Associazione di categoria presso cui risulta depositato l’accordo od il contratto sottoscritto dai co-datori.

Il Referente Unico quando predispone l’elenco dei co-datori è tenuto ad indicare Codice Fiscale/P.IVA, CIDA e matricola INPS che rappresentano gli elementi utili all’identificazione dell’azienda scelta come Referente Unico.

Una volta inviata la Denuncia Aziendale il Referente Unico potrà procedere ad inviare le comunicazioni congiunte riguardanti le procedure di instaurazione/cessazione/variazione.

Le comunicazioni congiunte di instaurazione/cessazione/variazione potranno essere effettuate tramite l’applicazione web “Unilav-Congiunto” reperibile sul portale “cliclavoro” del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Spetta anche al Referente Unico procedere alla presentazione del DMAG all’INPS.

Il Referente Unico per poter presentare il DMAG dovrà accreditarsi presso l’INPS con il CIDA che verrà rilasciato dall’INPS dopo che D.A. presentata sia stata validata.

Il DMAG relativo alle assunzioni congiunte effettuate dovrà essere compilato indicando per ogni singolo lavoratore il numero di giornate lavorate nei mesi a cui la denuncia si riferisce. Inoltre occorrerà indicare ogni singola azienda co-assuntrice che ha utilizzato in quel periodo lo stesso lavoratore.

Tutto questo comporta che il Referente Unico per ogni DMAG che presenta deve indicare tanti codici CIDA quanti sono i co-datori di lavoro che hanno utilizzato il lavoratore assunto in maniera congiunta, compreso anche il CIDA dell’azienda che successivamente è stata accreditata come Referente Unico.

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