COMMENTO
DI FRANCESCA BICICCHI – STUDIO NEVIO BIANCHI & PARTNERS | 11 GIUGNO 2026
Il Messaggio INPS n. 1811/2026 disciplina le modalità di recupero dello sgravio contributivo riconosciuto alle imprese ammesse al beneficio grazie alle risorse residue stanziate per il 2018.
Premessa
Il Messaggio INPS n. 1811 del 29 maggio 2026 interviene su un tema che, pur riguardando annualità ormai risalenti, continua a produrre effetti concreti per alcune imprese che hanno fatto ricorso ai contratti di solidarietà accompagnati da integrazione salariale straordinaria. Il documento disciplina, infatti, le modalità di recupero dello sgravio contributivo previsto dall’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, riconosciuto a favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà difensivi e che sono state successivamente ammesse al beneficio grazie all’utilizzo delle risorse residue riferite allo stanziamento dell’anno 2018.
L’intervento dell’Istituto si colloca nel solco delle istruzioni emanate negli anni passati e ha l’obiettivo di consentire alle imprese individuate dai decreti ministeriali di ammissione di recuperare le quote di sgravio loro spettanti, definendo nel contempo gli adempimenti a carico delle Sedi territoriali e le istruzioni contabili.
Le precedenti istruzioni dell’INPS
L’INPS ricorda innanzitutto che con la Circolare n. 133/2019 erano state fornite le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione i cui periodi di integrazione salariale straordinaria si erano conclusi entro il 31 marzo 2019.
Successivamente, con il Messaggio n. 1750/2020 , l’Istituto aveva esteso la possibilità di fruizione del beneficio alle imprese destinatarie dei decreti di ammissione alla riduzione contributiva i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà si erano conclusi entro il 31 ottobre 2019.
Il Messaggio n. 1811/2026 rappresenta, dunque, a un ulteriore tassello nel processo di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dello sgravio.
Le risorse residue dello stanziamento 2018
L’elemento centrale del nuovo intervento dell’INPS è rappresentato dalla disponibilità di risorse non utilizzate relative all’anno 2018. Come spiegato nel messaggio, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha richiesto all’Istituto una rilevazione contabile delle somme complessivamente fruite a titolo di sgravio contributivo sullo stanziamento previsto per quell’anno.
Dall’analisi effettuata è emerso che gli importi autorizzati dai decreti ministeriali risultavano superiori alle somme effettivamente utilizzatedalle imprese beneficiarie. In altri termini, una parte delle risorse stanziate per finanziare il beneficio non è stata concretamente assorbita e ha quindi generato una disponibilità residua.
Sulla base di tali risultanze contabili, il Ministero ha adottato nuovi decreti di ammissione allo sgravio contributivo nei confronti di ulteriori imprese, indicate nell’allegato al Messaggio n. 1811/2026 , utilizzando le risorse rimaste disponibili sullo stanziamento del 2018.
L’intervento consente, pertanto, di valorizzare integralmente le somme originariamente destinate alla misura, estendendo il beneficio ad aziende che non erano state ricomprese nelle precedenti assegnazioni.
Le finalità del Messaggio n. 1811/2026
Il documento dell’INPS persegue due obiettivi principali. Da un lato, fornisce alle imprese interessate le indicazioni operative necessarie per esporre correttamente nel flusso Uniemens gli importi spettanti a titolo di sgravio contributivo. Dall’altro, definisce gli adempimenti che le Strutture territoriali devono attuare per consentire l’effettiva fruizione del beneficio.
L’intervento assume, quindi, una valenza essenzialmente operativa e procedurale, risultando finalizzato a rendere concretamente utilizzabili le somme riconosciute attraverso i decreti ministeriali di ammissione.
Gli adempimenti delle Strutture territoriali
Una parte rilevante del Messaggio è dedicata alle attività che devono essere svolte dalle sedi territoriali dell’INPS. L’Istituto chiarisce innanzitutto che la procedura per la fruizione dello sgravio deve essere attivata su iniziativa del datore di lavoro interessato. Spetta quindi all’impresa avviare il procedimento finalizzato all’ottenimento del beneficio.
Una volta ricevuta la richiesta, la Struttura territoriale competente è chiamata a verificare la sussistenza dei presupposti necessari per il riconoscimento della riduzione contributiva. La verifica deve essere effettuata sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro e, in particolare, del decreto direttoriale di ammissione al beneficio.
Accertata la presenza dei requisiti richiesti, la sede INPS deve attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”.
Tale codice identifica le aziende che hanno stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS e che risultano ammesse alla fruizione delle riduzioni contributive previste dalla Legge n. 608/1996.
L’attribuzione del codice costituisce un passaggio fondamentale, poiché consente all’azienda di procedere successivamente al recupero delle somme spettanti attraverso il sistema dichiarativo.
Le modalità di recupero nel flusso Uniemens
Il cuore operativo del Messaggio n. 1811/2026 riguarda le modalità attraverso cui le imprese beneficiarie devono esporre lo sgravio contributivo all’interno del flusso Uniemens.
Le aziende indicate nell’allegato al Messaggio , destinatarie dei provvedimenti ministeriali di ammissione al beneficio finanziato con le risorse residue del 2018, devono valorizzare specifici elementi all’interno della sezione “DenunciaAziendale”.
→ In particolare, nell’ambito di “AltrePartiteACredito”, occorre compilare l’elemento “CausaleACredito” e l’elemento “ImportoACredito”.
→ Per quanto riguarda la causale, deve essere utilizzato il codice già esistente “L943” che identifica l’“Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, nonché dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 148/2015, anno 2018”.
→ Nell’elemento “ImportoACredito” deve invece essere indicato l’ammontare del beneficio spettante all’impresa.
Il termine per effettuare il conguaglio
Il Messaggio n. 1811/2026 individua anche il termine entro il quale le imprese devono procedere alle operazioni di conguaglio.
L’INPS richiama espressamente la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, successivamente approvata con D.M. 7 ottobre 1993. In applicazione di tale disciplina, le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio.
Si tratta di una precisazione particolarmente importante poiché delimita temporalmente la possibilità di recuperare il beneficio e impone alle imprese interessate di attivarsi tempestivamente per non perdere l’opportunità di fruire dello sgravio riconosciuto.
Le imprese che hanno cessato o sospeso l’attività
Il Messaggio dedica un passaggio specifico alle imprese che, pur avendo diritto al beneficio, non risultano più operative. La situazione riguarda le aziende che hanno cessato l’attività oppure che l’hanno sospesa dopo il periodo interessato dallo sgravio contributivo.
Per tali soggetti non è possibile utilizzare le ordinarie modalità di recupero tramite flusso corrente.
L’INPS chiarisce, pertanto, che la fruizione del beneficio deve avvenire attraverso la procedura delle regolarizzazioni contributive, utilizzando il sistema Uniemens/Vig. In questo modo anche le imprese non più attive possono ottenere il riconoscimento delle somme spettanti sulla base dei decreti ministeriali di ammissione. La previsione assume rilievo pratico significativo, poiché evita che la cessazione o la sospensione dell’attività costituiscano un ostacolo all’utilizzo di un beneficio già riconosciuto.
Un intervento finalizzato alla piena utilizzazione delle risorse disponibili
Nel complesso, il Messaggio n. 1811/2026 rappresenta un intervento prevalentemente gestionale, volto a consentire il pieno utilizzo delle risorse stanziate per lo sgravio contributivo relativo ai contratti di solidarietà.
L’elemento che emerge con maggiore evidenza è la volontà di valorizzare le somme rimaste inutilizzate sullo stanziamento del 2018, destinandole ad ulteriori imprese attraverso l’adozione di nuovi decreti ministeriali di ammissione.
Il documento non introduce nuovi benefici né modifica i requisiti di accesso alla misura, ma si concentra esclusivamente sulle modalità operative necessarie per consentire alle aziende interessate di recuperare le somme riconosciute.
Per le imprese inserite nell’elenco allegato al messaggio, l’attenzione dovrà essere rivolta soprattutto alla corretta esposizione dello sgravionel flusso Uniemens e al rispetto dei termini fissati dall’Istituto.
Per le Strutture territoriali, invece, il compito principale consiste nella verifica della documentazione e nell’attribuzione del codice autorizzativo necessario per l’attivazione della procedura.
Il Messaggio n. 1811/2026 si configura dunque come un provvedimento operativo che chiude un ulteriore passaggio amministrativo nella gestione dello sgravio contributivo per i contratti di solidarietà, assicurando che le risorse residue del 2018 possano essere effettivamente utilizzate dalle imprese che ne sono state ammesse a beneficiare.
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