3° Contenuto: Portale delle prestazioni occasionali: nuova sezione i casi di utilizzatori deceduti

COMMENTO

DI ALICE CHINNICI | 23 LUGLIO 2026

Con il Messaggio n. 2320 del 9 luglio 2026 l’INPS comunica il rilascio, all’interno del Portale delle Prestazioni di lavoro occasionale, della nuova sezione dedicata alla gestione del Libretto Famiglia nei casi di decesso dell’utilizzatore.

L’intervento, inserito nel più ampio processo di refactoring e restyling del Portale, non introduce regole nuove ma richiama integralmente la disciplina già dettata con il Messaggio n. 1908 del 17 maggio 2019, oltre alle indicazioni sull’aggiornamento dei dati anagrafici e di contatto fornite con il Messaggio n. 2701 del 23 luglio 2024.

Premessa

Il Libretto Famiglia (LF) è lo strumento previsto dall’articolo 54-bis  del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che disciplina le prestazioni di lavoro occasionale rese in favore di persone fisiche non nell’esercizio di attività professionale o d’impresa.

Si tratta di un libretto nominativo prefinanziato, composto da titoli di pagamento del valore nominale di 10 euro ciascuno, utilizzabili per compensare prestazioni lavorative di durata non superiore a 1 ora.

Con il Messaggio in commento l’Istituto rende noto che, all’interno della piattaforma telematica dedicata alle Prestazioni di lavoro occasionale, è stata rilasciata la nuova sezione del Libretto Famiglia riservata alla gestione dei casi di decesso dell’utilizzatore, nell’ambito del processo di evoluzione dei servizi denominato PES2025_DCE_MI.105_12 “Refactoring e restyling del Portale delle Prestazioni Occasionali”.

Il libretto famiglia: la disciplina generale

Il Libretto Famiglia si rivolge esclusivamente alle persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa (gli “utilizzatori”) che intendano avvalersi, per esigenze domestiche e di assistenza, di prestazioni lavorative rese in modo saltuario e occasionale da altri soggetti (i “prestatori”).

Le attività remunerabili sono tassativamente indicate dalla norma e comprendono, tra le altre, i piccoli lavori domestici (pulizia, giardinaggio, manutenzione), l’assistenza domiciliare a bambinianzianiammalati o disabili e le lezioni private o di sostegno scolastico.

Sul piano economico, ogni titolo di pagamento da 10 euro si ripartisce in 8 euro netti quale compenso del prestatore, 1,65 euro per la contribuzione IVS alla Gestione separata INPS, 0,25 euro per il premio assicurativo INAIL e 0,10 euro per gli oneri di gestione del servizio.

L’utilizzo del Libretto Famiglia è subordinato al rispetto di limiti economici riferiti all’anno civile:

  • 5.000 euro complessivi per ciascun prestatore, con riguardo alla totalità degli utilizzatori;
  • 10.000 euro complessivi per ciascun utilizzatore, con riguardo alla totalità dei prestatori;
  • 2.500 euro complessivi per le prestazioni rese da un medesimo prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Sia l’utilizzatore sia il prestatore devono preventivamente registrarsi sulla piattaforma telematica INPS dedicata; al termine di ogni prestazione, l’utilizzatore è tenuto a comunicarne i dati entro il terzo giorno del mese successivo, e l’INPS provvede all’erogazione del compenso entro il 15 del mese seguente.

Il rilascio della sezione dedicata al decesso dell’utilizzatore si colloca in un percorso di più ampio ammodernamento del Portale delle Prestazioni Occasionali, che ha già interessato, tra l’altro, l’introduzione dell’obbligo per i prestatori di registrarsi su MyINPS per la gestione dei contatti (Messaggio n. 2701/2024 ) e, più di recente, il rilascio di un portale integralmente rinnovato per Libretto Famiglia, prestatori e intermediari (Messaggio n. 3932 del 24 dicembre 2025).
Il Messaggio n. 2320/2026 rappresenta un ulteriore tassello di tale processo, circoscritto però alla sola gestione delle posizioni dei danti causa deceduti.

La nuova sezione per la gestione dei casi di decesso

Attraverso la nuova sezione, nei casi di decesso dell’utilizzatore del Libretto Famiglia, è possibile gestire due distinte fattispecie:

  • la richiesta di rimborso delle somme versate dal dante causa per il pagamento di prestazioni occasionali tramite Libretto Famiglia e non utilizzate per il pagamento di prestazioni;
  • l’inserimento delle prestazioni lavorative eseguite anteriormente al decesso del dante causa e dallo stesso non inserite nella procedura del Libretto Famiglia, ai fini dell’erogazione del compenso al lavoratore da parte dell’INPS e dell’accredito della relativa contribuzione previdenziale.

L’accesso avviene autenticandosi sul sito istituzionale www.inps.it con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3, CNS o eIDAS): digitando nel motore di ricerca “Prestazioni di lavoro occasionale: Libretto famiglia” e selezionando “Erede – Libretto Famiglia”, l’utente può procedere alla registrazione con tale profilo.

Per tutte le indicazioni operative e le funzionalità di dettaglio, il Messaggio n. 2320/2026 rinvia integralmente a quanto già illustrato con il Messaggio n. 1908 del 17 maggio 2019, che pertanto continua a costituire la disciplina di riferimento sostanziale della materia.

Il Messaggio n. 1908/2019: le regole richiamate

Il Messaggio n. 1908/2019 aveva introdotto, per la prima volta, la possibilità per l’erede dell’utilizzatore deceduto di operare sulla piattaformadelle prestazioni occasionali attraverso un apposito profilo “Erede”.

Le regole allora dettate, e tuttora vigenti, possono così sintetizzarsi:

  • l’interessato deve preliminarmente dichiarare in procedura la propria qualità di erede legittimo o testamentario; l’erede testamentario è tenuto ad allegare copia del testamento tramite l’apposita funzionalità, e la dichiarazione resta soggetta a validazione da parte dell’operatore di sede, all’esito delle verifiche sulla legittimazione del richiedente;
  • le somme oggetto di rimborso devono essere state effettivamente versate dal dante causa e non possono derivare dal riconoscimento di bonus da parte della Pubblica Amministrazione (ad esempio, il bonus baby-sitting);
  • per l’inserimento delle prestazioni svolte prima del decesso, l’erede deve rilasciare una dichiarazione di responsabilità attestando di non essere a conoscenza dell’esistenza, al momento della prestazione, di un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa tra l’utilizzatore e il lavoratore indicato, né che tale rapporto fosse cessato da meno di 6 mesi;
  • non è in alcun caso possibile inserire prestazioni lavorative con data di inizio o di fine successiva al decesso del dante causa.

L’INPS ha sempre precisato che non è possibile la coesistenza, in capo al medesimo soggetto, della qualità di erede e di prestatore: l’erede, pertanto, non può in alcun caso inserire prestazioni lavorative rese a proprio favore.

Il richiamo al Messaggio n. 2701/2024: dati anagrafici e di contatto su MyINPS

Il Messaggio n. 2320/2026 richiama inoltre quanto già precisato con il Messaggio n. 2701 del 23 luglio 2024, con cui l’INPS ha comunicato che, a decorrere dal mese di luglio 2024, i dati anagrafici e i contatti di posta elettronica e/o SMS possono essere inseriti e aggiornati dal soggetto che si autentica esclusivamente tramite l’area riservata “MyINPS”, e non più direttamente nell’area tematica dedicata alle prestazioni occasionali.

Tale modalità, introdotta in origine per i prestatori di lavoro occasionale (Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale) al fine di garantire l’invio delle comunicazioni relative allo svolgimento delle prestazioni, viene ora richiamata anche in relazione al profilo “Erede”: l’INPS raccomanda pertanto di verificare che i dati di residenza e i contatti telematici siano correttamente aggiornati in MyINPS prima di accedere all’Area tematica “Prestazioni di lavoro occasionale: Libretto famiglia”, così da evitare che eventuali comunicazioni relative all’istruttoria della pratica non vadano a buon fine.

Modalità di accesso e documentazione disponibile

Nella sezione in basso dell’Area tematica è possibile selezionare le card di “Tutte le attività dedicate a te”, che consentono di consultare i dati di dettaglio delle prestazioni, il prospetto annuale dei compensi, nonché il riepilogo delle operazioni già effettuate in qualità di erede Libretto Famiglia.

Nella sezione “Documenti” della medesima Area tematica è inoltre disponibile il manuale utente aggiornato, con la descrizione delle pagine rinnovate e delle azioni da compiere in base al profilo con cui l’utente intende registrarsi in piattaforma, ovvero operare se già registrato.

Il Messaggio n. 2320/2026 non innova, sul piano sostanziale, la disciplina applicabile alla posizione dell’erede, che resta integralmente quella dettata nel 2019: l’intervento ha portata essenzialmente organizzativa e informatica, e mira a rendere più agevole, tramite il restyling del Portale, l’accesso a una procedura – quella della gestione delle posizioni dei danti causa deceduti – da tempo sottoutilizzata per la sua scarsa conoscibilità presso gli utenti.
Resta ferma, in ogni caso, la necessità che l’erede documenti compiutamente la propria legittimazione, con le conseguenti verifiche rimesse alla struttura territoriale competente.

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