RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
A CURA DI BENEDETTA CARGNEL | 9 OTTOBRE 2026
CONTRATTO A PROGETTO
Differenze retributive
Le domande assorbite nel processo del lavoro e il successivo giudizio di appello – Cass., Sez. Lav., ord. 22 settembre 2026, n. 25684
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare l’illegittimità di tre contratti di lavoro a progetto e la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, con richiesta di differenze retributive. Il Tribunale accoglieva la domanda.
La Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava improponibile la domanda relativa all’ultimo contratto per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e rigettava le domande relative ai primi due contratti, ritenendo sussistente la specificità del progetto ed escludendo la subordinazione.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado non ha l’onere di proporre appello incidentale per richiamare le domande rimaste assorbite, essendo sufficiente riproporle espressamente a norma dell’art. 346 c.p.c. nel giudizio di gravame; pertanto il giudice di secondo grado avrebbe dovuto pronunciarsi sulla domanda subordinata di differenze retributive. Con riguardo agli altri motivi, la corte ricorda che l’apprezzamento di merito circa i requisiti di specificità del progetto e la valutazione delle istanze probatorie non sono sindacabili in sede di legittimità, e che la declaratoria di improponibilità della domanda comporta il rigetto implicito dell’istanza di disapplicazione dell’atto di certificazione.
La corte pertanto accoglie il ricorso sul punto.
GESTIONE SEPARATA INPS
Prescrizione
La mancata compilazione del quadro RR e l’occultamento doloso del debito contributivo – Cass., Sez. Lav., ord. 22 settembre 2026, n. 25676
Il Fatto
Un professionista proponeva opposizione contro la pretesa contributiva vantata dall’INPS a seguito di iscrizione d’ufficio alla gestione separata per redditi da lavoro autonomo, eccependo la prescrizione dei crediti.
Il Tribunale accoglieva la domanda, mentre la Corte d’Appello, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava l’opposizione ritenendo che l’omessa compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi integrasse di per sé un occultamento doloso del debito ai sensi dell’art. 2941, n. 8, c.c., con conseguente sospensione della prescrizione.
Il professionista ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che, in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata, non sussiste alcun automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito ex art. 2941, n. 8, c.c. Tale fattispecie presuppone infatti un comportamento intenzionalmente diretto a celare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, idoneo a determinare una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficoltà di accertamento superabile con gli ordinari controlli. Ne consegue la necessità di un puntuale accertamento di fatto in ordine alla ricorrenza di tale coefficiente psicologico in capo al professionista inadempiente, non potendosi far discendere la natura dolosa della condotta dal solo dato dell’omessa compilazione del predetto quadro tributario, specie a fronte dell’avvenuta esposizione dei redditi in altra parte del modello dichiarativo.
La corte pertanto accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello in diversa composizione.
INPS
Contribuzione
L’imponibile contributivo del socio lavoratore di s.r.l. per gli utili non distribuiti – Cass., Sez. Lav., sent. 16 settembre 2026, n. 25377
Il Fatto
Un lavoratore, socio unico e amministratore di una società a responsabilità limitata, impugnava gli avvisi di addebito con cui INPS richiedeva i contributi dovuti alla gestione commercianti calcolati sugli utili societari accantonati a bilancio e non distribuiti.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda del lavoratore, rilevando che nelle società di capitali la contribuzione è dovuta solo sui redditi effettivamente distribuiti e percepiti, a prescindere dal fatto che la mancata distribuzione dipenda dalla scelta del socio unico o che lo stesso presti attività lavorativa nell’azienda.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il socio che partecipi con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale di una società a responsabilità limitata è tenuto a versare la contribuzione alla gestione commercianti commisurata alla parte di reddito di impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al lavoratore in ragione della quota di partecipazione societaria e dal lavoratore dichiarata ai fini IRPEF. La corte precisa che il richiamo ai redditi denunciati ai fini IRPEF, operato dall’art. 3-bis del D.L. n. 384 del 1992, postula che il reddito sia stato effettivamente imputato al lavoratore persona fisica a seguito della percezione degli utili o per effetto dell’opzione per la trasparenza fiscale ex artt. 115 e 116 TUIR, non potendosi considerare imponibili i redditi meramente conseguibili in astratto o accantonati a riserva dalla società e tassati unicamente ai fini IRES in capo a quest’ultima. Grava inoltre sull’ente di previdenza l’onere di provare la sussistenza di tali presupposti impositivi in capo all’obbligato.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
LICENZIAMENTO
Dirigente
La nozione di giustificatezza nel licenziamento del dirigente e l’applicabilità dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori – Cass., Sez. Lav., ord. 22 settembre 2026, n. 25683
Il Fatto
Un dirigente impugnava il licenziamento disciplinare per giusta causa intimatogli dalla società datrice di lavoro.
La Corte d’Appello, all’esito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. e in riforma della decisione di primo grado, dichiarava l’illegittimità del recesso sul presupposto che le condotte contestate fossero conformi alle linee guida del settore e condannava la società alla reintegra nel posto di lavoro ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 300 del 1970.
La società ricorreva per cassazione deducendo, tra i motivi, l’omessa valutazione della natura dirigenziale del rapporto e la conseguente inapplicabilità della tutela legale e dell’art. 18 citato.
Il Diritto
La corte rileva che la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 604 del 1966 e all’art. 18 della Legge n. 300 del 1970 non trova applicazione per i dirigenti convenzionali, per i quali rileva la nozione contrattuale di giustificatezza del recesso, la quale si differenzia da quella di giusta causa e giustificato motivo e non richiede che il licenziamento costituisca una extrema ratio, trovando applicazione la disciplina convenzionale e non la tutela reintegratoria dell’art. 18, comma 4 . I giudici di secondo grado hanno omesso di accertare se le mansioni concretamente svolte dal lavoratore fossero riconducibili alla qualifica dirigenziale, applicando la tutela reintegratoria senza verificare i presupposti di operatività della normativa richiamata. Infondate e inammissibili risultano invece le altre censure relative all’utilizzo della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., pienamente applicabile al rito del lavoro, e alla dedotta violazione del principio di non contestazione.
La corte pertanto accoglie il ricorso sul punto.
LICENZIAMENTO RITORSIVO
Tutela del lavoratore
I presupposti per la nullità del licenziamento ritorsivo e la rilevanza disciplinare della testimonianza resa dal lavoratore – Cass., Sez. Lav., ord. 22 settembre 2026, n. 25687
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato per aver reso, nel corso di una testimonianza giudiziale, dichiarazioni ritenute false e lesive della reputazione aziendale in tema di rispetto delle procedure di sicurezza.
Il Tribunale e la Corte d’Appello dichiaravano la nullità del recesso in quanto ritorsivo, ritenendo che la testimonianza non potesse arrecare pregiudizio al datore di lavoro poiché resa in ambito processuale e non diffusa all’esterno, giudicando conseguentemente irrilevante l’accertamento sulla veridicità dei fatti dichiarati.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che l’adempimento dell’obbligo testimoniale non esclude di per sé la rilevanza disciplinare di affermazioni consapevolmente o colpevolmente non veritiere, le quali possono risultare lesive del vincolo fiduciario e dell’immagine datoriale anche se rese all’interno del processo, fermo restando l’accertamento della loro gravità e proporzionalità. La corte precisa inoltre che la nullità del licenziamento per motivo illecito determinante esige la prova, gravante sul lavoratore, che l’intento ritorsivo abbia avuto efficacia determinativa esclusiva del recesso, non potendosi desumere automaticamente tale natura dalla mera insussistenza o sproporzione dell’addebito senza accertare se la contestazione costituisse un mero pretesto.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
NASPI
Risarcimento del danno
La non detraibilità della NASPI dal risarcimento del danno per mancato ripristino del rapporto – Cass., Sez. Lav., ord. 21 settembre 2026, n. 25641
Il Fatto
A seguito dell’accertamento giudiziale del diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c., un lavoratore otteneva un Decreto ingiuntivo per la quantificazione delle somme dovute a titolo risarcitorio dal datore di lavoro.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, revocava l’ingiunzione e rideterminava l’importo dovuto dalla società, detraendo a titolo di aliunde perceptum le somme percepite dal lavoratore da terzi a titolo retributivo, ma escludendo la detrazione di quanto corrisposto dall’INPS a titolo di NASPI.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che il giudice dell’opposizione a Decreto ingiuntivo è chiamato a decidere nel merito della pretesa creditoria con cognizione piena, rendendo irrilevante l’eventuale difetto iniziale dei presupposti per l’emissione del monitorio. Quanto alla natura della NASPI, la corte ribadisce che si tratta di una prestazione previdenziale non pensionistica che opera su un piano differente rispetto agli incrementi patrimoniali derivanti al lavoratore dall’essere stato illegittimamente liberato dalla prestazione lavorativa; pertanto, le relative somme non possono essere detratte a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento dovuto dal datore di lavoro per il mancato ripristino del rapporto, integrando l’eventuale difetto dei requisiti per la sua spettanza un mero indebito previdenziale ripetibile esclusivamente dall’INPS nei limiti di legge.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
PROCESSO DEL LAVORO
Licenziamento disciplinare
La sostituzione dell’udienza di discussione con note scritte e la tutela del contraddittorio – Cass., Sez. Lav., ord. 21 settembre 2026, n. 25645
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato dalla società datrice di lavoro.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda; in particolare la corte territoriale confermava la pronuncia all’esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ritenendo tardiva la richiesta di discussione orale avanzata dall’appellante dopo la costituzione della società intimata.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che nel rito del lavoro la sostituzione dell’udienza destinata alla discussione della causa con il deposito di note scritte è ammissibile purché nessuna delle parti vi si opponga e a condizione che il contraddittorio sia pienamente garantito qualora l’iter processuale richieda un confronto dialogico. La corte osserva inoltre che l’art. 127 ter, comma 2, c.p.c. non qualifica come perentorio il termine di cinque giorni per opporsi alla trattazione scritta, sicché la mancata osservanza dello stesso non determina alcuna decadenza. Nel caso di specie, la costituzione della controparte avvenuta solo successivamente al Decreto di sostituzione cartolare rendeva pienamente giustificata la richiesta di discussione orale al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
PUBBLICO IMPIEGO
Prescrizione crediti
La decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi e la base di calcolo del TFR nel pubblico impiego contrattualizzato – Cass., Sez. Lav., ord. 23 settembre 2026, n. 25716
Il Fatto
Un medico conveniva in giudizio un’azienda ospedaliera per ottenere l’accertamento della natura subordinata di plurimi contratti di collaborazione reiterati negli anni, con condanna al pagamento delle differenze retributive, del trattamento di fine rapporto e al risarcimento del danno.
Il Tribunale accoglieva integralmente la domanda, mentre la Corte d’Appello, pur confermando la natura subordinata del rapporto, accoglieva parzialmente il gravame dell’azienda ritenendo prescritti i crediti retributivi sorti in corso di rapporto per assenza di metus e rideterminando il TFR sulle sole somme non prescritte.
Il lavoratore proponeva ricorso per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo di cui sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto dal momento della loro insorgenza, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus suscettibile di tutela. La corte rileva tuttavia che il diritto al trattamento di fine rapporto ha autonomia strutturale rispetto ai singoli crediti retributivi e sorge alla cessazione del rapporto, momento dal quale comincia a decorrere il relativo termine di prescrizione. Ne consegue che concorrono a determinare l’ammontare del TFR anche gli accantonamenti relativi a retribuzioni per le quali il diritto sia ormai prescritto, poiché tali emolumenti rilevano quale base di calcolo della prestazione e non come componenti del relativo diritto.
La corte pertanto accoglie il ricorso limitatamente al motivo sul calcolo del trattamento di fine rapporto.
La decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi nel pubblico impiego in costanza di rapporto – Cass., Sez. Lav., ord. 22 settembre 2026, n. 25710
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare l’illegittimità del termine apposto a contratti di collaborazione e prestazione occasionale succedutisi per diversi anni con un ente pubblico e ottenere le conseguenti differenze retributive.
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’Appello accertava la natura subordinata del rapporto e condannava l’ente alla corresponsione delle somme maturate, disattendendo l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal datore di lavoro.
L’ente ricorreva per cassazione deducendo l’avvenuta prescrizione dei crediti anteriori al quinquennio dal primo atto interruttivo.
Il Diritto
La corte ricorda che nel lavoro alle dipendenze delle Pubbliche amministrazioni la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto dal momento della loro insorgenza, stante l’inconfigurabilità di una situazione di metus del dipendente nei confronti del datore pubblico. Tale principio trova piena applicazione anche nei confronti dei contratti formalmente autonomi di cui sia giudizialmente accertata la reale natura subordinata, in quanto opera il divieto di conversione a tempo indeterminato ex art. 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e manca in radice una legittima aspettativa di stabilizzazione del rapporto idonea a giustificare il differimento del dies a quo della prescrizione.
La corte pertanto accoglie il ricorso.
VITTIME DEL DOVERE
Esposizione a uranio impoverito
La necessaria correlazione causale tra rischio tipizzato e patologia contratta – Cass., Sez. Lav., ord. 19 settembre 2026, n. 25568
Il Fatto
Un militare chiedeva il riconoscimento dei benefici previsti per le vittime del dovere e soggetti equiparati, deducendo di essere stato esposto a contesti contaminati da uranio impoverito durante missioni operative all’estero e di aver contratto una patologia.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, escludendo, sulla base della consulenza tecnica di ufficio, la sussistenza di un nesso causale o concausale tra l’attività prestata e la malattia riscontrata, ricondotta a una preponderante predisposizione genetica.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che ai fini del riconoscimento dei benefici assistenziali per le vittime del dovere, anche in presenza di particolari condizioni ambientali e operative tipizzate, quali l’esposizione all’uranio impoverito, è pur sempre indispensabile individuare un legame eziologico tra il fattore di rischio e l’infermità denunciata. La presunzione del nesso causale e il correlato onere della prova contraria a carico dell’amministrazione operano sul piano dell’accertamento del decorso eziologico alternativo per le patologie tumorali correlate, ma non elidono la necessità del rapporto causale o concausale. Nel caso di specie, l’indagine peritale ha accertato in fatto l’assoluta assenza di collegamento tra l’esposizione lavorativa e la patologia autoimmune sofferta.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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