RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 2 GENNAIO 2026
APPALTO
Clausola sociale
Il diritto all’assunzione presso l’impresa subentrante – Cass., Sez. Lav., sent. 2 dicembre 2025, n. 31427
Il Fatto
Un lavoratore agiva in giudizio per far accertare l’inadempimento di una ditta individuale, subentrata in un appalto di servizi, all’obbligo di assunzione previsto dalla clausola sociale del c.c.n.l. di settore. Applicabile. Chiedeva inoltre che tale diritto venisse riconosciuto anche nei confronti della società cooperativa ulteriormente subentrata nell’appalto.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglieva la domanda risarcitoria contro la prima ditta ma rigettava quella contro la società cooperativa per mancanza dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva, in particolare per la mancanza del presupposto dell’essere in forza presso l’azienda cessante al momento del subentro.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che la clausola sociale del c.c.n.l. di settore subordina il diritto all’assunzione ex novo presso l’impresa subentrante al fatto che il personale risulti in forza presso l’azienda cessante nel periodo dei 240 giorni precedenti l’inizio della nuova gestione e alla scadenza effettiva del contratto di appalto. Tale requisito della presenza in servizio al momento del cambio appalto costituisce la regola generale ed è inderogabile, salvo specifiche ed eccezionali deroghe contrattuali per categorie limitate di lavoratori in particolari situazioni. Poiché nel caso di specie il lavoratore non era in forza presso l’azienda cessante al momento del secondo subentro, non sussisteva il fatto costitutivo del diritto azionato.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
LAVORO AUTONOMO
Retribuzione
La retribuzione delle prestazioni di fatto – Cass., Sez. Lav., ord. 7 dicembre 2025, n. 31882
Il Fatto
Un medico specialista agiva tramite Decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di un’indennità mensile per lo svolgimento delle funzioni di responsabile di branca, lamentando l’interruzione del pagamento nonostante la prosecuzione dell’attività.
Il datore di lavoro si opponeva e la Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’opposizione dell’azienda sanitaria rilevando che la disciplina applicabile prevedeva una durata biennale dell’incarico senza possibilità di proroga tacita.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il rapporto tra le aziende del servizio sanitario nazionale e i medici specialisti convenzionati è configurabile come un rapporto di lavoro autonomo parasubordinato e non come lavoro subordinato. Di conseguenza, non è applicabile l’art. 2126 c.c. relativo alle prestazioni di fatto in caso di nullità del contratto.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
LAVORO SUBORDINATO
Contribuzione previdenziale
La distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo – Cass., Sez. Lav., ord. 4 dicembre 2025, n. 31658
Il Fatto
Una società ricorreva contro la sentenza che aveva accertato la natura subordinata del rapporto di lavoro con un collaboratore, inizialmente inquadrato come subagente. La corte territoriale aveva basato la decisione sull’assenza di rischio d’impresa in capo alla lavoratrice e sulla presunzione di subordinazione dovuta alla mancanza di uno specifico progetto, e pertanto riteneva dovute ad INPS le contribuzioni e non ad Enasarco.
Il Diritto
La corte ribadisce che l’elemento distintivo tra agenzia e lavoro subordinato risiede nell’esercizio di un’attività economica in forma imprenditoriale con assunzione del rischio da parte dell’agente. Se viene accertato che il lavoratore percepiva un compenso fisso indipendente dai risultati e non sopportava alcun rischio economico, il rapporto non è qualificabile come agenzia. In assenza di un progetto specifico, opera legittimamente la presunzione legale di subordinazione per le collaborazioni coordinate e continuative.
La corte accoglie invece il motivo sulle spese di lite, ricordando che la parte integralmente vittoriosa non può essere condannata al rimborso delle stesse a favore della controparte soccombente.
La corte pertanto accoglie il ricorso relativamente a tale punto.
Retribuzione
Il diritto alla maggiorazione della retribuzione – Cass., Sez. Lav., ord. 9 dicembre 2025, n. 31955
Il Fatto
Un dirigente medico agiva per ottenere la maggiorazione economica prevista dal c.c.n.l. per lo svolgimento dell’incarico di direttore di distretto, ritenendolo assimilabile a quello di direttore di dipartimento.
La Corte d’Appello rigettava la domanda ritenendo necessaria un’indagine sull’autonomia gestionale delle unità operative.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la disposizione contrattuale riconosce il diritto alla maggiorazione ogni volta che il dirigente è preposto a una struttura che, a prescindere dalla denominazione, ricomprenda più strutture complesse secondo l’atto aziendale. Se l’atto di macrorganizzazione aziendale attribuisce natura di unità operativa complessa a più Uffici componenti il distretto, la maggiorazione spetta automaticamente senza necessità di ulteriori indagini giudiziali sulla loro effettiva autonomia organizzativa.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
Risarcimento danni
L’accertamento della risoluzione del contratto di lavoro – Cass., Sez. Lav., ord. 12 dicembre 2025, n. 32412
Il Fatto
Un gruppo di lavoratori adiva il Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni per la mancata riammissione in servizio dopo che diverse sentenze avevano accertato la nullità del termine apposto ai loro contratti.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che in tema di contratti a tempo determinato, l’accertamento della sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito. Nel caso di specie, la corte territoriale ha correttamente escluso tale volontà risolutoria rilevando che i lavoratori, pur stipulando nuovi contratti a termine nelle more del giudizio, avevano espressamente dichiarato di accettarli solo in attesa dell’esecuzione delle sentenze di ripristino a tempo indeterminato. Inoltre, l’assenza di azioni esecutive è giustificata dall’incoercibilità dell’obbligo di riammissione in servizio.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
Risoluzione
L’interruzione del rapporto di lavoro a causa del sequestro giudiziale dell’azienda – Cass., Sez. Lav., sent. 11 dicembre 2025, n. 32286
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il provvedimento sospensivo/interruttivo del rapporto di lavoro intimato dall’amministratore giudiziario di una società, sottoposta a sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda ritenendo che il rapporto fosse sospeso ex lege ai sensi dell’art. 56 del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011), non avendo l’amministratore adottato provvedimenti di prosecuzione né il lavoratore esercitato il potere di impulso.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che, alla data della sospensione del rapporto il sequestro preventivo era disciplinato dall’art. 104-bis disp. att. c.p.p., il quale non prevedeva ancora l’estensione delle norme del Codice Antimafia, introdotta solo successivamente con la Legge n. 161 del 2017 . Pertanto, l’art. 56del D.Lgs. 159/2011 non poteva essere applicato ratione temporis a un sequestro penale ordinario. La Corte d’Appello è incorsa in violazione di legge applicando una disciplina dettata per le misure di prevenzione a una fattispecie di natura cautelare reale.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
MANSIONI
Inquadramento professionale
L’accertamento dello svolgimento di un inquadramento professionale superiore – Cass., Sez. Lav., ord. 9 dicembre 2025, n. 32028
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere un inquadramento superiore.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che, qualora la contrattazione collettiva non contempli espressamente una specifica figura professionale o denominazione attribuita di fatto dal datore di lavoro, l’inquadramento deve basarsi sul raffronto tra le attività concretamente svolte e le declaratorie contrattuali generali. Poiché nel caso di specie è stato accertato che il lavoratore svolgeva meri compiti di coordinamento del personale e non funzioni Direttive dotate di particolare discrezionalità e autonomia decisionale, l’inquadramento nel livello inferiore risulta conforme alle previsioni del contratto collettivo applicabile.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
PENSIONE
Maggiorazione sociale
I presupposti per ottenere la maggiorazione sociale sulla pensione – Cass., Sez. Lav., ord. 4 dicembre 2025, n. 31692
Il Fatto
Una vedova si opponeva alla richiesta dell’INPS di restituzione della maggiorazione sociale percepita sulla propria pensione. L’istituto sosteneva che la donna avesse superato i limiti di reddito previsti dalla legge includendo nel computo anche la pensione privilegiata militare percepita a titolo di reversibilità dopo la morte del marito. La Corte d’Appello confermava la legittimità della pretesa dell’INPS e la signora ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che ai fini del diritto alla maggiorazione sociale si deve tenere conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti da imposte, con le sole eccezioni espressamente previste dal legislatore (assegni familiari e casa di abitazione). Pertanto, la natura risarcitoria della pensione privilegiata militare e la sua non imponibilità ai fini IRPEF sono irrilevanti; essa deve essere computata come reddito nel calcolo per la concessione del beneficio economico richiesto.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
RAPPORTO DI LAVORO
Inps
Le preclusioni di INPS nell’accertamento dei rapporti di lavoro subordinato – Cass., Sez. Lav., sent. 7 dicembre 2025, n. 31915
Il Fatto
Un datore di lavoro si opponeva avverso una cartella esattoriale avente ad oggetto contributi e somme aggiuntive pretesi in relazione a un rapporto di lavoro, che era stato accertato da una sentenza passato in giudicato.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, ritenendo fondata l’eccezione di preclusione ex art. 3, comma 20, della Legge n. 335/1995.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che la preclusione prevista dalla normativa vigente si applica esclusivamente al procedimento amministrativo, impedendo all’istituto di procedere a nuove e successive verifiche ispettive per periodi già vagliati con esito regolare, salvo condotte omissive o denunce. Tuttavia, tale limite non opera quando l’istituto agisce in forza di un accertamento giudiziale definitivo che ha statuito l’esistenza del rapporto di lavoro e l’omissione contributiva. Il giudicato, pur essendo intervenuto tra soggetti terzi, costituisce un elemento di giudizio che il giudice del merito deve considerare per accertare la reale natura del rapporto ai fini previdenziali.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO
Fondo di garanzia
I presupposti per l’accesso al fondo di garanzia per il lavoratore – Cass., Sez. Lav., ord. 4 dicembre 2025, n. 31685
Il Fatto
Un lavoratore, ceduto a una nuova società ai sensi dell’art. 2112 c.c., agiva contro l’INPS per ottenere il pagamento del TFR maturato presso la società cedente, poi fallita. In sede sindacale era stato pattuito che il TFR rimanesse in capo alla cedente senza solidarietà della cessionaria.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda rilevando che il TFR era divenuto esigibile quando il rapporto era già in essere presso la società cessionaria, la quale non era insolvente.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che l’obbligo del Fondo di garanzia non sussiste qualora l’insolvenza riguardi un datore di lavoro diverso da quello con cui è in essere il rapporto nel momento in cui il credito per TFR diviene esigibile, ovvero alla risoluzione del rapporto. Il diritto alla prestazione del Fondo è autonomo rispetto al rapporto di lavoro e richiede un legame diretto tra l’insolvenza del datore attuale e l’inadempimento. Non rileva la deroga pattizia alla solidarietà tra cedente e cessionario avvenuta prima del fallimento, poiché le tutele previste per i trasferimenti d’azienda e quelle per l’insolvenza datoriale operano su piani distinti.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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