3° Contenuto: Rassegna di Giurisprudenza 20 febbraio 2026, n. 635

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 20 FEBBRAIO 2026

AGENTE

Opposizione a decreto ingiuntivo

L’inammissibilità della reconventio reconventionis non connessa alla vicenda monitoria – Cass., Sez. Lav., ord. 20 gennaio 2026, n. 1229

Il Fatto

Un agente otteneva un Decreto ingiuntivo per crediti provvigionali derivanti da un accordo conciliativo. Il preponente proponeva opposizione contestando il debito e chiedendo, in via riconvenzionale, la compensazione con un credito derivante da una sanzione per concorrenza sleale (uso di marchio confusionario).

L’agente, costituendosi nel giudizio di opposizione, spiegava una reconventio reconventionis chiedendo ulteriori provvigioni, indennità di fine rapporto e risarcimento danni.

Mentre il Tribunale accoglieva le domande dell’agente, la Corte d’Appello le dichiarava inammissibili per difetto di connessione.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte osserva che nel giudizio di opposizione a Decreto ingiuntivo il creditore opposto può proporre domande nuove solo se queste si riferiscono alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio o sono collegate alla riconvenzionale dell’opponente. Nel caso di specie, le domande dell’agente riguardavano un rapporto giuridico diverso (indennità di fine rapporto e provvigioni successive) rispetto a quello azionato in sede monitoria (fondato su una specifica conciliazione). Inoltre, non vi era connessione con la riconvenzionale del preponente, la quale aveva natura extracontrattuale derivando da un illecito di concorrenza sleale. Pertanto, tali domande risultano estranee all’oggetto del giudizio monitorio e non possono essere introdotte in quella sede per finalità di economia processuale.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

CESSIONE RAMO D’AZIENDA

Agevolazioni contributive

L’illegittimità degli sgravi contributivi in presenza di cessione di ramo d’azienda o collegamento societario – Cass., Sez. Lav., ord. 5 febbraio 2026, n. 2405

Il Fatto

Una società impugnava un avviso di addebito con cui INPS contestava l’indebita fruizione di sgravi contributivi per l’assunzione di quattro lavoratori. Secondo l’istituto, non si trattava di nuova occupazione poiché per tre dipendenti l’operazione configurava una cessione di ramo d’azienda (con continuità del rapporto), mentre per la quarta lavoratrice sussisteva un collegamento societario ex art. 2359 c.c. con il precedente datore di lavoro.

Il Tribunale accoglieva il ricorso della società valorizzando le dimissioni per giusta causa dei lavoratori, ma la Corte d’Appello riformava la decisione confermando la pretesa dell’INPS.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che l’agevolazione contributiva prevista dalla Legge n. 190/2014 mira a incentivare la creazione di nuova occupazione stabile e non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori che nei sei mesi precedenti abbiano avuto rapporti a tempo indeterminato con lo stesso datore o con società collegate. Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha correttamente riqualificato l’operazione come cessione di ramo d’azienda, rilevando la continuità temporale, strutturale e gestionale dei rapporti: i lavoratori erano stati assunti il giorno successivo alla cessazione e la nuova società utilizzava i medesimi macchinari e locali del precedente datore. Tale continuità esclude il requisito della “nuova” assunzione. Anche per la lavoratrice assunta presso società collegate, il divieto di sgravio opera per espressa previsione normativa, risultando irrilevante la forma tecnica del recesso (dimissioni o licenziamento) a fronte della strumentalità dell’operazione.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Illegittimità

L’illegittimo utilizzo del contratto di somministrazione e il risarcimento del lavoratore – Cass., Sez. Lav., ord. 4 gennaio 2026, n. 203

Il Fatto

Un lavoratore aveva prestato servizio presso ospedale pubblico tramite cinque contratti di somministrazione, prorogati ben ventuno volte in circa tre anni adiva in Tribunale per farne accertare la nullità e illegittimità.

La Corte d’Appello, in riforma del primo grado rigettava la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che la Pubblica amministrazione può ricorrere alla somministrazione solo per esigenze “temporanee o eccezionali” (art. 36, D.Lgs. n. 165/2001). Se la somministrazione viene usata stabilmente per coprire carenze d’organico ordinarie, il contratto è nullo; per ottenere il risarcimento non è necessario superare i 36 mesi. L’illecito scatta nel momento in cui viene violata la regola della temporaneità.

La corte osserva poi che il danno si presume e quindi lavoratore non deve provare materialmente il danno subito, che deve essere liquidato secondo i parametri dell’indennità onnicomprensiva:

la corte enuncia quindi il seguente principio di diritto :”Nel pubblico impiego, la reiterazione di contratti di somministrazione in violazione dei criteri di temporaneità comporta l’imputazione del rapporto alla PA utilizzatrice. Anche se non è possibile la trasformazione a tempo indeterminato, al lavoratore spetta il risarcimento del danno c.d. eurounitario, da liquidare in via presuntiva, al fine di evitare che il lavoro interinale diventi una situazione permanente.”

La corte pertanto accoglie il ricorso.

INPS

Fondo di Garanzia

L’accertamento di dimissioni fraudolente per aggirare le norme sul trasferimento di azienda – Cass., Sez. Lav., ord. 3 gennaio 2026, n. 169

Il Fatto

Un lavoratore, dopo essersi dimesso da un’associazione e assunto pochi giorni dopo da una nuova società, adiva il Tribunale per ottenere il pagamento del Fondo di Garanzia INPS del TFR maturato durante il primo rapporto di lavoro, negato da INPS, in quanto non vi fosse stata una reale interruzione del rapporto, ma un trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c., con conseguente obbligo della società cessionaria di farsi carico del TFR in solido con il cedente.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda rilevando che le dimissioni erano state “strumentali” ed effettuate al solo scopo di eludere l’applicazione dell’art. 2112 c.c., cercando di traslare l’onere del TFR sull’INPS invece che sulla nuova società.

Il nuovo datore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte preliminarmente rileva che anche se la domanda del lavoratore era stata respinta, la società aveva interesse a ricorrere poiché la sentenza, accertando il trasferimento d’azienda, la individuava come responsabile del pagamento del TFR.

La corte ricorda che quando le dimissioni sono utilizzate come mezzo per eludere norme imperative (come l’art. 2112 c.c. che tutela i crediti dei lavoratori nel trasferimento d’azienda), esse sono considerate nulle per frode alla legge (art. 1344 c.c.); pertanto, poiché il rapporto di lavoro prosegue giuridicamente con il cessionario (la nuova società), il credito per TFR non è ancora “esigibile” dal Fondo di Garanzia, che interviene solo quando il rapporto cessa definitivamente e il datore di lavoro è insolvente.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

LAVORO SUBORDINATO

Giornalista

I presupposti per la distinzione tra corrispondente e redattore nel rapporto di lavoro giornalistico – Cass., Sez. Lav., ord. 20 gennaio 2026, n. 1219

Il Fatto

Un giornalista adiva il Tribunale per chiedere l’accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con una società editrice, con la qualifica di redattore.

Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando la subordinazione e condannando la società alle differenze retributive. La Corte d’Appello, pur confermando la natura subordinata del rapporto, riformava parzialmente la decisione inquadrando il lavoratore come corrispondente ex art. 12 del contratto collettivo, escludendo la qualifica di redattore.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

Quanto alla qualifica del lavoratore, la corte osserva che, per distinguere tra semplice corrispondente e redattore, non è determinante il solo dato logistico dell’inserimento fisico in redazione o la partecipazione alla cucina redazionale: ai fini dell’inquadramento come redattore occorre valutare l’attività oggettiva espletata: se alla trasmissione continuativa di notizie locali si affianca l’elaborazione di notizie di carattere generale, il giornalista deve essere considerato redattore.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio la corte accoglie il ricorso sul punto.

LICENZIAMENTO

Autoferrotranvieri

La natura delle violazioni procedurali nel procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri – Cass., Sez. Lav., sent. 4 febbraio 2026, n. 2377

Il Fatto

Un lavoratore del settore autoferrotranviario impugnava il provvedimento di destituzione intimatogli dalla società datrice di lavoro.

Il Tribunale dichiarava la nullità del licenziamento per violazione dell’art. 53 R.D. n. 148/1931, ordinando la reintegrazione. La Corte d’Appello riformava parzialmente la decisione, ritenendo che la violazione della norma non avesse leso concretamente il diritto di difesa, riducendo la tutela alla sola indennità risarcitoria ex art. 18 comma 6 statuto dei lavoratori.

Il lavoratore ricorreva per cassazione lamentando la mancata applicazione della tutela reintegratoria e la tardiva costituzione del consiglio di disciplina, mentre la società proponeva ricorso incidentale negando l’esistenza di qualsivoglia violazione.

Il Diritto

La corte chiarisce che  la mancata costituzione del consiglio di disciplina al momento della richiesta del lavoratore non produce nullità, purché l’organo sia costituito e decida effettivamente sulla sanzione, evitando che il datore si sostituisca ad esso.

La corte osserva che la delega delle indagini e la concentrazione di fasi endoprocedimentali in un unico soggetto non violano norme imperative né ledono il diritto di difesa, trattandosi di norme di azione interne all’azienda che precedono il giudizio dell’organo terzo. Non essendovi una compromissione delle garanzie fondamentali, non è dovuta nemmeno la tutela risarcitoria riconosciuta in appello.

La corte pertanto rigetta il ricorso principale ma  accoglie l’incidentale.

Interposizione fittizia di manodopera

Le conseguenze in caso di licenziamento intimato da un soggetto che non è il reale datore di lavoro – Cass., Sez. Lav., ord. 7 gennaio 2026, n. 334

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento intimatogli da una cooperativa, sostenendo che quest’ultima fosse solo un datore di lavoro formale e che il rapporto si fosse in realtà svolto alle dipendenze effettive di un altro datore di lavoro.

Il Tribunale  e la Corte d’Appello, dopo aver  accertato l’interposizione fittizia di manodopera, dichiarando il unico datore di lavoro effettivo il secondo e condannando il datore formale al risarcimento del danno.

Il datore formale ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che Il licenziamento intimato da un soggetto che non è il reale datore di lavoro (definito a non domino) è giuridicamente inesistente (tamquam non esset). Poiché il licenziamento è inesistente e proviene da un soggetto estraneo al reale rapporto lavorativo, non si possono applicare le tutele previste dall’art. 18 della Legge n. 300/1970. Se dunque  il rapporto con il datore di lavoro effettivo (l’utilizzatore/interponente) non è mai stato validamente risolto, esso prosegue di fatto e di diritto e il lavoratore ha diritto alle retribuzioni maturate (e non a un’indennità risarcitoria) finché il rapporto non cessi per una causa legittima, a condizione che vi sia stata messa a disposizione delle energie lavorative.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

PERMESSI

Recupero ore

La fruizione di permessi non retribuiti e il diritto al recupero delle ore – Cass., Sez. Lav., ord. 20 gennaio 2026, n. 1230

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per chiedere l’accertamento dell’obbligo del datore di lavoro di assegnare le giornate per il recupero delle ore relative a permessi personali non retribuiti, come previsto da un ordine di servizio aziendale.

 Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, rilevando che la clausola aziendale non stabiliva un onere preciso in capo alla società di garantire il recupero della prestazione, né era emersa una prassi vincolante in tal senso.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte osserva che l’interpretazione della clausola aziendale operata dai giudici di merito è corretta e non prevede un diritto incondizionato del lavoratore al recupero delle ore non lavorate. La facoltà di recupero deve infatti conciliarsi con le esigenze dell’organizzazione del lavoro stabilite dal superiore gerarchico. Inoltre, per quanto riguarda la prassi aziendale, la corte ricorda che l’onere della prova circa l’esistenza di un uso favorevole grava sul soggetto che lo invoca e, nel caso di specie, tale prova non è stata fornita.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

PREVIDENZA

Gestione commercianti

L’esclusione dei redditi da partecipazione in società di capitali dalla base imponibile contributiva – Cass., Sez. Lav., ord. 5 febbraio 2026, n. 2415

Il Fatto

Un lavoratore autonomo, iscritto alla gestione commercianti, contestava l’inclusione nella base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali dei redditi derivanti dalla sua partecipazione agli utili di una società di capitali , della quale era socio fondatore e amministratore, ma senza svolgimento di attività lavorativa.

INPS sosteneva che tali redditi, qualificati fiscalmente come redditi di lavoro autonomo per i soci fondatori, dovessero essere assoggettati a contribuzione.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano le ragioni del lavoratore, escludendo tali somme dal computo dei contributi necessari per la pensione di anzianità.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che, ai fini della determinazione della base imponibile contributiva per i lavoratori autonomi, rileva la totalità dei redditi d’impresa definiti secondo la normativa fiscale (TUIR). Tuttavia, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali in assenza di attività lavorativa sono qualificati come redditi di capitale e, pertanto, restano estranei alla base di calcolo dei contributi previdenziali.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

PUBBLICO IMPIEGO

Licenziamento disciplinare

La legittimità della composizione dell’Ufficio procedimenti disciplinari e il principio di terzietà – Cass., Sez. Lav., sent. 4 febbraio 2026, n. 2389

Il Fatto

Un dipendente comunale  impugnava il licenziamento disciplinare intimato all’esito di un procedimento penale, contestando, tra i vari motivi, l’illegittima composizione dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD).

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello rigettavano l’impugnativa, ritenendo legittimo l’operato dell’amministrazione.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte osserva che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, le norme sulla competenza dell’UPD sono finalizzate a garantire il principio di terzietà, inteso come distinzione organizzativa tra l’Ufficio che istruisce la contestazione e la struttura in cui opera il dipendente. Non viola alcuna norma imperativa la modifica della composizione dell’organo nel corso del procedimento, né l’inserimento di membri esterni all’ente, operazione che anzi rafforza l’indipendenza del giudizio. Inoltre, la corte chiarisce che il procedimento disciplinare sospeso può essere legittimamente riattivato alla ricezione del solo dispositivo della sentenza penale irrevocabile, non essendo necessario attendere il deposito delle motivazioni, purché sia garantito il diritto di difesa.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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