3° Contenuto: Rassegna di Giurisprudenza 6 marzo 2026, n. 637

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 6 MARZO 2026

CONTRATTO DI AGENZIA

Procacciamento d’affari

I diritti dell’agente alla cessazione del rapporto lavorativo – Cass., Sez. Lav., ord. 20 gennaio 2026, n. 1251

Il Fatto

Un agente, pur in mancanza di un formale contratto, alla cessazione del rapporto, adiva il Tribunale chiedendo il pagamento di provvigioni maturate, indennità di fine rapporto e indennità di mancato preavviso.

La preponente resisteva sostenendo che si trattasse di mero procacciamento di affari e chiedeva in via riconvenzionale la restituzione di compensi pagati in eccesso e del campionario.

Il Tribunale rigettava tutte le domande per difetto di prova scritta del contratto e per l’inidoneità della documentazione.

La Corte d’Appello, pur accertando in via di fatto l’esistenza di un rapporto di agenzia caratterizzato dalla stabilità (confermata anche da un verbale ispettivo ENASARCO), rigettava comunque le domande economiche del lavoratore per carenza di prova sugli ordini effettivi e sull’assenza di una giusta causa di recesso.

Entrambe le parti ricorrevano per cassazione.

Il Diritto

La corte chiarisce che la prova della stabilità può dimostrare l’esistenza di un rapporto di agenzia anche senza atto scritto. Tuttavia, determinati diritti (come l’esclusiva) sono di fonte contrattuale e non legale, dunque, in assenza di una pattuizione scritta specifica, il diritto di esclusiva non è configurabile.

La corte ribadisce poi che l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla provvigione grava sull’agente. Tale onere non viene meno, né si inverte, per il solo fatto che il preponente sia inadempiente agli obblighi informativi previsti dall’art. 1749 c.c.

La corte ricorda poi che ai sensi dell’art. 1751 c.c., l’indennità non è dovuta se il rapporto si scioglie per iniziativa dell’agente, a meno che il recesso non sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente (giusta causa). In assenza di clausole contrattuali scritte, la violazione di un’esclusiva “implicita” non può costituire giusta causa di recesso.

La Corte pertanto rigetta i ricorsi.

FERIE

Dirigente

Il diritto all’indennità per le ferie non godute per il dirigente – Cass., Sez. Lav., ord. 8 gennaio 2026, n. 418

Il Fatto

Un dirigente apicale adiva il Tribunale per ottenere la condanna della società datrice di lavoro al pagamento di una somma a titolo di danno pensionistico e al riconoscimento del diritto all’indennità sostitutiva per giorni di ferie non godute.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado accoglieva la domanda, e fondava la decisione sulle risultanze dell’ultima busta paga, ritenendo che il lavoratore avesse assolto l’onere probatorio relativo alla prestazione lavorativa svolta nei giorni destinati al riposo.

La società proponeva ricorso per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che la qualifica di dirigente apicale non esclude automaticamente il diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute. Per negare tale spettanza, non è sufficiente che il dirigente abbia l’autonomia di scegliere quando fruire dei riposi, ma è necessario che il datore di lavoro provi di averlo messo in condizione di esercitare effettivamente il diritto e che il lavoratore vi abbia consapevolmente rinunciato.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

Indennità sostitutiva

La retribuzione delle ferie non godute da parte del lavoratore – Cass., Sez. Lav., ord. 13 gennaio 2026, n. 753

Il Fatto

Un lavoratore otteneva un Decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute a titolo di TFR, differenze retributive, retribuzioni arretrate, ferie non godute e indennità di preavviso.

La società proponeva opposizione e il Tribunale revocava il Decreto, condannando la ditta al pagamento di una somma inferiore.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, ricalcolava l’importo dovuto, ma escludeva il diritto del lavoratore a ulteriori giorni di ferie.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore, al quale è intrinsecamente collegato il diritto all’indennità finanziaria sostitutiva in caso di mancata fruizione al termine del rapporto.

La corte chiarisce poi che spetta al datore di lavoro provare di aver adempiuto all’obbligo di concedere le ferie. La perdita del diritto all’indennità sostitutiva può verificarsi solo se il datore di lavoro dimostra di aver invitato il dipendente a goderne, avvisandolo formalmente che, in caso di inerzia, le stesse andrebbero perse.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

La corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo e cassa la sentenza con rinvio.

INPS

Fondo di garanzia

Il fallimento del precedente datore di lavoro in caso di trasferimento di azienda – Cass., Sez. Lav., ord. 17 gennaio 2026, n. 994

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere dal Fondo di garanzia gestito dall’INPS il pagamento del TFR maturato durante il rapporto di lavoro con una società dichiarata fallita.

La Corte d’Appello di Palermo, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda rilevando che il rapporto di lavoro era proseguito senza soluzione di continuità con la società cessionaria del ramo d’azienda.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La Corte ribadisce che l’obbligazione di pagamento del TFR diviene esigibile solo alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, e non sussiste un obbligo in capo al Fondo di garanzia qualora l’insolvenza non riguardi il datore di lavoro con cui il rapporto è in essere nel momento in cui il credito diviene azionabile.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

LAVORO STRAORDINARIO

Evasione contributiva

Il principio del minimale contributivo – Cass., Sez. Lav., ord. 7 gennaio 2026, n. 383

Il Fatto

Una società proponeva opposizione avverso due avvisi di addebito notificati dall’INPS per omissioni contributive derivanti dalla mancata annotazione di compensi per lavoro straordinario erogati fuori busta.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione ritenendo legittimo l’accordo tra azienda e dipendenti che prevedeva la compensazione tra ore straordinarie prestate in periodi di picco e retribuzione ordinaria erogata in periodi di calo produttivo.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava l’opposizione confermando la pretesa dell’Istituto.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ribadisce che l’obbligazione contributiva è indisponibile e parametrata alla retribuzione dovuta per legge o contratto collettivo (c.d. minimale contributivo), indipendentemente da quanto effettivamente corrisposto. Qualsiasi accordo tra datore e lavoratori volto a differire o compensare la retribuzione dello straordinario al di fuori dei limiti legali non è opponibile all’ente previdenziale. La corte chiarisce inoltre che la mancata o infedele denuncia delle retribuzioni erogate integra la fattispecie dell’evasione contributiva, e non della semplice omissione, in quanto si presume la finalità di occultamento dei dati. Nel caso di specie, l’accordo non poteva elidere l’obbligo di versare i contributi sulle ore effettivamente lavorate.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

MANSIONI

Inquadramento

L’accertamento giudiziale dello svolgimento di mansioni superiori con il procedimento trifasico – Cass., Sez. Lav., ord. 20 gennaio 2026, n. 1212

Il Fatto

Un lavoratore, adiva il Tribunale rivendicando, il superiore inquadramento.

La società si opponeva evidenziando che le parti avevano sottoscritto un verbale di conciliazione giudiziale in cui il lavoratore aveva riconosciuto la correttezza del livello.

Il Tribunale rigettava la domanda valorizzando tale conciliazione. La Corte d’Appello, invece, accoglieva il gravame basandosi su testimonianze che descrivevano attività gestionali.

La società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La Corte di cassazione ribadisce che il riconoscimento del diritto a un inquadramento superiore per lo svolgimento di mansioni superiori richiede un rigoroso procedimento logico-giuridico denominato “procedimento trifasico”. Tale iter si articola necessariamente in tre momenti:

  1. l’accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte;
  2. l’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
  3. il raffronto comparativo tra i risultati di queste due indagini. Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno omesso tale procedura.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

ORARIO DI LAVORO

Retribuzione

La retribuzione del tempo di viaggio fino al luogo della prestazione lavorativa – Cass., Sez. Lav., ord. 12 gennaio 2026, n. 644

Il Fatto

Un lavoratore, adiva il Tribunale per ottenere la condanna della società datrice di lavoro al pagamento, a titolo di orario di lavoro, del tempo di viaggio impiegato per spostarsi tra la sede dell’azienda e il luogo della prestazione.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che, ai sensi della normativa eurounitaria, la nozione di orario di lavoro comprende i periodi in cui il dipendente è al lavoro, a disposizione del datore e nell’esercizio delle sue funzioni. Con riferimento ai tempi di viaggio, tale configurazione sussiste qualora il lavoratore sia privo di una sede fissa e sia obbligato a seguire le istruzioni datoriali circa le modalità, i tempi e i mezzi di spostamento. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato che il dipendente operava presso una sede abituale e costante e che il tragitto dalla sede aziendale, ove prelevava l’auto, al luogo del piantonamento non era regolato da vincoli di orario o di percorso, né il lavoratore restava a disposizione per ricevere disposizioni durante il viaggio. In assenza di forme di eterodirezione, il tempo di spostamento non può essere considerato orario di lavoro.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

RETRIBUZIONE

Accordo conciliativo

La valutazione giudiziale della validità  degli accordi conciliativi – Cass., Sez. Lav., ord. 12 gennaio 2026, n. 649

Il Fatto

Un lavoratore, riassunto dal datore a seguito di un accordo conciliativo subiva la sospensione della retribuzione e del servizio dopo aver comunicato alla società la sospensione della propria patente di guida, intervenuta prima di detto accorso.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda del dipendente volta a ottenere l’annullamento del provvedimento di sospensione, l’assegnazione a mansioni equivalenti e il pagamento delle retribuzioni maturate.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che I vizi del consenso (errore, violenza, dolo) costituiscono cause di annullamento e non di nullità del contratto, pertanto non sono rilevabili d’ufficio dal giudice ma devono essere eccepiti dalla parte interessata, circostanza non sussistente nel caso di specie.

La corte rileva quindi che pronunciandosi sull’annullabilità dell’accordo senza che vi fosse una specifica domanda, i giudici di merito hanno violato l’art. 112 c.p.c. e pertanto accoglie il ricorso.

SICUREZZA SUL LAVORO

Condotta antisindacale

Gli obblighi di informazione e confronto gravanti sul datore di lavoro in favore dei sindacati – Cass., Sez. Lav., ord. 14 gennaio 2026, n. 789

Il Fatto

Un’organizzazione sindacale territoriale agiva in giudizio contro un datore di lavoro denunciando la condotta antisindacale di quest’ultimo, in merito alla violazione degli obblighi di informazione sulla misure di sicurezza adottate durante la fase iniziale dell’emergenza Covid-19, nonché la violazione dei diritti di controllo previsti dall’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, rilevando che l’eccezionale urgenza della pandemia aveva reso impossibili le consultazioni formali, ma che l’azienda aveva comunque mantenuto contatti “informali” (con i sindacati.

L’organizzazione sindacale proponeva ricorso per cassazione.

Il Diritto

La corte chiarisce che l’art. 9 della Legge n. 300 del 1970: riconosce il diritto di controllo e promozione della salute esclusivamente ai lavoratori impiegati in azienda e alle loro rappresentanze interne (r.s.a. o r.s.u.); non spetta invece una legittimazione generalizzata alle organizzazioni sindacali esterne o territoriali, a meno di esplicite deleghe, poiché la norma mira a incentivare il coinvolgimento diretto di chi opera nel concreto ambiente di lavoro.

La corte ricorda poi che l’antisindacalità non si misura sulla mera violazione formale di una procedura, ma sull’oggettiva idoneità del comportamento a ledere la libertà sindacale o gli interessi collettivi nelle condizioni date.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

TRASFERIMENTO D’AZIENDA

Fondo di previdenza complementare

I presupposti per ottenere l’intervento del fondo di garanzia – Cass., Sez. Lav., ord. 17 gennaio 2026, n. 991

Il Fatto

Alcuni lavoratori adivano il Tribunale di Milano per ottenere l’intervento del Fondo di Garanzia gestito dall’INPS, al fine di percepire retribuzioni, TFR e quote non versate al fondo di previdenza complementare maturate durante il rapporto con una società dichiarata insolvente e posta in amministrazione straordinaria.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda evidenziando che al momento del trasferimento d’azienda alla società cessionaria entrambe le imprese erano in bonis.

I lavoratori ricorrevano per cassazione.

Il Diritto

La Corte osserva che il trasferimento d’azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c., non produce interruzione nel rapporto di lavoro, il quale continua con il cessionario alle medesime condizioni.

La corte ribadisce che un accordo sindacale, pur siglato nell’ambito di procedure di crisi o amministrazione straordinaria ex art. 47 della Legge n. 428/90, non può determinare l’immediata esigibilità del TFR se il rapporto prosegue con il cessionario, poiché l’esigibilità – presupposto necessario per l’intervento del Fondo di Garanzia – matura solo alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro. Tali accordi sono considerati res inter alios actae non possono alterare la disciplina pubblicistica dell’INPS.

La corte poi precisa che Il credito per TFR destinato a previdenza complementare conserva natura retributiva finché il datore non adempie al versamento al fondo prescelto; in caso di cessione d’azienda, l’obbligo di tale versamento si trasferisce al datore di lavoro cessionario ai sensi dell’art. 2112 c.c.

La Corte rigetta il ricorso.

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