3° Contenuto: Rassegna di Giurisprudenza 25 settembre 2026, n. 664

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 25 SETTEMBRE 2026

CONTRIBUZIONE

Riscossione

La sospensione della prescrizione dei crediti previdenziali affidati all’agente della riscossione durante il Covid – Cass., Sez. Lav., sent. 9 settembre 2026, n. 25147

Il Fatto

Un debitore adiva il Tribunale per far accertare la prescrizione di crediti previdenziali portati da cartelle di pagamento e avvisi di addebito notificati tramite intimazione di pagamento. Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda ritenendo prescritto il credito, sul presupposto che la sospensione straordinaria disposta per i carichi affidati all’agente della riscossione si riferisse ai soli crediti in scadenza durante l’emergenza e non a quelli già scaduti in precedenza.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che, in tema di sospensione della riscossione mediante ruolo per l’emergenza Covid-19, la disciplina emergenziale reca una portata generale concernente l’intera attività di riscossione e non i soli adempimenti di versamento. Pertanto, per effetto del richiamo operato alla normativa sulle sospensioni per eventi eccezionali, il termine per notificare l’intimazione di pagamento e impedire il decorso della prescrizione deve intendersi prorogato sia nel caso in cui il termine fosse pendente ma non in scadenza nel periodo emergenziale, sia con la proroga biennale qualora il termine di decadenza o prescrizione cadesse entro l’anno o gli anni coperti dalla sospensione stessa.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

CREDITI PREVIDENZIALI

Opposizione ad avvisi di addebito

La specificità del disconoscimento di conformità delle copie e l’efficacia interruttiva dell’istanza di rateizzazione del debito previdenziale – Cass., Sez. Lav., ord. 4 settembre 2026, n. 24982

Il Fatto

Un lavoratore proponeva opposizione avverso estratti di ruolo e sei avvisi di addebito emessi per crediti previdenziali.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, rilevando la tardività e la mancanza di specificità dell’eccezione di disconoscimento della conformità delle copie agli originali prodotte dagli enti, nonché l’efficacia interruttiva della prescrizione derivante dall’istanza di rateizzazione presentata dal debitore. Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte ricorda che l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che la contestazione sia compiuta a pena di inefficacia mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che evidenzi in modo univoco il documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all’originale, non essendo sufficienti clausole di stile o generiche asserzioni; la valutazione della determinatezza del disconoscimento compete al giudice del merito e non è censurabile in cassazione se congruamente motivata. La corte rileva altresì la piena efficacia interruttiva della prescrizione dell’istanza di rateizzazione del debito previdenziale presentata in sede amministrativa dal debitore, nonché l’incontestabilità nel merito della pretesa creditoria a seguito della rituale notifica degli avvisi di addebito non opposti tempestivamente ex art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46 del 1999.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

DIRITTO SINDACALE

Condotta antisindacale

I requisiti per la legittimazione attiva ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori – Cass, Sez. Lav., sent. 10 settembre 2026, n. 25184

Il Fatto

Un sindacato promuoveva ricorso ex art. 28 della Legge n. 300 del 1970 per far accertare la condotta antisindacale di una società di trasporto pubblico locale, a fronte del diniego al riconoscimento di permessi e locali sindacali.

Il Tribunale rigettava la domanda nel merito e la Corte d’Appello, in accoglimento del gravame incidentale del datore di lavoro, dichiarava inammissibile il ricorso originario per difetto di legittimazione attiva dell’organizzazione sindacale per carenza del requisito della dimensione nazionale nel comparto di riferimento.

Il sindacato ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che ai fini della legittimazione attiva ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori è necessaria e sufficiente la diffusione organizzativa e lo svolgimento di un’effettiva azione sindacale su gran parte del territorio nazionale, senza che rilevi il criterio della maggiore o comparativa rappresentatività proprio dell’art. 19 della medesima legge, ma che tale accertamento va comunque riferito allo specifico settore produttivo in cui opera l’azienda resistente.

La corte rileva che i giudici di merito hanno correttamente escluso il requisito della nazionalità, avendo accertato in fatto che l’organizzazione sindacale presentava una diffusione soltanto parziale, marginale e frammentaria nel settore del trasporto pubblico locale.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

Obblighi informativi

L’obbligo di informazione sindacale e la sussistenza della condotta antisindacale – Cass., Sez. Lav., sent. 10 settembre 2026, n. 25178

Il Fatto

Alcune organizzazioni sindacali ottenevano un Decreto  ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori per l’antisindacalità della condotta di una società datoriale, consistita nel rifiuto di incontrare le sigle sindacali, di rendere le informazioni di legge e di collaborare nelle procedure di nomina dei rappresentanti della sicurezza.

Il Tribunale e la Corte d’Appello confermavano il Decreto opposto accertando la natura lesiva e antisindacale della condotta tenuta, ribadendo la giurisdizione del giudice italiano e l’applicabilità della legge nazionale.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte ricorda che l’azione promossa dal sindacato per l’accertamento di condotte discriminatorie incidenti sulle prerogative collettive ha natura extracontrattuale, trovando applicazione i criteri di collegamento previsti per gli illeciti civili nel luogo di verificazione del danno.

 La corte rileva inoltre che gli obblighi di informazione e consultazione previsti dal D.Lgs. n. 25 del 2007 possiedono fonte e cogenza legale, con la conseguenza che il datore di lavoro non può sottrarsi a tali adempimenti per il solo fatto di non applicare o non aderire ad un contratto collettivo di diritto italiano. Il rifiuto preventivo e generalizzato di ogni confronto sindacale integra dunque un uso distorto della libertà negoziale idoneo a ledere l’attività e l’immagine delle organizzazioni sindacali ai sensi dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

FERIE

Monetizzazione

La monetizzazione delle ferie non godute in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive – Cass., Sez. Lav., ord. 4 settembre 2026, n. 24995

Il Fatto

Un dirigente medico adiva il Tribunale per ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute prima della cessazione del rapporto per raggiunti limiti di età.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo applicabili i divieti di monetizzazione e accertando che il lavoratore era stato posto nelle condizioni di fruire del congedo ordinario, avendo rifiutato l’integrale smaltimento prima del suo collocamento in aspettativa senza assegni per mandato parlamentare.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte osserva che il diritto fondamentale e irrinunciabile alle ferie annuali retribuite, nonché alla relativa indennità economica sostitutiva alla cessazione del rapporto, viene meno soltanto qualora il datore di lavoro dimostri di aver posto il dipendente nelle condizioni di fruirne tempestivamente e che la mancata fruizione sia dipesa da una scelta consapevole di quest’ultimo. La corte precisa tuttavia che l’accesso alle cariche elettive ex art. 51 Cost. non può tradursi in una penalizzazione patrimoniale per il lavoratore. Ne consegue che il collocamento obbligatorio in aspettativa senza assegni a seguito dell’elezione al Parlamento costituisce una causa oggettiva impeditiva della fruizione delle ferie maturate, non potendosi considerare tale evento quale libera rinuncia del dipendente, con la conseguenza che le ferie non godute incolpevolmente prima della sospensione del rapporto restano esigibili o monetizzabili all’atto del successivo collocamento a riposo.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

INPS

Contribuzione

L’efficacia del giudicato esterno sulle obbligazioni contributive – Cass., Sez. Lav., ord. 4 settembre 2026, n. 24984

Il Fatto

Una società proponeva opposizione avverso un verbale di accertamento con cui l’INPS richiedeva il pagamento di differenze contributive per aver corrisposto ai lavoratori retribuzioni inferiori al minimale di legge nel settore dell’edilizia.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano l’opposizione e dichiaravano non dovute le somme richieste, ritenendo vincolante l’efficacia di giudicato di una precedente sentenza emessa tra le parti, che aveva deciso la medesima questione giuridica in senso sfavorevole all’ente previdenziale per un periodo contributivo antecedente.

INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte ricorda che, in materia di obbligazioni contributive, non è configurabile un unico rapporto giuridico fondamentale che colleghi i debiti relativi a periodi diversi, giacché il rapporto contributivo presuppone la certezza e definizione di tutti i suoi elementi costitutivi rispetto a ciascun intervallo temporale. La corte rileva pertanto che l’autorità del giudicato non può estendersi a periodi successivi rispetto a quelli oggetto della pronuncia irrevocabile, specie quando il precedente accertamento abbia riguardato unicamente l’astratta interpretazione della norma di legge.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

Pensione

L’indebito pensionistico per mancata cessazione del rapporto di lavoro – Cass., Sez. Lav., sent. 9 settembre 2026, n. 25154

Il Fatto

Un lavoratore proponeva domanda per beneficiare della pensione di anzianità a seguito dell’interruzione dell’attività lavorativa, ma prima della decorrenza della prestazione riprendeva a lavorare senza comunicarlo all’ente previdenziale. INPS agiva per la ripetizione dei ratei indebitamente corrisposti.

Il Tribunale e la Corte d’Appello confermavano il diritto dell’INPS di ripetere le somme, escludendo la sussistenza di un errore imputabile all’Istituto stante la violazione dell’obbligo informativo posto a carico del percipiente.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte ricorda che ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 della Legge n. 88 del 1989 e 13 della Legge n. 412 del 1991, l’irripetibilità dell’indebito previdenziale postula che l’erogazione non dovuta sia riconducibile ad un errore imputabile all’ente erogatore, con esclusione dell’operatività della sanatoria nell’ipotesi in cui vi sia stata un’omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto da parte dell’assicurato.

La corte osserva che la diligenza esigibile dall’INPS si limita al controllo di effettività delle condizioni sussistenti e dichiarate al momento della domanda, mentre non può estendersi ad un dovere di verifica continua circa la persistenza di tali presupposti. Rientra infatti nel dovere di collaborazione attiva del pensionato l’onere di comunicare qualsiasi mutamento sopravvenuto idoneo a far venir meno il diritto al trattamento, onere che non può ritenersi assolto mediante le mere comunicazioni datoriali dei modelli UNILAV.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

LICENZIAMENTO

Naspi

La spettanza della NASpI a seguito di reintegrazione ed esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva – Cass., Sez. Lav., sent. 3 settembre 2026, n. 24981

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento illegittimamente intimatogli nell’ambito di una procedura collettiva, ottenendo dal Tribunale l’annullamento del recesso e l’ordine di reintegrazione con condanna datoriale al risarcimento del danno.

Il lavoratore esercitava l’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, e successivamente INPS richiedeva giudizialmente la restituzione dei ratei di NASpI erogati dal licenziamento alla pronuncia giudiziale e sospendeva l’ulteriore erogazione della prestazione.

Il Tribunale e la Corte d’Appello confermavano la ripetibilità della NASpI e la legittimità della sospensione, ritenendo venuto meno lo stato di disoccupazione per effetto del ripristino de iure del rapporto e qualificando la successiva opzione per l’indennità sostitutiva quale atto negoziale risolutivo generatore di disoccupazione volontaria.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rammenta che il diritto alla tutela previdenziale contro la disoccupazione involontaria cede unicamente a fronte dell’effettivo ripristino del sinallagma genetico e funzionale, ad ogni effetto anche economico, restando irrilevante la mera ricostituzione de iure del rapporto di lavoro derivante dall’ordine di reintegrazione. In difetto di un ripristino materiale del rapporto lavorativo e retributivo, la spettanza del trattamento previdenziale rimane ferma sino al momento dell’esercizio dell’opzione economica. Diversamente, con riguardo al periodo successivo all’esercizio della facoltà di scelta ex art. 18, comma 3, della Legge n. 300 del 1970, la risoluzione del rapporto discende da una libera determinazione negoziale del lavoratore che pone lo stesso in una condizione di disoccupazione non più qualificabile come involontaria, precludendo l’ulteriore godimento dell’indennità.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

PUBBLICO IMPIEGO

Anzianità di servizio

L’inapplicabilità del ccnl scuola agli insegnanti comunali e l’assenza di automatismi stipendiali – Cass., Sez. Lav., sent. 3 settembre 2026, n. 24951

Il Fatto

Un lavoratore  del pubblico impiego adiva il Tribunale chiedendo il riconoscimento integrale dell’anzianità maturata in forza di molteplici contratti a termine antecedenti all’assunzione in ruolo ai fini giuridici ed economici e con riguardo alle progressioni stipendiali.

Il Tribunale rigettava il ricorso, mentre la Corte d’Appello, in riforma, accoglieva la domanda ritenendo discriminatorio il mancato computo integrale del servizio pre-ruolo e dichiarando non prescritto il diritto azionato.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte precisa preliminarmente che l’anzianità di servizio configura un mero fatto giuridico insuscettibile di autonoma prescrizione estintiva, rimanendo prescrittibili solo i singoli diritti patrimoniali che su di essa si fondano; tuttavia, la verifica dell’interesse ad agire impone di individuare la corretta disciplina collettiva applicabile al rapporto. A tal proposito, la Pubblica amministrazione non ha il potere di disporre dell’inquadramento dei dipendenti dovendosi attenere alla contrattazione del comparto di appartenenza, che per il personale delle scuole comunali è il CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie locali e non il CCNL Scuola. Poiché la contrattazione collettiva degli enti locali non prevede alcun automatismo economico correlato alla sola anzianità, la progressione stipendiale non poteva essere riconosciuta automaticamente sulla base di una disciplina non applicabile al rapporto.

La corte pertanto accoglie il ricorso.

Mansioni superiori

Lo svolgimento di mansioni superiori e la successione legale nel rapporto di lavoro – Cass., Sez. Lav., sent. 10 settembre 2026, n. 25179

Il Fatto

Un lavoratore del pubblico impiego adiva il Tribunale per chiedere l’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e la condanna al pagamento delle relative differenze retributive.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano solo parzialmente la domanda, riconoscendo i compensi per un periodo limitato ma negando il diritto alla qualifica superiore per il periodo successivo sul presupposto della regola della concorsualità nell’accesso all’impiego, confermando al contempo la responsabilità solidale dell’amministrazione subentrata per legge nella gestione del personale.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto 

La corte ricorda che la previsione di selezioni concorsuali per l’assunzione presso enti pubblici economici non determina la nullità virtuale dell’assegnazione a mansioni superiori, che resta quindi regolata dalla disciplina dell’art. 2103 c.c. ai fini dell’inquadramento e dei trattamenti spettanti.

La corte rileva inoltre che la confluenza per legge del personale nei ruoli regionali con espressa conservazione della posizione giuridica ed economica costituisce una successione legale a titolo universale nel rapporto, priva di efficacia novativa, che comporta la responsabilità concorrente dell’amministrazione subentrata anche per i crediti retributivi già maturati dal dipendente e rimasti insoddisfatti.

Poiché i giudici non si sono attenuti a tali principi, la corte accoglie il ricorso.

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