COMMENTO
DI GIOVANNI IMPROTA | 5 GIUGNO 2026
In materia di NASpI, l’obbligo di comunicazione a carico del percettore del trattamento di avvio di un’attività di lavoro autonomo previsto dall’art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015, a pena di decadenza ex art. 11, presuppone l’effettivo svolgimento di attività lavorativa autonoma in concomitanza con la percezione dell’indennità di disoccupazione e non può ritenersi integrato dalla mera titolarità di partita IVA, circostanza di per sé neutra e non necessariamente indicativa di attività lavorativa in corso. Ne consegue che la decadenza dal trattamento non può essere applicata in assenza di prova dello svolgimento effettivo dell’attività autonoma, trattandosi di disposizione di stretta interpretazione non suscettibile di applicazione analogica.
Premessa
Con l’Ordinanza 31 marzo 2026, n. 7957, in esame, la Corte di cassazione torna ad affrontare il delicato tema della compatibilità tra percezione della NASpI e svolgimento di attività autonoma, soffermandosi in particolare sulla portata dell’obbligo comunicativo previsto dagli artt. 10 e 11del D.Lgs. n. 22/2015 e sulle conseguenze decadenziali derivanti dalla sua omissione.
La pronuncia, che rafforza un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, si sofferma sulla decadenza dal trattamento di NASpI con l’intento di chiarire che la mera titolarità di partita IVA non è di per sé un elemento sufficiente ad attestare l’effettivo svolgimento di attività lavorativa autonoma.
Compatibilità fra NASpI e svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale
L’art. 10 D.Lgs. 22/2015 attribuisce al lavoratore avente diritto alla corresponsione della NASpI la facoltà di richiedere la liquidazione anticipata, in unica soluzione, dell’importo complessivo del trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, al fine di intraprendere un’attività di lavoro autonomo, o per associarsi in cooperativa.
Analoga facoltà è riconosciuta al soggetto che intenda sviluppare a tempo pieno un’attività iniziata durante il rapporto di lavoro la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione NASpI.
L’incentivo all’autoimprenditorialità non è invece riconosciuto in caso di instaurazione di una collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto. L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI non dà diritto alla contribuzione figurativa.
Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in un’unica soluzione della NASpI deve presentare all’INPS domanda di anticipazione in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività autonoma o dell’associazione in cooperativa.
Se tale attività è iniziata durante il rapporto di lavoro la cui cessazione ha dato luogo alla NASpI la domanda di anticipazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione.
Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI è tenuto a restituirne per intero l’anticipazione ottenuta, salva l’ipotesi in cui il rapporto di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa da un socio.
In tale ipotesi, il trattamento di NASpI è ridotto di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Tale riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Nel caso di mancata presentazione dell’autodichiarazione il lavoratore è tenuto a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.
Decadenza dal trattamento di NASpI
L’art. 11 del D.Lgs. n. 22/2015 ha disposto che il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi:
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle previste comunicazioni all’INPS;
- omessa comunicazione all’INPS dello svolgimento di lavoro autonomo;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per la NASpI;
- violazione delle regole di condizionalità (assenza dello stato di disoccupazione e/o mancata partecipazione alle iniziative di Politica attiva nonché ai percorsi di riqualificazione professionale);
- rifiuto di partecipare senza giustificato motivo ad un’iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai competenti servizi dei Centri per l’Impiego o la non regolare partecipazione all’iniziativa stessa (art. 4, c. 41, lettera a), Legge n. 92/2012);
- non accettazione di un’offerta di lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20% rispetto all’importo lordo dell’indennità di cui si ha diritto (art. 4, c. 41, lettera b), Legge n. 92/2012).
Le ipotesi di cui alle lettere g) e h) si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 km dalla residenza del lavoratore, o comunque è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.
Nel caso in cui, pur in presenza di condizioni atte a determinare la decadenza dal diritto, si continuasse a percepire indebitamente l’indennità, la stessa dovrà essere restituita per la parte percepita successivamente al verificarsi dell’evento interruttivo.
Analisi dell’Ordinanza n. 7957/2026
Il caso
La controversia trae origine dal rigetto, da parte dell’INPS, della domanda di NASpI presentata da un ex lavoratore in riferimento all’anno 2017, motivato dalla mancata comunicazione da parte di quest’ultimo del conseguimento di redditi da lavoro autonomo.
Il lavoratore, titolare di partita IVA, aveva già comunicato all’INPS – all’atto della domanda originaria di NASpI – il reddito presunto relativo all’attività autonoma, ottenendo regolarmente il riconoscimento della prestazione per il 2016. Per l’anno successivo, tuttavia, non aveva effettuato ulteriori comunicazioni, sostenendo di non avere concretamente svolto alcuna attività lavorativa né prodotto redditi.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano ritenuto sufficiente, ai fini della decadenza, la mera permanenza della partita IVA, interpretando in senso rigoroso gli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 22/2015.
Avverso la sentenza di secondo grado, veniva proposto ricorso per cassazione da parte dell’ex lavoratore.
Le considerazioni della Suprema Corte
La Suprema Corte accoglie il ricorso presentato dal lavoratore sulla base delle seguenti considerazioni. La pronuncia in esame parte da un’accurata analisi dell’art. 10, D.Lgs. 22/2015 ed in particolare dal presupposto dell’obbligo comunicativo in capo al soggetto percettore del trattamento di Naspi.
In particolare, la Suprema Corte sul punto afferma che il presupposto dell’obbligo comunicativo non è la mera esistenza formale di una posizione fiscale, bensì lo svolgimento effettivo di attività lavorativa autonoma in concomitanza con la percezione della NASpI.
Secondo la Cassazione, la disciplina degli artt. 10 e 11 deve essere letta alla luce della finalità della norma, che è quella di regolare la compatibilità tra trattamento di disoccupazione e concreta attività produttiva di reddito.
In tale prospettiva, ciò che rileva non è il momento di esercizio dell’attività di lavoro autonomo, ossia se prima o dopo la domanda di NASpI, bensì la contemporaneità tra fruizione dell’indennità e lo svolgimento effettivo dell’attività autonoma.
Al riguardo, la Suprema Corte, nel richiamare espressamente i precedenti più recenti (Cass. n. 4742/2025 ; Cass. n. 22921/2024; Cass. n. 11543/2024), conferma che il termine “intraprendere” non va interpretato in senso meramente cronologico (“iniziare”), ma anche come “dedicarsi concretamente” all’attività.
Da qui il passaggio centrale della decisione: la titolarità della partita IVA costituisce un elemento “neutro”, non sufficiente, da solo, a dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività lavorativa.
Infine, altro passaggio rilevante contenuto nell’Ordinanza in esame attiene alle considerazioni espresse dalla Corte in ordine all’art. 11 D.Lgs. 22/2015.
Al riguardo, la Corte sottolinea come la decadenza prevista dall’art. 11 abbia natura eccezionale e, pertanto, non possa essere estesa analogicamente oltre i casi espressamente contemplati dal legislatore.
Riferimenti normativi:
- D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, artt. 10 e 11
- Corte di cassazione, Ordinanza 31 marzo 2026, n. 7957
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