RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 19 GIUGNO 2026
DIMISSIONI
Congedo obbligatorio di paternità
Il presupposto per l’esonero dal preavviso in caso di dimissione del padre entro l’anno di nascita del figlio – Cass., Sez. Lav., sent. 1 giugno 2026, n. 17285
Il Fatto
Un lavoratore rassegnava le dimissioni entro l’anno di nascita della figlia senza rispettare il termine di preavviso, dopo aver fruito del congedo obbligatorio di paternità. La società datrice di lavoro tratteneva l’indennità sostitutiva del preavviso sulle spettanze del dipendente e otteneva un Decreto ingiuntivo per la quota residua. Il lavoratore proponeva opposizione e domanda riconvenzionale per la restituzione della somma trattenuta. Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano le domande del lavoratore, confermando il Decreto ingiuntivo. Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che, in base alla normativa applicabile ratione temporis nel 2018, l’esonero dall’obbligo di preavviso per il padre dimissionario nel primo anno di vita del bambino è subordinato alla fruizione del congedo di paternità di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 151 del 2001, previsto per i casi di assenza totale della madre o affidamento esclusivo.
La corte rileva che tale esonero non spetta al lavoratore che abbia fruito del solo congedo obbligatorio di paternità di breve durata, introdotto da una diversa disciplina e avente differenti presupposti, in quanto il regime di tutela rafforzata presuppone l’identità di condizioni assistenziali con la madre e la necessaria certezza dei rapporti giuridici aziendali. Le modifiche estensive successivamente introdotte dal D.Lgs. n. 105 del 2022 non sono applicabili alla fattispecie.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
INPS
Avvisi di addebito
La prova della pretesa contributiva di INPS – Cass., Sez. Lav., ord. 2 giugno 2026, n. 17475
Il Fatto
Un datore di lavoro si opponeva agli avvisi di addebito notificati dall’INPS e relativi a contributi di lavoro agricoli omessi per diverse annualità.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano le opposizioni proposte dal ricorrente, che ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la controversia riguarda il ricalcolo dei contributi da effettuare sulla base dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva e non sulla base della retribuzione effettivamente erogata. Quanto all’onere della prova, la corte rileva che il giudice di merito ha correttamente fondato la decisione sui documenti prodotti dallo stesso datore di lavoro, i quali erano sufficienti a dimostrare la pretesa contributiva calcolata sulla retribuzione legale.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
Contributi previdenziali
La valutazione giudiziale della debenza delle annualità contributive – Cass., Sez. Lav., ord. 2 giugno 2026, n. 17484
Il Fatto
Una società proponeva opposizione a una cartella di pagamento emessa da INPS, avente ad oggetto la Corte d’Appello, in sede di rinvio, rigettava l’opposizione della società con riferimento all’intera matricola debitoria del novembre 2008.
La società ricorreva nuovamente per cassazione.
Il Diritto
La corte conferma che in materia di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza configura la diversità dei rapporti giuridici, impedendo che il giudicato formatosi su un’annualità si estenda automaticamente a quelle successive.
La corte rileva poi INPS, nel precedente giudizio di legittimità, aveva impugnato la sentenza d’appello limitatamente alla parte relativa alla contribuzione per maternità, determinando il passaggio in giudicato della statuizione di non debenza della contribuzione per malattia. La Corte d’Appello in sede di rinvio, pur avendo compreso il perimetro del giudizio, ha erroneamente esteso la condanna a tutti i contributi della matricola di novembre 2008 (comprensiva della quota malattia), pronunciando su una materia ormai coperta da giudicato interno e in assenza di una domanda del creditore. Il quarto motivo è dichiarato inammissibile.
La corte pertanto accoglie il ricorso sul punto.
Trattamento di cassa integrazione straordinaria
La decadenza dal trattamento di CIGS in caso di omesse comunicazioni di nuova attività – Cass., Sez. Lav., ord. 4 giugno 2026, n. 17924
Il Fatto
INPS conveniva in giudizio un lavoratore per la ripetizione del trattamento di cassa integrazione straordinaria erogato per omessa preventiva comunicazione dello svolgimento di una nuova attività lavorativa a tempo indeterminato presso un’altra società.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda di INPS.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la decadenza prevista dall’art. 8, comma 5, del D.L. n. 86 del 1988 ha una funzione sanzionatoria e opera con riguardo all’intero periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria anche in caso di reimpiego a tempo indeterminato. La corte rileva inoltre che la comunicazione della nuova attività deve essere sempre preventiva e che, con riferimento ai piloti di volo, l’esonero da tale obbligo per il c.d. periodo neutro ricorre solo qualora l’attività sia finalizzata in modo esclusivo all’addestramento per la preservazione delle licenze di volo, circostanza esclusa nel caso di specie dal Regolamento negoziale del contratto di assunzione.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
LICENZIAMENTO
Patto di prova
La legittimità del licenziamento intimato per mancato superamento del patto di prova – Cass., Sez. Lav., ord. 31 maggio 2026, n. 17081
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli per mancato superamento della prova.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo che il periodo di prova potesse legittimamente estendersi fino a un anno in base alla contrattazione collettiva e che la proroga prevista dal contratto individuale, sebbene dovesse essere motivata, non necessitasse della forma scritta o della comunicazione.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il patto di prova e la sua eventuale proroga richiedono la forma scritta ad substantiam ai sensi dell’art. 2096 del Codice civile, posta a tutela del lavoratore e della certezza del rapporto. La corte rileva che la previsione contrattuale individuale di una proroga motivata esclude l’applicazione automatica del termine massimo annuale e impone la forma scritta sia per la variazione del termine che per l’esternazione delle relative ragioni, da comunicare al lavoratore. Nel caso di specie, la mancanza di un atto scritto alla scadenza dei primi sei mesi comporta la nullità della proroga verbale e la conseguente illegittimità del recesso intimato tardivamente.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
La qualificazione del licenziamento intervenuto durante il periodo di prova – Cass., Sez. Lav., sent. 31 maggio 2026, n. 17130
Il Fatto
Un lavoratore, assunto con contratto che prevedeva un periodo di prova di tre mesi, veniva licenziato per mancato superamento della stessa.
Successivamente adiva il Tribunale per ottenere l’accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori precoci. La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, respingeva la domanda sul presupposto che lo stato di disoccupazione derivante dal recesso in prova non fosse riconducibile alla nozione di licenziamento richiesta dalla legge, trattandosi di un recesso ad nutum legato a una clausola condizionante l’assunzione definitiva.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che il patto di prova costituisce un elemento accidentale del contratto di lavoro che non muta la natura unitaria del rapporto, nell’ambito del quale il sinallagma e la parificazione normativa sono già operanti. Il recesso datoriale per esito negativo della prova, sebbene sottratto al regime generale della giustificazione causale e caratterizzato da discrezionalità, costituisce ontologicamente un licenziamento individuale e un negozio unilaterale recettizio. Di conseguenza, la facoltà di recesso ad nutum non incide sulla qualificazione dell’atto come licenziamento, il quale deve essere considerato rilevante quale causa dello stato di disoccupazione involontaria utile per l’accesso al trattamento pensionistico anticipato per i lavoratori precoci.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
PENSIONE
Contributi figurativi
La concorrenza delle somme versate nei periodi di CIGS ai fini del trattamento pensionistico – Cass., Sez. Lav., ord. 8 giugno 2026, n. 18379
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato ai sensi dell’art. 1, comma 295 della Legge 208 del 2015, considerando raggiunta la necessaria anzianità contributiva mediante il computo sia dei contributi versati durante il periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria sia di quelli figurativi accreditati per il successivo periodo di mobilità.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, valorizzando l’utilità dei contributi figurativi legati all’indennità di mobilità.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che, ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato nel settore delle aziende editoriali e di stampa, la normativa di deroga fissa un limite temporale definitivo per la maturazione del requisito contributivo, che deve essere perfezionato entro il periodo di godimento della cassa integrazione guadagni straordinaria. La corte rileva che i contributi figurativi accreditati in riferimento al periodo di mobilità successivo alla cessazione del rapporto di lavoro non possono essere computati a tal fine, trattandosi di una disciplina speciale di stretta interpretazione letterale che limita l’efficacia ai soli contributi del periodo di integrazione salariale.
La corte accoglie il ricorso.
Ricalcolo
La decadenza triennale per il ricalcolo di trattamenti pensionistici – Cass., Sez. Lav., ord. 2 giugno 2026, n. 17464
Il Fatto
Un pensionato adiva il Tribunale chiedendo il ricalcolo della propria pensione mediante l’accredito di contributi figurativi per malattia relativi ad anni precedenti al pensionamento.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda. escludendo l’applicazione della decadenza triennale per le questioni relative alla correttezza del calcolo della prestazione e limitandola alla sola esigibilità dei singoli ratei.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che la decadenza triennale ex art. 47 del D.P.R. n. 639 del 1970 (come modificato dall’art. 38 del D.L. n. 98 del 2011) si applica anche alle azioni volte ad ottenere la riliquidazione o il ricalcolo di trattamenti pensionistici già in essere. Tale decadenza non è impedita dalla presentazione della domanda amministrativa, ma unicamente dal deposito del ricorso giudiziale. Tuttavia, l’operatività della decadenza triennale in ambito di ricalcolo non estingue il diritto alla prestazione in sé, ma colpisce unicamente le differenze sui ratei maturati precedentemente al triennio che precede la proposizione della domanda giudiziale.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
Riliquidazione
Gli effetti del regime decadenziale sulla richiesta di ricalcolo del trattamento pensionistico – Cass., Sez. Lav., ord. 28 maggio 2026, n. 16659
Il Fatto
Un lavoratore, titolare di pensione di anzianità, adiva il Tribunale per ottenere l’accertamento al diritto alla ricostituzione del proprio trattamento pensionistico, con la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze mensili.
La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava l’intervenuta decadenza della domanda giudiziale per superamento del termine triennale previsto dalla normativa.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il regime decadenziale introdotto dalla normativa previdenziale si applica anche alle prestazioni liquidate anteriormente alla sua entrata in vigore. La corte precisa tuttavia che la decadenza non produce l’effetto di estinguere interamente il diritto del pensionato alla riliquidazione della prestazione, ma limita la propria efficacia ablativa ai soli ratei maturati oltre il triennio antecedente alla domanda giudiziale. L’applicazione della decadenza mobile assicura infatti un corretto equilibrio tra la tutela del diritto alla pensione e le esigenze di certezza correlate al decorso del tempo, sanzionando il pensionato esclusivamente con la perdita dell’integrazione delle quote ultratriennali rispetto all’avvio dell’azione giudiziaria, senza determinare una contra legem decurtazione perpetua del trattamento.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
PROCESSO DEL LAVORO
Riparto di giurisdizione
Il riparto di competenza tra giudice ordinario e amministrativo in caso di rapporto di lavoro pubblico – Cass., Sez. Lav., ord. 2 giugno 2026, n. 17454
Il Fatto
Gli eredi di un dipendente pubblico deceduto adivano il Tribunale nei confronti dell’ente datore di lavoro per ottenere l’equo indennizzo e la pensione privilegiata, sul presupposto che il decesso fosse dipeso da causa di servizio.
La Corte d’Appello, in riforma della decisione, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulla pensione privilegiata (in favore della Corte dei conti), accogliendo invece nel merito la domanda di equo indennizzo.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte conferma che le controversie per l’ottenimento dell’equo indennizzo spettano alla giurisdizione del giudice che ha la cognizione sul rapporto di lavoro (nella specie, il giudice Ordinario), poiché tale beneficio trova titolo diretto nel rapporto di impiego e non in un rapporto previdenziale autonomo. Al contrario, la domanda di pensione privilegiata appartiene per materia alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.
La corte osserva poi che , se il giudice di primo grado ha deciso la causa nel merito (pronunciando sia sull’equo indennizzo che sulla pensione) e nessuna delle parti ha espressamente contestato la giurisdizione con un apposito motivo di gravame, sulla giurisdizione si forma il giudicato implicito. Di conseguenza, il giudice d’appello non può rilevare d’ufficio il difetto di giurisdizione, poiché la forza del giudicato prevale anche sull’astratta correttezza della regola di riparto.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.
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