COMMENTO
DI DANIELE BONADDIO | 14 MAGGIO 2026
Con la Circolare n. 53 del 7 maggio 2026, l’INPS ha fornito le istruzioni amministrative, fiscali e contabili relative all’indennità una tantum prevista dall’articolo 6 del D.L. 27 febbraio 2026, n. 25, in favore dei lavoratori autonomi e assimilati la cui attività è stata sospesa a causa degli eccezionali eventi meteorologici che, dal 18 gennaio 2026, hanno interessato alcuni Comuni della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana. La misura si colloca nel più ampio quadro degli interventi emergenziali adottati per fronteggiare i danni provocati dal maltempo e dalla frana di Niscemi. L’INPS aveva già anticipato le prime indicazioni operative con il Messaggio n. 1272 del 14 aprile 2026, mentre la Circolare in commento disciplina in modo organico platea, requisiti, domanda, regime fiscale, monitoraggio e istruzioni contabili.
Premessa
La fonte primaria è l’art. 6 del D.L. n. 25/2026, che riconosce un’indennità una tantum per il periodo compreso tra il 18 gennaio 2026 e il 30 aprile 2026 ai lavoratori autonomi e assimilati che, alla data del 18 gennaio 2026, risiedevano, erano domiciliati oppure operavano nei Comuni interessati dagli eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
Lo stato di emergenza è stato dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026.
Tabella 1 – Fonti principali
| Fonte | Contenuto |
| D.L. 27 febbraio 2026, n. 25, art. 6 | Indennità una tantum per autonomi e assimilati |
| Delibera Consiglio dei Ministri 26 gennaio 2026 | Stato di emergenza per i territori colpiti |
| Messaggio INPS n. 1272/2026 | Prime indicazioni operative |
| Circolare INPS n. 53/2026 | Istruzioni amministrative, fiscali e contabili |
La misura non è un ammortizzatore ordinario, ma un intervento emergenziale e temporaneo: copre esclusivamente le sospensioni dell’attività riconducibili agli eventi meteorologici avvenuti dal 18 gennaio 2026 e solo per il periodo massimo individuato dal legislatore, cioè fino al 30 aprile 2026.
Beneficiari dell’indennità
La Circolare individua tre macro-categorie di destinatari:
| Categoria | Soggetti inclusi |
| Collaboratori coordinati e continuativi | Co.co.co., dottorandi, assegnisti di ricerca, titolari di incarichi di ricerca, medici in formazione specialistica |
| Agenti e rappresentanti | Titolari di rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale |
| Autonomi, professionisti e imprenditori | Artigiani, commercianti, agricoli, pescatori autonomi, liberi professionisti, iscritti ex ENPALS, coadiuvanti e coadiutori |
Rientrano anche i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza di cui ai D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996, quindi non solo gli iscritti alle gestioni INPS.
La platea è ampia, ma non generalizzata: il lavoratore deve essere iscritto a una forma obbligatoria di previdenza e assistenza alla data del 18 gennaio 2026, e l’attività deve essere già avviata alla medesima data.
Requisiti di accesso
L’indennità spetta ai soggetti che, alla data del 18 gennaio 2026, si trovavano in una delle seguenti condizioni:
- erano residenti in uno dei Comuni interessati;
- erano domiciliati in uno dei Comuni interessati;
- operavano esclusivamente in uno dei Comuni interessati;
- nel caso di agenti e rappresentanti, operavano prevalentemente in uno dei Comuni interessati.
È inoltre necessario che l’attività lavorativa sia stata sospesa a causa degli eventi meteorologici. Il richiedente deve indicare in domanda i periodi di sospensione, con data di inizio e di fine.
La sospensione deve essere effettiva, riferita a periodi già trascorsi e non sovrapposti. Il sistema non consente di indicare periodi futuri.
Misura dell’indennità
L’indennità è pari a 500 euro per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni, con un limite massimo complessivo di 3.000 euro per ciascun lavoratore.
I periodi di sospensione possono essere:
- indicati in domande separate;
- cumulati in una sola domanda;
- continuativi o non continuativi;
- fino a un massimo di 6 periodi.
Tabella 2 – Misura della prestazione
| Elemento | Regola |
| Periodo coperto | 18 gennaio – 30 aprile 2026 |
| Importo | 500 euro per periodo fino a 15 giorni |
| Massimo erogabile | 3.000 euro |
| Periodi dichiarabili | Fino a 6 |
| Contribuzione figurativa | Non riconosciuta |
La misura è costruita “a blocchi”: non compensa il reddito effettivamente perso, ma riconosce un importo fisso per ciascun periodo di sospensione fino a 15 giorni, entro il massimale complessivo di 3.000 euro.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata entro il 20 giugno 2026, esclusivamente in modalità telematica. Il servizio è disponibile dal 20 aprile 2026tramite il portale INPS, nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
Il percorso indicato dalla Circolare è:
- “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”.
Una volta autenticati, occorre selezionare la prestazione:
“Indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi che hanno sospeso l’attività lavorativa nei Comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, a seguito degli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026”.
Canali di accesso
| Canale | Modalità |
| Portale INPS | SPID livello 2, CIE 3, CNS, eIDAS |
| Patronati | Per chi non dispone di credenziali |
| Contact Center | 803 164 da rete fissa; 06 164164 da rete mobile |
La domanda deve contenere dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di requisiti insussistenti, l’INPS procede al recupero delle somme, ferme restando le eventuali sanzioni, anche penali.
Dichiarazioni richieste
Ai fini dell’ammissibilità, il lavoratore deve dichiarare:
- di rientrare in una delle categorie previste dall’art. 6 del D.L. n. 25/2026;
- di essere residente, domiciliato o di operare nei Comuni interessati alla data del 18 gennaio 2026;
- per agenti e rappresentanti, di operare prevalentemente nei Comuni interessati;
- di possedere i requisiti previsti per la categoria di appartenenza;
- i periodi di sospensione dell’attività.
L’INPS eroga la prestazione sulla base dei dati dichiarati e di quelli disponibili al momento del pagamento, riservandosi successive verifiche anche con istituzioni ed enti esterni.
Il meccanismo è tipico delle misure emergenziali: pagamento su domanda e autocertificazione, con controlli successivi. Questo consente rapidità nella liquidazione, ma aumenta la rilevanza della corretta compilazione della domanda e della conservazione della documentazione probatoria.
Finanziamento e monitoraggio
L’indennità è riconosciuta nel limite complessivo di spesa di 78,8 milioni di euro per il 2026. L’INPS monitora il rispetto del limite e trasmette i risultati al Ministero del Lavoro e al MEF.
Se dal monitoraggio emerge il raggiungimento, anche prospettico, del limite di spesa, l’INPS non accoglie ulteriori domande. Se invece le risorse risultano eccedenti rispetto alle necessità, le somme non utilizzate sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo sociale per occupazione e formazione.
La presentazione della domanda entro il termine non garantisce automaticamente l’accoglimento se il limite di spesa risulta raggiunto. La misura opera entro un plafond finanziario chiuso.
Strumenti di tutela
In caso di reiezione della domanda, l’interessato può presentare istanza di riesame accedendo alla stessa sezione del sito INPS in cui ha richiesto l’indennità. La funzione disponibile è “Chiedi riesame”.
Il termine per proporre riesame è di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di reiezione, ma la circolare precisa che si tratta di un termine non perentorio. Resta ferma la possibilità di proporre azione giudiziaria.
Tabella 3 – Tutela contro la reiezione
| Strumento | Termine |
| Riesame amministrativo | 30 giorni, non perentorio |
| Azione giudiziaria | Ammessa contro il provvedimento di reiezione |
Regime fiscale
L’indennità una tantum non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986.
Le somme saranno comunque oggetto di attestazione tramite Certificazione Unica, secondo le istruzioni approvate annualmente dall’Agenzia delle Entrate. Per tale ragione, il richiedente deve indicare in domanda la categoria lavorativa di appartenenza.
La non imponibilità fiscale è espressamente confermata dalla circolare, ma l’importo sarà comunque tracciato nella CU rilasciata dall’INPS.
Riferimenti normativi:
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 18, comma 1, lett. a)
- D.L. 27 febbraio 2026, n. 25, art. 6
- INPS, Circolare 7 maggio 2026, n. 53
- INPS, Messaggio 14 aprile 2026, n. 1272
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