3° Contenuto: Rassegna di Giurisprudenza 13 marzo 2026, n. 638

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 13 MARZO 2026

APPALTO

Cambio di impresa

Il diritto al passaggio diretto del lavoratore in caso di cambio appalto e revoca del licenziamento – Cass., Sez. Lav., sent. 13 febbraio 2026, n. 3221

Il Fatto

Un lavoratore chiedeva l’accertamento del proprio diritto all’assunzione presso le società subentranti in un appalto di servizi di nettezza urbana, a seguito del passaggio di gestione.

Il ricorrente era stato precedentemente licenziato dall’impresa uscente, ma il recesso era stato revocato nell’ambito di una conciliazione giudiziale che aveva ripristinato il rapporto di lavoro.

Il Tribunale e la Corte d’Appello statuivano il diritto al passaggio diretto, rilevando che la revoca del licenziamento aveva determinato la reviviscenza del rapporto, collocando il lavoratore nella condizione di personale in forza nei 240 giorni antecedenti il cambio gestione, come previsto dal CCNL di settore.

Le società subentranti ricorrevano per cassazione sostenendo di non essere state correttamente informate della posizione del lavoratore e contestando l’efficacia della conciliazione nei loro confronti.

Il Diritto 

La corte osserva che il diritto all’assunzione del personale in caso di cambio appalto, ai del CCNL applicabile sorge in capo ai dipendenti che risultino in forza presso l’azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione. Tale diritto non è condizionato all’adempimento degli obblighi procedimentali di comunicazione a carico dell’impresa uscente, né alla previa conoscenza della specifica posizione lavorativa da parte del subentrante, essendo sufficiente la sussistenza oggettiva del rapporto di lavoro. Nel caso di specie, la revoca del licenziamento operata dall’impresa cedente determina il ripristino ex tunc del rapporto, con la conseguenza che il lavoratore deve considerarsi utilmente inserito nell’organico avente diritto al passaggio. La conoscenza o conoscibilità di tale situazione da parte dell’impresa subentrante, accertata in sede di merito, esclude inoltre ogni profilo di carenza informativa rilevante.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

Licenziamento

L’illegittimità dell’appalto fittizio e l’imputazione del rapporto di lavoro al committente – Cass., Sez. Lav., ord. 26 febbraio 2026, n. 4379

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare la natura fittizia di alcuni contratti di appalto intercorsi tra la società presso cui prestava servizio e diverse cooperative, chiedendo il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con la società committente.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accertava la non genuinità dell’appalto ordinando il ripristino del rapporto e la condanna al pagamento delle retribuzioni arretrate.

La società committente ricorreva per cassazione

Il Diritto 

La corte osserva che il giudizio sulla genuinità di un appalto di servizi, ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, spetta al giudice di merito, il quale deve verificare se l’appaltatore eserciti un’effettiva organizzazione dei mezzi e assuma il rischio d’impresa. Qualora venga accertata l’interposizione illecita, il rapporto di lavoro si considera instaurato con l’effettivo utilizzatore sin dall’origine. Con riferimento al licenziamento intimato dal datore di lavoro formale (soggetto interposto), la corte chiarisce che tale atto non è imputabile al datore di lavoro effettivo e deve considerarsi privo di effetti rispetto al rapporto sostanziale accertato. In virtù dell’applicazione analogica dell’art. 80-bis D.L. n. 34/2020, l’omessa impugnazione del recesso nei confronti del soggetto fittizio non preclude al lavoratore la possibilità di agire contro il reale utilizzatore per ottenere il ripristino del rapporto e le relative retribuzioni.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

L’interposizione illecita di manodopera e le conseguenze sul licenziamento – Cass., Sez. Lav., sent. 13 febbraio 2026, n. 3222

Il Fatto

Alcuni lavoratori adivano il Tribunale per far accertare l’illegittimità di un contratto di appalto e la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società committente.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accertava la natura non genuina dell’appalto, dichiarava l’inesistenza del licenziamento intimato dalla società appaltatrice e ordinava alla committente il ripristino del rapporto e il pagamento delle retribuzioni maturate.

La società committente ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte osserva che, in tema di appalto, si configura un’interposizione illecita di manodopera quando il potere direttivo e organizzativo è interamente affidato al committente, risultando l’appaltatore privo di un’autonoma organizzazione e di assunzione del rischio d’impresa. In tali ipotesi, l’atto negoziale del soggetto interposto non è ascrivibile all’interponente, con la conseguenza che il licenziamento intimato dal datore di lavoro formale deve considerarsi nullo poiché proveniente da un soggetto non legittimato.

Quanto poi alla detrazione dell’aliunde perceptum, la corte chiarisce che il giudice non è tenuto ad attivare i propri poteri istruttori d’ufficio in mancanza di elementi, anche presuntivi, forniti dalla parte che consentano di individuare una specifica pista probatoria, evitando così indagini di carattere meramente esplorativo.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

INPS

Agevolazioni contributive

La spettanza degli sgravi per le cooperative agricole e l’onere della prova – Cass., Sez. Lav., ord. 14 febbraio 2026, n. 3310

Il Fatto

Una cooperativa agricola ricorreva per l’accertamento negativo di un credito vantato dall’INPS a seguito di un verbale ispettivo che disconosceva alcune agevolazioni contributive previste per il personale impiegato in zone montane o svantaggiate.

La Corte d’Appello in parziale riforma della sentenza di primo grado, confermava il recupero dei contributi operato da INPS.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte ribadisce che l’onere di provare la sussistenza dei presupposti per godere di uno sgravio contributivo incombe sul contribuente che lo invoca. Ai fini delle agevolazioni previste dall’art. 9, comma 5, Legge n. 67/1988, elemento dirimente è la reale provenienza del prodotto da zone montane o svantaggiate. Se l’ente previdenziale contesta specificamente l’effettività del conferimento o l’esistenza stessa dell’allevamento, il datore di lavoro deve fornire prova analitica della consistenza dell’attività.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

LAVORO SUBORDINATO

Competenza territoriale

La nozione di dipendenza aziendale ai fini della competenza territoriale – Cass., Sez. Lav., ord. 14 gennaio 2026, n. 761

Il Fatto

Un lavoratore adiva un Tribunale per chiedere il pagamento di differenze retributive e TFR.

Il datore di lavoro eccepiva l’incompetenza territoriale, sostenendo che la competenza spettasse ad un latro Tribunale, luogo di sede dell’impresa e di stipulazione del contratto.

Il Tribunale accoglieva l’eccezione, rilevando la mancanza di collegamenti con il territorio del Tribunale adito.

Il lavoratore proponeva Regolamento di competenza.

Il Diritto

La corte osserva che il criterio della dipendenza alla quale è addetto il lavoratore, previsto dall’art. 413 c.p.c., deve essere interpretato in senso estensivo. Costituisce dipendenza dell’azienda ogni complesso di beni decentrato e munito di propria individualità tecnico-economica, anche di modesta entità e senza poteri decisionali. L’abitazione del lavoratore può essere qualificata come dipendenza qualora in essa si rinvenga il minimo di beni aziendali necessari alla prestazione (come il mezzo di trasporto custodito dal dipendente) e vi abbiano inizio e fine le mansioni quotidiane. Tale interpretazione è volta a favorire la funzionalità del processo, radicandolo nel luogo più vicino al dipendente dove sono reperibili gli elementi probatori.

Nel caso di specie, la custodia del mezzo e le modalità di ricezione degli ordini fanno sorgere la competenza territoriale anche del Tribunale adito dal lavoratore.

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

Controlli investigativi

La legittimità dei controlli occulti tramite agenzia investigativa e il dovere di fedeltà del lavoratore – Cass., Sez. Lav., ord. 26 febbraio 2026, n. 4374

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli per aver abbandonato ripetutamente il posto di lavoro, attestando falsamente la propria presenza tramite timbratura del badge, al fine di occuparsi di incombenze personali e della gestione di una società terza di cui era socio e amministratore senza autorizzazione.

La Corte d’Appello, in sede di rinvio, confermava la legittimità del recesso, ritenendo utilizzabili gli esiti degli accertamenti compiuti da un’agenzia investigativa privata. Secondo i giudici di merito, tali controlli erano legittimi in quanto finalizzati non a verificare l’adempimento della prestazione lavorativa, ma ad accertare condotte illecite e fraudolente del dipendente.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che i controlli occulti operati dal datore di lavoro tramite agenzie investigative sono legittimi quando sono finalizzati all’accertamento di condotte illecite del lavoratore (c.d. controlli difensivi in senso stretto) che esulano dal mero inadempimento dell’obbligazione contrattuale e che possono ledere il patrimonio o l’immagine aziendale. In tali casi, non trovano applicazione le garanzie previste dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, poiché l’attività investigativa non riguarda la vigilanza sull’esecuzione della prestazione, ma la tutela di interessi superiori del datore di lavoro contro atti fraudolenti.

La corte rileva inoltre che l’allontanamento dal servizio per svolgere attività in favore di società terze, unitamente alla falsa attestazione della presenza, integra una gravissima violazione del vincolo fiduciario e dei doveri di correttezza e buona fede.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

PATTO DI NON CONCORRENZA

Corrispettivo

La determinabilità del compenso nel patto di non concorrenza per la sua validità – Cass., Sez. Lav., ord. 8 gennaio 2026, n. 436

Il Fatto

Una società adiva il Tribunale per far accertare la violazione del patto di non concorrenza di un lavoartore.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado aveva ritenuto legittimo il patto e condannato il lavoratore, che ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che la durata del rapporto di lavoro non incide sulla determinatezza o determinabilità del corrispettivo del patto di non concorrenza, ma attiene piuttosto al profilo della congruità dello stesso. Nel caso di specie, essendo il corrispettivo individuabile su base annua e corrisposto mensilmente, il requisito della determinabilità deve ritenersi soddisfatto.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Omessa contestazione disciplinare

Omessa contestazione disciplinare: compromesso il diritto di difesa del pubblico dipendente – Cass., Sez. Lav., sent. 20 febbraio 2026, n. 3857

Il Fatto

Un dipendente del pubblico impiego impugnava il licenziamento, lamentando di non aver mai ricevuto la contestazione disciplinare iniziale.

La Corte d’Appello rigettava la domanda, ritenendo il licenziamento legittimo, atteso che il lavoratore aveva avuto comunque conoscenza del procedimento disciplinare, seppur la contestazione fosse stata spedita ad un indirizzo errato.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che la contestazione tardiva (inviata oltre i termini) e la contestazione omessa sono fattispecie radicalmente diverse. Mentre la tardività può rendere solo più difficile la difesa, l’omissione impedisce al lavoratore di partecipare alla fase iniziale del procedimento, precludendogli la possibilità di fornire giustificazioni immediate o di ottenere l’archiviazione del caso prima che il procedimento progredisca.

La corte rileva che la conoscenza degli addebiti tramite atti successivi (come la sospensione del procedimento) non può comunque  sanare il vizio iniziale. La contestazione, infatti  è l’atto fondamentale che delimita l’oggetto del contendere e garantisce il diritto di difesa; ogni avanzamento del procedimento in sua assenza determina una “menomazione irrimediabile” delle garanzie del dipendente.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

RETRIBUZIONE

Contrattazione collettiva di lavoro

La retribuzione prevista dei contratti collettivi e la sua applicazione – Cass., Sez. Lav., ord. 10 gennaio 2026, n. 572

Il Fatto

Una società proponeva opposizione avverso un avviso di addebito dell’INPS per contributi non versati.

La Corte d’Appello, confermando in parte la decisione di primo grado, riteneva legittima l’applicazione del minimale contributivo previsto dal CCNL  del settore nazionale) in luogo del CCNL e locale applicato dall’azienda, ritenendo il primo stipulato da sigle comparativamente più rappresentative.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La Corte ricorda che il minimale contributivo deve essere parametrato alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nello specifico settore di attività effettivamente svolta dall’impresa. In presenza di settori distinti e peculiari, come quello, nel caso di specie, della radiotelevisione locale rispetto a quella nazionale, non è possibile procedere a una comparazione della rappresentatività tra contratti che hanno ambiti di applicazione diversi.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

Lavoro subordinato

La compensazione delle somme indebitamente versate dal datore con le somme dovute al lavoratore – Cass., Sez. Lav., ord. 26 febbraio 2026, n. 4379

Il Fatto

Un autista aveva citato in giudizio gli eredi del suo ex datore di lavoro per ottenere il pagamento di differenze retributive legate al lavoro straordinario, al TFR e alle mensilità.

La Corte d’Appello, in  sede di rinvio, aveva riconosciuto solo parzialmente le pretese del lavoratore: negando lo straordinario per i giorni feriali, confermando invece il diritto alla retribuzione per le ore prestate nella giornata di sabato.

Sia il lavoratore sia gli eredi del datore di lavoro ricorrevano per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che quanto alla  richiesta del datore di lavoro di scalare dal debito le somme “in eccedenza” versate in busta paga,  sebbene tale compensazione possa operare d’ufficio, è necessario che i fatti costitutivi siano provati. Nel caso di specie, non è stato dimostrato che le somme erogate in passato fossero effettivamente indebite o riferibili ai medesimi titoli per cui è stato riconosciuto il credito del sabato.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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