3° Contenuto: Licenziamento, patto di non concorrenza e corrispettivo: la Cassazione ribadisce la distinzione tra determinabilità e congruità

COMMENTO

DI GIOVANNI IMPROTA | 16 FEBBRAIO 2026

Con l’Ordinanza n. 436 dell’8 gennaio 2026  in commento, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della validità del patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c., con particolare riferimento al requisito del corrispettivo, affermando che la previsione di un corrispettivo determinato su base annua, ancorché parametrato alla durata del rapporto di lavoro, integra il requisito della determinabilità richiesto dall’art. 2125 c.c., restando la durata rilevante ai soli fini della valutazione della congruità del compenso.

La decisione quindi si segnala per la riaffermazione di un principio ormai consolidato: la durata del rapporto di lavoro non incide sulla determinabilità dell’oggetto, ma semmai sulla valutazione della congruità del compenso pattuito.

Patto di non concorrenza: congruità del corrispettivo

Il patto di non concorrenza è un contratto a titolo oneroso a prestazioni corrispettive mediante il quale il datore di lavoro si obbliga a corrispondere una somma di denaro o altra utilità al lavoratore e questi si impegna a non svolgere attività concorrenziale per il tempo successivo alla cessazione del rapporto.

Nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato è disciplinato dall’art. 2125 c.c. che prevede quanto segue: “Il patto con il quale si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto [1350, n. 13, 2725], se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.
La durata del vincolo non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata”.

Relativamente al corrispettivo, la sua entità può essere individuata in una cifra determinata, ovvero determinabile ai sensi dell’art. 1346 c.c., fermo restando la necessaria congruità e specificità in relazione al sacrificio imposto al lavoratore.

In questa seconda ipotesi occorrerà che siano specificamente indicati i criteri di calcolo per la determinazione dell’importo oggetto del corrispettivo: diversamente la clausola è nulla per indeterminatezza.

Con riferimento al requisito del corrispettivo, può determinare la nullità del patto non solo la previsione di compensi simbolici, ma anche la previsione di compensi manifestamente iniqui o sproporzionati, in rapporto al sacrificio del lavoratore e alla riduzione delle sue possibilità di guadagno, indipendentemente dall’utilità che il comporta­mento richiesto rappresenta per il datore di lavoro (cfr. Tribunale di Milano 2 febbraio 2015, n. 3636; Tribunale Milano, 25 giugno 2003; Tribunale di Modena 10 febbraio 2000; Tribunale di Milano 22 febbraio 1999).

A tale riguardo, sono stati ad esempio ritenuti proporzionati:

  • compensi determinati “come percentuale dello stipendio da versarsi insieme con questo” (Cass. 13 maggio 1975, n. 1846 cit): in tal caso, è stato altresì chiarito che tale importo è “destinato ad aumentare a seguito dei prevedibili aumenti automatici” (Pret. Aquila 22 marzo 1989 in Giust. Civ.1989, 6, I, 1466);
  • compensi pari approssimativamente ad una percentuale oscillante tra il 15 e il 35% della retribuzione, tenuto conto della ampiezza del divieto, della delimitazione territoriale e della durata dello stesso (Trib. Milano 18 giugno 2001, Trib. Milano 5 giugno 2003, Trib. Milano 22 ottobre 2003).

In ogni caso, è evidente che la congruità del corrispettivo deve essere verificata caso per caso con riferimento alle diverse situazioni che in concreto possono verificarsi nei singoli casi.

Per quanto attiene alla nozione di retribuzione sulla quale calcolare detta percentuale si ritiene debba aversi riguardo alla sola retribuzione fissa, e non anche agli ulteriori importi di retribuzione variabile, costituendo essi un trattamento economico aleatorio, in quanto incerto nell’ammontare e nella sua corresponsione.

L’Ordinanza n. 436/2026

Il fatto e l’iter processuale

La controversia trae origine da un patto di non concorrenza stipulato tra un lavoratore ed il proprio datore di lavoro nel quale era stato previsto un corrispettivo annuo pari a euro 5.200, erogato in 13 mensilità unitamente alla retribuzione mensile per tutta la durata del rapporto.

Il lavoratore in riferimento a tale patto aveva depositato dinanzi al Tribunale specifico ricorso volto a far accertare e dichiarare la nullità dello stesso per indeterminatezza del corrispettivo.

Il Tribunale accoglieva le motivazioni del lavoratore ricorrente dichiarando nullo il patto sottoscritto per indeterminatezza del corrispettivo, ritenendo impossibile quantificare ex ante l’importo complessivo, poiché dipendente dalla durata del rapporto e privo di una somma minima garantita.

Avverso la sentenza di primo grado, il datore di lavoro proponeva appello, chiedendone la riforma; all’esito del giudizio, la Corte d’Appello di Roma confermava la legittimità del patto, sulla base delle seguenti argomentazioni:

  1. con riferimento all’entità del compenso pattuito, la durata del rapporto di lavoro non assume rilievo quale elemento decisivo ai fini della determinazione dell’oggetto del patto, rilevando piuttosto ai fini della valutazione della congruità del corrispettivo;
  2. non emergono profili di indeterminabilità o indeterminatezza del corrispettivo convenuto tra le parti, in quanto lo stesso risulta specificamente individuabile su base annua, in relazione alla concreta durata del rapporto (euro 5.200 annui, da corrispondersi in 13 mensilità) e, pertanto, pienamente determinabile; la validità della clausola è, quindi, suscettibile di valutazione esclusivamente sotto il profilo della non manifesta iniquità o sproporzione del compenso;
  3. il corrispettivo non può qualificarsi come simbolico né come manifestamente iniquo o sproporzionato rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore, tanto più se rapportato alla complessiva durata del rapporto intercorso tra le parti, che aveva determinato il diritto del dipendente alla percezione dell’importo complessivo – certamente non irrisorio – di euro 26.000;
  4. l’obbligo di non concorrenza post-contrattuale risultava essere stato violato dal lavoratore;
  5. la penale risarcitoria prevista per l’ipotesi di violazione non era da ritenersi eccessivamente onerosa.

Avverso tale sentenza, il lavoratore proponeva ricorso in Cassazione.

Le motivazioni del lavoratore ricorrente nel ricorso in cassazione

Nel relativo ricorso, il ricorrente contesta quanto segue:

  1. con il primo motivo si contesta la circostanza per la quale la Corte avrebbe ritenutoerroneamentesoddisfatto il requisito della determinatezza o determinabilità del compenso del patto di non concorrenza, sul presupposto che la somma corrisposta in costanza di rapporto fosse di per sé sufficiente ai sensi dell’art. 1346 c.c.;
  2. con il secondo motivo si contesta la circostanza per la quale la Corte avrebbe erroneamente ritenuto congruo e proporzionato il compensoprevisto dal patto di non concorrenza, senza valutare adeguatamente la sua durata e l’estensione territoriale. In particolare, la sentenza impugnata avrebbe omesso ogni considerazione sull’ampiezza territoriale del vincolo e sulla conseguente perdita reddituale per il lavoratore, elementi che l’art. 2125 c.c. impone di considerare nella determinazione del corrispettivo;
  3. con il terzo motivo la Corte si sarebbe limitata ad affermare la congruità della penale pattuitasenza svolgere una reale valutazione della sua proporzionalità. In particolare, la sentenza avrebbe omesso ogni esame delle prove relative ai presunti disagi o danni subiti dalla controparte, che avrebbero dovuto giustificare una penale pari a tre volte il corrispettivo del patto di non concorrenza, incorrendo così in un’erronea applicazione dell’art. 1384 c.c.

Le considerazioni della Suprema Corte

La Suprema Corte respinge le considerazioni contenute nel primo motivo di ricorso, ribadendo che:

  • la durata del rapporto non incide sulla determinabilità della somma,
  • ma riguarda la congruità del corrispettivo.

Secondo la Cassazione, infatti, il compenso annuo indicato contrattualmente è sufficiente a soddisfare il requisito dell’art. 1346 c.c., poiché “pienamente determinabile” sulla base della concreta durata del rapporto.

La Corte richiama espressamente precedenti conformi (Cass. 11908/2020; Cass. 5540/2021 ; Cass. 13050/2025 ), rafforzando l’orientamento che distingue due piani:

  • determinabilità dell’oggetto → validità strutturale del patto;
  • congruità del compenso → possibile nullità per corrispettivo simbolico o sproporzionato.

La Cassazione dichiara infondato anche il secondo motivo di ricorso, confermando che la Corte d’Appello nel giudizio di secondo grado aveva già valutato ampiezza e sacrificio richiesto, ritenendo non manifestamente iniquo il compenso complessivo (euro 26.000).

Al riguardo, la Cassazione conferma che la valutazione di congruità resta affidata al giudice di merito, salvo vizi macroscopici.

Infine, la Cassazione respinge anche il terzo motivo di ricorso, confermando invece che:

  • la penale non era manifestamente eccessiva,
  • soprattutto in ragione dell’accertata attività concorrenziale svolta dal lavoratore.

Osservazioni conclusive

L’Ordinanza in esame assume rilievo per la prassi contrattuale, in quanto:

  • conferma la validità dei patti di non concorrenza in cui è previsto un corrispettivo parametrato su base annua, anche se l’importo complessivo dipende dalla durata del rapporto;
  • delimita con nettezza la distinzione tra nullità per indeterminabilità e nullità per sproporzione;
  • rafforza la tendenza giurisprudenziale a riconoscere ampia autonomia negoziale, purché il corrispettivo non sia simbolico;
  • ribadisce la difficoltà di ottenere in Cassazione una revisione della congruità o della penale, trattandosi di valutazioni di merito. 

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